Incarti n. 80.2023.280 80.2023.281

Lugano 13 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi – Gianola,

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso dell’8 dicembre 2023 contro la decisione dell’8 novembre 2023 in materia di IC e IFD 2022.

Fatti

A. Con decisione del 30.8.2023 l’Ufficio di tassazione di Locarno (di seguito UT), dopo aver diffidato __________ (cittadina italiana a beneficio di un permesso di domicilio, nata __________ il __________) alla presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno 2022, le notificava la tassazione IC/IFD 2022, allestita d’ufficio, accertando un reddito imponibile di fr. 146'000.- per l’IC e di fr. 145'300.- per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 833'000.-. Nella decisione, la contribuente veniva avvertita che, il reclamo contro la tassazione d’ufficio avrebbe dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova e che “Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”. La contribuente veniva inoltre avvertita che la presentazione di un gravame con “modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge” sarebbe stato dichiarato irricevibile.

B. Con scritto del 30.9/2.10.2023, la contribuente contestava la decisione di tassazione d’ufficio 2022, argomentando che nel 2021 sarebbe stata malata, per un periodo di 6 mesi, ed in seguito avrebbe percepito uno stipendio ridotto, poiché a beneficio dell’indennità di disoccupazione. Nel 2022 avrebbe lavorato per 4 mesi presso la __________, venendo tuttavia pagata per un unico mese. Chiedeva che le fosse attribuito un termine di 10 giorni lavorativi per “(…) fornire la documentazione comprovatoria ed eventuali dichiarazioni per anni 2021 e 2022”.

C. Il 4.10.2023 avveniva una conversazione tra __________ e l’UT, a seguito della quale la contribuente trasmetteva, nella medesima data, una e-mail, con la quale inviava un resoconto delle entrate ottenute nel 2022. Per quanto concerneva la __________ la contribuente spiegava di essere ancora in attesa del pagamento di tre mesi di lavoro. Avrebbe poi avuto un’entrata stabile, unicamente a fine 2022, lavorando presso __________. In calce all’e-mail indicava inoltre: “Ho capito che ho tempo 2 settimane per inviare la dichiarazione 2022 e devo spiegare il motivo per cui non ho fornito la dichiarazione 2021 in tempo dopo aver ricevuto la sua lettera con la richiesta della giustificazione”.

D. Con decisione dell’8.11.2023, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il reclamo contro la tassazione d’ufficio 2022, con la seguente motivazione:

“(…). Il reclamo presentato non soddisfa i requisiti formali richiesti poiché:

contesta una tassazione allestita d’ufficio in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione d’imposta (nonostante il richiamo del 16.05.2023, la diffida del 13.06.2023 e la multa del 18.7.2023), senza comprovarne la manifesta inesattezza.

Per rispettare i requisiti formali sanciti dalla legge e dalla giurisprudenza:

Nel reclamo contro una tassazione operata d’ufficio, il contribuente deve apportare la prova della sua manifesta inesattezza, motivandola (ossia esponendo la fattispecie in modo documentato) e indicando eventuali mezzi di prova. Tali requisiti rappresentano un’esigenza essenziale e irrinunciabile per la validità del reclamo, in mancanza dei quali l’autorità fiscale non potrà entrare nel merito.

Considerato che a tutt’oggi (27.10.2023):

La dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata dei relativi allegati non è stata presentata.

La manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio non è stata né motivata né comprovata”.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, intitolato “Spiegazione e la richiesta per la giusta quantificazione dei contributi per l’anno 2022”, __________ giustifica l’inosservanza dei suoi obblighi fiscali con il fatto di lavorare tanto e di essere distratta “a livello di burnout”. Inoltre, un’alluvione, a __________, le avrebbe procurato molto stress nonché dei litigi con il proprietario di casa. Per quanto concerne la situazione professionale, la precedente datrice di lavoro, la __________, non le avrebbe ancora riconosciuto il pagamento di alcuni salari e nemmeno le avrebbe rilasciato il certificato di salario. Neppure avrebbe ancora ottenuto il certificato di salario da parte della __________, dalla quale avrebbe percepito fr. 9'000.- nel 2022. Aggiunge di essere stata “(…) parecchio disoccupata” ed inoltre che i titoli che deteneva avrebbero perso il loro valore.

Chiede infine di voler “alleviare” la punizione inflittale con la tassazione d’ufficio e di volerle dare “una chance per riprendere”, per il fatto che quanto accertato con la tassazione d’ufficio sarebbe troppo “alto”.

F. Con osservazioni 15/17.1.2024, l’UT di Locarno chiede di confermare l’irricevibilità del gravame e la correttezza della decisione impugnata.

Diritto

  1. Contestata, nel caso di specie è la tassazione d’ufficio inerente il periodo fiscale 2022, contro cui la contribuente aveva interposto reclamo, dichiarato tuttavia irricevibile.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente per pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’UT, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Nel caso in esame, si tratta pertanto unicamente di accertare se l’autorità fiscale abbia stabilito a torto o a ragione l’irricevibilità del gravame.

  1. 2.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).

2.2.

Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).

L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

2.3.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.4.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

· in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

· in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

  1. 3.1.

Nel caso in esame, la ricorrente è stata assoggettata ad una tassazione d’ufficio, poiché non ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2022, nonostante una diffida e una multa per violazione degli obblighi di procedura.

Neppure con il reclamo la contribuente ha presentato la dichiarazione fiscale, che è stata prodotta – parzialmente – solo in sede ricorsuale. La ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 67'073.- e una sostanza imponibile di fr. 59'901.- (cfr. “Modulo 2”).

3.2.

Come già ricordato, una tassazione d’ufficio può essere impugnata solo in caso di manifesta inesattezza. La prova dell’inesattezza, che compete al contribuente, deve essere completa. Il reclamo deve essere presentato in modo tale da consentire all’autorità fiscale di riconoscere senz’altro, in base alla motivazione e ai mezzi di prova, se la tassazione d’ufficio è manifestamente inesatta (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_30/2017 del 10.5.2017 consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).

3.3.

Nel caso di specie, la contribuente si è limitata ad impugnare la tassazione operata d’ufficio senza comprovarne la manifesta inesattezza: neppure con il reclamo ha presentato la dichiarazione fiscale 2022. Da quanto si apprende dagli atti, risulterebbe che, quantomeno in misura informale, l’UT le avrebbe addirittura concesso un “termine di grazia” per presentare la dichiarazione 2022, senza tuttavia ottenere esito positivo. Motivo per il quale il reclamo è stato legittimamente dichiarato irricevibile.

  1. 4.1.

Unicamente in sede ricorsuale, come già detto, __________ ha presentato la dichiarazione fiscale 2022, che non è comunque completa; in particolare, non sono allegati i certificati di salario e il modulo 1 non è compilato nella parte relativa alla sostanza.

4.2.

Se a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si possano esaminare le critiche formulate dalla ricorrente contro la tassazione d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze formali previste dall’art. 132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato, potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016 p. 455, consid. 6.2.1. con riferimenti).

4.3.

Tornando alla fattispecie in esame, la documentazione prodotta con il ricorso non può pertanto essere presa in considerazione. Ma anche se lo fosse, la stessa non appare comunque idonea a provare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio.

Non è pertanto possibile modificare la tassazione d’ufficio alla luce della documentazione presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.

  1. La ricorrente non ha provato neppure che la tassazione contestata sia palesemente eccessiva (v. supra, consid. 2.4).

A questo proposito, il Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità fiscale è incorsa in errori palesi (cfr. la sentenza del 16 maggio 2011 n. 2C_6/2011, consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata; inoltre Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker, op. cit., § 20, n. 29, p. 312 s.; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).

Tenuto conto degli elementi di cui disponeva l’autorità fiscale e considerato anche l’atteggiamento processuale della ricorrente, non vi sono chiaramente le condizioni perché la valutazione del reddito imponibile della ricorrente, intrapresa dall’Ufficio di tassazione, possa essere considerata arbitraria. La contribuente si è sostanzialmente limitata a lamentare il fatto che la tassazione d’ufficio contestata rileva dei redditi notevolmente “alti”. Una simile argomentazione è ben lungi dal dimostrare che l’autorità sia incorsa in gravi errori di valutazione.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della contribuente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico della ricorrente (che le ha già anticipate).

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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