Incarti n. 80.2023.8 80.2023.9
Lugano 20 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso dell’11 gennaio 2023 contro la decisione del 21 dicembre 2022 in materia di IC e IFD 2020
Fatti
A. a.
RI 1, separato di fatto dal 28 agosto 2018 (doc. G) e padre di due figli maggiorenni, nel periodo fiscale litigioso era impiegato presso la __________. Ha percepito un salario netto di fr. 338'848.‑.
I figli __________ (1999) e __________ (1996) sono entrambi domiciliati presso la madre in __________ a __________ a far tempo rispettivamente dal 1° gennaio 2019 e dal 1° luglio 2020 (v. Movpop, Ufficio dello Stato civile; ultima consultazione: 14.02.2023).
Il ricorrente è proprietario di una casa unifamiliare a __________, costruita tra il 1994 e il 1995, con piscina e un ampio giardino (v. SIFTI, mapp. __________ RFD __________; ultima consultazione: 06.02.2023; licenza edilizia rilasciata il 18.04.1994, doc. D e concessione dell’abitabilità il 18.10.1995, doc. E).
b.
Il 27 giugno 2022, il contribuente inoltrava la Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche 2020. Nel Modulo 7 riportava il valore di stima ufficiale dell’immobile, pari a fr. 574'482.‑, e dichiarava un valore locativo per l’abitazione primaria di fr. 7'179.‑. Faceva valere spese di gestione, amministrazione e manutenzione effettive in ragione di fr. 10'776.‑ (di cui fr. 1'271.‑ chiaramente riconducibili alla piscina e fr. 2'133.‑ al giardino).
Il contribuente informava l’autorità di tassazione che
considerato la separazione effettiva dal 1° settembre 2018 ed inoltre come anche i due figli abbiano oramai lasciato definitivamente l’abitazione di __________ ritengo che il valore locativo indicato in precedenza non sia più adeguato per rapporto all’utilizzazione effettiva dell’abitazione principale di __________, motivo per cui viene esposto un valore ridotto ad un quarto proporzionale all’utilizzo effettivo del sottoscritto contribuente
(v. Modulo Note 2020, Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione; v. anche doc. B).
B. Il 7 settembre 2022, l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava al contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2020.
Rispetto a quanto dichiarato per la casa di __________, sia per l’IC sia per l’IFD, l’autorità di tassazione aumentava il valore locativo dell’abitazione primaria da fr. 7'179.‑ a fr. 28'716.‑ e concedeva integralmente le spese di manutenzione immobili richieste.
L’Ufficio di tassazione adduceva a motivo che il “valore locativo della propria abitazione o dei propri locali [era stato] rettificato, tenuto conto del valore dell’immobile e dei canoni locatizi normali della zona”.
Di conseguenza, per l’imposta cantonale il reddito imponibile ammontava a fr. 218'900.‑ (parimenti determinanti per l’aliquota) e la sostanza imponibile era stata accertata in fr. 631'000.‑ (anche per l’aliquota). Il dovuto d’imposta cantonale complessivo ammontava a fr. 25'318.20 (coefficiente: 97%).
Per l’imposta federale diretta, invece, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 240'900.‑ (determinante anche per l’aliquota) e il debito d’imposta era di fr. 18'960.50.
C. Contro questa decisione, RI 1 presentava reclamo il 27 settembre 2022. Ribadiva che il valore locativo dell’abitazione di __________ avrebbe dovuto essere ridotto a fr. 7'179.‑, “corrispondente ad un quarto di quanto ritenuto negli anni in cui la casa era abitata da quattro persone”, poiché oramai vi viveva da solo. A suo dire, “a partire dall’anno fiscale 2020 [si configurava] un sottoutilizzo effettivo e durevole degli spazi interni ed esterni così come pure delle infrastrutture della mia proprietà per ragioni da me non influenzabili”.
D. Con decisione datata 21 dicembre 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo, confermando integralmente la decisione di prima istanza. A motivo adduceva che
La riduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione (limitatamente all’imposta federale diretta) è ammessa unicamente se il contribuente usa effettivamente ancora solo una parte dell’immobile di sua proprietà. Questa riduzione presuppone che i singoli locali siano permanente[mente] inutilizzati. Un’utilizzazione meno intensa non dà diritto alla riduzione del valore locativo. La riduzione per sottoutilizzazione non è inoltre consentita:
se determinati locali sono utilizzati soltanto occasionalmente (camera di lavoro, camera degli ospiti, locale hobby);
se le camere dei figli che hanno lasciato la casa restano a disposizione per ospiti in visita o vacanza;
se, per ragioni di tenore di vita, il contribuente ha da sempre avuto a disposizione un numero di locali superiore ai suoi bisogni effettivi.
Nel caso in esame la scrivente autorità ritiene che l’immobile, ancor quanto sicuramente più commisurato ad uso familiare che singolo, sia però anche commisurato e coerente con il tenore di vita del contribuente.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, oltre a voler essere sentito, chiede in via principale che il valore locativo della propria abitazione sia rettificato in fr. 7'179.‑.
In via subordinata, invece, postula l’annullamento della decisione impugnata e la quantificazione da parte dell’autorità di tassazione della “riduzione del valore locativo in applicazione del principio dell’utilizzazione effettiva”.
Nel suo ricorso, il ricorrente ribadisce che la casa di __________ era stata concepita per una famiglia, ma che ormai vi abita da solo, ciò che configura “un consolidato sottoutilizzo effettivo e durevole”.
Inoltre, il ricorrente si aggrava contro la conclusione dell’RS 1 secondo la quale “l’immobile, ancor quanto sicuramente più commisurato ad uso familiare che singolo, sia però anche commisurato e coerente con il tenore di vita del contribuente”, perché ‑ da un lato ‑ non “supportata da alcun elemento concreto ma appare creata ad arte per giustificare il respingimento del reclamo. Quali siano il tenore di vita e gli altri elementi in possesso dell’Autorità fiscale per sostenere la propria tesi non è dato a sapere, il tutto sembra basarsi su semplici congetture infondate e gratuite”.
D’altro canto, il ricorrente afferma che la decisione dell’autorità di tassazione “appare contradditoria”, perché “commisura[..]” l’uso dell’immobile “a due situazioni esattamente opposte come l’utilizzo familiare e quello di una persona sola”.
Infine, sostiene che l’art. 21 cpv. 2 LIFD “non prevede limitazioni alla sua applicabilità in rapporto al tenore di vita (ipotetico o reale che sia) del contribuente. E nemmeno la giurisprudenza considera questo aspetto”.
F. L’RS 1 non ha presentato osservazioni al ricorso.
G. Il 19 gennaio 2023, per lettera raccomandata, RI 1 era stato invitato a comparire in udienza davanti alla Camera di diritto tributario. L’udienza era stata fissata per il 7 febbraio 2023 a Mendrisio. Il ricorrente non si è presentato.
Diritto
Dal tracciamento dell’invio postale si evince che la raccomandata è stata ritirata solo l’8 febbraio 2023, in quanto il destinatario aveva attivato il 21 gennaio 2023 un ordine di proroga della scadenza. Il ricorrente non si è presentato all’udienza.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli invii raccomandati si presumono notificati al destinatario il settimo giorno della loro giacenza e tale momento non può essere prorogato da un eventuale ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio postale (cfr. p. es. sentenza TF n. 2C_284/2014 del 2 dicembre 2014, in RF 70/2015 p. 256 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).
La citazione si presume notificata il 27 gennaio 2023.
Di conseguenza, come anticipatogli nella lettera summenzionata, il ricorso viene evaso senza ulteriori citazioni.
Per il ricorrente, il valore locativo esposto nei periodi fiscali precedenti non è più adeguato all’effettivo uso dell’abitazione che ne fa ora, poiché è rimasto a vivere da solo in una casa unifamiliare concepita per una famiglia numerosa.
Per l’autorità di tassazione, invece, limitatamente all’imposta federale diretta, non si configura una sotto-utilizzazione dell’abitazione anche perché l’uso che ne fa il contribuente è commisurato e coerente con il suo tenore di vita.
Per l’imposta federale diretta, l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD prevede che è imponibile quale reddito da sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. Il capoverso 2 stabilisce che il valore locativo è determinato tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
Tale disposizione prevede un abbattimento del valore locativo di mercato quando, a causa della diminuzione dei bisogni abitativi (uscita definitiva dei figli dalla casa di famiglia, separazione, divorzio o morte di un coniuge, ecc.) solo una parte della abitazione primaria viene ancora effettivamente utilizzata dai proprietari (Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 72 ad art. 21 LIFD, p. 681; Merlino in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 131 ad art. 21 LIFD, p. 534 s.).
3.2.
Con la sentenza di principio del 7 luglio 2009 (sentenza TF n. 2C_87/2009), pubblicata in DTF 135 II 416, il Tribunale federale ha interpretato l’art. 21 cpv. 2 LIFD stabilendo che
· l’abbattimento del valore locativo vale unicamente per l’abitazione primaria, non per le abitazioni secondarie o di vacanza;
· la deduzione per sotto-utilizzo prevista dall’art. 21 cpv. 2 LIFD si riferisce primariamente al caso tipico dei proprietari anziani che, dopo la partenza dei figli, restano soli ad abitare la casa di famiglia. La problematica legata al sovradimensionamento dell’abitazione in tarda età si pone in particolare per le case totalmente autofinanziate, quando il valore locativo determinato dal mercato aumenta, mentre i mezzi finanziari disponibili restano gli stessi o addirittura diminuiscono (rendita immutata o passaggio da salario a rendita). Se gli anziani proprietari dell’abitazione dovessero pagare l'imposta sul valore locativo per intero, potrebbero trovarsi in difficoltà finanziarie a causa dell'eccessivo onere finanziario derivante dalla proprietà ormai sovradimensionata. Ciò che muterebbe la fattispecie da caso tipico a caso di rigore (v. anche sentenza TF n. 2C_1039/2015 e 2C_1040/2015 del 28 aprile 2016 consid. 4.3; Locher, loc. cit., n. 72 in fine ad art. 21 LIFD, p. 681);
· la disposizione legislativa è applicabile anche in caso di separazione o di morte di uno dei coniugi (Merlino, loc. cit., n. 131, p. 535);
· la riserva di spazio (Raumreserve) deve essere motivata da circostanze che il contribuente non può direttamente influenzare (v. anche Locher, loc. cit., n. 73 ad art. 21 LIFD, p. 681 s.);
· il sotto-utilizzo si riferisce allo spazio (Merlino, loc. cit., n. 131 ad art. 21, p. 534), non è temporale. La deduzione per sotto-occupazione prevede che alcuni locali non siano più effettivamente e durevolmente utilizzati. Una sotto-utilizzazione temporanea o un’utilizzazione meno intensa dei locali, p. es. quando i figli soggiornano temporaneamente all’estero, non può essere fatta valere. Non può essere rivendicata la sotto-occupazione neanche quando i locali sono utilizzati solo occasionalmente (stanza degli ospiti, locale hobby, locale di lavoro). I locali non devono però necessariamente essere vuoti;
· di regola, i contribuenti benestanti – ad esempio per motivi di status o di rappresentanza – hanno aspettative più elevate in materia di comfort abitativo e perciò necessitano di più locali rispetto alle persone che vivono in ristrettezze finanziarie. Da notare anche che, nonostante la riduzione delle dimensioni del nucleo familiare, i bisogni abitativi spesso rimangono invariati: l’esperienza dimostra che si usa tanto spazio quanto se ne ha a disposizione;
· l’abbattimento del valore locativo non è concesso se fin dall’inizio è stata acquistata un’abitazione troppo grande. In particolare, un contribuente benestante che ha da poco acquistato la propria abitazione con riserva di spazio, ben difficilmente riuscirà in futuro a dimostrare che questi locali non saranno utilizzati effettivamente e durevolmente come camera degli ospiti, ripostiglio, ecc.
3.3.
La giurisprudenza ha inoltre stabilito che l’art. 21 cpv. 2 LIFD deve essere applicato in modo restrittivo (Locher, loc. cit., n. 72 ss ad art. 21 LIFD, p. 681 s.; DTF 135 II 416 consid. 2, p. 417 ss; sentenza TF n. 2C_279/2015 e 2C_280/2015 del 30 ottobre 2015 consid. 2.5; n. 2C_1039/2015 e 2C_1040/2015 del 28 aprile 2016 consid. 4.1).
La sotto-utilizzazione (o sotto-occupazione) è un fattore di riduzione del valore locativo fiscale che si fonda su una base legale espressa. Non si tratta dunque di un apprezzamento del valore locativo fiscale da parte dell’autorità, in funzione del grado di occupazione dell’immobile. Dapprima è dunque necessario determinare il valore locativo, cui eventualmente in un secondo tempo applicare l’abbattimento, se il contribuente è riuscito nella dimostrazione della sotto-occupazione della sua abitazione (v. Merlino, loc. cit., n. 131 ad art. 21 LIFD, p. 534).
L’abbattimento del valore locativo per sotto-utilizzo deve essere richiesto, dimostrato e comprovato dal contribuente (v. p. es. sentenza TF n. 2C_279/2015 e 2C_280/2015 del 30 ottobre 2015 consid. 2.6.1). In particolare, egli deve dimostrare in che modo una parte dei locali a sua disposizione non è più del tutto utilizzata (Zwahlen/Lissi in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 28 ad art. 21 LIFD, p. 552). Se il contribuente non riesce a documentare la sotto-utilizzazione della propria abitazione, allora il valore locativo non viene ridotto (Merlino, loc. cit., n. 131 ad art. 21 LIFD, p. 534 e giurisprudenza citata).
3.4.
La legislazione ticinese non conosce una norma simile all’art. 21 cpv. 2 LIFD. L’art. 20 cpv. 2 LT prevede unicamente che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, venga stabilito al 60 – 70 per cento del valore di mercato delle pigioni; per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. Una riduzione del valore locativo per sotto-utilizzazione della propria abitazione non è dunque prevista per il calcolo dell’imposta cantonale.
Ne consegue che, per l’imposta cantonale, il ricorso è respinto senza considerare le condizioni previste dalla legge federale.
Nel periodo fiscale sub judice, il ricorrente viveva separato dalla moglie e i figli, maggiorenni, erano domiciliati presso la mamma.
Come visto, spettava all’insorgente dimostrare la rivendicata sotto-occupazione dell’abitazione di __________. Tuttavia, agli atti non è versata della documentazione idonea a comprovarne il sotto-utilizzo: non è stata fornita alcuna planimetria della casa, quindi non è dato sapere quanti locali abbia, né della documentazione fotografica relativa ai locali effettivamente e durevolmente non utilizzati. Neppure è stato dimostrato che le camere precedentemente occupate dai figli non siano più utilizzate quali camere per gli ospiti o in caso di visita dei figli stessi. Già solo per questo motivo, il ricorso deve essere respinto.
Si aggiunga anche che, nel periodo fiscale litigioso il ricorrente aveva 60 anni, era ancora attivo professionalmente e disponeva di importanti risorse finanziarie. L’insorgente non ha dimostrato di correre il rischio di dover vendere la propria abitazione o di trovarsi comunque in difficoltà finanziarie se non gli fosse stato concesso l’abbattimento del valore locativo per sotto-utilizzo.
Non si possono sicuramente ipotizzare né il caso tipico (il ricorrente non è un anziano proprietario) né il caso di rigore (l’intero valore locativo corrispondeva all’8.47% del suo salario per il 2020; v. sentenza TF n. 2C_279/2015 e 2C_280/2015 del 30 ottobre 2015 consid. 2.6.2.), per cui è stata voluta la disposizione legislativa in parola.
Poiché RI 1 non è riuscito a comprovare quanto da lui rivendicato, il valore locativo dell’abitazione di __________, non contestato, deve essere imposto per intero. Pertanto, la decisione impugnata non può che essere confermata e il ricorso deve essere respinto.
A titolo abbondanziale, soffermandosi sulle spese di manutenzione effettivamente richieste ed ammesse in deduzione dall’RS 1, si deve constatare che fr. 1'271.‑ sono chiaramente riconducibili a costi sopportati per la piscina e fr. 2'133.‑ per il giardino. Nel valore locativo accertato pari a fr. 28'716.‑ e non contestato dal ricorrente, non sono contemplati né il valore della piscina né quello del giardino. In tali circostanze, la Camera di diritto tributario dovrebbe procedere ad una reformatio in peius della decisione impugnata. Tuttavia, considerata l’esigua differenza tra gli importi in discussione e per economia di giudizio, vi rinuncia, confermando quanto concesso in deduzione dall’RS 1 RS 1, ovvero fr. 10'776.‑.
Di conseguenza, per motivi diversi, il ricorso è respinto sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta.
La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: