Incarti n. 80.2023.40 80.2023.41
Lugano 20 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 24 febbraio 2023 contro la decisione del 25 gennaio 2023 in materia di IC e IFD 2019.
Fatti
A. __________ () è titolare, dal 13.12.2018, della ditta individuale “”, attiva nell’importazione, esportazione, commercializzazione e vendita di macchinari per l’estetica e per uso medicale (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 4.4.2020). È coniugato con __________ (__________), assistente di vendita. I coniugi __________ hanno un figlio, nato nel 2012.
B. Con dichiarazione fiscale IC/IFD 2019, inviata il 2.10.2020 all’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) i coniugi __________ dichiaravano un reddito imponibile complessivo pari a fr. 55'500.-, e nessuna sostanza.
C. a.
Con richiesta di documentazione del 25.1.2021 l’autorità fiscale richiedeva ai contribuenti di voler trasmettere la seguente documentazione, entro il 15.2.2021:
· bilanci d’apertura e di chiusura e conti d’esercizio dettagliati relativi all’attività indipendente 2019; detta documentazione è sempre da allegare alla dichiarazione d’imposta;
· comprova degli assegni figli incassati durante l’anno;
· documentazione bancaria attestante saldo al 31 dicembre 2019 e relativi interessi maturati durante l’anno per il conto privato __________ T”;
· copia del contratto d’affitto stipulato per la propria dimora;
· attestazione del grado d’occupazione avuto durante l’anno 2019 dalla Sig. ra __________.
b.
Con e-mail 4.2.2021, la moglie informava il fisco che, per completare la documentazione richiesta, mancavano unicamente i bilanci e i conti d’esercizio dell’attività indipendente del marito, che si trovava in __________ per motivi famigliari. Chiedeva pertanto una proroga sino al 15.3.2021, poi protratta sino a fine giugno 2021, per presentare gli atti richiesti.
c.
Con scritto 30.6.2021, __________ presentava la documentazione richiesta. Per quanto concerneva in particolare, l’attività indipendente il contribuente allegava un “riepilogo entrate uscite relativi all’attività indipendente dal 1.1.2019 al 31.12.2019”. Comunicava inoltre che l’attività in questione era iniziata a fine 2018, motivo per il quale non disponeva di un “bilancio iniziale”.
D. Con decisione del 21.7.2021, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 147'300.- per l’IC e in fr. 146'600.- per l’IFD e la sostanza in fr. 0.-. Rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti, l’autorità fiscale aveva aumentato il reddito da attività indipendente dall’importo dichiarato di fr. 31'302.- a fr. 125'000.-, con la seguente motivazione:
“Valori rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente e dei coefficienti di utile medio validi per aziende locali del ramo. Vengono aggiunti gli acquisti di macchinari da pagare (magazzino) in ragione di 88'021 CHF”.
“Reddito aziendale rettificato tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei costi aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto, ecc.) e di altre prestazioni fatte a proprio favore (valutate in ca. 6'000 CHF)”.
E. Con reclamo 2/4.8.2021, __________ impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2021 contestando l’aumento del reddito da attività indipendente da fr. 31'302.- a fr. 125'000.-.
A suo avviso, la ditta individuale “__________” era una “startup” costituita nel 2018. Nel 2019, proprio perché l’attività era nata da poco, vi sarebbero stati ingenti costi aziendali d’esercizio, che avrebbero comportato una riduzione dell’utile. Il reclamante ripresentava il dettaglio delle entrate, di complessivi fr. 308'882.36 (vendita macchinari a terzi: fr. 304'900.36 e diversi, formazione: fr. 3'982.-), e delle uscite, di complessivi fr. 277'580.16, con la conseguenza che l’utile ammontava fr. 31'302.20. Definiva errata quindi la decisione dell’UT di modificare il reddito aziendale, siccome le spese inserite nel conto economico erano “reali, giustificate e provate da documenti ufficiali”.
F. Con decisione del 25.1.2023 l’UT respingeva il reclamo, con la motivazione seguente:
“(…) preso atto delle allegazioni svolte, esaminata la documentazione contabile prodotta, osservato che sono spesati in uscite costi per acquisti di macchinari da pagare per CHF 88'020.62, che tale registrazione non rispetta i principi contabili in quanto in caso di tenuta della contabilità per incassato sono da spesarsi unicamente i costi pagati nel periodo contabile mentre in caso di tenuta della contabilità per fatturato l’acquisto di merce non ancora pagata è da registrarsi a conto creditore a bilancio, inoltre lo stesso importo è indicato quale consistenza di magazzini come da inventario prodotto, in entrambe le fattispecie non vi è passaggio a costi di tali importi, inoltre si osserva che è allibrato a uscite alla voce diversi e piccole spese l’importo di CHF 10'000.- che appare quale importo forfettario, preso atto che il contribuente indica di non aver allestito un bilancio iniziale in considerazione dell’inizio dell’attività avvenuto a fine 2018, si procede ad evasione riconfermando l’accertato reddito d’attività indipendente considerata la ripresa su utile dichiarato di 31'302.- della voce ad uscite acquisto macchinari da pagare (a magazzino) di 88'200.- e ripresa su diversi e piccole spese e quote private uso beni aziendali CHF 6'000.- (…)”.
G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ insorge contro la decisione su reclamo IC/IFD 2018, contestando la ripresa sull’utile aziendale, stabilito dall’UT in complessivi fr. 125'000.- anziché i fr. 31'302.- da lui dichiarati. Nell’impugnativa, il contribuente ribadisce gli argomenti già espressi in sede di reclamo. Aggiunge di aver dettagliato tutta l’attività finanziaria dell’attività da lui svolta: il risultato del 2019 rispecchia peraltro quello del 2021. Per quanto concerne la ripresa relativa ai macchinari acquistati ma non pagati a fine 2019, ritiene che gli 88'020.- franchi “(…) non possono essere aggiunti al reddito dell’attività individuale in quanto gli stessi sono stati in parte messi in gestione pressi gli Showroom dei clienti in attesa di essere incassati e pagati al fornitore”.
Il contribuente precisa inoltre che la sua attività da indipendente non genera il reddito indicato dall’Ufficio di tassazione e che gli sarebbe “(…) impossibile pagare le tasse e gli oneri sociali su tale decisione”.
H. Con osservazioni 6/8.3.2022, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata e specifica che la ripresa effettuata sul reddito da attività indipendente è la seguente: - CHF 6'000 quale ripresa spese private; - CHF 88'020 relativo ai costi “Acquisto macchinari da pagare a magazzino”. L’autorità fiscale rileva che, sia in sede di reclamo che di ricorso, l’insorgente è rimasto silente in merito a tale ripresa. L’UT ribadisce che non si comprende per quale motivo, in caso di “contabilità sull’incassato” – come nel caso di specie – andrebbero considerati come costo (quindi dedotti), acquisti di macchinari non ancora pagati.
Diritto
Nel caso sub judice, contestata è la quantificazione del reddito aziendale della ditta individuale “__________ di RI 1”: secondo il contribuente, in base al rendiconto da lui presentato, l’utile per il 2019 è pari a fr. 31'302.-. Di diversa opinione l’autorità fiscale, la quale ritiene che lo stesso debba essere accertato in fr. 125'000.-. In particolar modo il fisco, in base al riepilogo delle entrate ed uscite prodotto da __________, ritiene che non sia possibile ammettere quale uscita la voce di fr. 88'020.- “Acquisto macchinari da pagare a magazzino”. L’insorgente riconosce per contro la legittimità della ripresa di fr. 6'000.– per spese di natura privata.
2.1.
Secondo gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT, sono imponibili quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. Ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma si applicano per analogia gli art. 58 LIFD e 67 LT (art. 18 cpv. 3 LIFD; art. 17 cpv. 4 LT).
2.2.
Per l’imposta cantonale, l’art. 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore per il periodo fiscale 2019, prevede che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente debbano allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a) e gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b).
Per l’imposta federale diretta, secondo l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione:
a) i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o
b) in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
2.3.
Giusta l’art. 957 CO, le imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno fr. 500'000.- devono tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che non realizzano una cifra d’affari annua di almeno fr. 500'000.- devono per contro tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio (cosiddetta contabilità semplificata). Come le prime, anche le seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti, conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO).
Se tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore del contribuente (sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 4.1).
2.4.
L’art. 125 cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che bisogna intendere per “distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”.
Le esigenze a cui devono rispondere queste distinte, dipendono dal caso di specie, in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni caso, esse devono essere allestite in maniera tale da far risultare in modo completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all’attività lucrativa indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non spetta alle autorità di tassazione ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 4.1.).
2.5.
Per quanto concerne il momento della realizzazione del reddito, la prassi e la giurisprudenza ammettono che gli indipendenti che non sono obbligati a tenere una contabilità conforme all’uso commerciale e che non ne tengono una possano optare per il metodo dell’incassato (“Ist-Methode”), secondo cui un reddito si considera realizzato solo nel momento in cui viene incassato (sentenza del TF 2C_810/2017 del 16 agosto 2018 consid. 6.3 e giurisprudenza citata).
Questo metodo, ammesso per le aziende o le attività con ridotta cifra d’affari e in assenza dell’obbligo legale di allestire la contabilità (piccoli artigiani e liberi professionisti), rappresenta un’eccezione al principio generale secondo cui il reddito è conseguito al momento in cui nasce una pretesa giuridica certa verso il committente del lavoro (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 107-108). La presentazione di rendiconti d’esercizio sulla base del solo movimento degli incassi e dei pagamenti non presuppone in particolare l’impiego di conti transitori, per il fatto che tutte le registrazioni si riferiscono alle prestazioni effettive, con la conseguenza che pretese non adempiute vengono registrate per la prima ed unica volta al momento dell’incasso (cfr. sentenza del Tribunale federale dell’11 febbraio 2000, in StE 2000 B 23.41 n. 3 = RF 2000 p. 500 consid. 3b).
È però immediatamente evidente che il contribuente che opta per la contabilità sull’incassato e sul pagato, non può allibrare anche costi maturati ma non ancora liquidati, ricorrendo di fatto all’impiego di conti transitori. Il risultato imponibile scaturisce infatti dalla sola differenza tra le entrate monetarie dell’esercizio e le uscite monetarie dello stesso esercizio (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 107; sentenza CDT inc. 80.2009.88 del 2.6.2010, consid. 1.5.).
2.6.
Ritornando al caso sub judice emerge, dalla consultazione della distinta delle entrate e delle uscite presentata dal contribuente, che nelle uscite vi è la voce “acquisto macchinari da pagare (a magazzino)” fr. 88'020.62. In merito a tale posizione, il contribuente stesso, nel ricorso, afferma che “la ripresa di fr. 88'020.- di macchinari acquisti non pagati a fine 2019 non possono essere aggiunte al reddito dell’attività individuale in quanto gli stessi sono stati in parte messi in gestione presso i Showroom dei clienti in attesa di essere incassati e pagati al fornitore”.
Ora, appare evidente che il contribuente gestisce la sua distinta “entrate / uscite” con il metodo dell’incassato. Ciò implica che, nelle uscite, non sia possibile inserire dei costi che non sono stati ancora pagati e che quindi non corrispondono (ancora) ad un’uscita monetaria per l’esercizio di quell’anno.
Diversamente da quanto pretende il ricorrente, l’utile per il 2019 va determinato – come fatto dall’UT – senza considerare l’uscita in questione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: