Incarti n. 80.2023.295 80.2023.296

Lugano 2 maggio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 18 dicembre 2023 contro la decisione del 22 novembre 2023 in materia di IC e IFD 2021.

Fatti

A. RI 1 () è divorziato dal 5 marzo 2018 ed è padre di __________ (7.5.2012) e __________ () __________. I figli minorenni vivono con la madre, __________.

Nella sentenza di divorzio, il Pretore del Distretto di Lugano aveva, per quanto concerneva le “conseguenze accessorie”, omologato la Convenzione sottoscritta dai coniugi. In particolare, al punto 4.1. della stessa, veniva stabilito il contributo alimentare a favore dei figli e altresì che l’aliquota privilegiata sarebbe stata assegnata al padre.

B. Nella dichiarazione d’imposta 2021, il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 148'425.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 52'435.-. Chiedeva in deduzione, in particolare, l’importo di fr. 19'800.- a titolo di “alimenti per i figli minorenni”.

C. Con decisione del 14 aprile 2023, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio (di seguito UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 142'100.- per l’IC e in fr. 143'600.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 52'000.-. Dal reddito imponibile erano stati dedotti alimenti per figli minorenni nella misura di fr. 19'800.-. Per quanto concerne l’aliquota, la stessa era quella “altri contribuenti”.

D. Con reclamo del 12/15 maggio 2023, RI 1 si aggravava contro la decisione di tassazione 2021, contestando “(…) la mancata concessione dell’aliquota attenuata (aliquota A) e la mancata deduzione per figli a carico”. Il contribuente si dichiarava “piuttosto allibito nel rilevare che non [gli era] stata concessa l’aliquota attenuata, cosa che [gli] pareva ampiamente acquisita dopo il reclamo presentato contro la decisione di tassazione 2019 e quanto definito in sede di audizione con i funzionari __________ e __________”. Il reclamante lamentava il fatto che la sua situazione non si era nel frattempo modificata e che “la madre, al momento del divorzio, ha volontariamente ed espressamente rinunciato a tale aliquota a [suo] favore e non risulta abbia mai messo in discussione questo fatto”. Per quanto concerne la deduzione per figli a carico, il contribuente riformulava la richiesta di poter suddividere a metà la stessa (e meglio fr. 5'550.- per ogni figlio) “in quanto per esattamente metà anno provvedo al loro totale mantenimento”.

E. Con decisione del 22 novembre 2023, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:

Va innanzitutto precisato come le decisioni dell’autorità per un periodo fiscale non pregiudicano quelle dei periodi fiscali successivi. La decisione presa dalla scrivente autorità per il periodo fiscale 2019 appare non corretta e deve quindi essere rivista, anche con la presente.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, in particolare la Circolare n. 18 (…), nello specifico il p.to 8.4.2.1 pag 18 e la tabella sinottica 4 in coda alla circolare, la suddivisione delle deduzioni per figli a carico tra i due genitori può avvenire esclusivamente nel caso in cui non siano versati (e percepiti) contributi alimentari. Per quanto riguarda l’attribuzione dell’aliquota attenuata, i disposti della circolare indicano chiaramente che la stessa è di esclusiva pertinenza del genitore che percepisce gli alimenti e presso il quale i figli sono domiciliati. Gli eventuali accordi convenzionali tra le parti non possono trovare applicazione a livello fiscale.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta, ai fini sia dell’imposta cantonale che dell’imposta federale diretta, la mancata concessione dell’aliquota attenuata e della deduzione per “figli a carico” (nella misura del 50%).

Il ricorrente spiega che, al momento del divorzio aveva richiesto in via convenzionale alla ex moglie, presso la quale risiedono i figli, di poter beneficiare fiscalmente dell’aliquota attenuata. In merito alla questione e proprio in vista della sottoscrizione della convenzione di divorzio, si sarebbe rivolto all’Ufficio di tassazione di Mendrisio. La funzionaria dirigente, __________, lo avrebbe convocato in udienza, e dopo discussione, gli avrebbe confermato che, se la ex coniuge avesse acconsentito per iscritto a che l’aliquota attenuata fosse concessa al marito, l’autorità fiscale avrebbe seguito l’impostazione adottata tra gli ex coniugi.

Per i periodi fiscali 2018 e 2020, la sua imposta sarebbe stata calcolata con l’aliquota attenuata, così come nel 2019, dopo reclamo. Invece, per il 2021, con decisione adottata lo stesso giorno e dallo stesso funzionario, è stata applicata l’aliquota per persone sole. La modifica dell’aliquota comporterebbe, per il solo 2021, un aggravio fiscale di fr. 5'500.-. D’altronde, in tutti gli anni nei quali gli era stata concessa l’aliquota attenuata, la ex moglie non avrebbe presentato reclamo contro le decisioni di tassazione.

Per quanto riguarda, invece, la deduzione per figli a carico (richiesta in misura del 50%), la convenzione omologata dal Pretore prevedeva che i figli sarebbero stati domiciliati presso la madre, ma affidati in modo condiviso ed alternato ad entrambi i genitori per la custodia. Per il ricorrente “il fatto che i figli fossero domiciliati presso la madre, e la conseguente concessione a [lui] dell’aliquota attenuata, erano elementi imprescindibili per poter arrivare all’accettazione della convenzione”. Di fatto i figli vivrebbero in modo alternato presso i genitori (1 settimana alternata presso ogni genitore). Per le 26 settimane nelle quali i figli sono stati custoditi dalla madre, avrebbe versato gli alimenti, mentre per le rimanenti 26 avrebbe provveduto al loro sostentamento in maniera diretta. Anche i costi relativi alle casse malati e alle spese mediche dei figli sarebbero a suo carico, come da convenzione di divorzio. In queste circostanze, la deduzione per figli a carico dovrebbe essere accordata “a chi di fatto provvede al mantenimento”.

Diritto

  1. Il ricorso verte sulla mancata applicazione dell’aliquota per famiglia e sul rifiuto della concessione di metà della deduzione per figli a carico, ritenuto come tra gli ex coniugi è in vigore un regime di custodia alternato. Il ricorrente lamenta, peraltro, il discontinuo operato dell’UT laddove, in relazione all’aliquota, aveva dapprima riconosciuto la tariffa attenuata, anche in sede di udienza, salvo poi applicare l’aliquota per persone sole.

  2. 2.1.

Fintanto che la famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 34 ad art. 33 LIFD, p. 992) e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

2.2.

2.2.1.

Secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6’500.- franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

2.2.2.

La medesima soluzione si trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni sociali non siano di principio oggetto di armonizzazione. Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2012, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, la deduzione per i figli è ripartita per metà. Come sottolineato dal Consiglio di Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione si allinea all’opinione della dottrina dominante, secondo cui i genitori tassati separatamente devono per principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non sono versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito imponibile (cfr. Locher, op. cit., n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 1048).

2.3.

2.3.1.

Per quanto concerne l’imposta federale diretta, l’art. 36 cpv. 2 LIFD riserva l’aliquota più favorevole ai coniugi viventi in comunione domestica. A partire dal 2010 è stata introdotta un’apposita aliquota per i genitori, allo scopo di sgravare fiscalmente le famiglie con figli. Infatti, l’art. 36 cpv. 2bis LIFD dispone che l’art. 36 cpv. 2 si applichi per analogia ai coniugi che vivono in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’aliquota per i genitori è ancora più vantaggiosa di quella per i coniugi, in quanto l’ammontare dell’imposta calcolato con l’aliquota per coniugi è ridotto di 259 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

2.3.2.

Per il calcolo dell’imposta cantonale ticinese, invece, vi è un’unica aliquota per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (art. 35 cpv. 2 LT). Altrimenti detto, ai coniugi senza figli a carico si applica la stessa aliquota dei coniugi con figli e dei genitori soli.

2.4.

Secondo la Circolare Circolare dell’AFC n. 30 del 21 dicembre 2010 (Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]), i genitori separati, divorziati o non coniugati, che formano due economie domestiche distinte e hanno un figlio minorenne in comune, con l’autorità parentale in comune, con o senza custodia alternata, sottostanno al seguente trattamento fiscale, se uno dei genitori fa valere la deduzione per gli alimenti a favore del figlio:

· gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore beneficiario;

· il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito;

· il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio.

Per quanto riguarda le aliquote, il genitore che percepisce gli alimenti viene tassato secondo la tariffa per i genitori, mentre il genitore che versa gli alimenti viene tassato secondo la tariffa di base (cfr. Circolare n. 30 cit., par. 14.5 e allegato 2 pagina 3).

  1. 3.1.

Nella convenzione sottoscritta tra RI 1 e la ex coniuge (ed omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio), si stabiliva l’esercizio dell’autorità parentale congiunto e, al punto 3, veniva indicato:

I figli __________ e __________, che verranno formalmente domiciliati presso la madre signora __________, sono affidati in modo condiviso ed alternato ad entrambi i genitori per custodia, cura ed educazione, con l’esercizio congiunto dell’autorità parentale. I genitori si impegnano a determinare mensilmente i periodi della permanenza dei figli presso il domicilio dell’uno o dell’altro così come i periodi nel corso dei quali i figli trascorreranno le ferie scolastiche con l’uno o con l’altro. In caso di litigio la custodia alternata dei figli interverrà con un genitore da domenica alle ore 20:30 fino a mercoledì all’uscita di scuola e da mercoledì all’uscita di scuola fino a venerdì alle 20:30 con l’altro genitore, per poi ritornare dal primo genitore da venerdì alle 20:30 fino a domenica alle 20:30 e così via, alternativamente tra i genitori.

In merito al mantenimento dei figli, ai punti 4.1. – 4.5. della precitata convenzione si stabilivano i contributi alimentari: a titolo di partecipazione al mantenimento dei figli, il contribuente s’impegnava a versare alla ex coniuge un importo di fr. 625.- per ciascuno dei minori “fino alla loro maggior età ed anche oltre nel caso in cui i figli non avesse(ro) ancora a quel momento terminato una formazione scolastica o professionale adeguata”, ma in ogni caso sino al momento in cui la madre avrebbe avuto un reddito mensile netto di fr. 6'000.-. Era inoltre precisato che “l’aliquota privilegiata viene assegnata al padre signor RI 1”.

Oltre a ciò, il padre si faceva carico del pagamento del premio di cassa malati dei figli sino al compimento della loro maggiore età ed anche oltre, nel caso in cui non avessero terminato la loro formazione, come pure degli eventuali costi conseguenti alla frequentazione della scuola pubblica. Le parti stabilivano pure che gli assegni famigliari di base sarebbero pertoccati alla madre.

3.2.

Come già ricordato, in caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano fatte valere deduzioni per alimenti ai figli. Quest’ultimo requisito è indispensabile per evitare che il contribuente benefici di un doppio sgravio per la stessa persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti) (sentenza del TF 2C_905/2017 dell’11 marzo 2019 consid. 2.1.1 e riferimenti citati, in particolare la citata Circolare AFC n. 30, cifra 10.2, p. 20).

Ne consegue che, per il fatto che versa alla ex moglie degli alimenti per i figli minorenni, il ricorrente non adempie i presupposti per poter beneficiare della deduzione sociale, neppure nella misura del 50%.

  1. 4.1.

L’insorgente sostiene tuttavia che gli alimenti servirebbero a coprire i costi di mantenimento dei figli durante le 26 settimane che questi ultimi trascorrono con la madre, mentre per le rimanenti 26 provvederebbe lui stesso al loro sostentamento in maniera diretta. Ciò giustificherebbe il riconoscimento della deduzione sociale.

4.2.

Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione la utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio. Certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato per il figlio all'altro genitore, anche il debitore della pensione alimentare può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio quando esercita il suo diritto di visita o quando il figlio vive presso di lui per alcuni giorni a settimana. Per ragioni di praticabilità e di semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal profilo fiscale. Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e da quanti giorni a settimana il figlio sta presso il debitore della pensione alimentare e resta applicabile anche se l’importo del contributo di mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A_683/2006 consid. 5.3, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; sentenza CDT n. 80.2021.162-163 del 4 novembre 2021, consid. 3.2).

4.3.

Come visto, la condizione restrittiva, secondo cui non possono essere chiesti in deduzione alimenti, ha lo scopo di impedire il doppio sgravio per un contribuente attraverso la deduzione per figli e la deduzione di alimenti, che sarebbe contrario al sistema (cosiddetto divieto di cumulo) (sentenza TF 9C_696/2022 del 18 ottobre 2023 consid. 2.4.1).

Una conseguenza del divieto di cumulo delle deduzioni è che, quando vengono versati alimenti per il figlio, il genitore che li versa ha diritto solo alla deduzione del contributo di mantenimento, anche se il figlio sottostà al regime della custodia alternata. Un padre, che versava alimenti alla ex moglie per lei stessa e per i figli, ha interposto ricorso al Tribunale federale, chiedendo che gli fosse concessa la metà della deduzione sociale, proprio in considerazione dei costi sostenuti per la custodia alternata dei figli. Ebbene, la Suprema Corte ha respinto il suo ricorso, ricordando che la deduzione per figli a carico è ripartita per metà fra i genitori solo se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti. Per ragioni di praticabilità il divieto di cumulo si applica anche se il figlio si trova in regime di custodia alternata. Il genitore che versa alimenti per figli e li può dedurre dal suo reddito imponibile non sopporta, dal punto di vista fiscale, alcun costo per il mantenimento dei figli. In tal modo, si trascura il fatto che la persona che paga alimenti ha anche altre spese legate ai figli. Le spese di mantenimento diretto, che il genitore che versa gli alimenti si assume durante la custodia alternata, non consentono di beneficiare di una deduzione sociale e in particolare della deduzione per figli. Il divieto di cumulo vale dunque anche per una mezza deduzione sociale (sentenza 9C_696/2022 del 18 ottobre 2023 consid. 2.4.2 e giurisprudenza citata).

4.4.

Come ha sottolineato anche la Camera di diritto tributario, nella sentenza CDT n. 80.2021.162-163 del 4 novembre 2021, che concerneva il caso di un contribuente, presso il quale i figli rimanevano per parte della settimana ma che versava altresì dei contributi alimentari, il divieto di cumulo di più deduzioni permette anche di evitare che i genitori divorziati o separati siano avvantaggiati rispetto a quelli che vivono in un’unica economia domestica con i figli. Questi ultimi, infatti, sottostanno al cumulo dei loro redditi e beneficiano di un’unica deduzione sociale (cfr. anche DTF 133 II 305 consid. 9.2).

4.5.

Ne discende che il ricorrente, versando degli alimenti per i figli, non può pretendere la deduzione per figli a carico (neppure in ragione della metà).

  1. 5.1.

La stessa conclusione si impone anche per la questione dell’aliquota applicabile.

5.2.

In relazione all’art. 36 cpv. 2bis LIFD, la Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto che, quando un genitore versa un contributo di mantenimento all’altro, solo il genitore che riceve il contributo e che lo impiega per il sostentamento del figlio beneficia dell’aliquota ridotta, poiché è considerato il contribuente che provvedono al mantenimento del figlio dal punto di vista fiscale (sentenza TF 9C_652/2022 del 24 maggio 2023 consid. 5.1 e giurisprudenza citata).

Come ha più volte ribadito il Tribunale federale, l’applicazione multipla dell’aliquota per genitori a contribuenti separati o divorziati è esclusa, in quanto non corrisponde né allo scopo della legge né alla volontà del legislatore. Concedere l’aliquota privilegiata a ciascuno dei genitori separati o divorziati comporterebbe che possano beneficiare di più deduzioni di natura identica per lo stesso figlio e che siano favoriti rispetto ad una coppia coniugata che può beneficiare una sola volta dell’aliquota per coniugati. Una disposizione che imponesse di concedere alle famiglie monoparentali e ai contribuenti con persone a carico la stessa riduzione di aliquota che è prevista per le coppie coniugate violerebbe pertanto il principio di capacità contributiva (sentenza TF 9C_397/2023 del 7 marzo 2025 consid. 7.3 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 131 II 697 consid. 4).

5.3.

Motivo per il quale la decisione impugnata, anche in relazione all’aliquota applicata, deve essere confermata. La stessa conclusione si impone anche per l’imposta cantonale (DTF 143 I 321).

  1. 6.1.

Il ricorrente censura inoltre l’operato dell’UT per il fatto che avrebbe ammesso, per i periodi fiscali precedenti, la tariffa agevolata.

6.2.

Si ricorda, che, l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. Va al proposito ricordato che, la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793, consid. 2).

6.3.

Motivo per il quale, il ricorrente non può appellarsi al fatto che nei periodi fiscali precedenti l’autorità fiscale ha deciso diversamente.

  1. 7.1.

L’insorgente sostiene inoltre di aver ricevuto specifiche rassicurazioni, da parte dell’autorità fiscale di __________, in relazione all’attribuzione dell’aliquota agevolata, nel caso in cui un accordo in merito fosse stato inserito nella convenzione di divorzio sottoscritto tra gli ex coniugi.

7.2.

Il principio della buona fede, che scaturisce direttamente dall’art. 9 Cost. e che vale per l’insieme dell’attività dello Stato, tutela il cittadino nel legittimo affidamento indotto dalle rassicurazioni ricevute dalle autorità, se ha conformato la sua condotta a delle decisioni, delle dichiarazioni o un comportamento determinato dell’amministrazione (cfr. p. es. DTF 131 II 627 consid. 6.1).

Secondo la giurisprudenza, un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione può vincolare quest’ultima, obbligandola a concedere all’amministrato un vantaggio in contrasto con la normativa in vigore, alle seguenti condizioni:

· che l’autorità abbia fornito un’informazione senza riserva;

· che l’informazione si riferisca ad una situazione concreta, che concerne persone determinate;

· che l’ufficio, che ha fornito l’informazione, fosse competente per farlo o che il cittadino avesse fondati motivi per ritenere che lo fosse;

· che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta;

· che, confidando nelle informazioni ricevute, l’amministrato abbia adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio;

· che il diritto applicabile non sia cambiato dal momento in cui l’informazione è stata rilasciata;

· che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non oltrepassi quello alla tutela dell’affidamento

(sentenza TF n. 2C_486/2014 e n. 2C_487/2014 del 18 luglio 2016 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

In considerazione del rilievo che ha il principio di legalità nel diritto tributario, il principio della buona fede ha tuttavia un’influenza limitata, soprattutto se entra in conflitto con il principio di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 con riferimenti).

7.3.

Ora, agli atti non vi è evidenza probatoria alcuna che il contribuente abbia ricevuto delle rassicurazioni da parte dell’autorità fiscale in relazione all’attribuzione, nella sua partita fiscale, dell’aliquota attenuata. Emerge semmai il contrario, ossia che l’UT, a seguito del fatto che RI 1 si era appellato alla convenzione di divorzio nella quale figurava la questione della tariffa agevolata a suo favore, l’aveva – erroneamente – ammessa (seppure, in più periodi fiscali, unicamente a seguito di reclamo).

D’altra parte, non spetta certo ai contribuenti stessi stabilire il diritto ad un vantaggio fiscale, che secondo la legge sottostà a condizioni ben precise. In nessun caso, infatti, convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà essere fatto valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto privato, ma non sarà certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà sempre fondare le proprie pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. RDAT II-1993 n. 29t e giurisprudenza citata; inoltre Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016, p. 17).

Motivo per il quale, neppure appellandosi al principio della tutela della buona fede, le tesi del ricorrente possono essere condivise.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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