Incarti n. 80.2023.32 80.2023.33

Lugano 16 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 13 febbraio 2023 contro la decisione del 19 gennaio 2023 in materia di IC e IFD 2020.

Fatti

A. Non avendo la società RI 1, con sede a __________, inoltrato la dichiarazione d’imposta 2020 entro il termine prorogato al 31 gennaio 2022, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) ha inviato alla ricorrente un richiamo il 14 febbraio 2022. In seguito, con decisione del 18 aprile 2022, l’autorità fiscale ha diffidato la contribuente ad adempiere ai propri obblighi procedurali entro il 18 maggio 2022. Non avendo dato seguito alla diffida, con decisione del 19 settembre 2022, l’UT ha inflitto alla contribuente una multa di fr. 200.– per violazione degli obblighi procedurali, rinnovando contemporaneamente la diffida a presentare la dichiarazione d’imposta entro 30 giorni e avvertendola che, scaduto infruttuosamente anche questo ulteriore termine, l’UT avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.

B. Con notifica datata 24 novembre 2022, l’UTPG ha notificato alla contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2020, allestita d’ufficio “per mancata presentazione della dichiarazione”. L’utile imponibile è stato commisurato in fr. 259'777.– e da tale importo sono state dedotte le perdite riportate, che ammontavano a fr. 258'777.–, con la conseguenza che l’utile imponibile ammontava a fr. 1'000.–. Il capitale imponibile era stabilito in fr. 100'000.–. La decisione, spedita per lettera raccomandata, è stata recapitata alla contribuente il 23 novembre 2022 (tracciamento degli invii della Posta Svizzera).

C. In data 2 gennaio 2023, la contribuente ha inviato all’autorità fiscale la dichiarazione d’imposta del periodo fiscale 2020, cui erano allegati il bilancio e il conto economico. L’utile netto ammontava a fr. 33'368.67.

L’UTPG ha considerato la dichiarazione come reclamo contro la tassazione d’ufficio. Con decisione del 19 gennaio 2023, l’UTPG ha dichiarato il reclamo irricevibile, in quanto tardivo.

D. Con tempestivo ricorso presentato alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge contro la decisione su reclamo e chiede di essere tassata in base al bilancio e al conto economico presentati. Per quanto concerne la tempestività del reclamo, sostiene che “l’invio tardivo” sarebbe “dovuto ad un’interpretazione errata nel calcolo dei termini di reclamo di 30 giorni”, in quanto avrebbe ritenuto che il termine fosse sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 della Legge del 24 settembre 2013sulla procedura amministrativa (LPAmm; RL 165.100) ed avrebbe di conseguenza inoltrato la dichiarazione “soltanto dopo le vacanze natalizie”.

Nel merito, l’insorgente contesta l’utile netto di fr. 259'777.– stabilito d’ufficio, definito “eccessivo e non aderente alla realtà”. Ricorda poi gli utili conseguiti negli ultimi esercizi:

Ricavi lordi Risultato d’esercizio

Esercizio 2017 fr. 187'666.61 fr. -87'540.80

Esercizio 2018 fr. 220'336.37 fr. -34'460.36

Esercizio 2019 fr. 221'460.02 fr. 110'086.99 *

Esercizio 2020 fr. 155'438.47 fr. 33'368.67

*di cui fr. 80'216.00 quali ricavi straordinari”

Secondo l’insorgente, l’utile utile netto stimato dall’autorità di tassazione non corrisponderebbe alla realtà, poiché una tale “cifra d’affari […] neanche (è) mai (stata) conseguita durante la vita della società”. A suffragio della propria tesi, la ricorrente invoca anche il periodo COVID e le annesse misure anti pandemiche, che, vista l’attività della società, avrebbero pesato sugli introiti della stessa.

E. Su richiesta della stessa ricorrente, la Camera di diritto tributario ha convocato le parti ad un’udienza prevista per il 23 maggio 2023. I rappresentanti della contribuente non si sono presentati. Contattato telefonicamente, l’amministratore unico ha affermato di aver dimenticato l’appuntamento.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente per pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’UTPG, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo riguardante la sua decisione, poiché tardivo. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro la tassazione d’ufficio e non procederà ad alcun esame del merito.

  1. 2.1.

Nel caso in esame, la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione del 24.11.2022 solo il 2.1.2023 e per questa ragione l’autorità di tassazione lo ha ritenuto irricevibile.

2.2.

2.2.1.

Per l’imposta cantonale, l’art. 206 cpv. 1 LT prevede che contro la decisione di tassazione il contribuente possa reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione

Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).

Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.2.2.

Per quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.

L’art. 133 cpv. 1 LIFD prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Per l’art. 133 cpv. 3 LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

2.3.

Come indicato in narrativa, l’autorità di tassazione ha inviato la propria decisione di tassazione d’ufficio per raccomandata. Ha pertanto fornito la prova della data in cui la decisione è stata notificata alla contribuente. La raccomandata è stata ritirata mercoledì 23 novembre 2022. Il termine di 30 giorni è giunto a scadenza venerdì 23 dicembre 2022.

Ne consegue che il reclamo, inviato nella forma di una dichiarazione d’imposta solo il 2 gennaio 2023, è chiaramente intempestivo.

  1. 3.1.

Nel ricorso, l’insorgente sostiene tuttavia di avere calcolato il termine di reclamo, considerando la sospensione dei termini per le ferie giudiziarie.

3.2.

La legge federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF 51 p. 57; inoltre le sentenze del Tribunale federale del 13.6.2016 2C_512/2016 consid.5, del 23.11.2012 2C_407/2012 consid, 2.4. del 15 febbraio 2006 n. 2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1768).

Queste regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140; inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).

3.3.

3.3.1.

Neppure la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.);

Questa Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad esempio sentenza CDT n. 80.2014.254 del 18.12.2014).

3.3.2.

In merito all’assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere utile ricordare una iniziativa del legislatore cantonale, finalizzata proprio a evitare che i contribuenti incorrano in errori: l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

3.4.

Nella fattispecie, la ricorrente riconosce il proprio errore per aver calcolato il termine di reclamo considerando la sospensione dei termini prevista dall’art. 16 LPAmm. Le conseguenze dell’errore commesso devono tuttavia essere assunte dalla stessa contribuente. Non competeva del resto all’autorità di tassazione di rendere attenta quest’ultima del fatto che il termine non fosse sospeso.

A tale riguardo, il Tribunale federale ha già avuto occasione di escludere che il diritto federale imponga all’autorità, che notifica una decisione, di informare in merito alla (non) applicabilità delle disposizioni sulle ferie giudiziarie (sentenza 2C_756/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.3; inoltre sentenza 2C_407/2012 del 23 novembre 2012 consid. 3.2, in: StE 2013 B 92.8 n. 17).

3.5.

Ne consegue che la decisione impugnata, con cui l’UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, è legittima. Il reclamo era infatti intempestivo, tenuto conto del fatto che il termine non era sospeso dalle ferie giudiziarie.

In queste circostanze, alla Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito della tassazione contestata.

  1. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della contribuente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 680.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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