80.2023.189

Incarto n. 80.2023.189 80.2023.190

Lugano 23 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 25 agosto 2023 contro la decisione del 26 luglio 2023 in materia di IC e IFD 2021.

Fatti

A. __________ (__________), celibe, cittadino __________ a beneficio di un permesso di domicilio (C) svolge un’attività lucrativa indipendente come taxista.

Nel periodo fiscale 2021, il contribuente dichiarava, quale unico reddito, quello da attività indipendente, per un importo di fr. 18'675.-. Fatte le deduzioni, il reddito imponibile complessivo era pari a fr. 13'782.-. Non veniva dichiarata alcuna sostanza. Sino al 23.02.2021, il contribuente era stato titolare, in misura del 50%, della “__________”.

B. Con decisione del 10.5.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2021, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 50'600.- per l’IC e in fr. 53'000.- per l’IFD. Rispetto ai dati dichiarati dal contribuente, l’autorità fiscale aveva stabilito in fr. 5'000.- il reddito da attività lucrativa indipendente, con la seguente motivazione:

Reddito aziendale rettificato tenuto conto delle spese di natura privata incluse nei costi aziendali (spese di rappresentanza, auto, vitto ecc.) e di altre prestazioni fatte a proprio favore per dispendio insufficiente ed in applicazione dei valori di reclamo 2019.

Aveva inoltre aggiunto ai redditi dichiarati l’importo di fr. 50'578.- a titolo di “indennità perdita di guadagno contribuente”, con l’indicazione “IPG Corona secondo attestati, 2021 + ultimi 2 mesi 2020”.

C. Con reclamo del 5/6.6.2023, __________ contestava la decisione di tassazione IC/IFD 2021, lamentando l’aggiunta, nei redditi, dell’indennità “(…) ricevuta per Covid”. Secondo il contribuente, quanto ottenuto per il periodo di pandemia era già stato inserito a bilancio e quindi, parte integrante dell’utile esposto.

Con decisione del 26.7.2023, l’UT ammetteva parzialmente il gravame, riducendo l’indennità per perdita di guadagno a fr. 42'765.– e il reddito imponibile a fr. 42'800.- per l’IC e a fr. 45'200.- per l’IFD, con la seguente motivazione:

“(…) esaminato quanto presentato in sede di reclamo nonché quanto già a disposizione dell’autorità fiscale si procede a rettificare quanto percepito a titolo di indennità Corona secondo le informazioni ricevute dall’Istituto delle assicurazioni sociali e a riconfermare quanto imposto in prima istanza a titolo di reddito d’attività lucrativa indipendente. L’IPG Corona è stata infatti scorporata dal risultato d’esercizio dell’attività indipendente, ed esposta al punto 3.4.; alla perdita risultante dal conto economico nettato dell’indennità in parola, è stato poi aggiunto il contributo cantonale a fondo perso, e sono poi state effettuate riprese per quota parte privata di alcuni costi allibrati, ritenute congrue ed in linea con i periodi precedenti”.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ si aggrava contro la decisione su reclamo IC/IFD 2021. In particolare il ricorrente ritiene che l’indennità per lavoro ridotto “Corona” pari a fr. 42'765.- sia già stata considerata nel conto economico presentato e che quindi non debba essere calcolata separatamente. L’insorgente allega, a comprova della sua versione, la copia del conto economico «(…) nel quale si evince che il reddito di fr. 18'674.- sia ritenuto comprensivo del “ricavo” totale».

E. Con osservazioni del 4/5.9.2023, l’UT chiede la conferma della decisione impugnata, con le seguenti argomentazioni:

Al reddito aziendale dichiarato, oltre alla ripresa spese ritenute almeno parzialmente di natura privata, è stato aggiunto CHF 17'865 relativo al contributo a fondo perso COVID 19, di seguito il calcolo effettuato:

Utile aziendale dichiarato CHF 18'685.-

./. IPG Corona CHF – 42'765.-

Contributo a fondo perso CHF 17'865.-

Ripresa costi auto CHF 6'385.-

Ripresa costi telefono CHF 1'603.-

Ripresa spese legali e amministrative CHF 3'222.-

Utile aziendale tassato CHF 5'000.-

F. Con scritto 28.2.2024, la Camera di diritto tributario si è rivolta al contribuente, informandolo che, dalla disamina degli atti e delle osservazioni presentate da parte dell’autorità fiscale, “emerge invero chiaramente che l’indennità IPG Corona non è stata conteggiata due volte”, in quanto era stata scorporata dall’utile risultante dal conto economico. Ha poi spiegato che, sulla base del conto economico da lui presentato per il 2021, l’attività indipendente risultava aver avuto una perdita, ma che l’UT aveva proceduto ad una serie di riprese (contributo a fondo perso, costi auto, telefono, legali ed amministrativi), in linea con i periodi fiscali precedenti, determinando, dal punto di vista fiscale, un utile aziendale. L’indennità IPG scorporata dal conto economico era stata inserita separatamente nei redditi.

Al contribuente veniva pertanto chiesto se intendesse mantenere o meno il ricorso.

Con risposta del 18/21.3.2024, il ricorrente ha affermato che «l’indennità Ipg Corona risulta, si nei costi della [sua] attività, ma con il segno “–“ e quindi è una “rettifica di costo” calcolato come ricavo (…). L’utile di fr. 18'675.- è quindi comprensivo di indennità e da ritenere come netto».

Diritto

  1. 1.1.

Il contribuente ritiene errata la commisurazione del reddito imponibile per il periodo fiscale 2021. In particolare sostiene che l’indennità per perdita di guadagno sia già stata considerata nella determinazione del reddito dell’attività lucrativa indipendente, motivo per il quale non potrebbe essere imposta, una seconda volta, separatamente.

Di diverso avviso l’autorità fiscale che, nelle osservazioni al ricorso, dopo aver esposto il calcolo in base al quale è stato accertato il reddito da attività indipendente, ha ribadito che l’indennità IPG non è stata presa in considerazione due volte.

1.2.

Secondo gli articoli 17 cpv. 1 LT e 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Per il combinato disposto degli articoli 18 cpv. 3 e 58 cpv. 1 lett. a LIFD e, per l’imposta cantonale, degli articoli 17 cpv. 4 e 67 cpv. 1 lett. a LT, la determinazione dell’utile netto imponibile si fonda sul saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente.

Una correzione fiscale dell’utile netto che risulta dalla contabilità commerciale deve essere intrapresa in particolar modo per riprendere tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale (articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT).

1.3.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese sono riconosciute dall’uso commerciale se sono legate in modo immediato e diretto (organico) con il guadagno conseguito. Ciò che può essere registrato in buona fede come costo secondo una valutazione commerciale deve essere considerato come riconosciuto dall’uso commerciale anche dal punto di vista fiscale. In questo contesto, è irrilevante se un'azienda avrebbe potuto fare a meno della spesa in questione e se tale costo fosse opportuno nell’ottica di una gestione aziendale razionale e orientata al profitto. Tuttavia, i costi che l’impresa ha sostenuto esclusivamente per il tenore di vita privato delle persone che vi partecipano (o di persone a loro vicine) non sono considerati spese riconosciute dall’uso commerciale. È inammissibile dal punto di vista fiscale contabilizzare tali spese come costi aziendali con il pretesto che si tratti di spese commerciali o di rappresentanza. Tutte le spese di un’impresa che vanno a beneficio della sfera privata del titolare sono considerate private. Nel caso di spese che sono in parte legate all'azienda e in parte alla sfera privata, è necessario suddividerle in una quota di spese per il conseguimento del reddito e in una quota privata (cfr. sentenza TF n. 2C_683/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 5.3 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

La stima della quota privata è rimessa all’apprezzamento dell'autorità fiscale, che può anche adottare soluzioni forfetarie, che il Tribunale federale riesamina solo dal punto di vista dell'arbitrio (sentenza TF n. 2C_484/2019 del 6.11.2019 consid. 7.1 e giurisprudenza citata).

  1. 2.1.

Nel caso che qui ci occupa il contribuente ha dichiarato un reddito dell’attività lucrativa indipendente “__________” pari a fr. 18'675.-.

L’utile aziendale è stato in particolare calcolato, dal ricorrente, sottraendo, ai ricavi da “servizio taxi”, pari a fr. 21'280.50, costi per fr. 2'605.60. Fra i costi, l’indennità per indennità per perdita di guadagno “Corona”, è stata indicata negativamente ( - 42'765.50).

2.2.

2.2.1.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni, con una lettera circolare del 6.4.2020 (“Traitement fiscal des prestations selon l’ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus”), indirizzata alle amministrazioni cantonali dell’IFD, ha indicato come qualificare, dal punto di vista fiscale le IPG legate alla pandemia di coronavirus, in considerazione del fatto che, nell’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) non è disciplinato il trattamento fiscale di tali indennità e che devono pertanto trovare applicazione la LIFD e le relative ordinanze.

Al punto 2 della lettera circolare, l’AFC indica che le indennità giornaliere versate secondo l’ordinanza si qualificano redditi imponibili secondo l’art. 23 lett. a LIFD, cioè a titolo di proventi sostitutivo di proventi da attività lucrativa.

Al punto 3.2 si precisa che, nella procedura di tassazione ordinaria, le indennità giornaliere devono essere dichiarate alla cifra 3.4 (assegni familiari e per figli o indennità per perdita di guadagno versate direttamente dalla cassa di compensazione) della dichiarazione delle persone fisiche per l'imposta federale diretta (modulo 2). L'imposizione avviene secondo le consuete regole della procedura di tassazione ordinaria.

2.2.2.

Ora, l’UT ha stabilito l’utile da attività lucrativa indipendente facendo astrazione della scrittura contabile inerente l’indennità per perdita di guadagno, che come visto doveva essere conteggiata separatamente dall’utile aziendale. Ha poi aggiunto all’utile dichiarato, oltre al contributo a fondo perso, anche le altre riprese per costi aziendali non ammessi, determinando il reddito dell’attività lucrativa indipendente, arrotondato, in fr. 5'000.-.

Diversamente da quanto ritiene il ricorrente, l’indennità per perdita di guadagno non è quindi stata presa in considerazione due volte dall’UT nella determinazione del reddito imponibile.

2.2.3.

Anche volendo partire dai costi esposti a conto economico e scorporando l’IPG (indicata con un segno negativo), si ottengono costi per fr. 45'371.10, anziché per soli fr. 2'605.60. I ricavi dichiarati sono pari a fr. 21'280.50, sicché, in base al bilancio presentato, l’insorgente avrebbe avuto una perdita aziendale di fr. 24'090.60 (anziché un utile di fr. 18’674.90).

Ora, se alla perdita si aggiungono:

Perdita aziendale dichiarata CHF - 24'090.60

Contributo a fondo perso CHF 17'865.00

Ripresa costi auto CHF 6'385.00

Ripresa costi telefono CHF 1'603.00

Ripresa spese legali e amministrative CHF 3'222.00

si ottiene un utile pari a fr. 4'984.40 (cifra arrotondata dall’UT a fr. 5'000.-).

Motivo per il quale, come già spiegato al contribuente, l’indennità per perdita di guadagno non è stata stata computata doppiamente.

L’utile aziendale deriva, come viene indicato anche nella decisione di tassazione su reclamo, dall’aggiunta del “contributo cantonale a fondo perso” nonché dalla ripresa dei costi non giustificati dall’uso commerciale. A quest’ultimo riguardo il ricorrente non ha presentato alcuna censura.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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