Incarti n. 80.2023.265 80.2023.266

Lugano 24 dicembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 25 novembre 2023 contro la decisione del 25 ottobre 2023 in materia di IC e IFD 2021.

Fatti

A. RI 1 vive a __________ insieme al compagno __________ ed alla figlia comune, maggiorenne, impegnata negli studi accademici.

Nella dichiarazione d’imposta 2021 la contribuente ha indicato di svolgere l’attività di “casalinga”, oltre ad una attività accessoria indipendente nel “mercato alimentare”, il cui reddito è stato quantificato in fr. 6'703.-.

B. a.

L’Ispettorato fiscale, con scritto del 24 agosto 2022, si è rivolto alla contribuente informandola che, stando ad “informazioni in (suo) possesso”, svolgerebbe l’attività indipendente quale “vendita di cibo da asporto” tramite l’impresa denominata __________”. Ritenuto che i redditi derivanti da attività indipendente sono sottoposti all’art. 17 LT e 18 LIFD, ha chiesto di voler fornire il bilancio e il conto economico, con relativi rendiconti, per gli anni 2016-2021.

b.

In data 27 ottobre 2022 l’Ispettorato fiscale ha segnalato all’RS 1 (di seguito UT) il caso della __________”, che nel periodo considerato avrebbe raccolto anche fondi per fr. 33'000.- per la sostituzione del “food truck”. Per l’Ispettorato fiscale, il calcolo del dispendio nel periodo 2018 – 2020, effettuato per la contribuente e il suo compagno, mostrava una disponibilità insufficiente, ragion per cui si rendevano necessari ulteriori accertamenti volti alla determinazione del reddito imponibile.

c.

Con scritto del 3 novembre 2022 l’UT ha chiesto a sua volta alla contribuente e al compagno di presentare entro il 1° dicembre 2022 i documenti contabili inerenti l’attività di vendita di cibo d’asporto per gli anni 2016 – 2020, avvertendoli che, in caso contrario, sarebbe stata aperta una “procedura di sottrazione d’imposta con applicazione della multa massima possibile”. L’ufficio fiscale ha anche chiesto di chiarire eventuali partecipazioni “in seno alla __________”, precisando che la richiesta valeva quale diffida ed in caso di inosservanza si sarebbe proceduto all’applicazione delle penalità previste dagli artt. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio.

C. Con decisione del 29 dicembre 2022, non essendo stato prodotto alcunché dalla contribuente, l’UT le ha notificato la tassazione IC/IFD 2021, allestita d’ufficio, commisurando il reddito derivante dall’attività indipendente in fr. 45'000.-. Il reddito imponibile ammontava di conseguenza a fr. 38'400.- per l’IC ed a fr. 40’700.- per l’IFD.

D. Con scritto del 27 gennaio 2023, la contribuente ha interposto reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio. Ha contestato il calcolo fatto dall’ufficio fiscale ed ha allegato un “rendiconto 2021”, redatto sempre a mano e senza allegarvi alcuna prova documentale, che mostrerebbe un reddito netto dall’attività di “vendita di cibo da asporto” pari a fr. 4'773.35. La reclamante ha poi precisato che “i giustificativi sono a disposizione su richiesta” e che tale attività dovrebbe essere attribuita soltanto a lei stessa e non anche al suo compagno.

E. a.

In data 10 maggio 2023 l’UT si è rivolto alla contribuente, avvertendola che “il reclamo presentato non soddisfa i requisiti formali richiesti”, non essendo stata comprovata la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Motivo per cui le ha assegnato un ulteriore termine fino al 22 maggio 2023 per fornire tutti i documenti comprovanti l’inesattezza della decisione reclamata, oltre ai rendiconti per gli anni 2016-2021, già richiesti in precedenza. La contribuente era avvertita che “scaduto infruttuosamente questo termine, il reclamo sarà dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio sarà confermata”.

b.

In data 21 maggio 2023 la reclamante ha trasmesso la fotografia di ciò che considera i “giustificativi anno 2021 in coppia” (sic), precisando che “gli originali verranno consegnati di persona con controfirma di ricezione”. La fotografia riproduceva un numero imprecisato di ricevute postali di pagamento, tra loro raggruppate.

Quanto agli anni 2017-2020, “le tassazioni (sarebbero) state fatte a __________ con la documentazione presentata regolarmente”, mentre i relativi giustificativi sarebbero presenti “nei libretti giallo della Posta” ritenuto che “il cartaceo (sarebbe) stato smarrito nel trasloco della ditta”.

La reclamante ha precisato che “non è stata fatta denuncia perché (i giustificativi) sono finiti nel ingombrante presso ecometro”, ma che sarebbe stato possibile “vederli tramite libretto giallo ma sono mescolati con i pagamenti fissi privati che tutti anno regolarmente”.

Secondo la reclamante, la contabilità viene “tenuta a mano siccome in un anno circa sono 80/90 giorni di lavoro e non (sono) obbligati ad avere una cassa registratrice”.

La contribuente ha infine ribadito che l’attività accessoria sarebbe esclusivamente riconducibile a lei e non anche al compagno.

F. Con decisione del 25 ottobre 2023, l’autorità di tassazione ha dichiarato il reclamo irricevibile, considerate le “poche e inconcludenti informazioni trasmesse”.

G. Avverso tale decisione RI 1 interpone tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, argomentando che l’attività lavorativa avrebbe una durata di 70/80 giorni nell’arco dell’anno “con vendita al mercato con due ore di servizio con prezzi che variano da 10/12 fr. per porzione”. Motivo per cui non sarebbe possibile fatturare fr. 90'000.- all’anno. Quanto alla documentazione richiesta, afferma di avere già prodotto tutto quanto in suo possesso.

Diritto

  1. 1.1.

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, con la decisione impugnata, l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo, difettandone i requisiti di validità. In particolare, la reclamante non avrebbe rispettato le condizioni cui la legge subordina l’impugnazione di una tassazione d’ufficio. Di conseguenza, questa Camera si limiterà a verificare se sia legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente contro la tassazione d’ufficio, mentre le è precluso l’esame del merito della tassazione.

  1. 2.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (cfr. ad esempio sentenza del TF 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019, consid. 2.1.).

2.2.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT).

Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (cfr. sentenza del TF n. 2C_404/2019 del 29 gennaio 2020, consid. 2.3. con riferimenti giurisprudenziali).

2.3.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:

· in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;

· in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza del TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011, consid. 3.1 e giurisprudenza citata e n. 2C_259/2021 del 30 novembre 2021, consid. 5.1.2.).

  1. 3.1.

Contestata nel caso di specie è la determinazione del reddito da attività indipendente dell’insorgente, che l’autorità fiscale ha stabilito per apprezzamento in fr. 45'000.- operando una tassazione d’ufficio. Il fisco ha infatti ritenuto anzitutto che la contribuente svolgesse effettivamente un’attività indipendente nella vendita di cibo d’asporto, unitamente al compagno convivente, senza peraltro fornire alcuna documentazione contabile al riguardo. Dal calcolo delle entrate e delle uscite della ricorrente e del compagno, nei periodi fiscali precedenti sarebbe inoltre emersa una “insufficiente disponibilità finanziaria”.

Di diverso avviso è la ricorrente, per la quale, invece, quanto dichiarato al fisco sarebbe corretto. Contesta la quantificazione del reddito da attività indipendente, che sarebbe del tutto “impossibile” da conseguire con l’ipotizzata attività svolta.

3.2.

La tenuta di un libro di cassa è essenziale, soprattutto per le piccole imprese. Chi consegue ricavi principalmente mediante contratti stipulati in modo informale, viene generalmente pagato in contanti e non è tenuto ad emettere regolarmente fatture o almeno ricevute, è obbligato a tenere un libro di cassa. Questo costituisce il fulcro della registrazione. Affinché il libro cassa fornisca la prova della correttezza delle transazioni in contanti registrate, è essenziale che gli incassi e i pagamenti in contanti vi siano registrati in modo continuo, completo e tempestivo e che siano controllati regolarmente - quotidianamente nelle imprese ad alta intensità di contanti - per mezzo di verifiche di cassa. Solo una verifica giornaliera del registratore di cassa garantisce che gli incassi registrati corrispondano alla situazione reale. Il ruolo centrale di un libro di cassa correttamente tenuto è ugualmente importante per tutti i tipi di imposta (sentenza TF 2C_973/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 2.4.2 e giurisprudenza citata).

3.3.

Ora, per quanto emerge dagli atti, l’UT avrebbe avuto conoscenza dell’esistenza dell’attività lucrativa indipendente per effetto di una informazione proveniente dall’Ispettorato fiscale. Quest’ultimo ha inviato all’UT una comunicazione il 27 ottobre 2022, facendo riferimento al food truck “__________” e alle sue attività, sia tramite partecipazione al mercato di __________ sia con prestazioni in occasione di eventi anche privati, quali matrimoni. Riferiva inoltre della raccolta dell’importo di fr. 33'000.- tramite crowdfunding per l’acquisto di un nuovo furgone. L’Ispettorato fiscale aveva anche elaborato il calcolo delle entrate e delle uscite, per la coppia costituita dalla ricorrente e dal suo compagno, con riferimento ai periodi fiscali dal 2016 al 2020, rilevando una carente disponibilità.

Lo stesso Ispettorato si era già rivolto alla contribuente, il 24 agosto 2022, comunicandole di essere venuto a conoscenza della sua attività indipendente nell’ambito della “vendita di cibo da asporto” e invitandola a presentare “bilancio e conto economico o relativi rendiconti per gli anni 2016-2021”. L’invito era stato tuttavia ignorato.

Anche l’UT aveva poi indirizzato una richiesta di collaborazione all’insorgente, il 3 novembre 2022, avvertendola che in caso di mancata risposta, “in considerazione dell’insufficienza di disponibilità finanziaria, per gli anni 2016-2020 verrà aperta una procedura di sottrazione d’imposta con l’applicazione della multa massima possibile”. Inoltre, costituendo la lettera in questione una diffida, in caso di mancata collaborazione, le sarebbe stata inflitta una multa per violazione degli obblighi procedurali e sarebbe stata intrapresa una tassazione d’ufficio. Anche questa richiesta è stata ignorata dalla contribuente.

3.4.

Indipendentemente dal fatto che l’attività in discussione sia stata esercitata dalla ricorrente o anche dal suo compagno, è chiaro che il suo reddito debba essere dichiarato al fisco e assoggettato all’imposta. Anche se si trattasse di un’attività a tempo parziale e/o accessoria rispetto ad una principale, chi consegue un reddito con il suo esercizio è tenuto alla sua dichiarazione.

È dunque ineccepibile la richiesta, formulata ai contribuenti prima dall’Ispettorato fiscale e poi dall’UT, di presentare i conti annuali firmati o altri documenti atti a stabilire l’ammontare dei redditi conseguiti. Secondo gli articoli 199 cpv. 2 LT e 125 cpv. 2 LIFD, infatti, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione d’imposta i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo fiscale in questione, o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale. Come già rilevato, tuttavia, nessuna documentazione è stata fornita.

3.5.

Nelle condizioni descritte, l’autorità di tassazione non poteva che procedere ad una tassazione d’ufficio.

  1. 4.1.

Sebbene la ricorrente non avesse prodotto alcuna documentazione contabile in merito all’attività in discussione neppure dopo l’esplicita richiesta di collaborazione sottoposta a lei e al convivente dal fisco, tuttavia sostiene che il relativo reddito sarebbe nettamente inferiore.

4.2.

Per quanto concerne la determinazione degli elementi imponibili nell’ambito di una tassazione d’ufficio, come già ricordato, la legge stabilisce che l’autorità proceda ad una valutazione coscienziosa e che possa tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente (articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD).

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto federale esige che l’autorità di tassazione scelga un metodo che sia adeguato alle singole circostanze concrete e che porti a un risultato complessivamente il più vicino possibile alla realtà. Il metodo misto, che si basa sull’evoluzione patrimoniale da un lato e sul presunto tenore di vita dall'altro, è un metodo affidabile e ampiamente utilizzato ai fini delle imposte dirette (sentenza 2C_435/2017 del 18 febbraio 2019 consid. 2.2.4, in RF 74/2019 p. 399, con riferimenti a giurisprudenza).

4.3.

Nel caso in esame, il reddito dell’attività indipendente della contribuente è stato stabilito per apprezzamento in fr. 45'000.-, così come quello del compagno.

Né nella decisione di tassazione d’ufficio né nella decisione su reclamo l’autorità fiscale ha illustrato il metodo adottato per determinare il reddito imponibile. Nella lettera del 3 novembre 2022, con cui chiedeva documentazione ai contribuenti, l’UT aveva fatto riferimento ad una “insufficienza di disponibilità finanziaria”.

Ora, in mancanza di qualsiasi documento relativo al capitale investito nell’impresa e ai relativi redditi, la valutazione del reddito imponibile deve chiaramente essere intrapresa sulla base di altri criteri.

Come già accennato, dagli atti si evince che sia stato l’Ispettorato fiscale ad informare l’UT dell’esistenza dell’attività indipendente. Nell’informativa trasmessa all’UT, ha fatto riferimento alla partecipazione dell’impresa dei contribuenti al mercato di Lugano, ma anche ad eventi diversi, compresi feste private. Ha inoltre fatto accenno alla raccolta di fondi, da loro intrapresa, per l’acquisto di un nuovo furgone. Ha poi allegato il calcolo delle entrate e delle uscite per gli anni dal 2016 al 2020.

In base alla documentazione agli atti, non è possibile stabilire con quali criteri sia stato definito il reddito litigioso. Non è noto, in particolare, se siano stati considerati dei coefficienti sperimentali, in quale misura sia stato determinante il calcolo delle entrate e delle uscite e quale ruolo abbia giocato l’informazione in merito alla raccolta di fondi per l’acquisto del furgone.

Non risulta del resto che la stessa contribuente sia stata resa partecipe del contenuto dello scambio d’informazioni intervenuto fra l’Ispettorato fiscale e l’UT. Non pare neppure che le sia stato sottoposto il calcolo del dispendio, relativo peraltro a periodi fiscali precedenti.

4.4.

Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006, consid. 4.1.).

4.5.

Il fatto che non siano stati illustrati alla contribuente i criteri in base ai quali il suo reddito dell’attività lucrativa indipendente è stato determinato e la circostanza che non le sia stato sottoposto il calcolo delle entrate e delle uscite, nella misura in cui l’autorità di tassazione ne ha tenuto conto per la stima del reddito, costituiscono delle violazioni del suo diritto di essere sentito.

La decisione di tassazione d’ufficio, adottata dall’UT, deve conseguentemente essere annullata. Gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, affinché adotti una nuova decisione, dopo aver garantito il diritto al contraddittorio della contribuente.

  1. Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 ottobre 2024 è annullata e gli atti sono rinviati all’UT, affinché adotti una nuova decisione, dopo aver garantito il diritto di essere sentito della ricorrente.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  2. Contro il presen Copia a:

  • Municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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