Incarto n. 80.2023.90

Lugano 7 agosto 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1 rappr. da RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 5 maggio 2023 contro la decisione del 4 aprile 2023 in materia di assoggettamento alle imposte cantonali 2019.

Fatti

A. __________ è una società il cui scopo sociale è, fra le altre cose, la gestione patrimoniale e la sua amministrazione, l’esercizio di una fiduciaria finanziaria, l’assunzione e l’esecuzione di mandati finanziari, la consulenza e la gestione negli investimenti finanziari (ecc.; cfr. www.zefix.ch, sito visualizzato il 18.6.2024). La società aveva la propria sede legale, nel periodo fiscale 2019, nel Canton __________, a __________, in via __________ 36. Nel 2019 Presidente del Consiglio di amministrazione era __________ e membro era __________ (coniugati e entrambi domiciliati in Ticino, sino al 31.10.2019 a __________ e poi ad __________).

B. Con decisione preliminare di assoggettamento del 1.10.2021, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito UTPG), ricordava che, in ambito intercantonale e sulla base della giurisprudenza in materia di doppia imposizione del Tribunale federale, il domicilio fiscale primario di una persona giuridica si trova in primis nel luogo che è stato designato quale sede dagli statuti. Tuttavia, nel caso in cui al luogo di ubicazione della sede non vi è né direzione né amministrazione – di modo che la sede assume unicamente un’importanza formale – ecco che diventa determinante il luogo dell’amministrazione effettiva.

Nel caso della __________ iscritta a Registro di commercio del Canton Grigioni dal 28.5.2014, appariva evidente che la sede statutaria della società, in __________ a __________, fosse puramente formale, trattandosi di un recapito “bucalettere”.

Secondo le informazioni in possesso dell’autorità fiscale ticinese, la società pagava un affitto nel Comune di __________. Inoltre l’amministrazione effettiva sarebbe stata svolta da __________ e , domiciliati a __________ (). Entrambi risultavano essere dipendenti ed azionisti della società. Motivo per il quale il centro degli affari sarebbe stato situato nel Canton Ticino. La Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino rivendicava pertanto l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale della __________, in considerazione dell’amministrazione effettiva in Ticino dal 2019.

C. Con reclamo del 27.10.2021, __________, patrocinata dallo Studio legale e notarile __________, contestava la decisione pregiudiziale di assoggettamento illimitato in Ticino dal 2019.

In relazione all’asserito recapito “bucalettere”, l’insorgente sosteneva di aver preso in locazione, dall’ottobre 2014, il suo unico ufficio a __________. Nei primi mesi della sua esistenza, il suo indirizzo sarebbe coinciso con quello della propria fiduciaria, la __________, a __________. Dal 1.10.2014, avrebbe invece avuto a disposizione un ufficio di due locali e con due parcheggi in via __________il numero della via è stato modificato dall’autorità grigionese in via __________). Dal 15.6.2016, avrebbe disposto inoltre di un posteggio supplementare, per un totale di tre posti auto. Motivo per cui, l’affermazione del pagamento di un affitto nel Comune di __________ avrebbe “letteralmente sbalordito il consiglio di amministrazione”, che non avrebbe mai stipulato altri contratti di locazione all’infuori di quello di __________. Neppure determinante sarebbe stato il domicilio, in Ticino, degli amministratori, i quali si erano trasferiti da Sessa ad __________ proprio per avvicinarsi maggiormente alla sede di __________.

A __________, oltre a disporre di uffici propri (con un canone di locazione mensile di fr. 580.-), di posteggi, nonché le varie utenze, la reclamante avrebbe avuto del personale presente in loco.

__________ (attivo all’80%) si sarebbe occupato dell’aspetto operativo e del sistema informatico (“implementazione, riparazione e controllo”) e avrebbe curato i rapporti con i clienti e gli istituti finanziari; __________ (impiegata al 40%) avrebbe funto in prevalenza da “segretaria, archivista e ricezionista”, mentre la figlia __________ (impiegata al 40%) avrebbe svolto la funzione di “back office” e avrebbe sostituito la madre __________ come segretaria e ricezionista. La società produceva della documentazione fotografica relativa agli spazi a sua disposizione.

L’attività della reclamante si sarebbe svolta principalmente a __________, ma __________ avrebbe incontrato i propri clienti anche al “loro indirizzo” o __________ la banca. Anche l’assemblea ordinaria generale, nella quale il Consiglio di amministrazione presenta il conto annuale agli azionisti, si sarebbe tenuta regolarmente alla sede della società.

D. a.

Con scritto del 9.3.2023, l’UTPG si rivolgeva alla reclamante, chiedendo la trasmissione, entro il 31.3.2023 della seguente documentazione:

· Copia estratti conto conti bancari e/o postali dal 01.01. al 31.12 per gli anni 2019-2021;

· Allegare conto annuale 2019-2021;

· Dettaglio conto “ricavi” o denominazione simile, allegando la copia delle 10 fatture con gli importi più alti;

· Dettaglio conto “prestazioni terzi” o denominazione simile, allegando la copia delle 10 fatture con gli importi più alti;

· Allegare contratto di mandato con __________;

· Copia distinta salari AVS 2019-2021;

· Copia dei contratti di lavoro dei dipendenti;

· Copia di tutti i contratti sottoscritti con la Swisscom (telefonia, internet, PMI, Office, …) e allegare la scheda contabile dove sono registrati questi costi (anni 2019-2021);

· Vogliate indicare come può venire contattata la società da persone interessate o dai clienti. Indirizzo internet, pubblicità, no. di telefono?

· Vogliate indicare come mai la decisione di assoggettamento del 1. Ottobre 2021 inviata all’indirizzo di __________ è stata ritirata all’ufficio postale di __________?

· Dal registro di commercio del Cantone dei Grigioni le società __________ e __________ risultano presso la __________: vogliate allegare il contratto di locazione o di domiciliazione sottoscritto tra le parti;

· Qualsiasi altra documentazione a comprova dell’amministrazione effettiva presso la sede formale.

L’insorgente veniva avvisata che, in assenza della documentazione richiesta, il reclamo sarebbe stato respinto.

b.

Con raccomandata del 31.3.2023, la reclamante, per il tramite della rappresentante, produceva gli atti rispettivamente forniva le informazioni richieste.

E. Con decisione del 4.4.2023, l’UTPG respingeva il reclamo, argomentando che, dalla disamina degli atti trasmessi, emergeva chiaramente che l’amministrazione effettiva dell’insorgente non veniva svolta a __________.

In primo luogo, in relazione all’affitto degli uffici a __________, il canone di locazione di fr. 500.- più acconto di fr. 80.- per le spese accessorie veniva definito “decisamente fuori mercato per un contratto di natura commerciale”. Inoltre, lo spazio a disposizione – di soli 32 m2 – risultava alquanto ristretto considerato come la società impiegasse 4 persone. Anche il consumo elettrico, di soli 142kWh per l’intero 2020, appariva esiguo. Secondo il fisco ticinese, se ne doveva concludere “che il luogo è poco frequentato”. La contribuente aveva inoltre prodotto un ulteriore contratto di locazione per un locale archivio, sottoscritto il 1.5.2022. Tuttavia neppure quest’ultimo avrebbe comprovato che a __________ vi fosse una “qualsivoglia attività”. Anzi lo stesso appariva strumentale alla vertenza.

Dagli accertamenti esperiti sarebbe invece emerso che __________ __________ e la figlia __________ avrebbero lavorato presso la __________, con sede in via __________, società della quale __________ era gerente con firma individuale. Secondo l’UTPG, non era pertanto escluso che questa sede “(…) decisamente più funzionale e vicina alla nota piazza finanziaria di __________, possa servire anche al __________ per la gestione di __________”. Oltre a ciò, tutti i conti bancari dell’insorgente si sarebbero trovati a __________. Neppure si poteva escludere che __________ incontrasse la propria clientela anche presso il proprio domicilio privato, anche perché ad __________ veniva deviata la posta della __________. Del resto la stessa società aveva affermato, nello scritto del 30.3.2023, che l’ufficio era piccolo e poco frequentato.

Da informazioni in possesso dell’UTPG, __________ sarebbe risultato anche essere un consulente esterno della __________, __________.

Per il resto, l’autorità fiscale affermava di non potersi esprimere in merito alla clientela della reclamante, poiché i documenti messi a disposizione erano stati anonimizzati.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________, patrocinata dall’avv. __________, contesta la decisione su reclamo relativa all’assoggettamento illimitato in Ticino a far tempo dal 1.1.2019.

La ricorrente passa in rassegna i motivi, ritenuti determinanti dall’autorità fiscale per sostenere che l’amministrazione effettiva della società verrebbe svolta in Ticino, confutandoli.

Per quanto concerne il canone di locazione pagato per gli uffici di __________, presenta una lista di oggetti immobiliari, uno dei quali ubicato sulla stessa __________, con un affitto del tutto simile a quello pagato da __________. Inoltre non vi sarebbe alcuna ragione logica né economica per addossare alla società costi di locazione o altre spese fisse connesse, per spazi inutilizzati.

In merito alle dimensioni dell’Ufficio, la ricorrente rileva che nessuno dei dipendenti lavora a tempo pieno “(…) cosicché lo spazio è sufficiente”. Inoltre, l’esigenza di disporre di un archivio dal 1.5.2022 sarebbe dovuta ad una reale esigenza di ottemperare alle nuove normative (LIsFi-LSerFi) per i gestori patrimoniali assoggettati all’autorizzazione FINMA. Sarebbe escluso infatti che i dati dei clienti possano essere custoditi in un’abitazione privata, considerati i controlli periodici e regolari ed i sopralluoghi che la FINMA esegue, e i controlli già eseguiti per conto dell’OAD Polyreg.

L’insorgente nega poi che l’amministrazione effettiva della __________ sia svolta negli uffici della __________ di __________, società della quale __________ è gerente. L’impiego di __________ e della figlia __________ presso __________ nulla avrebbe in comune con lo scopo della società ricorrente e sarebbe un lavoro supplementare, non essendo impiegati a tempo pieno della __________. __________ lavorerebbe unicamente 8 ore a settimana presso __________, che apparterrebbe a due soci americani ed opererebbe in campo biomedicale.

Neppure il domicilio privato di __________ potrebbe essere ritenuto quale sede in cui viene esercitata l’amministrazione effettiva dell’insorgente: rilevante ai fini fiscali è il luogo in cui la società prepara gli incontri che ha con i clienti e dove esegue le prestazioni, e tale luogo non sarebbe la casa di __________, un’abitazione privata ubicata in __________, in un luogo ben più discosto che __________. Tutti i dossiers dei clienti sarebbero disponibili unicamente a __________, dove sarebbero state svolte tutte le operazioni di revisione concernenti la gestione operativa.

In merito alla deviazione della posta ad __________, secondo la ricorrente __________ l’avrebbe intrapresa su consiglio del suo medico curante, in considerazione dei suoi seri disturbi di salute, in particolare di natura cardiovascolare. Già dai primi tempi della pandemia, il dr. __________, gli avrebbe raccomandato di evitare contatti fisici con terze persone. Da qui la decisione di deviare la corrispondenza all’ufficio postale di __________, piccolo e poco frequentato.

La ricorrente contesta poi che __________ sia un consulente esterno della __________, in quanto l’unico rapporto contrattuale esistente sarebbe quello tra l’istituto di credito e __________

L’insorgente contesta che la sua clientela sia localizzata per la gran parte nel Canton Ticino e sostiene che il 50% dei clienti sarebbero svizzeri (ticinesi, grigionesi e della Svizzera interna) ed stranieri per la rimanente metà (__________).

Secondo la contribuente, l’UTPG non avrebbe evidenziato elementi (prove) atti a dimostrare l’assenza di infrastrutture nella sede statutaria ma avrebbe presentato unicamente “assunzioni grossolane e illazioni”. Nel caso di società di gestione patrimoniale, l’amministrazione effettiva corrisponderebbe al luogo in cui sono decisi e eseguiti acquisto e vendita di titoli, esercitati i diritti degli azionisti, dove gli amministratori si riuniscono ed agiscono, gli operatori svolgono il controllo dei portafogli dei clienti ed eseguono la relativa reportistica, applicano le decisioni del consiglio di amministrazione, dove la società tiene la contabilità, custodisce i documenti ed effettua verifiche sui formulari.

L’assoggettamento illimitato secondo la decisione impugnata cagionerebbe una doppia imposizione intercantonale in violazione delle norme costituzionali (art. 127 cpv. 3 Cost).

G. Con osservazioni del 18/19.7.2023, l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata. Anche gli ulteriori contratti presentati con il ricorso, relativi ai posteggi e agli archivi, sarebbero strumentali, poiché __________ non era autorizzato, nel 2019, ad operare in Ticino, non essendo inscritto all’Albo dell’autorità di vigilanza delle professioni di fiduciario.

L’autorità fiscale ribadisce che gli scarsi consumi elettrici sarebbero incompatibili con le asserzioni della contribuente, secondo cui l’ufficio sarebbe occupato anche da clienti, “(…) indicando addirittura che, essendo luminoso, non necessita di tenere accesa la luce. (…)”. Questi dati contrasterebbero con le spese di trasporto indicate da __________, nella sua dichiarazione d’imposta, laddove indica trasferte con la sua automobile dal domicilio a __________ per ben 220 giorni.

La società non avrebbe inoltre provato che al luogo di sede sia presente un collegamento di telefonia o internet.

In merito alla deviazione della posta da __________ ad __________, la decisione preliminare di assoggettamento del fisco ticinese sarebbe stata recapitata il 4.10.2021 allo sportello di __________. La richiesta di documentazione del 9.3.2023 sarebbe stata invece recapitata al domicilio a __________ il 10.3.2023 (ricevuta firmata dal figlio __________). Risulterebbe di difficile comprensione l’argomentazione ricorsuale secondo cui l’ufficio postale di __________ sarebbe più sicuro – dal punto di vista della salute di __________ – di quello di __________, ritenuto che risultano essere entrambi di esigue dimensioni. Inoltre, secondo il fisco, la corrispondenza avrebbe potuto essere ritirata anche da un altro membro della famiglia – essendo tutti stipendiati dalla società – e non da __________.

Per quanto attiene alle norme relative all’autorizzazione della FINMA ad esercitare quali gestori patrimoniali, la loro revisione sarebbe entrata in vigore il 1.1.2020 e non nel 2022. In tali normative non vi sarebbe inoltre l’esigenza di una tenuta dell’archivio separata. Inoltre, l’UTPG si domanda quando la __________ abbia ricevuto dalla FINMA l’autorizzazione ad esercitare quale gestore patrimoniale. A suo avviso, l’autorizzazione sarebbe stata rilasciata da poco tempo. Tuttavia, se la sede legale fosse stata in Ticino, sarebbe già stata necessaria sin dalla costituzione della società e fino al 31.12.2019 (momento a partire dal quale è subentrata, per il settore in questione, l’autorizzazione da parte della FINMA).

L’UTPG per il resto conferma che gli atti presentati dimostrano che l’attività di __________ gravita nel Canton Ticino, dove viene svolta da , che è l’unico a disporre di firma individuale per la società. Visto il tipo di attività svolta da quest’ultimo e considerato che incontra i clienti o al loro domicilio o presso la banca, si può ritenere che __________ non è il luogo dell’amministrazione effettiva. Inoltre __________ risulterebbe essere membro con diritto di firma individuale d, con sede a __________.

H. Con replica del 18/19.9.2023, la ricorrente precisa che l’ufficio di __________, negli anni ’80, avrebbe funto da sede della __________ e sarebbe quindi adatto allo svolgimento dell’attività commerciale. Sarebbe inoltre a beneficio dell’autorizzazione rilasciata dalla FINMA dal 16.8.2022 quale gestore patrimoniale. Precedentemente sarebbe stata membro dell’organismo di autodisciplina PolyReg e da quest’organo sorvegliata dall’11.11.2014 al 22.8.2022.

In merito al collegamento telefonico/internet, la ricorrente produce uno scritto di __________, che attesta l’attivazione dello stesso dall’ottobre del 2014 __________.

In merito alla necessità di avere un archivio separato dall’ufficio, l’insorgente rimanda all’art. 13a cpv. 3 LFINMA.

Per quanto concerne la deviazione della posta, ribadisce che sarebbe dettata dai problemi di salute di __________, e che, ad ogni modo, per il 2019, l’UTPG non avrebbe rilevato alcuna corrispondenza deviata.

Quanto alla sua clientela, la ricorrente gestirebbe un portafoglio di circa fr. 31'591'000.- (rilevato il 14.8.2023), suddiviso tra circa il 45.14% di clienti domiciliati in Ticino e circa il 54.86% di clienti residenti nel resto della Svizzera e all’estero.

L’insorgente produce inoltre le dichiarazioni di fornitori, in particolare ristoratori della zona, che confermano la presenza in loco del personale della __________

Infine, se è vero che __________ riveste la carica di amministratore della __________, con sede a __________, sarebbe altrettanto vero che è anche membro della __________ e della __________, con sede a __________.

La ricorrente conclude definendo arbitrario l’agire dell’UTPG, che non avrebbe svolto una vera e propria istruttoria, limitandosi a trarre conclusioni errate dettate dal convincimento che la ricorrente non disponga, a __________, di un vero e proprio ufficio.

Diritto

  1. 1.1.

La ricorrente, contestualmente alla costituzione della società, avvenuta nel mese di maggio del 2014, è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Grigioni.

In virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento, a partire dal 1.1.2019, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva sarebbe esercitata in Ticino. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.

1.2.

Per quanto attiene ai presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.; De le Court, Administration et direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

1.3.

La sede societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”) o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

1.4.

In presenza di un mero recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell’attività svolta dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza del CdA (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 3; n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 752; Jung, op. cit., p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

1.5.

Per quanto concerne l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.; 2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

1.6.

Occupandosi di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolto fuori sede ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato, rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui controllata (sentenza del Tribunale federale n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016).

Nel caso di una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.) (sentenza del 15 dicembre 2006, n. 2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

A proposito di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di sede (sentenza del Tribunale federale n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria, infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza del Tribunale federale n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

1.7.

La decisione impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

  1. 2.1.

__________, attiva nel campo della gestione patrimoniale, è iscritta nel registro di commercio del Canton Grigioni dal 28.5.2014. Ha ottenuto l’autorizzazione dalla FINMA ad esercitare in tale campo nel mese di agosto 2022.

2.2.

Come visto, il luogo dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto, dove vengono tenute le redini della società e la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, decisivo è quello nel quale essa è svolta in maniera preponderante. L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto - si distingue a sua volta: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra parte, quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e a prendere decisioni di principio, dall'attività svolta dagli organi supremi della società (sentenze 2C_888/2019 del 5 gennaio 2021, consid. 4.2.; 2C_522/2019 del 20 agosto 2020 consid. 2.1; 2C_627/2017 del 1° febbraio 2019 consid. 2; 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019 consid. 4.2; 2C_483/2016 dell'11 novembre 2016 consid. 3 e 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2, con ulteriori rinvii).

  1. 3.1.

__________ ha stipulato, dal 1.10.2014, un contratto di locazione per un appartamento di 2 locali, ad uso commerciale, di 32mq in via __________ 36 (divenuta poi a seguito di una nuova nomenclatura del __________) comprensivo di 2 posteggi scoperti al costo complessivo di fr. 580.-, somma alla quale si aggiunge l’importo di fr. 80.- a titolo di spese accessorie.

Dalla documentazione fotografica presentata, l’appartamento appare piuttosto datato e comprende un salotto, una scrivania con una macchina da scrivere, un armadio contenente dei classificatori e un locale con un PC ed una stampante.

3.2.

In merito ai costi per l’elettricità, la società ha prodotto le schede contabili, dalle quali emerge che, per il 2019, ha pagato complessivamente fr. 180.89, e, per il 2020, fr. 182.74. Il consumo, nel 2020, è stato di 142 kWh.

3.3.

In merito all’allacciamento telefonico e di internet, __________ ha prodotto le fatture di __________ relative all’anno 2021, che attestano l’esistenza di un abbonamento. Da un contratto sottoscritto con __________ il 7.10.2014 (dal quale non si evince il dettaglio dei collegamenti sottoscritti) e da un ulteriore documento intitolato “Panoramica del suo ordine” – senza indicazione della data – nel quale viene indicato “Questa panoramica elenca i nuovi servizi ai quali si è abbonato presso __________ ed è parte integrante del contratto”, si evince che erano intestati alla ricorrente collegamenti telefonici ed internet nonché il “pacchetto” “My PMI Office S”.

3.4.

Impiegati dell’insorgente erano i membri della famiglia __________ – tutti domiciliati in Ticino nel periodo fiscale 2019 – ciascuno a tempo parziale. Dai contratti di lavoro prodotti si rileva che l’inizio dell’impiego di __________ quale consulente finanziario è stato il 1.3.2016. Quale luogo di lavoro è stato indicato “__________, __________ e all’estero”, per un salario lordo fisso corrispondente a fr. 91'000.-, per 33.5 ore a settimana, oltre alla possibilità di ricevere dei “bonus”. Per gli altri dipendenti, moglie e figlia avevano un contratto quali impiegate amministrative, a partire dal 1.11.2014, con luogo d’impiego a __________. Il figlio __________ è invece dipendente, a tempo parziale, della società dal 1.1.2017 (luogo di lavoro, __________ e all’estero). La contribuente ha prodotto copia delle attestazioni di salario AVS per gli anni 2019, 2020 e 2021, dove figurano come dipendenti i membri della famiglia __________.

La contribuente ha prodotto inoltre copia dell’offerta formulata dalla __________ il 29.1.2015, in relazione alla gestione contabile e fiscale ed alla contabilità salariale ad un onorario annuo pari a fr. 6'000.-.

3.5.

Secondo l’UTPG sia la decisione preliminare di assoggettamento sia la seguente richiesta di documentazione, inviate all’indirizzo della società a __________, sono state reindirizzate ad __________ e a __________ (rispettivamente recapitate allo sportello postale il 4.10.2021, oss. 18/19.7.2023, Doc. I1; nonché a __________ il 10.3.2023, Doc. I2, raccomandata firmata da __________).

  1. 4.1.

4.1.1.

Come già ricordato l’attività della società consiste nella gestione patrimoniale. La ricorrente è stata membro dell’OAD PolyReg dall’11.11.2014 al 22.8.2022 (doc. K, replica) mentre ha ricevuto l’autorizzazione dalla FINMA ad operare in tale settore il 16.8.2022 (doc. L, replica).

4.1.2.

Nella giurisprudenza e nella dottrina, come visto, il luogo dell’amministrazione effettiva è definito come il luogo nel quale sono tenute le “redini” della direzione societaria e dove vengono prese le decisioni essenziali. L’attività determinante è quindi, di principio, quella della gestione delle attività correnti oppure la direzione effettiva della società.

Nel caso delle società attive nell’ambito della gestione patrimoniale, l’atto determinante della gestione corrente è il potere di disporre del patrimonio gestito; non è invece decisiva l’ubicazione dei titoli, in quanto può essere scelta liberamente e spostata a piacimento, così come la sede statutaria. Tuttavia, tale aspetto viene preso in considerazione dal Tribunale federale nell’ambito di un apprezzamento globale (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ed., Basilea 2021, § 8, n. 11, p. 96).

4.1.3.

Il Tribunale federale, nella sentenza 2P.160/1997 del 29 aprile 1999 (in StE 1999 A 24.22 n. 23; v. anche Zweifel/Hunziker, loc. cit.), ha esaminato il caso di una società di gestione patrimoniale, il cui patrimonio era costituito esclusivamente da titoli e che non svolgeva più alcuna attività commerciale attinente al suo scopo statutario, ma che si limitava a detenere un portafoglio titoli, facendolo gestire da una banca. Secondo l’Alta Corte, dal momento che la società non aveva alcuna infrastruttura significativa presso la sede legale, la stessa appariva unicamente quale sede formale. Il luogo in cui veniva amministrata effettivamente la società era il luogo di domicilio dell’azionista unico, dal quale venivano svolte le attività di gestione. Motivo per il quale anche il domicilio fiscale della persona giuridica si trovava nel luogo in cui era domiciliato l’azionista e non nella sede legale.

4.2.

4.2.1.

Dalla disamina del conto economico della ricorrente al 31.12.2019 emergono ricavi per fr. 263'293.60. Dalla scheda di dettaglio dei ricavi, per il 2019, emerge in particolare che la maggior parte di essi consiste nell’incasso di “retrocessioni” da parte di istituti di credito.

Con il ricorso è stata trasmessa anche la Convenzione per intermediari finanziari, sottoscritta nel marzo 2015, rispettivamente a __________ e a __________, tra la __________ di __________ (in qualità di Banca depositaria) e __________ (in qualità di gestore esterno indipendente). Nello scritto allegato alla convenzione si indica che il gestore patrimoniale indipendente (GEI) si impegna ad apportare nuovi clienti “(…) i quali dovranno aprire un conto presso la stessa, diventandone quindi controparte contrattuale (…)” (punto 1 “Apertura di relazioni bancarie”). In merito ai compensi ricevuti dal gestore patrimoniale indipendente gli stessi sono trattati al punto 7 “Commissioni e/o condizioni particolari”: “Quale compenso per le sue prestazioni, il GEI potrebbe ricevere dalla Banca il pagamento il pagamento di commissioni e/o la concessione di condizioni particolari per la clientela da lui apportata a condizione che egli svolga la propria attività nel rispetto delle regole a lui applicabili. (…). Il pagamento delle commissioni maturate avverrà in valuta svizzera e verrà eseguito trimestralmente (…)”.

L’UTPG ha espressamente richiesto all’insorgente di voler presentare alcune delle fatture dall’importo più alto emesse dal 2019. Ora, l’insorgente ha espressamente reso illeggibile l’indirizzo dei destinatari delle fatture nonché il numero di conto sul quale sono stati effettuati i pagamenti, salvo per una fattura nel quale è stato indicato il conto presso __________ di __________ (IBAN__________). Le fatture più importanti per il 2019 sono le seguenti:

· 30.12.2019 (fattura 359/2019): “Retrocessione su commissioni”, fr. 24'949.23;

· 8.10.2019 (fattura 269/2019): “Retrocessione su commissioni”, fr. 20'941.70;

· 16.4.2019 (fattura 92/2019): “Retrocessione su commissioni”, fr. 20'026.74;

· 8.7.2019 (fattura 181/2019): “Retrocessione su commissioni”, fr. 12'449.04;

· 16.12.2019 (fattura 357/2019): “Commissioni di gestione patrimoniale”, fr. 7'107.-;

· 14.6.2019 (fattura 110/2019): “Commissioni di gestione patrimoniale”, fr. 4'554.-;

· 16.12.2019 (fattura 290/2019): “Commissioni di gestione patrimoniale”, fr. 4'531.-;

· 18.3.2019 (fattura 23/2019): “Commissioni di gestione patrimoniale”, fr. 4’446.-;

· 13.9.2019 (fattura 110/2019): “Commissioni di gestione patrimoniale”, fr. 4'280.-;

· 28.6.2019 (fattura 180/2019): “Analisi e proposte”, fr. 3'871.81.-;

4.2.2.

____________________ ha poi presentato l’estratto del conto corrente aperto presso __________ – anonimizzandolo per buona parte – come pure quello aperto presso la __________ di __________ (anch’esso parzialmente bianchettato). Da quest’ultimo si può comunque evincere l’esistenza del pagamento di retrocessioni anche da parte della __________; ad esempio il 5.11.2019 è avvenuto il pagamento di fr. 82.69 a titolo di “Retrocessioni luglio, agosto, settembre 2019”, il 6.8.2019 il pagamento delle retrocessioni per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019 ed il 10.5.2019 quello delle retrocessioni per gennaio, febbraio e marzo 2019. Per __________ non è stata prodotta alcuna convenzione analoga a quella sottoscritta con la __________.

4.2.3.

In merito alla provenienza della clientela, nella replica del 18.9.2023 (p. 9), l’insorgente indica di gestire un “(…) portafoglio di circa CHF 31'591'000.- rilevato il 14 agosto 2023, suddiviso tra circa il 45.14% di clienti domiciliati in Ticino e circa il 54.86% di clienti residenti nel resto della Svizzera e all’estero”. La contribuente non produce lo stesso dato per il 2019, ma tuttavia viene indicato che la “massa di clienti si è mantenuta pressoché invariata nelle proporzioni nel corso del tempo”.

4.3.

Per quanto attiene ad un’analisi dei costi, dal conto economico si rileva che le spese più importanti, oltre a quelle per il personale (per fr. 194'104.12), risultano i costi legati all’amministrazione e all’informatica (per fr. 32'336.32).

  1. 5.1.

La procedura di tassazione è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1 LAID; art. 204 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali devono procedere a tutte le indagini necessarie per chiarire la fattispecie, compresi i fatti che favoriscono il contribuente. Per tutti i fatti rilevanti l’onere della prova è pertanto a carico dell’autorità di tassazione. All’obbligo di indagare dell’autorità si contrappongono tuttavia gli obblighi di collaborazione del contribuente (art. 198 ss. LT). Nonostante divergenti opinioni dottrinali, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contribuente è tenuto ad una certa collaborazione anche quando è controversa la stessa sovranità fiscale del Cantone e pertanto l’autorità adotta dapprima una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire informazioni solo in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per stabilire l’assoggettamento, mentre in questa fase procedurale non deve ancora presentare una dichiarazione d’imposta completa o comunque documentare compiutamente i suoi fattori imponibili (sentenza 2C_398/2021 del 23.12.2021 consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata).

5.2.

Va preliminarmente evidenziato che la contribuente ha collaborato all’accertamento dei fatti, producendo quanto richiesto. Tuttavia, ha talvolta anonimizzato parti di documenti decisivi per stabilire il luogo dell’amministrazione effettiva (utile a conoscere ad esempio l’origine della clientela).

Questa Camera, sulla base della documentazione agli atti, condivide la conclusione cui è giunto l’UTPG: nel 2019, l’amministrazione effettiva della __________ è stata svolta in Ticino, da parte di __________, presidente del Consiglio di amministrazione ed unico avente diritto di firma individuale, e unico dipendente con funzioni di gestione corrente ed operative della società.

Tale conclusione si basa su molteplici aspetti, che verranno in seguito passati in rassegna.

5.3.

Come visto il “core business” della società consiste nella gestione patrimoniale. La__________, ha concluso, già nel 2015, un’apposita convenzione con la banca __________ di __________, quale gestore patrimoniale indipendente. In questa veste aveva il compito di reperire la clientela intenzionata ad aprire delle relazioni bancarie presso l’istituto di credito. Per la gestione patrimoniale, operata dalla __________ sui conti aperti presso __________ (in veste di banca depositaria), la società riceveva dalla __________ delle retrocessioni.

Ora, le retrocessioni derivano dalle spese che vengono, in un primo momento, fatturate al cliente dalla banca come commissioni, onorari, spese, provvigioni, tasse, e che poi vengono girate all’intermediario finanziario. Tale sistema è conosciuto anche con l’appellativo di “kickbacks”, ed è abbastanza frequente nell’ambito della finanza (in merito Galliano/Molo, Les rétrocessions dans le domaine de la gestion patrimoniale, in PJA 2012, p. 1767).

Come risulta dalla scheda ricavi della ricorrente, le retrocessioni rappresentano la parte più significativa delle entrate della società. Anche la banca __________ ha corrisposto delle retrocessioni alla __________ nel 2019, ma come già indicato i termini contrattuali tra la banca e la ricorrente non sono noti. Più del 45% della clientela della contribuente risiede nel Canton Ticino.

La gestione corrente è svolta da __________, che sino al 31.10.2019 era domiciliato a __________, nel __________, data a partire dalla quale si è trasferito ad __________. Come visto, oltre ad essere dipendente della ricorrente, __________ era anche dipendente della __________, __________.

Ora, considerati i contatti e le interazioni con le banche ticinesi a __________ come pure con la clientela ticinese (la contribuente non ha voluto indicare la percentuale di clientela grigionese), non è ragionevole ritenere che i collaboratori della ricorrente, tutti residenti nel Canton Ticino, ed in particolare __________, svolgano la loro attività a __________. Peraltro, anche nel contratto di lavoro di __________ figura, fra i luoghi di lavoro, __________.

Di fatto – come conferma anche il reindirizzamento della posta verso __________ non gestisce da __________ l’attività della __________.

Secondo la ricorrente, il reindirizzamento della corrispondenza sarebbe ascrivibile alla situazione di salute di __________, ed in particolare le prescrizioni ricevute dal medico curante, anche a seguito della pandemia COVID, intese ad evitare i contatti fisici con “terze persone, di evitare di frequentare luoghi pubblici o affollati e di limitare al minimo le uscite”. Ora, come giustamente rilevato dall’UTPG, in primo luogo __________ non era l’unico impiegato della __________, la quale poteva anche contare sulla collaborazione di due assistenti amministrative, che potevano senz’altro ritirare la __________In secondo luogo, non è ben chiaro il legame con la tutela della salute di __________, a dipendenza del fatto che la corrispondenza sia ritirata in un ufficio postale o nell’altro.

Appare pertanto più che verosimile che __________ gestisca la società dal proprio domicilio. Prova ne sia che l’attività societaria ha potuto continuare il suo svolgimento, indipendentemente dalla presenza dell’unica persona deputata al “day to day management” a __________.

5.4.

Del resto che la sede di __________ sia poco frequentata e che non sia il luogo dove viene esercitata l’attività sostanziale della ricorrente appare piuttosto evidente dalla disamina dei costi dell’elettricità. La spiegazione addotta dalla ricorrente circa l’esiguità dei consumi, ossia il fatto che l’ufficio è piccolo ma i locali sono molto luminosi “(…) cosicché di giorno non è indispensabile tenere accesa la luce”, appare poco convincente in ragione del fatto che, per poter eseguire tutte le operazioni sui conti della clientela appare indispensabile disporre di un allacciamento internet, dell’apparecchiatura informatica (che notoriamente per funzionare abbisogna l’elettricità) e telefonica. Del resto, che l’informatica rappresenti un importante costo aziendale emerge anche dal conto economico.

Dagli atti non risulta neppure, per il 2019, l’esistenza di un collegamento internet, essenziale per la tipologia di attività svolta dalla contribuente.

Con la replica del 18.9.2023, l’insorgente ha prodotto una conferma della __________, secondo cui il collegamento sarebbe stato attivato nell’ottobre del 2014, in via __________ (doc. N).

Tuttavia da un’attenta disamina degli atti prodotti concernenti i rapporti contrattuali con __________ si può giungere alla conclusione che – con molta verosimiglianza – il collegamento internet è stato sottoscritto, per , in un secondo momento e non già nell’ottobre del 2014. In effetti, dall’analisi della scheda contabile “.” risulta pagato per il 2019 per “__________ – telefono” un costo di fr. 183.84 per due mensilità (ossia fr. 91.92). Nel contratto sottoscritto il 7.10.2014 a __________ invero non vengono precisate le prestazioni offerte; tuttavia, sempre nella documentazione prodotta dall’insorgente vi è pure un ordine relativo ad un nuovo servizio richiesto dalla __________ (senza specifica della data di ordinazione), comprensivo di telefonia business nonché di “business internet”. Nello scritto in questione si specifica che “il suo attuale contratto viene completato dalle prestazioni indicate”. Il costo del nuovo abbonamento comprensivo di internet non collima con la spesa esistente a conto economico nel 2019. Ora, dal successivo scritto prodotto con la replica (doc. N) invero non emerge che, già dal 2014, fosse presente anche il collegamento internet.

5.5.

5.5.1.

Per quanto concerne la questione dell’autorizzazione a svolgere l’attività di fiduciario finanziario, si ricorda che, sino all’entrata in vigore, il 1.1.2020, della Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), che disciplina a livello federale i requisiti per l’esercizio dell’attività degli istituti finanziari, compresi i gestori patrimoniali (art. 1 cpv. 1 e art. 2 cpv. 1 lett. a, nonché art. 17 cpv. 1 LIsFi), per poter essere attivi nell’ambito della gestione patrimoniale nel Canton Ticino occorreva disporre della patente di fiduciario finanziario (cfr. art. 1 della Legge del 1° dicembre 2009 sull’esercizio delle professioni di fiduciario [LFid; RL 953.100], nella versione in vigore sino al 31.12.2021; v. anche art. 5 LFid “Fiduciario finanziario”). L’autorizzazione cantonale viene rilasciata solo a persone fisiche ed ha carattere personale (art. 1 cpv. 2 LFid).

Nel caso che qui ci occupa, nel 2019 __________ non disponeva della patente di fiduciario finanziario, autorizzazione che non era necessaria nel Canton Grigioni.

Non ha alcuna rilevanza in quest’ambito l’affermazione della ricorrente di essere sottoposta a regolare verifica da parte dell’Organismo di autodisciplina Polyreg di __________, riconosciuto dalla Confederazione ai sensi dell’art. 24 della Legge sul riciclaggio di denaro e autorità di vigilanza per gli intermediari finanziari affiliati in qualità di membri dell’associazione. Nel ricorso ha presentato un’attestazione da parte della società __________ di __________ che ha confermato di aver svolto la revisione per conto dell’OAD __________ presso la sede di __________ il 14.10.2016, il 2.10.2017, il 18.9.2018, l’11.9.2019 nonché il 2.9.2021.

5.5.2.

Quel che è determinante è che nel 2019 __________, nel Canton Ticino, non disponeva della necessaria autorizzazione per svolgere l’attività di fiduciario finanziario, che gli avrebbe consentito di poter operare nel settore della gestione patrimoniale. È pertanto plausibile che nella scelta di stabilire la sede legale della società a __________ possa aver giocato un ruolo anche tale circostanza.

5.6.

Oltre a ciò occorre rilevare che la __________ aveva come società di revisione la _______, sito visualizzato il 4.7.2024). Inoltre, tutti i dipendenti della società sono domiciliati in Ticino. Il fatto che questi ultimi non siano stabilmente presenti a __________, oltre che dall’esiguo consumo di elettricità, è pure confermato dal fatto che la corrispondenza della società è stata reindirizzata al domicilio di __________, quando sarebbe stata più logica, visto l’impiego del personale amministrativo, la ricezione della posta presso la sede legale.

  1. 6.1.

Nei Grigioni, oltre alla sede formale della società a __________ e all’archivio da poco preso in locazione (successivamente al periodo fiscale sub judice), nel 2019 la società non ha comprovato di svolgere la propria gestione corrente, esercitata come visto da __________. In particolare, diversamente da quanto ci si potrebbe attendere da una società con un’effettiva attività legata al __________, l’insorgente non comprova di aver intrattenuto delle relazioni bancarie con istituti di credito ivi ubicati né di aver sottoscritto delle convenzioni analoghe a quelle in essere con __________ Anche per quanto attiene alla clientela, la contribuente non indica, in percentuale, quella ascrivibile al Canton __________, ma parla in generale di altra clientela svizzera, senza fornire dati precisi e contravvenendo, in tal modo, al proprio obbligo di collaborazione in materia. Nel Canton __________, nel 2019, non sono state comprovate né l’esistenza di una linea internet né l’incontro con la clientela presso gli uffici a __________. Le prove presentate in sede di replica – a prescindere dal fatto che non si riferiscono al 2019 – intese a dimostrare la frequentazione della sede di __________, quali le dichiarazioni di __________ (gerente del __________) e di __________ (impiegata presso la cartoleria __________), non sono determinanti per stabilire se la gestione corrente, e quindi il day to day management, viene svolto a __________.

6.2.

Per concludere, tenuto conto del fatto che __________ è domiciliato in Ticino, che quasi la metà della clientela risiede in tale Cantone e che gli averi amministrati sono depositati presso istituti di credito ticinesi, appare poco credibile gli incontri con i clienti si siano verificati a __________. Del resto, il fatto che __________ non necessiti della sede di __________ per svolgere l’attività corrente della __________ è stato pacificamente dimostrato con il reindirizzamento della posta. Per tutte le ragioni sopra esposte, nella sede di __________ non viene esercitata l’amministrazione effettiva della società.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 300.–

per un totale di fr. 2’300.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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