80.2023.205

Incarti n. 80.2023.205 80.2023.206

Lugano 13 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 20 settembre 2023 contro la decisione del 21 agosto 2023.

Fatti

  • con scritto del 20 settembre 2023, RI 1 ha chiesto alla Camera di diritto tributario di prorogare il termine per interporre ricorso contro la decisione, con cui il 21 agosto 2023 l’RS 1 aveva dichiarato irricevibile il suo reclamo contro una non meglio precisata decisione di tassazione;

  • con lettera del 22 settembre 2023, la Camera di diritto tributario ha informato la ricorrente che il termine di ricorso è un termine perentorio, non prorogabile, e che, avendo lei chiesto la proroga proprio il giorno in cui scadeva il termine di ricorso, l’inoltro del ricorso le sarebbe stato pertanto ormai precluso;

  • per venirle incontro, la Camera ha tuttavia aggiunto che avrebbe considerato la sua lettera del 20 settembre 2023 come un ricorso non motivato e le ha di conseguenza assegnato un termine di dieci giorni per rimediare ai difetti del ricorso, avvertendola che altrimenti lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

  • nel termine attribuitole la contribuente non ha risposto.

Diritto

  • conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

  • essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

  • secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità;

  • lo stesso principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale;

  • secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la formulazione delle conclusioni e dei motivi non sottostà ad esigenze troppo restrittive, ma è sufficiente che dal ricorso si possa dedurre su quali punti la decisione impugnata è contestata, che cosa domanda il ricorrente e su quali fatti vuole fondarsi (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006 consid. 4.2);

  • nel caso in esame, l’insorgente si è limitata a chiedere una proroga del termine di ricorso, senza in alcun modo accennare ai motivi per i quali contestava la decisione impugnata, peraltro neppure allegata;

  • va sottolineato che, permettendo di sanare il ricorso indipendentemente dal momento in cui è stato presentato, la legislazione fiscale va oltre quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 Cost., che obbliga l’autorità ad attirare l’attenzione del ricorrente su un vizio di forma solo se lo stesso può essere sanato in tempo utile, cioè prima della scadenza del termine di ricorso (sentenza 2A.418/2006 del 21.11.2006 consid. 5.1 e giurisprudenza citata);

  • per questa ragione, questa Corte ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni, per presentare un ricorso conforme ai requisiti di legge, avvertendola che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;

  • la contribuente ha atteso gli ultimi giorni per interporre ricorso, con la conseguenza che non avrebbe più avuto il tempo di rimediare alle carenze di motivazione, se la legge non obbligasse la Corte ad assegnare al ricorrente “un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell’irricevibilità”;

  • la ricorrente non ha tuttavia inoltrato alcun ricorso entro il termine attribuitole;

  • in queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

  • eccezionalmente si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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