Incarti n. 80.2023.261 80.2023.262
Lugano 13 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 novembre 2023 contro la decisione del 27 ottobre 2023 in materia di IC e IFD 2021.
Fatti
A. Con decisione del 3.8.2023 l’Ufficio di tassazione di Locarno (di seguito UT), dopo aver diffidato, il 14.3.2023, RI 1 (cittadina italiana a beneficio di un permesso di domicilio, nata a __________ il __________) alla presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno 2021, le notificava la tassazione IC/IFD 2021, allestita d’ufficio, accertando un reddito imponibile di fr. 134'000.- per l’IC e di fr. 138'000.- per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 833'000.-. Nella decisione, la contribuente veniva avvertita che il reclamo contro la tassazione d’ufficio avrebbe dovuto essere motivato ed indicare eventuali mezzi di prova e che “Ciò significa che al reclamo dev’essere allegata la dichiarazione d’imposta debitamente compilata e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc.”. La contribuente veniva inoltre avvertita che la presentazione di un gravame con “modalità e contenuti che non soddisfano i requisiti di legge” sarebbe stato dichiarato irricevibile.
B. Con scritto 30.9/2.10.2023, la contribuente contestava la decisione di tassazione d’ufficio 2021, argomentando che nel 2021 sarebbe stata malata, per un periodo di 6 mesi, ed in seguito avrebbe percepito uno stipendio ridotto, poiché a beneficio dell’indennità di disoccupazione. Chiedeva che le fosse attribuito un termine di 10 giorni lavorativi per “(…) fornire la documentazione comprovatoria ed eventuali dichiarazioni per anni 2021 e 2022”.
C. Il 4.10.2023 avveniva una conversazione tra __________ e l’UT, a seguito della quale la contribuente trasmetteva, nella medesima data, una e-mail, con la quale inviava un resoconto delle entrate ottenute nel 2021.
Lo stesso giorno l’UT spediva alla contribuente, tramite invio postale APlus, uno scritto, con il quale la informava che il gravame, da lei presentato il 2.10.2023 contro la decisione IC/IFD 2021, non adempiva i requisiti formali, poiché tardivo. Dopo aver ricordato il termine entro il quale è possibile presentare reclamo e i presupposti per la restituzione dei termini, invitava la reclamante a voler “giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo”, entro il 18.10.2023, avvertendola che, scaduto infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
D. Con decisione del 27.10.2023, trasmessa per posta APlus alla contribuente, il reclamo veniva dichiarato irricevibile. Nella motivazione l’UT precisava che il gravame del 30.9.2023 contro la decisione del 3.8.2023 era tardivo, siccome presentato oltre il termine di 30 giorni. Il 4.10.2023 alla contribuente era stato assegnato un termine fino al 18.10.2023 per giustificare e documentare compiutamente i motivi del ritardo, ma lo stesso era scaduto infruttuoso.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ impugna la decisione che ha dichiarato il suo reclamo irricevibile poiché tardivo. In particolare la ricorrente sostiene di aver passato, nel 2021, un periodo molto difficile, a causa del divorzio, di problemi sul lavoro, di una perdita del suo capitale nonché di una malattia (burn-out), certificata anche dal dr. med. __________, specialista in psichiatria. A causa di un’alluvione, il 25.8.2023 a __________, avrebbe inoltre perso “un luogo abitativo” e molti dei suoi documenti. Nei mesi di settembre ed ottobre, sarebbe stata “sconvolta” a causa di tale situazione. Non avrebbe più la sostanza che possedeva in precedenza, poiché la stessa si era svalutata non avendola venduta nel momento opportuno. Allega al ricorso la dichiarazione fiscale 2021, dichiarando un reddito imponibile di fr. 29'738.- e, nella sostanza, debiti per fr. 41'288.-.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
2.1.
L’autorità resistente, con decisione del 27.10.2023, ha dichiarato irricevibile il gravame, poiché tardivo, siccome inviato oltre il termine di 30 giorni. Ha ricordato di avere interpellato la contribuente in relazione alla questione della tempestività del gravame, ma che, entro il termine impartito, non si era espressa in merito.
Con il ricorso, la contribuente, senza entrare nei dettagli in merito alla questione del ritardo, sostiene di aver avuto delle vicissitudini personali quali il divorzio, problematiche sul lavoro, ed una malattia. Spiega inoltre di aver subito, a fine agosto 2023, la perdita dell’abitazione e di documenti a causa di un’alluvione.
2.2.
L’art. 206 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica.
Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnato a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno di scadenza (art. 192 cpv. 2 e 3 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD).
Gli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
2.3.
Ora, la contribuente non contesta di aver ricevuto la decisione di tassazione del 3.8.2023, ma riconduce la sua mancata tempestiva reazione, ossia la presentazione di un reclamo tempestivo, ad una serie di problematiche di salute e personali.
Va pertanto valutato se sussistono i motivi per ammettere una restituzione dei termini.
Giusta l’art. 192 cpv. 5 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
L’art. 133 cpv. 3 LIFD prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.
Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).
Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).
3.2.
3.2.1.
Ora la contribuente, invitata ad esprimersi e a documentare le ragioni del ritardo nella presentazione del reclamo, si è limitata, unicamente in sede ricorsuale, ad imputare lo stesso ad una malattia (burn-out), a problemi lavorativi e all’alluvione che ha colpito la zona del Locarnese a fine agosto 2023.
3.2.2.
Secondo costante giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Gozzi, in: Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC, p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n. 1758; cfr. anche Amstutz/Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa).
3.2.3.
Malattie o debolezza mentale possono costituire oggettivamente dei motivi di restituzione dei termini, quando la capacità di discernimento (art. 16 CC) e quindi la capacità processuale è ridotta (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 133 LIFD).
In particolare, il Tribunale federale, nella sentenza 9C_209/2012 del 26.6.2012, consid. 3.1, ha specificato come la malattia possa essere considerata come un impedimento senza colpa, e conseguentemente permetta la restituzione del termine di ricorso, se questa pone, oggettivamente oppure soggettivamente, la parte oppure il suo rappresentante legale nell’impossibilità di agire da solo oppure di incaricare una terza persona di agire a suo nome nel termine. È capace di discernimento ai sensi del diritto civile colui che ha la facoltà di agire in maniera ragionevole (art. 16 CC). Questa disposizione comporta due elementi, un elemento intellettuale, e meglio la capacità di valutare il senso, l’opportunità e gli effetti di un atto determinato, e un elemento volitivo, e meglio la facoltà di agire in funzione di tale comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà. La capacità di discernimento è relativa: non deve essere valutata in maniera astratta, ma concreta, in relazione ad un atto determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza. Le facoltà richieste devono esistere al momento dell’atto. Una persona è privata della capacità di discernimento unicamente se la sua facoltà di agire ragionevolmente è alterata, almeno in parte, da una delle cause elencate dall’art. 16 CC, tra le quali si annovera ad esempio la malattia mentale o un’altra alterazione simile del pensiero, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da avere, nel caso specifico e nel settore di attività in questione, effettivamente compromesso la capacità di agire ragionevolmente. Per malattia mentale, si devono intendere dei disturbi psichici durevoli e caratterizzati, che hanno delle conseguenze evidenti sul comportamento esteriore del soggetto, tali da apparire a livello qualitativo profondamente sconcertanti anche per un profano.
La prova della capacità di discernimento può essere difficile da apportare: nella pratica si considera che questa dev’essere di principio presunta, sulla base dell’esperienza generale della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo se non vi è alcun motivo generale per dubitare della capacità di discernimento della persona, come nel caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza mentale, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la capacità di agire ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per questi ultimi casi, la presunzione è capovolta.
3.2.4.
La contribuente indica di essere stata in cura presso il dr. __________: non produce tuttavia alcun certificato medico. Sicché non vi è spazio per ammettere la restituzione dei termini per tale ragione.
Per quanto attiene gli altri motivi occorre rilevare che essi, non sono né comprovati, né appaiono tali da aver compromesso il rispetto dei termini di reclamo.
3.3.
A titolo abbondanziale si rileva che, anche laddove si volesse ammettere – per denegata ipotesi – che il reclamo fosse tempestivo, lo stesso avrebbe dovuto, ad ogni modo, essere dichiarato irricevibile.
In effetti, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010 con-sid. 2.1).
Con il gravame, __________ non ha presentato la dichiarazione fiscale 2021 con tutti i giustificativi né ha comprovato la manifesta inesattezza della decisione d’ufficio impugnata. Motivo per quale, se anche il reclamo fosse stato tempestivo, avrebbe comunque dovuto essere respinto anche nel merito
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico della ricorrente (che le ha già anticipate).
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: