Incarti n. 80.2023.24 80.2023.25

Lugano 28 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 rappr. da RA 1

contro

RS 1

oggetto

istanza di restituzione dei termini del 30 settembre 2022.

Fatti

A. Con decisione del 21 giugno 2018, l’RS 1 ha notificato alla RI 1, __________, rappresentata dalla __________ SA, __________, la tassazione IC/IFD 2016, allestita d’ufficio a causa della mancata presentazione della dichiarazione d’imposta. L’utile imponibile era stabilito in fr. 7'000'000.– e il capitale imponibile in fr. 6'950'000.–.

Il 19 giugno 2018 la contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta, dalla quale risulta un utile di fr. 6'496'042.35.

Nei giorni dal 23 al 25 luglio 2019 l’Ispettorato fiscale ha proceduto ad una verifica, chiedendo alla contribuente ulteriore documentazione. Il 3 febbraio 2021 l’UTPG le ha prospettato una modifica della tassazione a suo svantaggio, indicando che l’utile imponibile, a dipendenza delle riprese fiscali, ammontava a fr. 9'737'578.–, e le ha attribuito un termine fino al 15 febbraio 2021 per prendere posizione.

Dopo uno scambio di email con la rappresentante fiscale della contribuente, con decisione del 19 agosto 2022, l’UTPG ha notificato la decisione di tassazione dopo reclamo, commisurando l’utile imponibile in fr. 9'737'500.– e il capitale imponibile in fr. 6'951'000.–.

B. Con istanza del 30 settembre 2022, indirizzata all’UTPG, la contribuente, rappresentata dall’RA 1, ha chiesto la restituzione di termini di ricorso, argomentando che si era “trovata, suo malgrado e senza colpa alcuna, nell’impossibilità oggettiva di interporre reclamo alla Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, non essendo venuta a conoscenza della decisione su reclamo 2016 (peraltro emessa nel pieno delle ferie estive) e quindi della possibilità di impugnarla, se non e soltanto con la notifica della disdetta del mandato, datata 12 settembre 2022 e pervenuta alla contribuente soltanto il 19 settembre u.s.”. l’allora rappresentante fiscale __________ SA le aveva infatti notificato la disdetta con effetto immediato del mandato il 12 settembre 2022, ma essa l’aveva ritirata solo il 19 settembre 2022, “allorché il termine per impugnare la decisione su reclamo 2016 era sostanzialmente scaduto”.

C. L’UTPG ha respinto l’istanza con decisione del 28 ottobre 2022. In primo luogo, ha rilevato che il giorno in cui la contribuente aveva ricevuto la decisione era l’ultimo prima della scadenza del termine di ricorso, sicché avrebbe potuto interporre un “ricorso con urgenza… comunicando quanto accaduto e impegnandosi a presentare le proprie osservazioni”. Ha inoltre ricordato che la __________ SA era stata la sua “unica interlocutrice… per le domande relative alla dichiarazione d’imposta” ed ha definito inspiegabile il fatto che avesse atteso fino al 12 settembre 2022 per informare la contribuente della rinuncia al mandato. Ha infine sottolineato che nell’istanza di restituzione dei termini non era stato menzionato nessuno dei presupposti previsti dalla legge.

Con reclamo del 1° dicembre 2022, la contribuente ha impugnato la decisione con cui l’UTPG le ha negato la restituzione dei termini di ricorso.

D. Con scritto del 26 gennaio 2023, l’UTPG ha trasmesso “per competenza” alla Camera di diritto tributario l’istanza di restituzione dei termini del 30 settembre 2022, indicando che la stessa gli era stata erroneamente inviata dalla contribuente.

Diritto

  1. 1.1.

L’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD dispone che il contribuente possa impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

Nel diritto cantonale, per l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.

1.2.

Per il combinato disposto degli articoli 133 cpv. 3 e 140 cpv. 4 LIFD, l’autorità entra nel merito di ricorsi tardivi soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

Nel diritto cantonale, l’art. 192 cpv. 5 LT prevede che la restituzione dei termini sia data se è provato che l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

  1. Dopo essere entrata nel merito dell’istanza di restituzione dei termini, respingendola, e dopo che la contribuente aveva interposto reclamo contro quest’ultima decisione, l’UTPG ha trasmesso l’istanza alla Camera di diritto tributario per competenza.

L'autorità competente in materia di restituzione dei termini è quella che, nel caso in cui la restituzione del termine fosse concessa, dovrebbe decidere in merito all’atto che è stato compiuto tardivamente (Egli, in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed., Zurigo 2016, n. 6 ad art. 24 PA, p. 498).

Ne consegue che la competenza a pronunciarsi in merito alla restituzione del termine di ricorso alla Camera di diritto tributario è quest’ultima, che dovrebbe entrare nel merito del ricorso contro una decisione dopo reclamo dell’autorità di tassazione.

La competenza della Camera di diritto tributario è pertanto data.

  1. 3.1.

Entro il termine di 30 giorni a partire dal momento in cui l’impedimento è cessato, il contribuente deve presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD). Se questi requisiti di forma non sono adempiuti, l’istanza viene dichiarata irricevibile (Egli, op. cit., n. 5 ad art. 24 PA, p. 498; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkten Steuer Bundessteuer [DBG], 4a ed., Basilea 2022, n. 20 ad art. 133 LIFD, p. 2239 e giurisprudenza citata).

3.2.

Nel caso in esame, la contribuente ha presentato l’istanza di restituzione dei termini il 30 settembre 2022.

L’istanza non adempie i requisiti di forma richiesti dalla legge.

L’istante si limita infatti a chiedere “la restituzione del termine ricorsuale di trenta giorni per aggravarsi avverso la decisione su reclamo 2016”, senza tuttavia compiere l’atto procedurale, il cui adempimento sarebbe stato ostacolato dalla disdetta del mandato della rappresentante. La ricorrente non ha cioè presentato un ricorso motivato contro la decisione del 19 agosto 2022, con cui l’UTPG aveva respinto il suo reclamo.

Neppure con il reclamo del 1° dicembre 2022, interposto contro la decisione con la quale l’UTPG aveva irritualmente respinto l’istanza di restituzione dei termini, la contribuente ha presentato un ricorso conforme ai requisiti legali.

Ne consegue che l’istanza di restituzione dei termini è irricevibile.

  1. 4.1.

Se anche l’istanza fosse stata ricevibile, la stessa sarebbe con ogni verosimiglianza stata respinta nel merito.

4.2.

Secondo gli articoli 117 cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT, il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la persona validamente rappresentata deve lasciarsi imputare la condotta procedurale del suo rappresentante.

La Suprema Corte ha ricordato che il contratto che vincola la società fiduciaria al contribuente è un contratto di mandato, disciplinato dagli artt. 394 e ss. del CO. Ora, secondo l’art. 396 cpv. 1 CO, se l’estensione del mandato non è stata espressamente indicata, viene determinata dalla natura dell’affare che ne forma l’oggetto. Nel mandato è compresa in ispecie anche la facoltà di fare tutti gli atti giuridici inerenti alla sua esecuzione (art. 396 cpv. 2 CO), sicché il mandatario non è tenuto ad attendere una speciale autorizzazione espressa del suo cliente per intraprendere qualsiasi azione legale necessaria per la gestione del caso affidatogli. Il mandatario deve quindi informare senza indugio il suo mandante delle decisioni notificategli e prospettargli le varie soluzioni possibili. Se la decisione è sfavorevole al mandante, egli deve anche, entro il termine per il ricorso, accertarsi che quest’ultimo non intenda interporre ricorso. Per prevenire i rischi legati a un eventuale ritardo, per esempio per interrompere un termine di prescrizione o per chiedere provvedimenti provvisori, il rappresentante deve in linea di principio intraprendere i passi necessari, anche se non ha potuto ottenere l’approvazione preventiva del suo mandante. La presunzione secondo cui il mandato comprende il potere del mandatario di compiere tutti gli atti giuridici necessari per la sua esecuzione è valida sia nei rapporti interni sia in quelli esterni (sentenza n. 2C_737/2019 del 20 giugno 2019, in DTF 145 II 201 = RF 74/2019 p. 752 = StE 2019 B 92.8 n. 23 = RDAF 2019 II 676 = Pra 2020 n. 32 p. 323 consid. 5.1, con rinvii a giurisprudenza e dottrina).

4.3.

Nel caso di cui si è occupato il Tribunale federale nella sentenza citata, un fiduciario aveva interposto reclamo contro la decisione di tassazione, in nome e per conto dei coniugi contribuenti. Tre mesi dopo la notificazione della decisione dopo reclamo al rappresentante, il marito aveva presentato ricorso all’autorità giudiziaria cantonale, sostenendo che era stato impedito senza colpa di rispettare il termine di ricorso.

Secondo l’Alta Corte, niente indicava che il fiduciario non sarebbe stato in grado di salvaguardare i diritti del suo mandante e, se necessario, di impugnare la decisione su reclamo. Ha poi aggiunto che, se il rappresentante stesso non è impedito, la parte non può invocare il proprio impedimento. È vero che le condizioni del ricorrente rendevano probabilmente impossibile per la sua rappresentante ottenere istruzioni in merito all’opportunità di interporre o meno ricorso contro la decisione su reclamo. Ciononostante, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ciò non esonera la rappresentante dall’obbligo di presentare tempestivamente un ricorso di propria iniziativa per salvaguardare i termini o gli interessi del suo cliente. Il ricorrente deve quindi subire le conseguenze dell’inazione della sua rappresentante, in quanto quest’ultima non ha fornito alcuna prova del fatto di essere stata a sua volta impossibilitata ad agire senza colpa propria (DTF 145 II 201 = RF 74/2019 p. 752 = StE 2019 B 92.8 n. 23 = RDAF 2019 II 676 = Pra 2020 n. 32 p. 323 consid. 5.3).

4.4.

Nel caso in esame, l’istante sostiene che la sua rappresentante fiscale avrebbe disdetto con effetto immediato il mandato, con lettera del 12 settembre 2022, che sarebbe tuttavia stata ritirata solo il 19 settembre 2022. Essa si sarebbe così “trovata, suo malgrado e senza colpa alcuna, nell’impossibilità oggettiva di interporre reclamo alla Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, non essendo venuta a conoscenza della decisione su reclamo 2016”.

All’istanza è allegata parte della lettera del 12 settembre 2022, nella quale i motivi della disdetta del mandato sono stati resi illeggibili (“omissis”). Si apprende solo che “per questo motivo” la fiduciaria era “costretta a disdire tutti gli incarichi in essere e i contratti di domiciliazione… con effetto immediato” e che “non esistono più le condizioni per proseguire la [loro] collaborazione”.

Dalle poche indicazioni che emergono dalla lettera in questione, si deve escludere che la rappresentante abbia omesso di presentare ricorso a causa di un suo impedimento per gravi motivi. È chiaro invece che deve essere sorto un problema nei rapporti con il mandante. Il fatto che il mandatario affermi che non esistono più le condizioni per proseguire la collaborazione con il mandante induce a ritenere che quest’ultimo avesse ostacolato, con i suoi atti o con sue omissioni, lo svolgimento dell’attività della fiduciaria.

Non compete certo all’autorità fiscale né alla Camera di diritto tributario accertare le cause che hanno condotto alla disdetta del mandato e stabilire eventuali responsabilità fondate sul diritto contrattuale. Se la fiduciaria dovesse avere effettivamente disdetto il mandato intempestivamente, potrebbe essere tenuta a risarcire l’altra parte del danno che gliene è derivato (art. 404 cpv. 2 CO). La conseguenza non consisterebbe in ogni caso nella restituzione del termine di ricorso. Come già ricordato, infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contribuente deve subire le conseguenze dell’inazione della sua rappresentante, se quest’ultima non ha fornito alcuna prova del fatto di essere stata a sua volta impossibilitata ad agire senza colpa propria.

  1. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dell’istante, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. L’istanza è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico dell’istante.

  1. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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