Incarti n. 80.2023.254 80.2023.255
Lugano 24 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere
Francesco Sciuchetti
parti
RI 1
contro
RS 1
Oggetto:
· ricorso del 13 novembre 2023 contro la decisione del 25 ottobre 2023 in materia di IC e IFD 2016; · ricorso del 4 dicembre 2023 contro la decisione del 25 ottobre 2023 in materia di IC e IFD 2017; · “ricorso” del 4 dicembre 2023 contro la decisione del 25 ottobre 2023 in materia di IC e IFD 2018.
Fatti
A. RI 1, cittadino germanico, è domiciliato in Germania, nella località di __________. È limitatamente imponibile in Svizzera dal 2014, periodo fiscale a partire dal quale è diventato proprietario del foglio PPP __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________.
B. a. Periodo fiscale 2016
Per il periodo fiscale 2016, il contribuente presentava la dichiarazione d’imposta il 1° aprile 2017 compilandola solo parzialmente. Per quanto riguarda l’immobile di __________ dichiarava un valore locativo di fr. 8'125.-- e delle spese di gestione e manutenzione per l’importo forfettario di fr. 1'625.--, oltre ad un valore della sostanza immobiliare pari fr. 91'569.-- facendo valere una deduzione per coniugati di fr. 6'000.--. Indicava poi altri redditi per fr. 25'531.-- ed una sostanza mobiliare (altri elementi della sostanza mobiliare) di fr. 1'200'000.--, senza specificare altro.
b. Periodo fiscale 2017
Per il periodo fiscale 2017, il contribuente inoltrava la dichiarazione d’imposta il 10 marzo 2018 dichiarando per l’abitazione ticinese, un valore locativo di fr. 8'125.-- ed una sostanza immobiliare di fr. 968'560.-- [sic]. Faceva inoltre valere una deduzione per spese effettive di gestione, amministrazione e manutenzione di fr. 8'386.-- senza tuttavia compilare la relativa distinta. Dichiarava quindi ulteriore sostanza per fr. 1'466'101.--.
c. Periodo fiscale 2018
Per il periodo fiscale 2018, il ricorrente dichiarava, sempre relativamente all’immobile di __________, un valore locativo di fr. 8'125.-- ed una sostanza immobiliare di fr. 92'570.--. Chiedeva quindi una deduzione per spese di gestione e manutenzione immobili di fr. 3'760.--.
C. a. Periodo fiscale 2016
Con decisione del 29 maggio 2019, l’UT quantificava il reddito imponibile complessivo in fr. 6'500.-- per l’IC (fr. 32'000.-- determinante per l’aliquota) e in fr. 5'900.-- per l’IFD (fr. 29'400.-- determinante per l’aliquota). La sostanza imponibile veniva accertata in fr. 87'500.-- (fr. 1'231’00.-- determinante per l’aliquota).
b. Periodo fiscale 2017
Con decisione del 26 giugno 2019, l’UT accertava per il periodo fiscale 2017 un reddito imponibile complessivo di fr. 6'500.-- per l’IC (fr. 32'000.-- determinante per l’aliquota) e di fr. 5'900.-- per l’IFD (fr. 29'400.-- per l’aliquota). Determinava inoltre una sostanza imponibile di fr. 80'000.-- (fr. 1'209'000.-- per l’aliquota).
c. Periodo fiscale 2018
Con decisione del 1. novembre 2023, l’UT trasmetteva al contribuente la notifica di tassazione per il 2018. Il reddito imponibile per l’IC veniva quantificato in fr. 3'900.-- (fr. 43'700.-- per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 3'600.-- (fr. 41'100.-- per l’aliquota). La sostanza imponibile veniva accertata in fr.48'000.-- (fr. 2'856'000.-- per l’aliquota).
D. a. Periodi fiscali 2016 e 2017
Con decisioni del 25 ottobre 2024, l’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente i reclami presentati dall’insorgente per i periodi fiscali 2016 e 2017 in punto alla quantificazione di reddito e sostanza esteri e alle deduzioni. Ciò in ragione della documentazione nel frattempo presentata dall’insorgente su richiesta dell’autorità fiscale. Per il 2016 l’Ufficio di tassazione commisurava il reddito imponibile per l’IC in fr. 3'400.-- (87'900.-- determinante per l’aliquota) e per l’IFD in fr. 3'900.-- (fr. 99'900.-- determinante per l’aliquota). La sostanza imponibile veniva commisurata in fr. 29'000.-- (fr. 1'983'000.-- determinante per l’aliquota). Per il 2017 il reddito imponibile veniva quantificato in fr. 3'600.--per l’IC (determinante per l’aliquota fr. 56'300.--) e in fr. 3'800.-- per l’IFD (fr. 59'000.-- determinante per l’aliquota). La sostanza imponibile veniva accertata in fr. 37'000.-- ( fr. 2'384'000.-- determinante per l’aliquota).
L’UT motivava le decisioni come segue:
[…] Considerato il reclamo avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e imposta federale diretta 2016 (2017), a motivo della quantificazione dei fattori di reddito e sostanza esteri, esaminato quanto presentato in sede di reclamo nonché dopo richiesta di documentazione, si procede ad evadere il reclamo tenendo conto delle decisioni di tassazione emesse dal fisco tedesco sulle quali ci si è basati per determinare il reddito d'attività lucrativa, il reddito della sostanza mobiliare ed immobiliare, nonché le deduzioni relative agli oneri assicurativi, le spese di disabilita e le liberalità; le deduzioni sociali sono state stabilite in base alla situazione al 31.12, nonché a quanto inviato all'autorità fiscale. Per poter correttamente considerare gli interessi passivi nell'ambito del riparto internazionale, i redditi della sostanza immobiliare presenti nella decisione di tassazione tedesca sono stati maggiorati del totale degli interessi passivi (poiché nella stessa sono indicati al netto di questi ultimi), e gli interessi passivi sono considerati in deduzione al punto 13.3 della tassazione ticinese.
Per il periodo fiscale 2016 argomentava inoltre che:
Per quanto attiene la sostanza estera e i relativi debiti, è stato preso in considerazione quanta inoltrato dai contribuenti; la cifra esposta al punto 26.1 “ Titoli e capitali” è stata ripresa dalla dichiarazione d’imposta 2017, non essendo stato indicato alcunché per il periodo fiscale 2016, mentre la sostanza immobiliare estera è stabilita applicando all’”Einheitswert” un coefficiente di 4.
Mentre per il periodo fiscale 2017:
Per quanto attiene la sostanza estera e i relativi debiti, è stato preso in considerazione quanto inoltrato dai rappresentanti dei contribuenti; la sostanza immobiliare estera è stabilita applicando all'"Einheitswert" un coefficiente di 4.
E. a. Periodo fiscale 2016
Con ricorso del 13/21 novembre 2023 alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione dopo reclamo IC e IFD 2016 lamentando un errore nella ripartizione internazionale, sostenendo in sostanza che la suddivisione operata dall’UT violi la Convenzione contro la doppia imposizione fra Svizzera e Germania. Contesta inoltre i dati accertati dall’UT per la determinazione dell’aliquota, ritenendo che sia il reddito che la sostanza estera debbano corrispondere ai valori accertati dall’autorità fiscale germanica.
b. Periodo fiscale 2017
Con ricorso del 4/11 dicembre 2023 alla Camera di diritto tributario, il contribuente impugna la decisione dopo reclamo IC e IFD 2017. Contesta ancora una volta il riparto operato dall’UT sostenendo l’inapplicabilità delle regole di ripartizione intercantonali a livello internazionale, pena la violazione della Convenzione contro la doppia imposizione fra Svizzera e Germania. Contesta inoltre la deduzione di un importo forfettario a titolo di spese di gestione e manutenzione dell’immobile di __________ sostenendo di aver documentato un esborso maggiore.
c. Periodo fiscale 2018
Con ricorso alla Camera di diritto tributario del 4/11 dicembre 2023 RI 1 impugna la decisione di tassazione IC e IFD 2018 del 1. novembre 2023, sostenendo si tratti di una decisione “dopo reclamo”. Contesta il mancato riconoscimento di alcune deduzioni sul reddito ed il riparto di quelle riconosciutegli. Lamenta inoltre un’errata determinazione del suo reddito mondiale.
F. Con osservazioni del 14 dicembre 2023, l’UT rileva anzitutto come per il periodo fiscale 2018 non sia stata emessa alcuna decisione dopo reclamo ma il ricorrente avrebbe erroneamente interposto ricorso contro la notifica di tassazione.
In merito al preteso errore di ripartizione spiega come le deduzioni siano concesse sulla totalità dei redditi e, di conseguenza, in sede di riparto siano suddivise proporzionalmente secondo le regole della Conferenza Svizzera sulle Imposte. Di nessun rilievo sarebbe poi il fatto che la Germania non preveda la deduzione degli stessi importi. Quanto ai dati utili alla definizione dell’aliquota osserva come il contribuente abbia compilato le dichiarazioni fiscali in modo parziale e che gli elementi determinati siano stati stabiliti dopo innumerevoli scambi di e-mail con il contribuente.
G. Con fax del 22 dicembre 2023, il contribuente ha riconosciuto che per il 2018 non sia stata emessa una decisione dopo reclamo. Per i periodi fiscali 2016 e 2017 ha ribadito, in sostanza, le proprie argomentazioni ricorsuali.
Con un ulteriore fax del 4 marzo 2024, il contribuente ha contestato la mancata presa in considerazione delle deduzioni da lui rivendicate relative alle spese legali da lui sostenute per la “prima causa davanti all’onorevole tribunale”.
Diritto
Il Cantone preleva un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche (art. 1 cpv. 1 lett. a LT). Secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica.
Principi analoghi valgono per l’imposta federale diretta (art. 4 cpv. 1 lett. c LIFD).
1.2.
L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4 (art. 5 cpv. 2 LT).
La LIFD contiene una disposizione analoga (art. 6 cpv. 2 LIFD).
Nelle relazioni internazionali devono tuttavia essere imposti almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza ivi posta (art. 5 cpv. 4 LT).
Per il calcolo dell’imposta in caso di assoggettamento parziale, giusta gli art. 6 cpv. 1 LT e 7 cpv.1 LIFD, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone o in Svizzera all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.
1.3.
Nel caso del ricorrente, assoggettato alle imposte in Svizzera e nel Canton Ticino per appartenenza economica, quale proprietario di un immobile, il reddito imponibile sia per l’IC sia per l’IFD è costituito dal valore locativo dell’immobile (art. 20 cpv. 1 lett. b LT; art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD) dedotte le spese di gestione e manutenzione (art. 31 LT; art. 32 LIFD) e gli interessi passivi privati (art. 32 cpv. 1 lett. a LT; art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).
Per la sola imposta cantonale, la sostanza imponibile è composta dal valore di stima dell’immobile (art. 42 cpv. 1 LT), al netto dei debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT).
Nel caso in esame, il ricorrente contesta in particolare di disporre degli elementi di reddito e di sostanza esteri stabiliti dall’autorità fiscale per determinare l’aliquota, contestando inoltre l’importo delle deduzioni riconosciute ed il loro riparto proporzionale in funzione degli attivi.
2.2.
Secondo l’art. 196 LT (art. 123 cpv. 1 LIFD), le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per l’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 LIFD). Egli deve in particolare esporre la sua situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p.442) fornendo, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati come anche documenti concernenti le relazioni d’affari (art. 200 cpv. 2 LT; art. 126 cpv. 2 LIFD). Questa regola vale evidentemente anche per gli elementi di reddito e di sostanza esteri, determinanti per stabilire l’aliquota, riguardo ai quali le facoltà d’indagine d’ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono precisati, occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 8 ad art. 7 LIFD, p. 103), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l’utilizzazione delle aliquote massime (decisione TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008; decisione TF n. 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t).
2.3.
Il contribuente assoggettato limitatamente all’imposta in Svizzera deve pertanto presentare la dichiarazione fiscale, così come previsto dagli articoli 124 LIFD e 198 LT. La dichiarazione deve contenere l’insieme dei redditi di pertinenza del contribuente, compresi quelli che non sottostanno alla sovranità svizzera oppure che non sono imponibili (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 124 LIFD). Alla dichiarazione d’imposta vanno allegati tra le altre cose pure gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti. L’elenco titoli ha un doppio scopo: quello di determinare il reddito dei capitali per l’imposta sul reddito come pure il diritto al rimborso dell’imposta preventiva. Per l’imposta cantonale serve pure per fissare le basi dell’imposta sulla sostanza (Althaus-Houriet, op. cit., n. 38 ad art. 125 LIFD).
2.4.
Nel caso concreto, per ognuno dei periodi fiscali in questione il ricorrente ha compilato le dichiarazioni fiscali in modo incompleto, senza allegarvi i necessari giustificativi. Unicamente a seguito di numerosi solleciti dell’autorità fiscale sono state fornite alcune informazioni, in particolare in relazione agli elementi imponibili esteri. L’autorità di tassazione vista l’incompletezza dei moduli avrebbe pertanto potuto procedere indubbiamente ad una tassazione d’ufficio secondo gli art. 131 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT, secondo cui, l’autorità di fiscale esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In questo contesto, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
I. Periodi fiscali 2016 e 2017
3.1.
Il ricorrente lamenta un’errata determinazione della sua sostanza globale. Nel ricorso relativo al periodo fiscale 2016, afferma in particolare che, per la valutazione della sua sostanza immobiliare estera, l’UT non avrebbe dovuto procedere ad una stima potendosi basare sul valore stabilito dalla decisione di tassazione tedesca. Per quanto riguarda il periodo fiscale 2017 sostiene invece che “il valore unitario e le altre cifre relative alle sostanze non sono comprensibili”.
3.2.
Esistono diversi metodi per stimare gli immobili situati all’estero. Uno molto semplice consiste nel basarsi sul costo storico dell’immobile. Nel Canton Zurigo, per esempio, si prende in considerazione il 70% del prezzo di acquisto, se non risale a più di cinque anni prima (Betschart, loc. cit.). Questo metodo è tuttavia sottoposto a critiche, poiché non terrebbe sufficientemente conto della svalutazione della moneta con cui è stato pagato l’immobile come pure di eventuali crisi nel mercato locale (de le Court/Axelroud Buchmann, Questions d’évaluation pour l’impôt sur la fortune des personnes physiques, in RF 66/2011 p. 900).
Un’alternativa, che si applica in particolar modo quando l’acquisto dell’immobile risale a molti anni prima o è stato acquistato per successione, consiste nel capitalizzare il reddito lordo a un determinato tasso (Betschart, loc. cit.; de le Court/Axelroud Buchmann, op. cit., p. 901 s.)
Infine, è anche possibile basarsi su valori fiscali accertati all’estero. È il caso degli immobili tedeschi, ai quali è attribuito dalle autorità di tassazione un “Einheitswert”. Per ottenere risultati compatibili con i valori di stima in vigore in Svizzera, tale valore deve tuttavia essere moltiplicato per un coefficiente fra 4 e 5 (Betschart, loc. cit.; de le Court/Axelroud Buchmann, op. cit., p. 902; v. anche la sentenza della Verwaltungsrekurskommission I/1 del Canton San Gallo del 18.8.2004, in StE 2005 B 52.21 n. 10). Per stabilire il valore degli immobili situati in Italia, si prende in considerazione il valore catastale stabilito a partire dai dati ricavati dalla visura storica per l’immobile (sentenza CDT n. 80.2015.225/226 del 21.12.2017, in RtiD I-2018 n. 4t).
3.3.
In concreto, l’Ufficio di tassazione ha stabilito il valore degli immobili del contribuente siti in Germania prendendo quale riferimento il valore unitario (“Einheitswert”) attribuitogli dall’autorità fiscale tedesca secondo le decisioni di tassazione prodotte dall’insorgente. Correttamente tale valore unitario è stato poi moltiplicato per il coefficiente 4, al fine di ottenere un valore compatibile con i valori di stima svizzeri, procedimento a più riprese spiegato al contribuente dall’autorità di tassazione.
4.1.
RI 1 lamenta ancora l’errata determinazione del suo reddito globale per il periodo fiscale 2016, ritenendo in sostanza che il reddito estero non possa essere superiore a quello di euro 23'861.-- accertato dall’autorità fiscale germanica.
4.2.
Il reddito mondiale deve essere stabilito secondo le regole della LIFD (Oesterhelt/Schreiber, in: Zweifel/Beusch [a cura di] Kommentar DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n 11 ad art. 7 LIFD, p. 118).
Secondo gli art. 25 LIFD e 24 LT, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese d’acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 26-33a LIFD e 25-32a LT.
4.3.
In concreto, l’UT ha determinato il reddito estero dell’insorgente sulla base dei proventi lordi accertati nelle decisioni di tassazione germaniche. Da tali redditi, come meglio si vedrà nel capitolo seguente, state poi correttamente dedotte le deduzioni secondo gli importi e modalità stabiliti dal diritto interno.
5.1.
Per entrambi i periodi fiscali sub judice, l’insorgente contesta il riparto delle deduzioni, lamentando che, in alcuni casi, “vengono assegnate quote alla Germania, che poi non vengono riconosciute”.
5.2.
5.2.1.
Il Tribunale federale si è espresso in merito alla ripartizione delle deduzioni a livello internazionale nella sentenza 2C_1154/2013 del 26 giugno 2015 (anche in RDAF 2016 II 104).
5.2.2.
Nella citata sentenza, il Tribunale federale ha dapprima ricordato (al consid. 3.2.) la suddivisione delle deduzioni. In particolar modo ha indicato che dottrina e giurisprudenza suddividono le deduzioni ammissibili nelle deduzioni necessarie all’ottenimento del reddito (deduzioni organiche oppure spese di acquisizione del reddito), nelle deduzioni generali (ossia le deduzioni legate a spese particolari, anche chiamate deduzioni anorganiche) e nelle deduzioni sociali (deduzioni che vengono riconosciute a causa di relazioni particolari).
L’Alta Corte ha poi precisato che, per quanto concerne la ripartizione delle deduzioni nei rapporti internazionali, la LIFD prevede all’art. 35 cpv. 3 LIFD (in ambito di deduzioni sociali) una regolamentazione specifica: esse sono riconosciute in maniera proporzionale, in caso di assoggettamento limitato. Ciò ha come conseguenza che la ripartizione e l’attribuzione delle deduzioni sociali nei rapporti internazionali devono essere stabilite tenendo conto della proporzione tra i redditi netti imponibili in Svizzera e la totalità dei redditi netti imponibili, prima della defalcazione delle deduzioni sociali.
Mancano invece esplicite disposizioni legali per le deduzioni organiche e generali. Né nella dottrina né nella giurisprudenza viene contestato, per quanto attiene alle deduzioni organiche, che il reddito e la sostanza esteri devono essere esentati dall’imposta dopo che sono state dedotte le spese d’acquisizione relative. Il fondamento di tale ragionamento trova la sua ragione d’essere nel fatto che le spese in questione hanno contribuito alla realizzazione di tali redditi. Sarebbe pertanto errato attribuire in altro modo tali costi e dedurli da parti di reddito con cui non hanno alcuna connessione oggettiva, come pure imporre in modo eccessivo determinate parti di reddito, non tenendo conto delle deduzioni organiche necessarie.
Le deduzioni generali sono situate, per loro natura, tra le deduzioni sociali e le deduzioni organiche. Un rapporto concreto con un tipo di reddito determinato può esistere oppure no a seconda della deduzione generale di cui si tratta. Se un tale legame esiste, allora le deduzioni generali si avvicinano alle deduzioni organiche. In caso di assenza di un tale legame, le deduzioni generali si avvicinano di più alle deduzioni sociali (con la fondamentale differenza che le deduzioni generali possono essere ammesse solo se il contribuente ha effettivamente sostenuto dei costi). In accordo con il regime instaurato dalla legge, per quanto concerne le deduzioni sociali, oppure dalla giurisprudenza e dalla dottrina, per quanto riguarda le deduzioni organiche, appare appropriato attribuire le deduzioni generali alle diverse quote di reddito in funzione della possibilità di stabilire un legame oggettivo tra una determinata tipologia di reddito e la deduzione invocata. Le deduzioni generali che non hanno un legame diretto con il conseguimento di un determinato reddito devono essere ammesse proporzionalmente in proporzione al reddito netto attribuito alle diverse sovranità fiscali (sentenza TF 2C_1154/2015 del 26 giugno 2015 consid. 3.3.; RDAF 2016 II 104; Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, op. cit., n. 36 ad art. 35 LIFD, p. 863; Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, op. cit., n. 6 ad art. 35 LIFD; Paschoud/ de Vries Reilingh, in: Noël/Aubry-Girardin [a cura di], op.cit., n. 5-7 ad art. 6 LIFD).
5.2.3.
Per quanto concerne, in particolare, la deduzione dei debiti e degli interessi passivi, questi sono ripartiti proporzionalmente, secondo la situazione di tutti gli attivi (lordi) della sostanza privata e commerciale (cfr. sentenza del TF n. 2C_646/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).
5.3.
Nel calcolo dell’imposta sul reddito, l’Ufficio di tassazione, per entrambi i periodi fiscali dedotti in giudizio, ha accordato le deduzioni relative alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, agli oneri assicurativi e interessi di capitali a risparmio, alle spese per disabilità e agli interessi passivi privati. Per quanto concerne l’IFD ha inoltre riconosciuto la deduzione sociale per coniugi ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD e quella per prestazioni volontarie a enti di utilità pubblica giusta l’art. 33a LIFD. Per quanto riguarda l’imposta sulla sostanza, oltre a dedurre i debiti ipotecari, ha accordato la deduzione per coniugi (art. 48 lett. a LT).
Correttamente l’UT, ad eccezione della deduzione organica relativa alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, ha quindi ripartito le deduzioni in funzione del valore degli attivi lordi.
5.4.
Il ricorrente ritiene tuttavia tale modo di procedere contrario alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D; RS 0.672.913.62).
Così come il modello di convenzione fiscale dell’OCSE, anche la CDI-D non contiene disposizioni esplicite sull’attribuzione dei debiti e degli interessi passivi (sentenza del TF n. 2C_646/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 3.2.3 e giurisprudenza citata). È pertanto applicabile il diritto interno del singolo Stato.
Gli Stati contraenti da questo punto di vista possono avere concezioni differenti. Per il diritto tedesco, in particolare, gli interessi sono deducibili solo se si trovano in relazione economica con l’immobile, mentre il diritto svizzero prevede una deduzione proporzionale. Una tale differenza può certo condurre ad una doppia imposizione o a una doppia non imposizione, ma non comporta tuttavia una violazione della Convenzione contro la doppia imposizione con la Germania (Oberson, Précis de droit fiscal international, 5a ed., Berna 2022, p. 168, con riferimento a DTF 62 I 91).
6.1.
L’insorgente contesta la deduzione forfettaria di fr. 1'625.-- per spese di gestione e manutenzione accordatagli per il periodo fiscale 2017, ritenendo di aver diritto a dedurre a tale titolo un importo di fr. 8'386.--.
6.2.
Secondo l’art. 31 cpv. 2 LT (di identico tenore dell’art. 32 cpv. 2 LIFD), il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.
Per facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT]; un’analoga normativa è prevista, per l’imposta federale diretta, dagli articoli 32 cpv. 4 LIFD e 2 dell’Ordinanza del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta [Ordinanza sui costi di immobili; in vigore fino al 31.12.2019]).
La deduzione complessiva (nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso) ammonta:
· al 10% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile risale al massimo a 10 anni prima;
· al 20% del reddito lordo dell’immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni (cfr. art. 2 cpv. 1 RLT; art. 2 cpv. 2 Ordinanza sui costi di immobili).
6.3.
Ora, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493). Secondo il Tribunale federale, il contribuente che vuole ottenere una deduzione non può accontentarsi di affermare genericamente che ha sostenuto delle spese, ma deve comprovare tale affermazione: se la legge impone al contribuente di documentare in determinati modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo obbligo. In effetti, i fatti addotti dal contribuente ma non documentati non possono essere presi in considerazione dall’autorità di tassazione (Circolare 7/2023, p. 16).
6.4.
Dal momento che il ricorrente si è limitato a produrre una distinta da lui stilata, intitolata “Betriebkostenabrechnung” e comprendente voci quali “Depot-MIGROS”, “Bank-Spesen” “Aktienführer – CH”, “Depot-Sparkasse”, “Handelszeitung”, “Hausgeld”, senza nemmeno spiegare a cosa si riferiscano, in assenza dei necessari giustificativi, l’UT è già stato generoso accordandogli una deduzione forfettaria del 20%.
7.1.
Con fax del 4 marzo 2023 l’insorgente ha chiesto la deduzione dei “costi considerevoli” da lui sostenuti in relazione alla “prima causa davanti all’onorevole tribunale”. Si può presumere si riferisca alla procedura di ricorso relativa ai periodi fiscali 2014 e 2015, sfociata nella sentenza 80.2019.197-198 del 30 aprile 2020 di questa Camera. Afferma in particolare che tali spese, da lui riportate nella dichiarazione dell’”anno in cui sono stati sostenuti”, a torto non sarebbero state riconosciute dall’autorità di tassazione.
7.2.
L’art. 227 cpv. 1 LT per l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso scritto, entro 30 giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, davanti alla Camera di diritto tributario;
Dopo la scadenza del termine di ricorso, i nova sono generalmente inammissibili. Ad esempio, ciò vale per un’estensione della domanda e per conclusioni nuove o modificate (Hunziker/Bigler, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 47 ad art. 140 LIFD, p. 2288; Richner/Kaufmann/Frei/Rohner, op. cit., n. 39 art. 140 LIFD, p. 1513).
7.3.
Già solo perché la nuova domanda è stata inoltrata mesi dopo la scadenza del termine di ricorso, la stessa si rivela irricevibile.
A ciò si aggiunga che l’esigenza della forma scritta presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale, condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax (DTF 121 II 255 consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3).
7.4.
7.4.1.
Ad ogni modo, indipendentemente dall’adempimento dei requisiti formali previsti dalla legge, le contestazioni contenute nello scritto in questione non sono meritevoli di tutela e ciò per le ragioni che seguono.
7.4.2.
Le spese legali e giudiziarie sono deducibili solamente nel caso in cui sono volti a salvaguardare o recuperare un elemento della sostanza o il reddito da esso generato (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 4 ad art. 34 LIFD con riferimenti). In quest’ottica il Tribunale federale ha più volte ribadito che, per poter essere considerate spese di manutenzione o amministrazioni deducibili ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 LIFD, le legali e giudiziarie devono essere state sostenute per garantire il mantenimento della proprietà o del diritto di godimento dell’immobile (sentenze TF 2C_456/2020 del 13 ottobre 2020 consid. 4.1.; 2C_534/2018 del 27 settembre 2019 consid. 3. 1; 2C_687/2015 del 17 novembre 2016 consid. 2.3.1; 2C_1278/2012 / 2C_1279/2012 del 14 ottobre 2013 consid. 4.1; Merlino, in: Noël/ Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 77 ad art. 32 LIFD; Zwahlen/Lissi, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht n. 23 ad art. 32 LIFD).
7.4.3.
In concreto non si comprende su quale base il ricorrente pretenda di dedurre i “costi considerevoli” sostenuti per affrontare la procedura di ricorso relativa ai periodi fiscali 2014 e 2015, sfociata nella sentenza 80.2019.197-198 del 30 aprile 2020 di questa Camera (il cui oggetto era il mancato riconoscimento di alcune deduzioni sui redditi, la commisurazione del valore locativo dell’abitazione di __________ e la determinazione della sostanza globale), facendo in evidenza difetto una qualsivoglia relazione con la salvaguardia di elementi della sostanza o con il conseguimento dei relativi redditi.
II. Periodo fiscale 2018
Per quanto riguarda il periodo fiscale 2018, il contribuente, come da lui stesso ammesso, ha erroneamente interposto ricorso contro la notifica di tassazione del 1° novembre 2023. Non risulta infatti che per l’anno in questione sia stata emessa una decisione dopo reclamo suscettibile di essere impugnata presso questa Camera.
8.2.
In siffatte circostanze il gravame del contribuente dev’essere dichiarato irricevibile e trasmesso per competenza all’Ufficio di tassazione affinché lo tratti alla stregua di un reclamo (art. 192 cpv. 4 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Limitatamente al periodo fiscale 2018 gli atti sono rinviati all’UT affinché tratti lo scritto 4 dicembre 2023 del contribuente alla stregua di un reclamo.
1.2. I ricorsi contro le decisioni di tassazione IC e IFD del 2016 e 2017 del 25 ottobre 2023 sono respinti.
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il cancelliere: