Incarti n. 80.2023.278 80.2023.279
Lugano 31 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 dicembre 2023 contro la decisione del 8 novembre 2023 in materia di IC e IFD 2022.
Fatti
A. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2022 del 15 settembre 2023, e meglio nel Modulo 6 allegato alla medesima, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno chiesto la deduzione di fr. 10'500.- dal reddito imponibile come spese per oneri assicurativi.
B. Nella decisione di tassazione, notificata ai contribuenti il 18 ottobre 2023, l’RS 1 (in seguito: UT) ha ammesso la deduzione per oneri assicurativi unicamente nella misura di fr. 1'003.-, ovvero “al netto dei sussidi cassa malati”.
C. Con reclamo del 17 ottobre 2023, i contribuenti hanno impugnato la decisione di tassazione, contestando la mancata deduzione degli oneri assicurativi. Argomentavano di essere beneficiari non del sussidio per l’assicurazione malattie obbligatoria, bensì di prestazioni complementari ed allegavano a comprova una lettera intitolata “Comunicazione di prestazione complementare”, inviata loro dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) il 12 dicembre 2022.
D. Con decisione dell’8 novembre 2023, l’UT ha respinto il reclamo, rilevando che “i contribuenti hanno beneficiato nell’anno 2022 di sussidi cassa malati di fr. 6552 a testa” e che “risulta… dagli attestati rilasciati dalla cassa malati validi per l’anno 2022 che i premi dovuti sono stati inferiori ai sussidi cassa malati percepiti e sopracitati”, con la conseguenza che “la deduzione fatta in sede di prima istanza è di fatto errata a favore dei contribuenti”. L’autorità di tassazione ha tuttavia rinunciato a modificare la tassazione a svantaggio dei reclamanti, “ritenuto l’importo”.
E. Alla decisione suddetta è seguito uno scambio di corrispondenza fra l’UT e i contribuenti. Questi ultimi hanno domandato all’UT di rivedere la decisione, basandosi sostanzialmente sui loro precedenti argomenti e producendo il foglio di calcolo per la prestazione complementare AVS/AI. In risposta, l’UT ha evidenziato che la documentazione prodotta dai contribuenti presentava un’indicazione di prestazione complementare al mese pari a fr. 0.- per l’anno 2022, conformemente con quanto motivato dall’Ufficio nella propria decisione su reclamo. Ha poi indicato ai contribuenti che avevano la facoltà di presentare ricorso alla Camera di diritto di tributario.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 postulano nuovamente la deduzione degli oneri assicurativi, nella misura di fr. 10'500.-. Ribadiscono di essere beneficiari di prestazioni complementari, e non di sussidio di cassa malati (RIPAM), ragione per cui la deduzione degli oneri assicurativi domandata nella dichiarazione fiscale dovrebbe essere integralmente ammessa. La richiesta sarebbe inoltre conforme alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta per le persone fisiche 2022.
Diritto
Per l’imposta cantonale, secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. g LT, sono dedotti dal reddito i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lett. f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale
· di 10’500.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e
· di 5’200.- franchi per gli altri contribuenti.
Per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4’300.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica di 2’200.- franchi per gli altri contribuenti (art. 32 cpv. 1 lett. g seconda frase LT).
1.2.
Ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta, dai proventi sono dedotti i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro la malattia e, in quanto non compresa sotto la lettera f dell’articolo 33 capoverso 1, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
· 3’500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;
· 1’700 franchi per gli altri contribuenti
(art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD valida per il periodo fiscale 2022);
Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettere d e e (cioè al 2° e al 3° Pilastro A) e di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall’articolo 35 capoverso 1bis lettere a o b (art. 33 cpv. 1bis lettere a e b LIFD).
Nella dichiarazione d’imposta, i contribuenti avevano indicato in complessivi fr. 10'500.- il totale dei premi pagati per l’assicurazione contro le malattie. L’UT ha ridotto tale importo a fr. 1'003.-, per tenere conto dell’accredito forfettario versato dal Cantone direttamente alla cassa malati dei contribuenti, che ammonta a fr. 13'104.- (ovvero, fr. 6'552.- per coniuge). Dalle polizze d’assicurazione prodotte con il ricorso si evince che i premi lordi annui dovuti dai ricorrenti ammontano a fr. 5'550.60 per il marito e fr. 6'409.80 per la moglie, complessivamente dunque a fr. 11'970.40; l’importo è dunque inferiore all’accredito forfettario versato dal Cantone alle assicurazioni malattie dei ricorrenti.
Ne discende che i contribuenti, di fatto, non sono incorsi in alcuna spesa per il pagamento dell’assicurazione malattie obbligatoria. Essi ritengono cionondimeno di poter dedurre la spesa dal reddito imponibile, poiché tale accredito forfettario costituirebbe una posta delle prestazioni complementari percepite e, essendo le prestazioni complementari esenti da imposta, i premi della cassa malati sarebbero integralmente deducibili. I ricorrenti argomentano inoltre che lo stesso sarebbe del resto anche previsto dalle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta, che a pagina 26 indicano che “I contribuenti che beneficiano di una riduzione (sussidio) del premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a loro carico. Per contro coloro che sono al beneficio della prestazione complementare AVS devono dedurre i premi lordi” (il periodo in grassetto è evidenziato con il colore verde nella documentazione prodotta dai ricorrenti).
2.2.
Fra le spese riconosciute ai fini della concessione di una prestazione complementare AVS/AI rientra anche un importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che corrisponde a un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo (art. 10 cpv. 3 lett. d Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC; RS 831.30).
Secondo l’art. 21a cpv. 1 LPC l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è versato direttamente all’assicuratore-malattie. Per l’art. 21a cpv. 2 LPC, inoltre, se la prestazione complementare annua è inferiore all’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’importo della prestazione complementare annua è versato all’assicuratore-malattie.
Ne consegue che gli assicurati che hanno diritto alle prestazioni complementari non si vedranno versare dalla Cassa di compensazione direttamente nelle loro mani l’importo forfettario della riduzione del premio LAMal, poiché questo ammontare verrà invece erogato alla Cassa malati a cui essi sono affiliati. Quale prestazione complementare annua gli assicurati riceveranno infatti soltanto la prestazione complementare che risulta dalla deduzione dell’importo forfettario dell’art. 10 cpv. 3 lett. d LPC dalla differenza fra le spese riconosciute e i redditi computabili; d’altra parte, nessun importo sarà versato agli assicurati a titolo di prestazione complementare annua se l’eccedenza di spese risultante dall’art. 9 cpv. 1 LPC sarà inferiore o uguale al premio forfettario per l’assicurazione malattia fissato dal Dipartimento federale dell’interno. In quell’evenienza, gli assicurati avranno diritto soltanto al pagamento (indiretto) del premio di Cassa malati. (sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni n. 33.2017.3 del 16 gennaio 2018 consid. 2.5).
2.3.
I proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono esenti dall’imposta sul reddito sia per quanto concerne l’imposta federale diretta (art. 24 lett. h LIFD) sia per l’imposta cantonale (art. 7 cpv. 4 lett. k LAID e 23 lett. h LT).
Per quanto concerne la questione della deducibilità dei premi per l’assicurazione contro le malattie di un contribuente che beneficia di prestazioni complementari l’Alta Corte ha affrontato la questione nella sentenza 2C_429/2008 del 10 dicembre 2008. I giudici hanno dapprima ricordato che, per quanto concerne il calcolo delle imposte cantonali, le deduzioni generali dal reddito imponibile sono regolate esaustivamente all’art. 9 cpv. 2 LAID. Altre deduzioni, che non siano previste da questa norma, non sono ammesse (art. 9 cpv. 4 LAID) né possono prevederle i Cantoni nelle proprie leggi tributarie. Scopo delle deduzioni generali è di tenere conto di spese effettive che il contribuente ha realmente sostenuto (consid. 7). Di conseguenza, la deduzione dei premi di cassa malati, prevista all’art. 9 cpv. 2 lett. g LAID, non può essere ammessa, nella misura in cui i premi siano coperti con prestazioni complementari esenti da imposta. In tale misura, infatti, non è data una spesa effettiva che il contribuente ha dovuto personalmente sostenere (consid. 8.2).
Sebbene non si dovesse pronunciare anche in merito all’imposta federale diretta, il Tribunale federale ha richiamato il principio dell’armonizzazione verticale fra imposte sul reddito cantonale e federale e ha sottolineato che l’unica differenza che intercorre tra il succitato art. 9 cpv. 2 LAID e la corrispondente norma della LIFD (art. 33 cpv. 1 LIFD) consiste nel fatto che in quest’ultima sono specificati gli importi massimi deducibili (consid. 7).
2.4.
Per il fatto che gli insorgenti hanno beneficiato del pagamento del premio dell’assicurazione contro le malattie grazie alla prestazione complementare, non hanno sostenuto alcuna spesa a tale scopo e non hanno pertanto diritto ad alcuna deduzione. Non potrebbero dedurre, nemmeno parzialmente, i premi di cassa malati di fr. 11'970.40, poiché sono stati coperti nella misura di fr. 13'104.- dalle prestazioni complementari annue percepite, somma che è peraltro stata versata direttamente alle rispettive casse malati.
I ricorrenti pretendono tuttavia di poter dedurre i premi di cassa malati dal reddito imponibile, in base a quanto previsto dalle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta, secondo cui “i contribuenti che beneficiano di una riduzione (sussidio) del premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a loro carico. Per contro coloro che sono al beneficio della prestazione complementare AVS devono dedurre i premi lordi”.
3.2.
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, in linea di principio le cosiddette circolari o direttive non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né tantomeno le autorità giudiziarie né la stessa amministrazione. Visto però che esse tendono ad esplicitare l'interpretazione di determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un'applicazione uniforme, ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata dei disposti applicabili (DTF 143 II 443 consid. 4.5.2 e giurisprudenza citata).
Sebbene il tenore delle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta possa in effetti sembrare che ammetta la deduzione richiesta dai contribuenti, tuttavia una simile conclusione sarebbe in palese contrasto con la legge e con la giurisprudenza appena ricordate, che non lasciano spazio alla deduzione dei premi lordi, a meno che gli stessi non siano stati effettivamente pagati dai contribuenti.
3.3.
Le Istruzioni delle Autorità non sono nemmeno sufficienti a fondare nei contribuenti una buona fede degna di essere tutelata giuridicamente.
Secondo la giurisprudenza, infatti, un’informazione oppure una decisione erronea dell’amministrazione possono obbligare quest’ultima a consentire ad un amministrato di godere di un vantaggio contrario alla regolamentazione in vigore alle seguenti condizioni: (a) che l’informazione è stata data senza riserve, (b) che l’autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (c) che l’autorità ha agito oppure si ritiene abbia agito nei limiti delle proprie competenze e (d) che l’amministrato non si è potuto rendere immediatamente conto dell’inesattezza dell’informazione ricevuta. È inoltre necessario che quest’ultimo si sia basato sulle rassicurazioni oppure sul comportamento del quale si prevale per intraprendere delle (e) disposizioni alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, e (f) che la regolamentazione non sia modificata a partire dal momento in cui la rassicurazione è stata data e che (g) l’interesse all’applicazione del diritto non prevalga sulla protezione della buona fede (DTF 137 II 182 consid. 3.6.2.; sentenza TF 2C_603/2012 del 10.12.2012 consid. 4).
Nel caso in esame, l’autorità di tassazione non ha assicurato ai ricorrenti, prima dell’inizio del periodo fiscale, che avrebbe riconosciuto la deduzione dei premi dell’assicurazione malattia. Inoltre, i contribuenti non hanno intrapreso alcuna disposizione cui non potrebbero rinunciare senza subire un pregiudizio, basandosi sulle informazioni loro fornite.
3.4.
I ricorrenti non hanno quindi diritto di dedurre i premi di cassa malati nemmeno sulla base delle informazioni contenute nelle Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta.
I ricorrenti non hanno dunque diritto alla deduzione dei premi di cassa malati dal reddito imponibile nemmeno in ragione dei fr. 1'003.- invece ammessi dall’UT. Come deciso dallo stesso UT si rinuncia tuttavia ad una reformatio in pejus della decisione impugnata, data l’esiguità degli importi in esame e per ragioni di economia processuale.
4.2.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali, limitate al minimo per tener conto della situazione economica dei ricorrenti, sono a carico di questi ultimi, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: