Incarto n. 80.2023.52
Lugano 9 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 marzo 2023.
Fatti
RI 1ha notificato a RI 1 e alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2021;
con ricorso del 18 marzo 2023 alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della decisione di tassazione del 22 febbraio 2023 e il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione “per consentire la rettifica dei punti che non sono opportunamente documentati per impedimento di terze parti istituzionali e curatori”, come pure che siano inflitte multe disciplinari a diverse autorità e persone fisiche per “perturbamento del giudizio, inadempimento mandato e ritardo procedurale concertato” e all’Ufficio di tassazione per “violazione dei doveri di servizio”;
il ricorrente chiede inoltre l’astensione del presidente Andrea Pedroli e dei giudici Ivano Ranzanici e Raffaele Guffi.
Diritto
deve anzitutto essere esclusa l’astensione dei membri della Camera di diritto tributario;
come noto al ricorrente, un giudice non può essere ricusato per il semplice fatto che ha già preso decisioni che concernono la stessa persona, in precedenti casi, a meno che non vi siano altre circostanze che lo facciano apparire prevenuto;
un’istanza di ricusa così formulata è inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile;
la relativa decisione può essere adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il diritto processuale applicabile attribuisce la competenza per la procedura di ricusazione a un’altra autorità (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_191/2013 del 29.07.2013 consid. 2.3 con riferimenti);
ne consegue che nella fattispecie, la domanda di ricusa deve essere dichiarata irricevibile dalla Camera di diritto tributario, composta dai giudici ricusati;
nella misura in cui il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di tassazione del 22 febbraio 2023, la Camera di diritto tributario non è competente in materia;
contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
la Camera di diritto tributario, quale commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale, è competente in materia di ricorso contro la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione (art. 227 cpv. 1 LT; art. 140 cpv. 1 LIFD);
nella fattispecie, l’Ufficio di tassazione ha notificato al ricorrente e alla moglie la tassazione IC/IFD 2021 con decisione del 22 febbraio 2023;
non è noto se il contribuente abbia interposto reclamo contro tale decisione;
in ogni caso, in mancanza di una decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, secondo gli articoli 135 LIFD e 208 LT, alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame di un ricorso contro l’operato dell’Ufficio di tassazione;
il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato irricevibile;
non essendo competente quale autorità di ricorso, in mancanza di una decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, la Camera di diritto tributario non può neppure infliggere eventuali multe disciplinari;
nonostante l’esito del ricorso si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali;
visto l’esito del ricorso, si rinuncia anche a interpellare il curatore del ricorrente per un’eventuale ratifica del ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: