Incarti n. 80.2023.67 80.2023.68
Lugano 10 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 aprile 2023 contro la decisione del 15 marzo 2023 in materia di IC e IFD 2021.
Fatti
A. __________, coniugati, sono domiciliati nel Comune di __________. Nel corso del periodo fiscale 2021, lavoravano entrambi nella Svizzera interna, il marito a __________, per , la moglie a __________ per la “. Sono proprietari di due immobili: uno in Ticino a __________, l’altro nel Canton Berna a __________.
Nell dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021, i contribuenti chiedevano in deduzione fr. 15'321.- a titolo di “spese di gestione e manutenzione immobili”.
B. Con decisione del 25.1.2023, l’Ufficio di tassazione di __________ (in seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 103'100.- per l’IC ed in fr. 110'900.- per l’IFD e il reddito determinante per l’aliquota, ai fini del calcolo dell’IC, in fr. 107'300.-. La sostanza imponibile ammontava a fr. 150'000.- e quella determinante per l’aliquota a fr. 214'000.-.
Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aveva riconosciuto, a titolo di “spese di gestione e manutenzione immobili”, unicamente l’importo di fr. 3'113.- con la seguente motivazione: “Deduzione ammessa nella misura del 10% per immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più di 10 anni”.
C. Con reclamo 8/14.2.2023 i coniugi __________ insorgevano contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021, lamentando il mancato riconoscimento di tutte le spese di manutenzione richieste in deduzione. Presentavano, a sostegno della loro tesi, il “conteggio delle spese condominiali” al “__________”, di fr. 6'768.29 per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2020 e di fr. 8'553.10 per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2021. A tali importi si aggiungevano quanto da loro versato al fondo di rinnovamento per il 2020-2021 (pari a fr. 1’884.80), nonché un’ulteriore spesa sostenuta per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2021 pari a fr. 3'252.80.
D. Con decisione di tassazione dopo reclamo del 15.3.2023, l’UT riconosceva la deduzione per “spese di gestione e di manutenzione immobiliare” pari a fr. 7'553.- ed aggiungeva ai redditi l’importo di fr. 2'180.- a titolo di “affitti incassati”.
Il reddito imponibile veniva pertanto accertato, per l’IC in fr. 100'800.- (in fr. 105'000.- il reddito determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 108'700.-. A motivazione della decisione s’indicava quanto segue:
Per un’abitazione in uso proprio al contribuente ossia in caso d’imposizione del mero valore locativo, possono essere dedotte le spese di manutenzione (ad eccezione di quelle correnti e annue del giardino, siccome di gestione), l’imposta immobiliare comunale e i premi delle assicurazioni degli stabili (non quelli concernenti l’economia domestica, l’RC privata e il mobilio). È pure deducibile la quota annua versata al fondo di rinnovamento di un condominio. Le spese di gestione non sono invece deducibili. Fra le altre, sono spese non deducibili le spese per l’acqua potabile; di tasse di canalizzazione, depurazione, spazzatura e fognatura; per la manutenzione, la pulizia e il riordino annui correnti del giardino (come le spese di taglio, irrigazione e concimazione del prato, di potatura di siepi e arbusti, di pulizia delle aiuole, per i trattamenti fitosanitari, ecc.); di elettricità e illuminazione; per la produzione dell’acqua calda sanitaria; per il riscaldamento; di revisione, pulizia, i prodotti chimici, per la pulizia dei filtri e dell’acqua, per il controllo pH e per la vuotatura e riempimento (preparazione all’inverno e messa in funzione all’inizio della bella stagione) della piscina; di spazzacamino; di disinfezione e disinfestazione; di servizio portineria e custodia; di sgombero neve.
Secondo la nuova prassi adottata dalla Divisione delle contribuzioni, le spese di amministrazione di un condominio sono invece da dedurre limitatamente alla porzione di ½. Infatti l’amministrazione di un condominio, oltre a gestire correntemente il condominio per conto dei proprietari (spese di gestione non deducibili), deve anche garantirne e coordinarne la manutenzione (i cui costi sono deducibili) e a procedere alla riscossione del versamento annuo del fondo di rinnovamento (costo deducibile). Per tale ragione, almeno parzialmente le spese di amministrazione di un condominio possono direttamente essere collegate alla sua manutenzione. Per quanto attiene alle spese degli abbonamenti di controllo, servizio e manutenzione di impianti (bruciatore, ascensore ecc.) si deve rilevare che tali abbonamenti includano anche prestazioni di manutenzione vera e propria degli impianti. Da qui la decisione di ammettere le spese degli abbonamenti nella misura schematica di ½ anche nel caso si tratti dell’abitazione (primaria o secondaria) in uso al contribuente, per la quale è da imporre il valore locativo. Dalla lettura del conteggio spese condominiali 1.7.2020 – 31.12.2021, risultano ricavi da affitti per 35'823.21 franchi. La quota di 2'179.90 franchi di contribuenti costituisce un reddito imponibile da locazione a terzi giusta gli articoli 20 LT e 21 LIFD. Le spese effettive di manutenzione, di premi delle assicurazioni stabili e di versamento annuo al fondo di rinnovamento dell’appartamento dei contribuenti e di 1/15 dell’appartamento 21 sono le seguenti (dopo esclusione delle spese di gestione non deducibili):
Manutenzione generale, 1'507.65 franchi;
Assicurazioni, 539.70;
Amministrazione (1/2), 368.35 franchi;
Spese diverse, 543.75;
Abbonamenti (1/2), 844.40 franchi;
Versamento annuo fondo di rinnovamento, 1’884.80 franchi;
Imposta immobiliare, comunale, 168.- franchi;
per un totale di 5'856.65 franchi.
A questo importo sono da aggiungere per la quota di 1/15 le spese di gestione dell’appartamento 21, che assommano a poco meno di 400.- franchi. La deduzione delle spese effettive è pertanto ammessa per fr. 6'256.65”.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ impugnano la decisione su reclamo IC/IFD 2021. Lamentano il fatto che, se da una parte l’UT ha ricalcolato le spese di manutenzione, tuttavia ha aggiunto nei redditi l’affitto del custode per fr. 2'180.- (peraltro calcolato su un lasso temporale di 18 mesi). Chiedono pertanto che le spese di manutenzione vengano nuovamente passate in rassegna da un “funzionario esperto”. Si domandano inoltre per quali ragioni non sono state riconosciute le deduzioni per i pasti serali relativi al soggiorno a __________.
F. Con osservazioni 19/21.4.2023, l’autorità fiscale chiede la conferma della decisione impugnata. L’UT ricorda preliminarmente che la chiusura dei costi condominiali effettuata nel 2021 comprende il periodo dal 1.7.2020 al 31.12.2021. A riduzione delle spese condominiali per il 2021 sono stati “(…) conteggiati a favore dei contribuenti ricavi da affitti (appartamento portinaio) per il medesimo periodo per 68/1000 di 35'853.21, ossia per 2'179.90 franchi. Per ragioni di praticabilità si è optato per ammettere in deduzione nelle tassazioni 2021 le spese condominiali secondo la chiusura dei conti effettuata per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2021”. L’UT specifica che le spese generali condominiali 2021 da dedurre per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2021, senza la riduzione dei ricavi da affitti, sono quelle listate nel “conteggio spese condominiali”, ossia: manutenzione generale, 1'507.65 franchi; assicurazioni, fr. 539.70; amministrazione (1/2), 368.35 franchi, spese diverse (fr. 543.75), abbonamenti (1/2), 844.40 franchi”. L’autorità fiscale spiega che i ricavi da affitti erano stati posti in deduzione dalle spese condominiali complessive a carico dei contribuenti. Le base di calcolo per determinare le spese di manutenzione era il conteggio spese condominiali dal 1.7.2020 al 31.12.2021. Anche l’imposizione della quota dei ricavi dall’affitto, nonché la deduzione del versamento annuo al fondo di rinnovamento sono state eseguite per lo stesso periodo.
Diritto
I. Spese di manutenzione
Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la Divisione delle contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come risulta dalla Circolare n. 7/2023 del mese di aprile 2023).
2.2.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
2.3.
Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’imposta federale diretta e dal Consiglio di Stato per l’imposta cantonale (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT). La deduzione complessiva ammonta:
· al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
· al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1 del regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 640.110]; art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza federale concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
Nel caso della proprietà per piani (PPP), i costi per la manutenzione dell’immobile sono sopportati da persone diverse a seconda che si tratti di parti dello stabile che sono riservate all’uso esclusivo di singoli condomini oppure di parti comuni.
Le spese per riparazioni e per la manutenzione delle parti di uso esclusivo gravano direttamente sul singolo comproprietario (articoli 712a e 712b CC); quelle che invece riguardano parti ed impianti comuni (per esempio il rinnovo della facciata o del tetto, i lavori all’impianto di riscaldamento ecc.) sono di solito finanziate mediante versamenti annuali al cosiddetto fondo di rinnovazione (art. 712m cpv. 1 cifra 5 CC).
I versamenti al fondo di rinnovamento rientrano, di regola, nel novero dei costi di manutenzione deducibili dal reddito (valore locativo, affitto), purché siano irrevocabilmente sottratti ai condomini e possano essere impiegati solo per futuri costi di manutenzione, vale a dire di riparazione e di rinnovo (Agner/Jung/ Steinmann, op. cit., n. 6 ad art. 32 LIFD, p. 121; CDT n. 80.97.86 dell’8 ottobre 1997 consid. 5.6.2.; inoltre Circolare n. 7/2010 cit., cifra 2.1).
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, è la stessa ordinanza del 24 agosto 1992 dell’AFC sui costi di immobili (RS 642.116.2) ad affermare che sono deducibili quali spese di manutenzione i versamenti al fondo di riparazione o di rinnovazione di una comunione di comproprietari, fintanto che detti mezzi sono impiegati esclusivamente per coprire i costi di manutenzione degli impianti in comune (art. 1 cpv. 1 lett. a cifra 2).
3.2.
3.2.1.
I ricorrenti, proprietari, per metà ciascuno, della PPP __________, contestano il calcolo delle spese di manutenzione riconosciute in deduzione da parte dell’UT. Sostengono poi che, nei redditi relativi al 2021, la loro quota parte dell’affitto percepito dall’appartamento in uso al custode comprenda 18 mensilità. L’UT, nelle proprie osservazioni indica che, se è vero che il reddito in questione è stato stabilito su 18 mesi, anche le spese richieste in deduzione dai contribuenti ricoprono lo stesso arco temporale.
Si tratta pertanto – preliminarmente – di verificare se sia o meno stato violato il principio della periodicità.
3.2.2.
Secondo il principio della periodicità dell’imposta sul reddito, l’imposta dovuta per un dato periodo fiscale si calcola sulla base del reddito realizzato e delle relative spese di quel periodo. Tale principio implica che venga attribuito un reddito al periodo fiscale durante il corso del quale è stato realizzato. L’attribuzione di un reddito ad un periodo fiscale si effettua secondo il principio della realizzazione (sentenza TF 2C_784/2017 dell’8.3.2017 consid. 7.4.). Per periodo fiscale viene inteso l’anno civile (art. 40 cpv. 1 LIFD; art. 50 cpv. 2 LT).
Nell’ambito della sostanza immobiliare, i costi legati alla realizzazione del reddito da locazione o del valore locativo devono essere considerati come deduzioni organiche (sentenza TF 2C_91/2012 del 17.8.2012 consid. 3.2.; DTF 133 II 287 consid. 2.2.; Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, Basilea 2017, n. 5 ad art. 25 LIFD).
3.3.
Ora, tornando al caso che qui ci occupa, il valore locativo dell’immobile sito nel Comune di __________ è stato stabilito per il periodo fiscale 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021). Tuttavia alcune delle spese richieste in deduzione – ed in parte anche accettate dall’UT – si riferiscono ad un lasso di tempo più lungo: in effetti il conteggio delle spese condominiali (“Kostenabrechnung”) è stato stabilito su 18 mesi, dal 1.7.2020 al 31.12.2021. Anche la pigione corrisposta dal custode (a tutti i proprietari della PPP) è stata calcolata su 18 mesi, come peraltro rilevato degli stessi contribuenti.
Ne consegue che il calcolo del reddito imponibile non è conforme al principio di periodicità: l’ammontare generale delle deduzioni riconosciute non si riferisce allo stesso lasso di tempo per il quale è stato determinato il reddito imponibile (il valore locativo) generato dall’immobile. Ne risulta un ammontare della deduzione più importante rispetto a quella calcolata su un arco temporale di 12 mesi.
La decisione impugnata deve conseguentemente essere annullata e le spese di manutenzione devono essere ricalcolate, in maniera tale da essere correlate al valore locativo per il 2021. La stessa conclusione si impone anche per la determinazione della quota parte della pigione del custode per il 2021.
II. Spese professionali
I contribuenti lamentano inoltre il fatto che l’autorità fiscale non avrebbe concesso loro – durante il soggiorno settimanale a __________ – le deduzioni per il pasto fuori casa (inteso quello serale).
4.2.
Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
4.3.
Le stesse sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2021 è del 2 dicembre 2020), segnatamente dagli articoli 3 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 del decreto esecutivo, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
4.4.
4.4.1.
Per quanto concerne le spese supplementari per doppia economia domestica, l’art. 4 cpv. 1 del Decreto specifica che sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
4.4.2.
L’art. 4 cpv. 2 del Decreto stabilisce che la deduzione è stabilita come segue:
a) se il contribuente rientra ogni giorno al domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: 15 franchi il giorno o 3’200 franchi l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: 15 franchi, vale a dire 30 franchi il giorno o 6’400 franchi l’anno se le medesime circostanze sussistono tutto l’anno.
L’art. 4 cpv. 3 del Decreto indica che se al luogo di lavoro il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina, la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare.
4.5.
4.5.1.
Dalla disamina della dichiarazione fiscale presentata dai contribuenti, ed in particolare dal Modulo 4 (Spese professionali del contribuente) emerge quanto segue.
Il marito ha fatto valere (ed ottenuto in deduzione da parte dell’UT) spese professionali per complessivi fr. 13'450.-. Vi rientrano anzitutto costi di trasporto per fr. 7'750.- (fr. 3'550.- da __________ e fr. 4'200.- da __________). Ha inoltre richiesto fr. 3'200.- a titolo di “spese supplementari per doppia economia domestica”, nonché fr. 2'500.- quale forfait per “altre spese professionali”.
La moglie (impiegata a tempo parziale) ha fatto valere (ed ottenuto in deduzione da parte dell’UT) c spese professionali per complessivi fr. 10'338.-. I costi di trasporto ammontano a fr. 6'238.- (fr. 3'550.- da __________ nonché fr. 2'688.- da __________). La contribuente ha poi richiesto in deduzione fr. 1'600.- a titolo di “spese supplementari per doppia economia domestica” nonché fr. 2'500.- quale forfait per “altre spese professionali”.
4.5.2.
Ora, dalla documentazione agli atti risulta che i contribuenti sono proprietari di un __________ (Modulo 7). Lo stesso non risulta essere privo di cucina e non si comprende perché i contribuenti dovrebbero sostenere spese supplementari per i pasti serali. Si ricorda inoltre che la moglie lavora a tempo parziale. Sicché non vi è spazio per ottenere un’ulteriore deduzione per il pasto serale.
Le spese sono poste a carico dei contribuenti in proporzione della loro soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1.2. Per il resto il ricorso è respinto.
a. nella tassa di giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di ½ (fr. 400.–).
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: