Incarto n. 80.2023.201
Lugano 13 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 settembre 2023 contro la decisione del 10 agosto 2023 in materia di IC 2018 e 2019.
Fatti
A. RI 1 (__________), coniugato, è domiciliato ad __________ (Canton Zurigo). Ha un’attività indipendente quale architetto e si occupa della direzione lavori.
Assoggettato alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza economica, quale proprietario di immobili, ha presentato per i periodi fiscali 2018 e 2019, copia delle dichiarazioni fiscali inviate al Canton Zurigo.
B. a.
Con scritto 25 febbraio 2021, l’RS 1 (di seguito UT) si rivolgeva al contribuente, informandolo che, a seguito di un incontro relativo ad una “sua presunta attività in Ticino negli scorsi anni”, era emerso che, nel 2018 vi era stato l’acquisto di un magazzino nel Comune di __________. Secondo l’autorità fiscale, questo era un “chiaro segno che parte dell’attività viene svolta in Canton Ticino e per questo verrà tassato una parte dell’utile in Ticino a partire dal 2018”. Motivo per il quale, gli veniva chiesto l’invio del conto economico e del bilancio dell’attività indipendente, con l’indicazione dei redditi relativi ai lavori svolti in Ticino, ed inoltre veniva richiesto il bilancio della società __________, per gli anni 2018 e 2019.
b.
Con risposta del 18/22 marzo 2021, il contribuente, rappresentato da __________, trasmetteva i bilanci della __________ e gli altri atti richiesti relativi all’attività indipendente. Inoltre specificava che la società aveva la propria sede ad __________, località nella quale svolgeva la propria attività. Il lavoro quale architetto avrebbe comportato la presenza presso gli immobili, alcuni dei quali si trovavano anche in Ticino. Non avrebbe tuttavia implicato, né per la __________ né per lui stesso un domicilio fiscale, ritenuto che non esisteva alcuna stabile organizzazione in Ticino e che il centro degli interessi dei coniugi __________ era situato ad __________.
C. a.
Con due decisioni del 25 maggio 2023 l’autorità fiscale notificava al contribuente le tassazioni IC 2018 e 2019.
b.
Per quanto concerne il periodo fiscale 2018, il reddito dell’attività indipendente era commisurato in fr. 198'119.– e, nella decisione di riparto, era attribuito ad __________ nella misura di fr. 138'683.– e ad __________ per i rimanenti fr. 59'436.–. Il reddito imponibile era stabilito in fr. 126'100.– e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 174'300.–, mentre la sostanza imponibile ammontava a fr. 106'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr. 847'000.–. La decisione era così motivata:
Il 70% della cifra d’affari complessiva viene conseguita in Ticino. Nelle stesse fatture viene indicato che le stesse sono state emesse in Ticino, quindi è presunto uno stabilimento d’impresa a norma dell’art. 3 cpv. 2 LT. Considerando pure l’acquisto di un magazzino a __________ e osservando che sia all’immobile di __________ che a quello di __________ viene incassato un affitto commerciale si reputa corretto l’imposizione del 70% del reddito da attività indipendente in Ticino ed il restante 30% nel Canton Zurigo.
c.
Quanto al periodo fiscale 2019, il reddito dell’attività indipendente era commisurato in fr. 102'827.– e, nella decisione di riparto, era attribuito ad __________ nella misura di fr. 92'544.– e ad __________ per i rimanenti fr. 10'283.–. Il reddito imponibile era stabilito in fr. 82’500.– e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 118'700.–, mentre la sostanza imponibile ammontava a fr. 202'000.– e quella determinante per l’aliquota a fr. 993'000.–. La decisione era così motivata:
Il 90% della cifra d’affari complessiva viene conseguita in Ticino. Nelle stesse fatture viene indicato che le stesse sono state emesse in Ticino, quindi è presunto uno stabilimento d’impresa a norma dell’art. 3 cpv. 2 LT. Considerando pure l’acquisto di un magazzino a __________ e osservando che sia all’immobile di __________ che a quello di __________ viene incassato un affitto commerciale si reputa corretto l’imposizione del 90% del reddito da attività indipendente in Ticino ed il restante 10% nel Canton Zurigo.
D. Con unico reclamo del 19/23 giugno 2023, il contribuente contestava le decisioni di tassazione IC 2018/2019 ed in particolare l’attribuzione, nel riparto, di parte del reddito derivante da attività indipendente al Canton Ticino. Le decisioni impugnate avrebbero comportato una doppia imposizione del reddito, già imposto anche nel Canton Zurigo, ma anche della sostanza. Ribadiva di vivere e di lavorare ad __________, dove vi sarebbero stati sia l’ufficio che la sua “infrastruttura”.
E. Con due separate decisioni IC 2018 e 2019 del 10 agosto 2023, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
Come già esaustivamente indicato nella decisione ordinaria viene anche confermato in sede di reclamo il riparto dell’attività indipendente tra i Cantoni Zurigo e Ticino. Al reclamo non sono stati apportati nuovi elementi che modificano la decisione iniziale, il fatto che abbia già pagato le imposte nel Canton Zurigo non preclude il fatto che sia corretta l’imposizione dell’altro Cantone, di fatto dagli elementi portati alla luce durante l’accertamento risulta che la maggior parte del reddito d’attività lucrativa indipendente è stato conseguito in Ticino con anche i presupposti per uno stabilimento d’impresa.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta le decisioni inerenti l’imposta cantonale IC 2018 e 2019 e le relative decisioni di riparto dell’attività indipendente con il Canton Zurigo. Da un lato lamenta la doppia imposizione del reddito, già imposto nel Canton Zurigo, e dall’altro nega che nel Canton Ticino vi sia uno stabilimento d’impresa, tale da giustificare l’assoggettamento di un reddito da attività indipendente. A __________, disporrebbe unicamente di un “magazzino per mobili”, situato in un locale privo di acqua ed elettricità. Nel Comune di __________, sarebbe proprietario di un “appartamento di vacanza”. Dalla disamina del consumo di elettricità e di acqua di quest’ultimo appartamento, si evincerebbe inoltre che lo stesso non era particolarmente frequentato.
G. Con osservazioni del 15/18 settembre 2023, l’UT chiede la reiezione del ricorso e la conferma delle decisioni impugnate.
Secondo l’autorità fiscale dalla verifica delle fatture relative al 2018 ed al 2019, il fatturato dell’attività indipendente, nella misura rispettivamente del 70% e del 90%, risulterebbe legato al Ticino. Motivo per il quale, il reddito dell’attività indipendente è stato assoggettato alle imposte in Ticino – in ragione dello stabilimento d’impresa – nelle percentuali indicate. Sulle dichiarazioni fiscali precedenti e successive ai periodi litigiosi, sarebbe stato inoltre dichiarato un affitto commerciale incassato dal contribuente (relativo alla sua attività indipendente) sia per l’immobile di __________ (sin dal 2016) sia per il deposito di __________ (acquistato nel mese di giugno 2018). Inoltre, le fatture emesse a committenti in Ticino indicherebbero quale luogo di stesura “” e non “”. Infine, sino al 2015, il contribuente avrebbe avuto un ufficio a __________, in __________.
Diritto
Il ricorrente censura di avere uno stabilimento d’impresa nel Canton Ticino, legato alla sua attività indipendente. La decisione dell’autorità fiscale ticinese avrebbe provocato una doppia imposizione di reddito e sostanza, legate all’attività indipendente, in quanto già assoggettati alle imposte nel Canton Zurigo, per i medesimi periodi fiscali. Chiede pertanto che tutto il reddito e la sostanza legati all’attività indipendente siano assoggettati unicamente nel Canton Zurigo.
2.1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAID, le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale nel Cantone sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se gestiscono un’impresa o uno stabilimento d’impresa nel Cantone.
Nel diritto cantonale, l’art. 3 cpv. 1 lett. b LT prevede che le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone siano assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se tengono stabilimenti d’impresa nel Cantone.
L’art. 3 cpv. 2 LT precisa che per stabilimento d’impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa o di una libera professione. Sono considerati tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.
L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali sussiste un obbligo fiscale nel Cantone secondo gli articoli 3 e 4 (art. 5 cpv. 2 LT).
2.2.
2.2.1.
Nel diritto fiscale, gli utili provenienti dall’attività commerciale oppure indipendenti sono trattati in maniera diversa a dipendenza della forma giuridica dell’impresa. Il fatto che le società di persone e di capitali siano tassate in modo diverso influenza anche le regole di conflitto in ambito di diritto fiscale intercantonale. Le società di persone, le società semplici e le ditte individuali non sono contribuenti e non dispongono di un domicilio fiscale principale, nel quale essere assoggettate. L’utile (ed il capitale) generato da questo tipo di attività viene aggiunto agli elementi imponibili dei loro partecipanti (de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2013, n. 503, p. 164).
2.2.2.
Quando ci si trova confrontati ad un’attività lucrativa indipendente, il reddito proveniente è imponibile nel luogo nel quale è esercitata l’attività. Tale luogo costituisce un domicilio fiscale speciale, a condizione che l’attività venga esercitata al di fuori del Cantone del domicilio fiscale principale del contribuente, facendo capo ad “installazioni fisse e permanenti”. Per contro, se l’attività indipendente non viene esercitata al di fuori del Cantone di domicilio fiscale principale in installazioni fisse e permanenti, il reddito che ne deriva è imponibile al domicilio fiscale principale, anche se, in questo luogo, l’interessato non dispone di installazioni che servono alla sua attività (de Vries Reilingh, op. cit., n. 514, p. 169).
Tutto il reddito che proviene dall’attività lucrativa indipendente è imponibile al domicilio fiscale speciale dell’impresa. Nel caso in cui una parte dell’attività viene svolta in uno o più stabilimenti d’impresa in altri Cantoni, una parte del reddito dell’attività dev’essere attribuita ai Cantoni nei quali sussistono tali stabilimenti d’impresa (de Vries Reilingh, op. cit., n. 517, p. 170; Oesterhelt/Seiler, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 4a ed., n. 11 ad art. 4 LAID; De Vries Reilingh, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ed., § 18, n. 32 ss.).
2.2.3.
In tema di doppia imposizione intercantonale, l’utile imponibile delle imprese intercantonali è ripartito in quote tra gli stabilimenti d’impresa, compresa la sede, in funzione dell’importanza che assumono nel suo conseguimento, in base al metodo diretto o a quello indiretto (sentenza n. 2C_482/2011 del 25 luglio 2012 consid. 4.1 e dottrina citata).
Il metodo diretto è generalmente favorito rispetto ad altri metodi. Esso prevede che il risultato complessivo dell’impresa intercantonale venga ripartito proporzionalmente tra i cantoni con stabilimenti d’impresa e il cantone di sede sulla base di conti separati tenuti dai singoli stabilimenti d’impresa. Nella pratica, questo metodo viene utilizzato in particolare per le banche.
Tuttavia, il metodo diretto presuppone che gli stabilimenti d’impresa tengano una contabilità separata e che operino in modo del tutto indipendente. In caso contrario, si applica il metodo indiretto. Quest’ultimo prevede che il risultato complessivo venga ripartito tra i Cantoni della stabile organizzazione e il Cantone di sede sulla base di fattori ausiliari. Questi fattori ausiliari sono determinati in base al tipo di impresa intercantonale. Nel caso delle società commerciali pure, delle società fiduciarie e delle società di costruzione e di ingegneria civile, l’utile viene tipicamente distribuito in base al fatturato o agli onorari. Nel caso delle società commerciali pure, delle società fiduciarie e delle imprese di costruzione e ingegneria civile, gli utili sono tipicamente ripartiti in base alla cifra d’affari o agli onorari. Nel caso delle imprese manifatturiere e delle imprese elettriche, la ripartizione si basa sui fattori produttivi del lavoro e del capitale, mentre nel caso delle imprese di assicurazione i premi incassati sono il fattore ausiliario determinante. Nel caso delle imprese ferroviarie e di navigazione intercantonali, gli utili devono essere ripartiti in base alla frequenza dei passeggeri e al fatturato per il trasporto di bagagli e merci per cantone (il cosiddetto metodo della frequenza; cfr. tuttavia, l’esenzione fiscale prevista dall’art. 23 cpv. 1 lett. j LAID). Nel caso delle aziende agricole, il Tribunale federale ripartisce il reddito agricolo in base al valore di reddito dei terreni. Nel caso di aziende che risultano non riconducibili a nessuna delle categorie citate, il Tribunale federale ha utilizzato altri fattori ausiliari a seconda della situazione (cfr. ad esempio DTF 37 I 266 consid. 3 [negozio di riparazioni e lavanderia: rapporto tra i costi d’esercizio]; 34 I 675 consid. 2 [sfruttamento di una sorgente di acqua minerale nel cantone di situazione dello stabilimento d’impresa: suddivisione a metà dei fattori fiscali]) oppure si procede ad una ripartizione degli utili in base ad un apprezzamento (DTF 95 I 431 consid. 4 [commercianti professionali di immobili e imprese generali di costruzione]) (DTF 146 II 111 consid. 3.4 e giurisprudenza citata).
Ritornando al caso che qui ci occupa, il contribuente svolge un’attività lucrativa indipendente ed ha iscritto la propria ditta individuale “__________, Bauleitungen” nel Registro di commercio nel Canton Zurigo, con sede ad __________.
L’attività consiste nella “assunzione della direzione lavori”. Secondo l’autorità fiscale, sulla base della verifica delle fatture emesse, l’attività indipendente sarebbe stata svolta nel Ticino, nel 2018 in ragione del 70% (fr. 138'683.– su fr. 198'119.–) e nel 2019 del 90% (fr. 92'544.– su fr. 102'827.–). Tale conclusione si è basata sia sulla verifica delle fatture, sia sul fatto che, sino al periodo fiscale precedente, per la proprietà di __________, veniva dichiarato un affitto di natura commerciale ed inoltre, nel giugno del 2018, il contribuente aveva acquistato, a __________, un locale deposito.
3.2.
3.2.1.
Per quanto concerne il periodo fiscale 2018, il contribuente aveva dichiarato un utile di fr. 198'119.– dalla sua attività indipendente. Ha poi presentato, su richiesta dell’UT, la contabilità relativa alla ditta __________, Bauleitungen, ed in particolare la scheda “Bruttoertrag Dienstleistungen” con le relative fatture accompagnatorie.
Occorre anzitutto rilevare come tutti i lavori svolti dal ricorrente riguardino delle prestazioni su immobili ubicati in Ticino. Inoltre la maggior parte delle fatture porta come luogo di stesura __________ o __________ e quelle con l’indicazione __________ riguardano comunque dei lavori svolti in Ticino (v. per esempio quella del 30.1.2018, Condominio __________, “Gestaltung Zugang zur __________”). Anche la clientela è ticinese o comunque proprietaria di fondi ubicati in Ticino.
Le attività svolte dal contribuente sono così descritte in alcune fatture prese a titolo esemplificativo: “[, ] Honorar für Architekturleistungen, Bauprojekt gemäss Leistungsvertrag und Vertrag”, “[, ] Für die Gestaltung, einholen von Offerten, Baubegehung und Schlusskontrolle, möchten wir für unsere Leistungen, die Abrechnung stellen”, “[, ], Honorar Bauleitung, Position Bauprojekt für Kostenvoranschlag und Ausschreibung”, [] “Honorar für Architekturleistungen, Baubewilligung”, “[] Honorarabrechnung Sondierung (…)”.
3.2.2.
Per quanto concerne l’attività lucrativa indipendente svolta il periodo fiscale 2019, l’utile dichiarato è stato di fr. 102'827.-. Il ricorrente ha prodotto, come per l’anno precedente, le fatture e il conto economico dell’attività indipendente. Dalla disamina delle stesse emerge che tutte, tranne una (emessa ad __________ ma inerente un intervento su un immobile sempre ubicato in Ticino), sono state allestite ad __________ o __________ e riguardano immobili ubicati in Ticino: “[], Küchenumbau, Planung, Bauingenieurleistungen und Bauleitung”, “[, Unterhaltsarbeiten Wohnung”, “__________, Baueingabe posa di due porta biciclette all’esterno” (…).
3.3.
3.3.1.
La maggior parte delle fatture riportano, come luogo di stesura __________ o __________, tutti i lavori svolti riguardano immobili ubicati in Ticino (anche con inoltro di notifiche ai preposti Uffici comunali). Ad __________, il contribuente è proprietario di un immobile ubicato in __________ (la PPP __________ fondo base __________) e composto da due locali con servizi e balcone.
Nel corso del 2018 l’insorgente ha inoltre acquistato un immobile a __________, descritto, nel Modulo allegato alla dichiarazione e relativo alle proprietà immobiliari, quale “Magazin”.
L’UT ha osservato che, nel periodo fiscale 2016, il contribuente aveva dichiarato, nel Modulo 7, in relazione all’immobile di , sia un valore locativo sia canoni di locazione versati dalla “ Bauleitungen, __________ (Ufficio Ticino)” e dalla “__________ – __________ (Ufficio Ticino)”.
3.3.2.
Ora, diversamente da quanto ritiene il contribuente, secondo il quale l’immobile di __________ verrebbe utilizzato unicamente a scopo di ferie e a __________ vi sarebbe unicamente un magazzino “per mobili” privo di acqua ed elettricità, la lettura delle fatture e la tipologia di attività prestata portano a ritenere che la maggior parte dell’attività lucrativa indipendente esercitata da __________ sia stata svolta nel 2018 e nel 2019 nel Canton Ticino. Cantone dove il ricorrente dispone di installazioni fisse e permanenti.
L’autorità fiscale, basandosi sulle fatture è stata finanche prudenziale nell’attribuire unicamente il 70% ed il 90% dell’attività al Canton Ticino. Su questo punto, la decisione del fisco ticinese merita pertanto piena tutela.
Per quanto concerne l’imposta cantonale, il contribuente che lamenta una doppia imposizione in contrasto con l’art. 127 cpv. 3 Cost. ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Come affermato da quest’ultimo, non è a tal fine obbligato a esaurire le istanze di ricorso in ognuno dei cantoni interessati, ma è sufficiente che lo faccia in un Cantone. Contro la decisione dell’ultima istanza giudiziaria di quest’ultimo può interporre ricorso alla Suprema Corte, impugnando contestualmente anche le decisioni precedenti degli altri cantoni, anche se non si tratta di decisioni di ultima istanza. Chiaramente, non sorge alcun problema, se il contribuente contesta la tassazione di quel Cantone del quale ha esaurito tutte le istanze. Se invece il contribuente riconosce la pretesa fiscale dell’ultimo cantone che ha adottato una decisione di tassazione, allora non gli resta altro da fare che esaurire tutti i gradi di giudizio nell’ultimo cantone, per poi infine chiedere al Tribunale federale di annullare le decisioni degli altri cantoni, che provocano la doppia imposizione (DTF 133 I 300 consid. 2.4).
Ne consegue che questa Corte non può fare altro che respingere il ricorso del contribuente. Spetterà poi a quest’ultimo semmai impugnare dinanzi al Tribunale federale questa decisione cantonale di ultima istanza, coinvolgendo nella procedura anche le autorità del Canton Zurigo.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’000.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: