Incarti n. 80.2023.231 80.2023.232

Lugano 16 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 21 ottobre 2023 contro la decisione del 5 ottobre 2023 in materia di IC e IFD 2021.

Fatti

A. a.

La RI 1 è una società iscritta a registro di commercio dal 28.1.2009. Ha avuto, sino al 5.1.2023, la propria sede legale a __________, e da tale data in poi a __________. La società ha quale scopo la fornitura di servizi di consulenza e di supporto commerciale, nei progetti di ristrutturazione, nelle risorse umane, nel marketing e nella comunicazione. Amministratore unico è __________, domiciliato a __________.

b.

Il 21.6.2021, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) notificava alla RI 1 una decisione pregiudiziale di assoggettamento, rivendicando l’imposizione illimitata dell’utile e del capitale della contribuente, a partire dal 1.1.2019, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva era svolta nel Canton Ticino, a __________, da parte di __________ [unica persona avente il diritto di firma individuale].

La decisione pregiudiziale di assoggettamento, come anche le successive decisioni fiscali, per gli anni 2019 e 2020 sono cresciute in giudicato.

B. a.

Il 23.2.2023 la __________ ha trasmesso all’UTPG copia della dichiarazione fiscale IC/IFD 2021 presentata al Canton Zurigo, comprensiva del bilancio e del conto economico, dichiarando una perdita di – 81'796.- (utile dell’anno pari a fr. 12'958 – fr. 94'754.- quale perdita degli anni precedenti) ed un capitale di fr. 100'000.-.

b.

Il 24.2.2023 l’UTPG chiedeva alla contribuente la trasmissione della seguente documentazione:

· Copia della scheda contabile “Ricavi prestazioni di servizi”, allegando copia delle 3 fatture più importanti emesse;

· Copia della scheda contabile “Lavori di terzi/prestazioni di subappaltanti” allegando copia delle 3 fatture più importanti ricevute (…);

· Copia della scheda contabile “Costi informatici incluso leasing”, allegando copia delle 3 fatture più importanti ricevute.

· Dettaglio del Delcredere e indicazioni su quali posizioni è stato creato il Delcredere speciale. Si prega di allegare la comprova degli sforzi effettuati per incassare il dovuto.

Alla richiesta di documentazione, la contribuente rispondeva indicando che la società “(…) non ha alcun genere di interesse lavorativo nel Canton Ticino” e ribadiva di non essere assoggettata alle imposte nel Canton Ticino nel 2021.

c.

Con nuovo scritto del 4.4.2023, l’UTPG si rivolgeva alla contribuente, rinnovando la richiesta documentale e ricordando l’esistenza della decisione pregiudiziale di assoggettamento del 21.6.2021. La lettera conteneva la comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, della tassazione d’ufficio e della procedura per sottrazione fiscale.

Dopo una richiesta di proroga, con e-mail del 1.5.2023, la società presentava della documentazione richiesta, con una lettera accompagnatoria.

C. Con decisione dell’11.5.2023, l’UTPG notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2021, commisurando l’utile imponibile in fr. 61'300.- e il capitale imponibile in fr. 100'000.-. In particolare, dall’utile risultante dal conto economico, pari a fr. 12'957.-, l’autorità fiscale aveva aggiunto fr. 3'530.- a titolo di “accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale”, nonché fr. 44'600.- a titolo di “spese non documentate o eccessive” ed inoltre fr. 293.- quali interessi attivi insufficienti.

D. Con reclamo 14/15.5.2023, la contribuente impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2021.

In relazione alle spese non documentate, argomentava di aver prodotto tutti i giustificativi a sostegno delle stesse. Per quanto riguardava i prestiti, gli stessi non sarebbero stati fruttiferi.

Da ultimo, rimarcava nuovamente di essere già stata imposta illimitatamente, per il periodo fiscale 2021, nel Canton Zurigo, motivo per il quale vi era una doppia imposizione vietata dall’art. 127 cpv. 3 Cost. A tale riguardo, rimproverava all’UTPG di non aver comunicato all’autorità fiscale zurighese l’avvenuto assoggettamento nel Canton Ticino e chiedeva di “(…) voler fare quanto in vostro potere per evitare la doppia imposizione della nostra società e, se risulta corretto, procedere al ristorno di tutte le tasse pagate al Canton Zurigo in questi anni (2019 – 2022) in quanto la nostra società ha pagato in entrambi i Cantoni le imposte per gli anni sopracitati”.

E. a.

Con scritto del 19.5.2023, l’UTPG attribuiva alla reclamante un termine fino al 7.6.2023 per produrre la seguente documentazione:

Copia della scheda contabile “Prestito a correntista” e “Conto privato”;

Dettaglio del conto “Crediti da forniture e prestazioni” (Importo e nome del debitore);

Copia dei giustificativi di pagamento bancario delle 3 fatture più importanti spesate nel conto “Lavori di terzi/prestazioni di servizio di subappaltanti” (fatture __________), come già richiesto il 24.02.23;

Copia del contratto di incarico del 27.09.2021 stipulato con il sig. __________;

Copia del report del 22.11.2021 consegnato dal sig. __________ (vedi fattura n. 43 del 25.11.21) e copia del rapporto del 20.12.2021 (vedi fattura n. 49 del 20.12.2021);

Dettaglio delle fatture e comprova dei costi rimborsati al sig. __________ (fatt. 43. del 25.11.21; fatt. 38 del 5.10.21).

Informazioni circa la mancata rifatturazione ai clienti delle spese pagate al sig. __________. Si fa presente che le prestazioni del sig. __________ sono state pagate a partire dal 14.10.2021 sulla base di un contratto del 27.9.2021. La contribuente per contro dal 27.09.21 ha fatturato solo CHF 6'451.- a una società svizzera, la , nonostante sulle fatture ricevute dal sig. Lori appare il nome di una società svedese, la “

Copia della fattura del 29.11.21 inviata a __________.

Con risposta del 1.6.2023 la contribuente allegava una parte della documentazione richiesta, fornendo contestuali spiegazioni.

b.

Dopo aver preso visione della documentazione presentata, l’autorità fiscale comunicava di voler evadere il reclamo della contribuente come segue (“tassazione d’ufficio”):

Risultato contabile CHF 12'821.-

interessi attivi insufficienti CHF 243.-

ripresa integrale Delcredere (RT) CHF 5'000.-

costi non documentati CHF 14'150.-

costi non ammessi in deduzione CHF 53'763.-

Risultato fiscale imponibile CHF 85'977.-

In primo luogo, il fisco aveva ripreso gli attivi insufficienti sui crediti verso persone vicine, in base alle schede contabili, utilizzando i tassi d’interesse stabiliti dall’Amministrazione federale delle contribuzioni. I crediti per le forniture e le prestazioni allibrati al 31.12.2021 erano sconosciuti. Su questa posizione non venivano ammessi né ammortamenti né perdite, quindi il Delcredere veniva ripreso integralmente. A livello di capitale proprio imponibile veniva creata una riserva tassata.

Erano stati inoltre ripresi fr. 14'150.- quali costi non documentati (spese legali, viaggio e anticipi spese per clienti).

L’UTPG sottolineava poi come la contribuente, che si occupava di acquisizione di clientela avvalendosi di prestazioni di terzi, non avesse personale a libro paga. Non comprendeva pertanto la necessità di acquistare oltre CHF 53'000.- di traffico telefonico. Il costo di fr. 53'763.- veniva ripreso quale “costo non ammesso”.

In considerazione del fatto che gli elementi imponibili, così come determinati, avrebbero comportato un onere fiscale superiore a quello risultante dalla decisione di tassazione contestata, l’autorità fiscale attribuiva alla reclamante un termine fino al 18.9.2023 per prendere posizione.

c.

Con scritto del 14.9.2023, la __________ prendeva posizione in relazione alla prospettata reformatio in pejus dell’utile. In particolare per quanto concerneva i costi non ammessi in deduzione, gli stessi riguardavano la società __________, dalla quale “(…) nel corso dell’anno 2021 abbiamo acquistato un software informatico all’avanguardia per la gestione della società in merito ai pagamenti, fatturazione, archiviazione e quant’altro”. Produceva inoltre ulteriori giustificativi inerenti i costi non documentati relativi a fatture di avvocati e spese di viaggio.

F. Con decisione su reclamo IC/IFD 2021 del 5.10.2023, l’UTPG commisurava l’utile imponibile in fr. 82'100.- e il capitale in fr. 100'000.-. Al risultato contabile di fr. 12'957.- aveva aggiunto fr. 243.- di interessi attivi insufficienti, fr. 5'000.- quale ripresa integrale Delcredere (RT), fr. 53'763.- quali costi non ammessi in deduzione e fr. 10'200.- a titolo di “spese di viaggio non documentate”.

In merito alla ripresa di fr. 53'763.-, relativa a costi non ammessi in deduzione, ricordava di aver chiesto copia della scheda contabile “Costi informatici incluso leasing” e copia delle 3 fatture più importanti ricevute. Sulla base di quanto ricevuto (ed in particolare delle fatture emesse dalla “__________”), aveva informato la contribuente che i costi informatici sarebbero stati oggetto di ripresa, poiché non giustificati. Con un ulteriore scritto, il rappresentante della contribuente avrebbe cambiato versione, sostenendo che le spese informatiche erano “(…) il costo per l’acquisto di un programma informatico” ed allegando copia di un contratto di acquisto di software e copia di tre fatture. Le nuove fatture avrebbero riportato gli stessi estremi di quelle inviate in aprile (creditore, importo, date, numero di controllo), ma sarebbe stata modificata la causale in “fornitura di programma software per la gestione e lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la gestione di pagamenti”. Le nuove fatture ed il contratto, secondo il fisco, sarebbero stati redatti unicamente ai fini della vertenza.

Da ultimo, per quanto concerneva le spese di viaggio, non sarebbe stata fornita alcuna fattura per il costo di fr. 10'200.-.

In merito al riparto intercantonale, l’autorità fiscale rammentava alla contribuente l’esistenza della decisione pregiudiziale di assoggettamento del 21.6.2021, la quale non era stata oggetto di reclamo ed era quindi cresciuta in giudicato.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________, contesta la decisione su reclamo IC/IFD 2021 del 5.10.2023.

Per quanto concerne i costi informatici non ammessi, l’insorgente contesta una qualsivoglia malizia o manipolazione della documentazione giustificativa presentata. Le spese in questione riguarderebbero la fatturazione di un software “VOIP” (“Virtual Organisation Internet Program”), commercializzato dalla __________. In sede ricorsuale viene inoltre presentata la conferma, da parte del rappresentante della __________, in merito alla causale della fattura.

In relazione alle “spese di viaggio non documentate”, secondo l’insorgente, il signor __________, per espletare i servizi fatturati, avrebbe sostenuto diverse spese, tra le quali costi legali e di viaggio. L’UTPG, dopo aver accertato l’esistenza di quanto riportato nei “lavori di terzi”, avrebbe preteso “(…) che le stesse fatture inviateci e pagate al sig. __________ fossero giustificate dallo stesso con fatture riguardanti le spese legali e di viaggio (…)”. Lo stesso __________, cui sarebbe stata richiesta la documentazione, si sarebbe rivolto all’agenzia di viaggio, per ricevere i giustificativi dei viaggi sostenuti.

Da ultimo, in relazione alla questione della doppia imposizione intercantonale, la ricorrente sostiene di aver informato, in ogni corrispondenza con il fisco cantonale ticinese, di essere attualmente soggetta ad imposizione in due Cantoni. Secondo la ricorrente, la situazione di doppia imposizione, sarebbe stata generata da una mancanza di comunicazione dell’autorità fiscale ticinese a quella omologa del Canton Zurigo.

H. Con osservazioni 21/22.11.2023, l’UTPG chiede la conferma della decisione impugnata.

In merito al rimprovero di non aver informato l’autorità fiscale zurighese della doppia imposizione, il fisco rileva che sarebbe spettato alla contribuente, non appena a conoscenza di una pretesa fiscale concorrente di un Cantone, informare l’altro Cantone. L’UTPG avrebbe comunque sempre comunicato al fisco zurighese la pretesa fiscale concorrente. Inoltre, la decisione pregiudiziale di assoggettamento era cresciuta in giudicato, motivo per il quale la ricorrente era illimitatamente imponibile in Ticino.

In merito alle spese allibrate a conto economico e non riconosciute, l’UTPG ricorda che incombe a chi fa valere l’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale portarne la prova. La contribuente doveva dimostrare che le prestazioni da lei effettuate erano giustificate dal profilo commerciale. In tal modo il fisco può accertare che tali prestazioni non siano dettate da stretti legami personali o economici tra la società e il beneficiario.

In merito ai costi informatici, l’UTPG ribadisce che causale delle fatture presentate era VOIP, ossia “Voice over IP”, una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione, analoga a quella che si potrebbe ottenere con una rete telefonica, sfruttando la rete internet. Vista la mancanza di personale a libro paga, secondo il fisco, era apparsa alquanto anomala la necessità di spendere una cifra simile per delle comunicazioni telefoniche. Dopo una richiesta di informazioni, la contribuente avrebbe presentato delle nuove fatture in merito, giustificando il costo come “fornitura di programma software per la gestione e lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la gestione dei pagamenti”. Secondo l’UTPG, a ben vedere, per giustificare tale spesa, la ricorrente avrebbe fornito quattro diverse versioni, l’ultima delle quali con il ricorso, indicando di aver acquistato il programma “Virtual Organisation Internet Program”, come certificato dal signor __________, amministratore di __________. Nelle osservazioni il fisco fa notare che, nello scopo della __________, appare l’attività di trading __________.

In relazione alle spese di viaggio, le stesse sarebbero riconducibili al signor __________. Nel corso del 2021, quest’ultimo aveva fatturato fr. 44'600.- alla ricorrente. Il 27.9.2021 tra la __________ ed il signor __________ era stato stipulato un “contratto di lavoro autonomo di natura professionale”. Il fisco rileva che, nel contratto, sottoscritto da una società svizzera, si farebbe riferimento a decreti legge __________ e che, per eventuali controversie, sarebbe stato designato il foro di __________.

Per chiarire le attività del lavoratore erano stati richiesti i rapporti presentati dal signor __________: la società aveva tuttavia indicato che gli stessi non erano in suo possesso, in dispregio dell’obbligo di conservazione dei documenti, sancito dall’art. 958f CO. La contribuente non avrebbe giustificato i costi legati alle spese di viaggio e legali del signor __________ ed anche il documento dell’agenzia di viaggi sarebbe generico.

L’UTPG conclude indicando che, a ben vedere, non avendo la ricorrente fornito la documentazione richiesta, avrebbe potuto dichiarare irricevibile il reclamo.

Diritto

  1. Il ricorso propone due censure: la doppia imposizione intercantonale e il mancato riconoscimento delle spese inerenti i costi informatici e di viaggio allibrati a conto economico, da parte della società.

I. Doppia imposizione intercantonale

  1. 2.1.

L’insorgente non censura il fatto di essere illimitatamente imponibile in Ticino né le conclusioni contenute nella decisione pregiudiziale di assoggettamento per amministrazione effettiva (alla quale si rimanda nella decisione sub judice), ma lamenta il fatto di essere oggetto di una doppia imposizione intercantonale, vietata dalla Costituzione, essendo già stata imposta per il medesimo periodo fiscale nel Canton Zurigo.

2.2.

Per quanto concerne l’imposta cantonale, il contribuente che lamenta una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Come affermato da quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le istanze di ricorso in ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che lo faccia in un Cantone. Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di quest’ultimo può interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando contestualmente anche le decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non si tratta di decisioni di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun problema, se il contribuente contesta la tassazione di quel cantone del quale ha esaurito tutte le istanze. Se invece il contribuente riconosce la pretesa fiscale dell’ultimo cantone che ha adottato una decisione di tassazione, allora non gli resta altro da fare che esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo cantone, per poi infine chiedere al Tribunale federale di annullare le decisioni degli altri cantoni, che provocano la doppia imposizione (DTF 133 I 300 consid. 2.4).

2.3.

Ne consegue che, per quanto concerne l’imposta cantonale, questa Corte non può fare altro che respingere il ricorso della contribuente. Spetterà poi a quest’ultima semmai impugnare dinanzi al Tribunale federale questa decisione cantonale di ultima istanza, coinvolgendo nella procedura anche le autorità del Canton Zurigo.

  1. 3.1.

La contribuente impugna anche la decisione su reclamo relativa all’imposta federale diretta.

3.2.

A questo proposito, si ricorda che l’art. 105 cpv. 3 LIFD prevede che le autorità cantonali riscuotano l’imposta federale diretta presso le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale, hanno la sede o l’amministrazione effettiva nel Cantone.

Secondo l’art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

L’art. 108 cpv. 2 LIFD dispone che l’accertamento del luogo della tassazione possa essere richiesto dall’autorità di tassazione, dall’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e dai contribuenti.

3.3.

In base alle norme applicabili, spetta ai Cantoni Ticino e Zurigo accordarsi sulla competenza per il prelievo dell’imposta federale diretta. In caso di mancato accordo, deciderà l’Amministrazione federale delle contribuzioni come previsto dall’art. 108 LIFD.

Non è in ogni caso data la competenza della Camera di diritto tributario per dirimere il conflitto di competenza fra i due Cantoni (sentenza CDT inc. 80.2022.202 del 20.2.2023, consid. 4.2.; Locher, Kommentar DBG, Basilea 2015, III. Teil, n. 12 e segg. ad art. 108 LIFD).

Ne consegue che, in quanto presentato contro l’IFD, il ricorso è irricevibile.

II. Determinazione dell’utile imponibile

  1. 4.1.

Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che costituiscono utile netto imponibile, fra l’altro, tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale.

4.2.

La questione se una spesa sia riconosciuta dall’uso commerciale si decide generalmente a dipendenza del fatto che sia ragionevole dal profilo commerciale. I costi sono commercialmente ragionevoli e quindi riconosciuti dal punto di vista commerciale se appaiono giustificabili dal punto dell’economia aziendale (sentenza del TF 2C_988/2021 del 27 settembre 2022 consid. 2.1.1 e giurisprudenza citata).

È necessario distinguere tra la qualificazione giuridica delle spese come spese riconosciute dall’uso commerciale e la questione della loro prova. Quest’ultima compete al contribuente, poiché si tratta di fatti che diminuiscono l’onere fiscale. Per quanto riguarda il riconoscimento fiscale di una spesa allibrata quale spesa riconosciuta dall’uso commerciale, in generale non spetta alle autorità fiscali metterne in discussione l'adeguatezza. Invece, per quanto riguarda la questione se e in quale misura le spese corrispondenti siano state effettivamente sostenute le regole relative all’onere oggettivo della prova trovano applicazione, con la conseguenza che il contribuente deve sopportare le conseguenze della mancata prova (sentenza del TF 2C_988/2021 del 27 settembre 2022 consid. 2.1.2 e giurisprudenza citata).

  1. 5.1.

Ritornando al caso che qui ci occupa, l’autorità fiscale, nell’ambito degli accertamenti volti a definire l’utile imponibile per il periodo fiscale 2021, con scritto del 24 marzo 2023, ha chiesto alla ricorrente di voler produrre, fra gli altri documenti, la scheda contabile “Lavori di terzi/prestazioni di subappaltanti” (allegando copia delle tre fatture più importanti ricevute) nonché la copia della scheda contabile “Costi informatici incluso leasing”, allegando copia delle 3 fatture più importanti ricevute. Ha chiesto di allegare anche il contratto di leasing.

Non avendo ricevuto la documentazione, il 4 aprile 2023, mediante invio APlus, l’UTPG ha reiterato la richiesta, con l’avvertimento che, in caso di inosservanza, avrebbe proceduto all’applicazione delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base agli art. 204 LT e 130 LIFD, riservata la procedura per sottrazione fiscale prevista dagli art. 258 e seguenti LT e 175 e seguenti LIFD.

Nella decisione dell’11 maggio 2023 (tassazione d’ufficio parziale), l’UTPG ha aggiunto all’utile l’importo di fr. 44'600.- a titolo di “spese non documentate o eccessive”, rilevando che le richieste di documentazione erano rimaste inevase.

A seguito del reclamo presentato dalla contribuente, con scritto del 19.5.2023 l’UTPG ha chiesto nuovamente la produzione della stessa documentazione, domandando anche ulteriori atti, inerenti il rapporto di lavoro con il Signor __________ (“Lavori di terzi / prestazioni di servizio di subappaltanti”) nonché copia della fattura del 29.11.2021 inviata alla __________.

Con scritto del 4 settembre 2023, l’UTPG, “(…) in base alla corrispondenza intercorsa tra le parti e in base alla documentazione fornita e alla documentazione non fornuta”, ha esaminato il reclamo prospettando una reformatio in pejus. In particolare, ha proceduto alla ripresa di fr. 14'150 quali costi non documentati (spese legali, viaggio e anticipi spese per clienti) e del costo di fr. 53'763.- con la causale “VOIP Traffic Deal Number”).

5.2. “Costi informatici”

5.2.1.

La contribuente ha prodotto la scheda contabile “Costi informatici incluso leasing”. Dalla lettura della spesa, pari a fr. 53'763.-, emergeva l’esistenza di tre fatture, datate 31.5.2021, 29.10.2021, 10.11.2021. La causale delle fatture era, per due delle stesse, “VOIP traffic deal number 927169”, mentre che, per quella del mese di novembre, era la seguente: “Ampliamento VOIP traffic deal number 927169”. L’UTPG, dopo aver verificato che, a conto economico che la società non aveva alcun dipendente stipendiato (cfr. anche osservazioni UTPG del 21.11.2023, p. 4), ha chiesto maggiori informazioni in relazione al costo in questione, rilevando la mancata giustificazione commerciale, essendo il VOIP un sistema per espletare chiamate via internet.

Con scritto del 14 settembre 2023, a seguito della prospettata “reformatio in pejus” della decisione, ha presentato delle fatture, inerenti i costi informatici, la cui causale era stata modificata in “fornitura di programma software per la gestione e lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la gestione dei pagamenti”. Nello scritto accompagnatorio di delucidazione del 14. Settembre 2023, spiegava di aver acquistato un “software informatico all’avanguardia per la gestione della società in merito ai pagamenti, fatturazione, archiviazione e quant’altro”. Veniva altresì fornito l’accordo firmato con la __________. Quest’ultima, rappresentata da __________, indicava, come premessa, di fornire “servizi consistenti nello sviluppo di servizi relativi all’informatica e alla telefonia”; le parti concordavano che la __________ __________, avrebbe fornito alla cliente “un programma software per la gestione e lo sviluppo di apparecchiature elettroniche per la gestione dei pagamenti da implementarsi, in funzione delle necessità che si verificheranno, nei 36 mesi successivi alla data odierna”.

Allegata al ricorso (doc. 3) la contribuente ha prodotto un’attestazione della __________, nella quale dichiarava, su richiesta della __________, che le fatture emesse nell’anno 2021 erano inerenti “(…) alla vendita di un software da noi commercializzato e precisamente il VOIP (Virtual Organisation Internet Program). (…) Tutte infatti fanno riferimento al contratto per la fornitura di detto software”.

Ora, scopo aziendale della __________ (con sede già a __________ ed ora a __________) al momento della sottoscrizione del contratto con la __________, era l’attività di produzione e di servizi connessi all’informatica (realizzazione di siti web aziendali internet/intranet), la progettazione e la realizzazione di reti informatiche, la progettazione e lo sviluppo di software e grafica multimediale, acquisto e vendita di hardware, il commercio via internet di prodotti in genere, attività di voip trading e sms trading/gateway, gestione di call center. La fornitura di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito delle telecomunicazioni.

5.2.2.

Alla luce di quanto procede, appare più che condivisibile la conclusione alla quale è giunto l’UTPG, laddove ha ritenuto che i costi “informatici” non apparivano commercialmente giustificati. Già il semplice fatto di aver modificato le causali delle fatture – non appena era stata prospettata la “reformatio in pejus” – non fa che palesare la mancanza di attendibilità dei documenti prodotti a giustificazione della spesa aziendale. Come giustamente ha rimarcato l’autorità fiscale, in merito alla necessità di tale spesa, __________, ha fornito 4 diverse motivazioni (osservazioni UTPG 21.11.2023, p. 5). Con ogni evidenza un programma per l’elaborazione dei pagamenti non coincide con un programma per implementare un sistema di comunicazione mediante internet.

L’autorità fiscale, vista l’incertezza in merito alla congruità della spesa, nonché il tenore delle attestazioni prodotte, ha correttamente ripreso la spesa nell’utile societario.

5.3. “Costi non documentati”

5.3.1.

L’UTPG ha inoltre ripreso l’importo di fr. 10'200.- a titolo di “spese di viaggio” riferibili ad una controparte contrattuale (tale __________ __________), domiciliato in __________, il quale, nel corso del 2021, aveva fatturato un importo di fr. 44'600.- a carico della contribuente. Quest’ultima ha prodotto un contratto di “lavoro autonomo di natura professionale” sottoscritto con . La prestazione che avrebbe dovuto svolgere quest’ultimo era la “(…) gestione dell’attività riguardante i clienti presentati a __________ () quale consulente e assistente ed eseguire gli incarichi conferiti dalla __________) dei quali __________ assume ogni responsabilità legale”.

5.3.2.

In merito alle prestazioni fatturate da __________, nella fattura 43 del 25 novembre 2021, quest’ultimo ha richiesto il pagamento di fr. 10'200.- a titolo di “spese legali e viaggio sostenute”. Per comprendere la congruità di tale costo, l’UTPG ha preteso dalla ricorrente la presentazione dei rapporti di lavoro di __________. La contribuente ha risposto di non averli conservati. Tuttavia, così facendo, la contribuente ha contravvenuto, secondo l’autorità fiscale, all’obbligo di conservazione di libri e dei documenti per 10 anni (art. 958f CO).

A suffragio dell’importo di fr. 10'200.- era invece stata prodotta (allegato 30 osservazioni dell’UTPG), un’attestazione dell’agenzia di viaggio __________, di __________, del 13 settembre 2023. Secondo tale documento, l’agenzia in questione, nel periodo compreso tra ottobre ed il mese di dicembre 2021, avrebbe organizzato per __________, su incarico della __________, diversi viaggi – con la formula all-inclusive – con clienti in __________, __________, __________ e __________.

In merito a tali spese, rimborsate al signor __________, già il 19 maggio 2023 l’UTPG aveva richiesto il “dettaglio delle fatture e comprova dei costi rimborsati al sig. __________”.

Ora, la ricorrente non ha prodotto i bonifici di pagamento, sostenendo di aver chiuso il conto __________ (scritto 1.6.2023). Non ha tuttavia comprovato di aver chiesto e rispettivamente ricevuto una risposta negativa da __________ nel fornire copia dei vecchi movimenti bancari.

Ha tuttavia inviato copia degli estratti bancari del “__________.” ricevuti dal signor __________. Dagli stessi, tuttavia, non si evince chi sia il mittente.

Motivo per il quale, anche su quest’aspetto, il ricorso non merita tutela alcuna.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese procedurali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’000.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2023.231
Entscheidungsdatum
16.09.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026