80.2023.168

Incarto n. 80.2023.168

Lugano 14 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 24 luglio 2023 contro la decisione del 19 luglio 2023 in materia di IC 2021.

Fatti

A. a.

__________ (8.8.1955) è limitatamente imponibile in Ticino essendo proprietario di un appartamento in proprietà per piani (PPP __________, fondo base __________ RFD __________).

b.

Per quanto concerne la dichiarazione d’imposta 2021, il contribuente si limitava a trasmettere copia di quanto inviato al fisco del Canton Zurigo, dove è illimitatamente imponibile.

B. Con decisione del 14.4.2023, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava al contribuente la tassazione IC 2021, commisurando il reddito imponibile in fr. 1'600.- e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 202'000.-; la sostanza imponibile in fr. 57'000.- e la sostanza determinante per l’aliquota in fr. 715'000.-.

Per la commisurazione del reddito determinante per l’aliquota, basandosi su quanto dichiarato dal contribuente al fisco zurighese, l’autorità fiscale ticinese non riconosceva, nelle deduzioni, il versamento di fr. 21'500.- nella previdenza individuale vincolata (pilastro 3A) con l’indicazione “Deduzione non concessa perché non comprovata”.

C. Con reclamo del 19.4.2023, __________ si aggravava contro la decisione di tassazione IC 2021. Il contribuente, contestava, oltre alle spese di manutenzione, anche la mancata deduzione del versamento alla previdenza vincolata (3A). Dall’attestazione fiscale allegata si poteva evincere che nel 2021 aveva versato l’importo 21'500.- alla previdenza vincolata. Definiva incomprensibile il rifiuto del fisco ticinese di riconoscere dei costi deducibili, sebbene questi “(…) siano indicati e documentati nella dichiarazione dei redditi principale (Cantone di Zurigo)”.

D. Con scritto 6.6.2023 l’UT si rivolgeva al reclamante chiedendo di voler trasmettere copia della ripartizione intercantonale 2021 (Steuerausscheidung) rilasciata dalle Autorità fiscali del Cantone di domicilio. La documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa entro il 26.6.2023. In caso di inosservanza dell’invito, il gravame sarebbe stato evaso in base alla documentazione agli atti.

Con risposta 8/12.6.2023, __________ trasmetteva copia della pagina 15 della propria dichiarazione fiscale trasmessa al fisco zurighese, relativa all’”Interkantonale/Internationale Steuerausscheidung”.

E. Con decisione del 19.7.2023, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, confermando il reddito imponibile in fr. 1'600.- ma riducendo il reddito determinante per l’aliquota a fr. 195'200.-. In particolare, per quanto concerne la deduzione legata al pilastro 3A, l’aveva ammessa nella misura di fr. 6'826.- con la seguente motivazione:

Per le persone fisiche, il Cantone di domicilio del contribuente controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle investigazioni necessarie, richiedendo al contribuente le informazioni necessarie alla tassazione e alla ripartizione degli elementi imponibili. Comunica al Cantone del domicilio speciali o secondario copia della tassazione e del riparto intercantonale.

Ogni Cantone applica la propria legislazione per la determinazione del reddito e della sostanza imponibili. Anche il Cantone del domicilio secondario o speciale può richiedere al contribuente delle informazioni utili alla tassazione. Di principio, il Cantone di domicilio speciale fondato sulla proprietà fondiaria dovrà limitare la sua richiesta di informazioni ai soli elementi che impone direttamente.

Nel caso in cui il Cantone di domicilio emetta una decisione con elementi determinanti per la definizione dell’aliquota a favore del contribuente lo stesso può chiedere la revisione, entro 90 giorni dalla notifica della decisione del cantone di domicilio.

Secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD RS 642.11) in relazione con l’articolo 7 OPP3, i salariati e gli indipendenti possono dedurre, entro certi limiti, i contributi versati a forme di previdenza riconosciute.

Concessa deduzione massima per affiliati obbligatoriamente o facoltativamente ad un istituto di previdenza professionale, CHF 6'826.00.

A fronte di quanto esposto in precedenza, il reclamo è parzialmente ammesso.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ribadisce che, per stabilire il reddito determinante per l’aliquota, sarebbe corretto imputare, per intero, la deduzione di fr. 21'500.-, corrispondente a quanto versato nel pilastro 3A (previdenza individuale vincolata). L’insorgente spiega di essere in pensione dal 2019 e, da allora, di non essere più affiliato ad una cassa pensioni. Per tale ragione avrebbe diritto “(…) a una deduzione fino al 20% del mio reddito netto per i contributi al 3° pilastro”, ritenuto che “nel 2021, i [suoi] redditi da lavoro e da attività accessorie ammontavano a CHF 109'009.00” e che “la deduzione di CHF 21'500.00 richiesta per i contributi al 3° pilastro rientra nella deduzione consentita”.

G. Con osservazioni del 31.7.2023 l’UT chiede la conferma della decisione impugnata. Il contribuente, parzialmente imponibile in Ticino, avrebbe presentato documentazione unicamente per quanto concerne l’immobile di __________. Nessun atto sarebbe stato invece allegato in relazione alla deduzione per il pilastro 3A.

H. a.

Con scritto 20.12.2023 questa Camera si è rivolta al contribuente, chiedendo la trasmissione della decisione fiscale del 2021 emanata dal Canton Zurigo.

Con risposta del 23/28.12.2023, __________ ha inviato la “Schlussrechnung 2021 Staats- und Gemeindesteuern” del Comune di __________ con l’indicazione “aufgrund Einschätzung gemäss Steuererklärung” nonché la “Veranlagungsverfügung und Steuerrechnung” dell’UT di Zurigo, relativa all’IFD.

b.

Con ulteriore scritto del 2.1.2024, questa Camera si è rivolta nuovamente a __________, indicando che quanto inviato non era sufficiente e indicando che «per poter evadere il suo ricorso è necessario disporre della decisione di tassazione cantonale (emanata dalle autorità fiscali del Canton Zurigo) e federale 2021 complete, ossia comprensive del dettaglio degli “steuerbare Faktoren”».

Con risposta del 5/9.1.2024, il ricorrente, ha affermato che delle decisioni comprensive dei fattori imponibili non esistevano, ma che, ad ogni modo, le decisioni fiscali del Canton Zurigo erano state emesse sulla base della dichiarazione fiscale presentata. Nel Canton Zurigo, in questi casi non verrebbe emessa una decisione dettagliata separata.

c.

Con scritto 12.2.2024, la Camera ha chiesto direttamente allo Steueramt del Canton Zurigo di voler presentare le decisioni fiscali 2021, inerenti __________.

Con e-mail del 23.2.2024, le autorità fiscali del Canton Zurigo hanno inviato copia delle decisioni fiscali 2021 di __________, corrispondenti a quelle già fatte pervenire dal contribuente.

Diritto

  1. Giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. c LT, le persone fisiche che non hanno domicilio o dimora fiscali, ma sono proprietarie di fondi nel Cantone, sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica. Il reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi immobili (art. 20 cpv. 1 lett. a, 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 lett. a LT), mentre la sostanza imponibile è composta dagli stessi immobili al netto dei debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT)

Conformemente all’art. 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla sostanza devono tuttavia l’imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della loro sostanza, sia essa posta in Svizzera o all’estero.

Nella presente fattispecie contestata è unicamente la commisurazione del reddito determinante per l’aliquota.

  1. Nel caso in esame, __________ (8.8.1955), nel 2021, nonostante fosse pensionato e fosse già a beneficio una rendita AVS e di una rendita LPP, ha esercitato due attività lucrative dipendenti: la principale alle dipendenze della città di __________ (reddito netto di fr. 89'187.-) e quella accessoria presso il Comune di __________ (reddito netto di fr. 19'822.-). Ha versato l’importo di fr. 21'500.- nella previdenza vincolata (pilastro 3A). Il Cantone di domicilio ha stabilito l’imposta cantonale sulla base della dichiarazione d’imposta presentata dal contribuente, commisurando il reddito imponibile in fr. 179'649.- (fr. 181'999.- per l’IFD) e riconoscendo in particolare il versamento di fr. 21'500.- nella previdenza vincolata.

Al ricorso, il contribuente ha allegato i certificati di salario inerenti le attività dipendenti esercitate nel 2021. Né dallo stipendio versato per l’attività principale dalla “Città di Zurigo, Soziale Dienste” né da quello erogato per l’attività accessoria dal Comune di __________ risultano essere stati trattenuti contributi alla previdenza professionale (2° pilastro). Il ricorrente ha prodotto altresì un’attestazione fiscale dei contributi versati alla previdenza individuale vincolata (“Steuerbescheinigung per 31.12.2021 – Bescheinigung der geleisteten Säule 3a Beiträge”, emessa dalla __________), da cui risulta che il contribuente, nel 2021, ha versato l’importo di fr. 21'500.-.

  1. 3.1.

Secondo l’art. 33 cpv. 1 lit. e LIFD, sono dedotti dai proventi i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti.

Secondo l’art. 32 cpv. 1 lit. e LT sono dedotti dai proventi i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata ai sensi e nei limiti dell’articolo 82 della legge federale sulla previdenza professionale e della relativa ordinanza d’applicazione.

3.2.

In virtù dell’art. 82 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), i salariati e gli indipendenti possono dedurre i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente ed irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali forme previdenziali sono denominate terzo pilastro o più precisamente pilastro 3a.

3.3.

L’art. 7 dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3; RS 831.461.3), nella versione in vigore nel 2021, stabiliva quanto segue:

1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:

a. annualmente, fino all’8 per cento dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP;

b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 80 LPP.

2 I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un’attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.

3 I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS).

4 Nell’anno in cui termina l’attività lucrativa può essere versato l’intero contributo.

3.4.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP (nella versione in vigore nel 2021) dev’essere assicurata la parte del salario annuo da fr. 25'095.- sino a fr. 86'040.-. Tale parte è detta salario coordinato.

3.5.

3.5.1.

Nella Circolare n. 18 del 13.7.2008 dell’AFC “Trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza del pilastro 3a”, viene espressamente indicato che, in virtù dell’articolo 7 capoverso 1 lettera b OPP 3, i salariati e gli indipendenti che non sono assicurati nell’ambito del secondo pilastro possono dedurre i contributi versati effettivamente nel corrispondente anno a forme di previdenza riconosciute fino a concorrenza del 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore.

Vengono inoltre trattati dei “casi speciali” al punto 5.6, tra i quali, quello dei “Contribuenti esercitanti un’attività lucrativa dipendente che hanno già raggiunto l’età della rendita AVS”. In particolare, se l’intestatario della previdenza non paga più i contributi ad un istituto della previdenza professionale, poiché ha già raggiunto l’età ordinaria della rendita AVS ed è quindi beneficiario di una rendita (affiliazione passiva), ma esercita ancora un’attività lucrativa dipendente, egli può versare nel pilastro 3a, fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria AVS, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un’attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP. Tuttavia, se l’intestatario della previdenza, ancora attivo, è assicurato presso un istituto della previdenza professionale (anche quando i contributi non sono più versati), egli può versare annualmente nel pilastro 3a fino all’8 per cento dell’importo limite superiore stabilito nell’articolo 8 capoverso 1 LPP (Circolare n. 18 AFC [in merito alla portata della Circolare cfr. anche sentenza 2C_522/2018 del 15.4.2020, consid. 4.4.2]; Laffely Maillard, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 71 ad art. 33 LIFD; Conférence suisse des impôts, Prévoyance et impôts, Muri/Berna 2023, B.2.1.4).

3.5.2.

Per quanto concerne la nozione di affiliazione presso un istituto di previdenza del 2° pilastro, si deve distinguere fra il caso in cui il contribuente ha differito la percezione della rendita e quelli in cui invece ne sta già beneficiando. Nella prima ipotesi, l’affiliazione si considera attiva, perché, sebbene non vengano più versati contributi alla previdenza professionale, il differimento della rendita comporta ulteriori interessi e un aumento del tasso di conversione. Sarà ammessa di conseguenza solo la deduzione entro i limiti dell’art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3. Nella seconda ipotesi, invece, l’affiliazione si considera passiva e il lavoratore potrà pertanto dedurre contributi alla previdenza individuale vincolata nella misura prevista dall’art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3 (cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2013.00072 del 23 ottobre 2013 consid. 3.6).

Anche nel caso dell’affiliazione passiva, cioè di un salariato che non versa più contributi e percepisce una rendita, si deve tuttavia distinguere tra due ipotesi. Nel caso in cui intraprende un’attività lucrativa dipendente, il nuovo datore di lavoro potrebbe essere obbligato ad affiliare il lavoratore all’istituto di previdenza conformemente alla LPP. In tal caso, il salariato avrà diritto annualmente, unicamente alla deduzione nella misura prevista dall’art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3. Se invece intraprende un’attività lucrativa indipendente oppure una dipendente, senza che tuttavia il datore di lavoro sia tenuto ad affiliarlo al suo istituto di previdenza, avrà invece diritto alla deduzione nella misura prevista dall’art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3) (CSI, Prévoyance et impôts, B.2.2.1).

  1. Ritornando al caso che ci occupa, come peraltro ha riconosciuto anche il Cantone nel quale il contribuente è assoggettato illimitatamente, ossia il Canton Zurigo, __________ ha diritto alla deduzione dei contributi alla previdenza individuale vincolata nella misura prevista dall’art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3.

Infatti, nel periodo fiscale litigioso, ha percepito la rendita della previdenza professionale e non era pertanto più affiliato attivamente all’istituto di previdenza del precedente datore di lavoro. D’altra parte, come si evince dai certificati di salario, i nuovi datori di lavoro non hanno trattenuto alcun contributo per la previdenza professionale, dovendosi in tal modo ritenere che non lo abbiano affiliato alla loro istituzione di previdenza.

La deduzione dell’importo di fr. 21'500.- rientra nei limiti previsti dalle citate normative ed appare pertanto legittima.

Motivo per il quale, per quanto concerne il reddito determinante per l’aliquota, lo stesso va stabilito deducendo dai proventi, a titolo di contributi al 3° pilastro A del contribuente, l’importo di fr. 21'500.- anziché l’importo fr. 6'826.- riconosciuto nella decisione su reclamo.

  1. Il ricorso è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Al ricorrente, non patrocinato, non vengono assegnate ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 luglio 2023 è riformata nel senso che il reddito determinante per l’aliquota è stabilito prendendo in considerazione, a titolo contributi al 3° pilastro A, l’importo di fr. 21'500.-.

  1. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

  2. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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