Incarti n. 80.2023.48 80.2023.49

Lugano 12 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario

Stefano Stillitano, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 2 febbraio 2023 contro la decisione del 19 ottobre 2022 in materia di IC 2021.

Fatti

A. RI 1, unitamente alla moglie __________ ed ai due figli minorenni, è domiciliato a __________, in __________, a far tempo dal 01.07.2022. Nel periodo fiscale 2021 i contribuenti erano domiciliati a __________, in __________. Dal 2006 erano tuttavia proprietari della PPP __________, corrispondente a una quota di __________ del fondo base n. __________ di __________, sita in __________.

B. Il 23 settembre 2022 i contribuenti hanno trasmesso all’RS 1 il modulo per la dichiarazione d’imposta 2021 del Canton Ticino, firmato ma non compilato, allegando copia della dichiarazione presentata alle autorità zurighesi. In detta dichiarazione attestavano, con specifico riferimento ai proventi immobiliari, un saldo negativo di fr. 17'913.–.

C. Con decisione del 19.10.2022, notificata al domicilio di __________, l’RS 1 (UT) ha notificato ai contribuenti la tassazione IC 2021, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 8'500.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 135'400.– e la sostanza imponibile in fr. 17'000.–. Per quanto riguarda la proprietà immobiliare di Lugano, il reddito era stabilito in fr. 13'726.– e le spese di gestione e manutenzione degli immobili in fr. 2'745.–. Nella motivazione della decisione, con riferimento, alle spese di manutenzione, l’autorità fiscale aveva indicato che la la “deduzione effettiva” veniva “concessa solamente se giustificata, documentata e nei limiti delle vigenti norme”.

In data 31.10.2022 è stato quindi intimato ai contribuenti il conguaglio dell’imposta cantonale. L’importo di fr. 69.35 è stato regolarmente pagato in data 01.12.2022.

D. Con scritto del 02.02.2023, il contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione del 19.10.2022, chiedendo la deduzione delle spese di risanamento delle facciate del condominio, nella misura di fr. 35'128.95. Il reclamante ha sostenuto che la “pezza giustificativa” relativa alle spese di manutenzione era stata allegata alla dichiarazione d’imposta presentata nel Canton Zurigo, “dando per scontato” che vi fosse uno scambio di informazioni tra i diversi uffici fiscali. Ha lamentato anche di non aver ricevuto la decisione del 19.10.2022 e di aver comunque dato seguito al pagamento delle imposte “dando per scontato che fossero corrette”. Ragion per cui ha richiesto all’UT una nuova decisione che tenga conto delle spese di manutenzione sostenute.

E. Con decisione del 09.02.2023, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo, ritenuta anche l’assenza di un motivo di restituzione dei termini.

F. Con scritto del 18.02.2023, il contribuente ha nuovamente lamentato di non aver mai ricevuto la decisione del 19.10.2022, formalizzando poi con missiva del 09.03.2023 il ricorso alla Camera di diritto tributario per i motivi già esposti.

G. Con osservazioni al reclamo presentato, l’RS 1 ha rilevato di aver concesso unicamente una deduzione forfettaria per le spese di manutenzione, ritenuto che non era stato specificato nulla nella dichiarazione d’imposta relativamente all’immobile di __________. Inoltre, con riferimento alla fattura relativa al pagamento delle spese di manutenzione prodotta dal contribuente, l’UT ha osservato che non è nemmeno dato sapere se tali spese siano state “effettivamente pagate nel 2021 ma neanche se si sia utilizzato, e in che misura, quanto presente nel fondo rinnovamento del condominio”.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro la decisione di tassazione del 09.10.2022 poiché tardivo. La Camera si limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.

  1. 2.1.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT).

Quando l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 192 cpv. 2 LT).

2.2.

La notificazione deve permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione, rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113 Ib 296 consid. 2a).

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

2.3.

Siccome la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF 2A.271/1999 del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

2.4.

Come visto, l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di quest’ultima, spetta pertanto all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario, quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione – fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4).

La prova della notifica può quindi anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).

2.5.

In effetti, per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e, segnatamente, alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT 80.2019.253 del 4.11.2019 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati).

2.6.

Infatti, secondo il principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr. anche Casanova/Dubey, op. cit., n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).

Il destinatario di un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

  1. 3.1.

Nella decisione di tassazione oggetto di reclamo, come visto, al ricorrente è stata applicata una deduzione forfettaria delle spese di manutenzione dell’immobile di Lugano, in luogo dell’ammontare della deduzione da lui indicata nella dichiarazione fiscale, in considerazione del fatto che non è stata presentata all’RS 1 alcuna documentazione a supporto della richiesta.

RI 1 al riguardo ha sostenuto di avere inviato la relativa documentazione all’ufficio fiscale del luogo di domicilio, ovvero il Canton Zurigo, confidando nello scambio di informazioni tra autorità fiscali.

Nella fattispecie, è tuttavia litigiosa unicamente la questione della tempestività del reclamo. Il ricorrente sostiene infatti di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione.

3.2.

La decisione di tassazione del 09.10.2022 è stata inviata al contribuente per posta semplice. L’autorità fiscale, cui incombe l’onere della prova, non è pertanto in grado di comprovare l’avvenuta notificazione e la data in cui essa sarebbe avvenuta.

Anche ipotizzando che il contribuente non abbia effettivamente ricevuto la decisione di tassazione, v’è da considerare che, una volta ricevuto il conteggio del conguaglio, che dagli atti risulta essergli stato inviato in data 31.10.2022, non poteva certo misconoscere che gli fosse stata notificata la decisione di tassazione, alla quale il calcolo del conguaglio faceva espresso riferimento. A tale momento, nel rispetto del principio della buona fede, avrebbe all’evidenza potuto (e dovuto) esigere (eventualmente) una nuova notificazione all’ufficio competente, al fine di poterne conoscere il contenuto e verificarne la correttezza.

Il contribuente, invece, nel termine contenuto nella richiesta di pagamento del conguaglio, ha dato seguito al versamento del tributo, pervenuto in data 01.12.2022, senza nulla eccepire in merito alla decisione dell’UT, che è di conseguenza cresciuta in giudicato.

Solamente in data 02.02.2023 RI 1 ha interposto reclamo alla decisione in oggetto, in un momento in cui questa era, per l’appunto, già cresciuta in giudicato.

3.3.

Sebbene non vi possa essere la certezza neppure in merito alla data in cui il contribuente ha ricevuto il conguaglio, di certo v’è che il pagamento è pervenuto all’Ufficio esazione e condoni in data 01.12.2022, quindi nei termini indicati dalla relativa richiesta di pagamento. Ebbene, anche facendo decorrere il termine di reclamo proprio dal 01.12.2022, il reclamo presentato solo il 02.02.2023 sarebbe stato comunque manifestamente tardivo.

3.4.

La decisione impugnata va infine confermata anche nella misura in cui concerne la questione della restituzione del termine.

L’art. 192 cpv. 5 LT prevede che la restituzione dei termini sia data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

Nel caso in esame, l’insorgente non ha addotto alcun motivo di restituzione del termine di reclamo.

3.5.

Ritenuta quindi la tardività del reclamo, e considerato che, all’evidenza, nel caso in esame non sussiste nessuna delle ipotesi di restituzione in termini previste dalle disposizioni normative richiamate, si deve concludere che la decisione impugnata merita conferma.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del ricorrente.

  1. C

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

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