Incarti n. 80.2023.259 80.2023.260
Lugano 8 ottobre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 novembre 2023 contro la decisione del 1° novembre 2023 in materia di IC e IFD 2021.
Fatti
A. __________ (), di nazionalità , è titolare di un permesso di domicilio (C) e, nel periodo fiscale, 2021 era a beneficio di una rendita d’invalidità. È separato volontariamente dalla ex moglie, __________ dal 1.5.2020. È padre di tre figli: __________ (), __________ () [domiciliati a __________ con la madre] e __________ (__________) [a __________ nel 2021]
B. Nella dichiarazione d’imposta 2021, il contribuente dichiarava un reddito imponibile di fr. 0.- ed una sostanza imponibile di fr. 1'000.-. Fra le deduzioni faceva valere in particolare l’importo di fr. 33'300.- per “figli a carico”.
Con decisione del 13 settembre 2023, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 12'200.- per l’IC ed in fr. 21'700.- per l’IFD. Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale non aveva riconosciuto la deduzione per figli a carico, con la seguente motivazione: “Deduzione considerata in base alla situazione al 31 dicembre 2021”.
C. Con reclamo del 10 ottobre 2023, il contribuente contestava il mancato riconoscimento della deduzione per figli a carico. Produceva della documentazione inerente i costi sopportati per il mantenimento della figlia __________ (__________), nonché dei giustificativi inerenti la frequenza scolastica.
Con decisione del 1° novembre 2023, l’UT respingeva il reclamo, con la seguente motivazione, sia per l’IC che per l’IFD:
Poiché le rendite per figli AI non raggiungono la metà della deduzione sociale per ogni figlio, la stessa non può essere ammessa (la deduzione eventualmente ammissibile sarebbe comunque stata ½, in quanto l’altro ½ di spettanza dell’altro genitore).
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ postula nuovamente la deduzione per figlio a carico con riferimento alla figlia __________. Produce il certificato di frequenza scolastica, le spese inerenti le attività pagate dal padre, quali le attività sportive, gli abbonamenti in palestra.
Diritto
I. Imposta federale diretta
Secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD, nella versione in vigore nel 2021, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6500 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
2.2.
Dal profilo del diritto civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC).
I genitori sono nondimeno liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma anche – dandosene la necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a fortiori per un maggiorenne, dal quale si può pretendere che prima di chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al proprio patrimonio (cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63 del 30 settembre 2015, consid. 6b; RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10b).
In una decisione del 2 giugno 2016 (DTF 142 V 226, consid. 7.1.), il Tribunale federale ha del resto ribadito che, in ambito civile, il sostegno finanziario da parte dei genitori nei confronti di un figlio maggiorenne si giustifica unicamente laddove il figlio non dispone egli stesso delle risorse necessarie per far fronte al proprio fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua formazione, richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con l’art. 276 cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005 (n. 5C.150/2005, consid. 4.4 in: FamPra.ch 2006, p. 480). In quella decisione, l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la responsabilità personale del figlio – che vale tanto più per un figlio maggiorenne – prevale sull’obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste indipendentemente dalla loro situazione finanziaria (cfr. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª ediz., n. 31 ad art. 276 CC). La capacità economica del figlio va dunque considerata anche se i genitori hanno mezzi finanziari sufficienti: quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito e di sostanza (cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10a).
2.3.
Per quel che concerne la deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art. 277 cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8 giugno 2017 consid. 3).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la deduzione per figli a carico secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD non è esclusa per il solo fatto che un figlio maggiorenne in formazione percepisca un reddito proprio e che i genitori sostengano meno del 50% delle spese per il mantenimento e la formazione del figlio. Tuttavia, si richiede che i genitori versino contributi almeno pari all’importo della deduzione sociale e che il figlio maggiorenne dipenda dal contributo di mantenimento. Quest'ultima condizione non si verifica se il figlio maggiorenne è in grado di mantenersi con il reddito del proprio lavoro o con altri mezzi nonostante sia in formazione (sentenza 2C_516/2013 e 2C_517/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).
In tale contesto occorre prendere in considerazione anche la sostanza del figlio, nella misura in cui la realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per finanziare il suo mantenimento (Jaques, in Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 21 ad art. 35 LIFD; RF 2014 p. 302, consid. 2.1; decisione TF n. 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 citata in RF 2011 p. 676, consid. 2.1.).
Contrariamente al figlio minorenne, quello maggiorenne che prosegue nella formazione deve inoltre dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 35 LIFD, p. 712; Jaques, op. cit., n. 21 ad art. 35 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale federale del 29 maggio 2002, 2A.536/2001, in RF 2002 p. 632; Locher, op. cit., n. 31 ad art. 35, p. 873).
2.4.
In linea di principio, dunque, i genitori di __________ hanno diritto alla deduzione per figli a carico, per il fatto che la figlia, pur essendo maggiorenne, è ancora in formazione e non risulta disporre di capitali o redditi tali da renderla finanziariamente indipendente dai genitori.
I genitori di __________ sono tuttavia separati. Ci si domanda dunque quale dei due abbia diritto alla deduzione per figli a carico.
3.2.
Secondo la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la LIFD, nel caso di coniugi separati, “con un figlio maggiorenne in comune in formazione che vive con uno dei due genitori”, si deve distinguere a seconda che vengano o meno versati degli alimenti.
Nel caso di versamento di alimenti secondo l’art. 24 lett. e LIFD, al figlio maggiorenne in formazione, questi non sono soggetti ad imposizione, ma di converso il genitore che li versa non può dedurli dal reddito (Circolare AFC n. 30, cifra 14.10.1).
Tuttavia, il genitore che versa gli alimenti può far valere la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore con i contributi finanziari superiori, ossia di norma colui che percepisce il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a condizione che le prestazioni uguaglino almeno l’importo della deduzione (Circolare AFC n. 30, cifra 14.10.2).
Nel caso in cui non vengono versati alimenti ai sensi dell’art. 24 lett. e LIFD a favore del figlio, il genitore che vive in comunione domestica con il figlio può far valere la deduzione per i figli nonché la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi da capitali a risparmio per il figlio (Circolare AFC n. 30, cifra 14.11.1).
3.3.
Il Tribunale federale ha ritenuto che la soluzione appena esposta sia conforme alla legge e non crei una disparità di trattamento fra i genitori. Ha ricordato infatti che la situazione dei figli (maggiorenni) a tirocinio o agli studi di genitori tassati separatamente non è paragonabile a quella dei figli minorenni, in quanto gli alimenti versati ai primi a titolo di contributi di mantenimento sono esenti (art. 24 lett. e LIFD) e, a differenza di quelli versati per i figli minorenni, non sono deducibili dal reddito imponibile del genitore che li versa (DTF 133 II 305 consid 9.2).
Per l’imposta federale diretta, questa situazione non impedisce al padre di un figlio, che non ha potuto dedurre dal proprio reddito imponibile i contributi di mantenimento versati per questo figlio (art. 33 cpv 1 lett. c LIFD a contrario), di far valere la deduzione per persona bisognosa a carico (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD), anche se la madre ha ottenuto la deduzione per figli secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD.
L’Alta Corte, pur prendendo atto delle critiche espresse in dottrina nei confronti della sua giurisprudenza, ritiene che la stessa permetta, tuttavia, di evitare una certa disuguaglianza quando i genitori sono imposti separatamente e ciascuno di loro contribuisce al mantenimento del figlio maggiorenne in formazione (sentenza TF 2C_436/2010 del 16 settembre 2010, consid. 5.1.2).
3.4.
Ora, il contribuente, non prova di aver versato “alimenti” a favore della figlia __________ nell’anno 2021.
Egli ha tuttavia beneficiato di una rendita d’invalidità per figli, erogata dall’AI, che è stata direttamente ricevuta dal contribuente (per il 2021 complessivi fr. 3'035.-), anche se avrebbe potuto essere ricevuta direttamente dalla figlia (art. 82 OAI in combinazione con l’art. 71ter OAVS).
La rendita di invalidità erogata dalla Fondazione collettiva __________ a favore della figlia __________ è invece stata versata direttamente “alla madre della ragazza signora __________” a far tempo dal 1.8.2021, secondo le disposizioni date dallo stesso ricorrente (prestazione trimestrale di fr. 354.-; cfr. scritto __________ del 6.4.2022).
Volendo assimilare ad alimenti la rendita dell’AI, poi devoluta alla figlia __________, come anche l’importo di fr. 708.-, versato direttamente al ricorrente dalla __________ prima della richiesta di accredito diretto alla moglie, ad ogni modo, quanto verosimilmente riversato alla figlia nel 2021 (ossia presumibilmente fr. 4'451.-), non raggiunge l’importo della deduzione per figli a carico (fr. 6'500.-) né di quella per persone bisognose a carico (fr. 6'500.-). I giustificativi, prodotti per documentare le spese sostenute, sono relativi a periodi fiscali successivi.
3.5.
Trattandosi di una deduzione, va ricordato che in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. ad esempio DTF 133 II 153 e 121 II 257). La deduzione per figli a carico è un elemento che contribuisce a ridurre il debito nei confronti dell’erario.
Ritornando al caso che qui ci occupa, il contribuente non ha dimostrato di aver avuto degli esborsi, per il mantenimento della figlia __________, pari almeno a fr. 6'500.-.
Per quanto concerne l’IFD, il ricorso, per tutti i motivi esposti, è respinto.
II. Imposta cantonale
Le deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).
Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 11'100.– franchi.
Dal 1° gennaio 2012 anche nella legge cantonale è stata inserita la precisazione secondo cui, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.
4.2.
Per la circolare n. 18 del luglio 2020 della Divisione delle contribuzioni (“Imposizione della famiglia”; cifra 8.5.3, p. 21), nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Nel caso in cui entrambi i genitori provvedono al sostentamento del figlio in modo importante, invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di suddividere fra loro la stessa deduzione, a condizione che le prestazioni (in natura o pecuniarie) di entrambi i genitori raggiungano almeno l’ammontare della metà della deduzione. Se non lo raggiungono, l’intera deduzione viene attribuita all’altro genitore.
4.3.
In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né l’importo di fr. 900.- al mese né quello di fr. 717.- al mese, versati a titolo di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio. È stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi (RDAT I-2001 n. 7t).
In un altro caso, questa Camera ha concesso al padre, che pagava gli alimenti, solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27 dicembre 2007).
Con sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per il debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato a tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi possono essere suddivise fra i genitori.
Nella sentenza CDT n. 80.2013.84/85 del 22 ottobre 2014 (RtiD I-2015 n. 5t) è stato confermato che, se entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio maggiorenne, la deduzione per figli a carico è ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno tale ammontare.
4.4.
Ora, per le ragioni già esposte in precedenza, il contribuente, con la parte di rendita che pertoccherebbe alla figlia non raggiunge, neppure per la deduzione a livello di IC, la metà della deduzione per figli a carico (fr. 5'500.-). Come visto, la documentazione supplementare presentata – indipendentemente dal fatto che sia idonea a dimostrare un sostentamento della figlia – è relativa ad altri periodi fiscali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: