Incarto n. 80.2023.157

Lugano 29 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana Balestra Gamboni

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 12 luglio 2023 contro la decisione del 15 giugno 2023 in materia di ripartizione dell’imposta comunale 2020 e 2021.

Fatti

A. a.

La __________,

denominata __________, opera nel campo della fisica e dell'energia della costruzione, della prevenzione antincendio e della sicurezza, delle scienze ambientali, dell'acustica e vibrazioni, della domotica, degli impianti termoclimatici, elettrici fotovoltaici ed in generale delle energie rinnovabili, nonché delle infrastrutture elettromeccaniche. La società opera in questi campi attraverso la consulenza, la progettazione, l'allestimento di perizie, il monitoraggio e lo svolgimento della direzione lavori. La società può effettuare tutte le operazioni che sono adatte a promuovere il suo scopo, anche attraverso la partecipazione ad altre società, nonché può svolgere ogni e qualsiasi attività simile o comunque connessa con lo scopo sociale. La società può costituire succursali in Svizzera e all'estero, assumere partecipazioni in società in Svizzera e all'estero, acquistare e vendere immobili […].

(v. estratto del Registro di commercio del Cantone Ticino; ultima consultazione: 03.01.2024).

b.

Con scritto del 27 settembre 2022, il RI 1 informava l’RS 1 (UTPG) che sul suo comprensorio erano presenti diversi cantieri che, direttamente o indirettamente, operavano nell’ambito dei lavori assegnati dall’__________) per la perforazione del nuovo tunnel autostradale del San Gottardo, il risanamento di quello esistente e il rifacimento generale dell’assetto viario principale. In considerazione di quanto precede, il Comune chiedeva il riparto d’imposta a partire dal 2021 per la __________, con sede nel __________.

B. Il 12 gennaio 2023, annullando e sostituendo le decisioni del 24 novembre 2022, l’RS 1 (di seguito: RS 1), reintimava le decisioni di tassazione IC/IFD 2019, 2020 e 2021 alla __________.

Nel riparto intercomunale, allestito dall’RS 1, né l’imposta sull’utile né l’imposta sul capitale venivano ripartite con il RI 1 perché a mente dell’autorità di tassazione, “il contribuente non vi possiede della sostanza immobiliare (art. 280 cpv. 1 LT) né uno stabilimento d’impresa (art. 282 cpv. 1 LT)”.

C. Il 21 febbraio 2023, il RI 1 presentava reclamo contro le decisioni di riparto intercomunale 2019-2021 dell’utile e del capitale di __________, in quanto a suo dire la ditta “ha in affitto un appartamento e degli spazi adibiti ad ufficio presso l’amministrazione __________ ad RI 1”.

D. Con decisioni notificate il 15 giugno 2023, l’RS 1 respingeva i reclami argomentando che


SA partecipa nella misura del 70% al consorzio __________, il quale ha la propria sede nel __________;

ad RI 1 è stato preso in affitto un appartamento per un collaboratore che vi alloggia circa due giorni alla settimana,

secondo l’autorità di tassazione non vi sono i presupposti per riconoscere l’esistenza di uno stabilimento d’impresa ad RI 1 e di conseguenza per includere quest’ultimo nel riparto intercomunale d’imposta.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il RI 1, rappresentato dallo RA 1 si aggrava contro il diniego del “diritto al prelievo dell’imposta comunale, attribuendo lo stesso unicamente al __________ in sede di riparto intercomunale”.

Elencando i tre criteri posti dalla giurisprudenza del Tribunale federale per la determinazione dell’esistenza di uno stabilimento d’impresa, il rappresentante sostiene che “il consorzio __________ è fisicamente attivo su un cantiere della durata di dieci anni, e dispone in loco di uffici e di un appartamento dove soggiorna l’ingegnere responsabile della commessa ed a partire dal quale si reca in cantiere. Tale appartamento è altresì adibito ad uso ufficio. Ne consegue che il consorzio __________ dispone in loco di infrastruttura permanente”.

Inoltre “non vi è motivo per il quale si dovrebbe ritenere l’attività svolta dal consorzio __________ non essere parte dell’attività di __________”.

In merito alla terza condizione posta dalla giurisprudenza, “un appalto decennale su un progetto di importanza rilevante come quello del secondo tubo del San Gottardo è certamente rilevante, tanto più considerando che l’intera attività è svolta in loco, e non certo nel __________”.

Citando poi la giurisprudenza della Camera di diritto tributario, il rappresentante sostiene che “anche solo il costo dell’opera può essere sufficiente a comprovare l’importanza dell’attività svolta […] in questo senso, un appalto da CHF 3.1 Mio non può certo considerarsi irrilevante”.

In conclusione, “essendo l’appalto iniziato nel periodo fiscale 2020, e fin da tale anno disponendo di uffici in loco, oltre che dell’appartamento a partire dall’anno 2021, a partire da tale anno __________ è limitatamente imponibile nel RI 1”.

F. Il 23 agosto 2023, l’PI 1 ha presentato le proprie osservazioni al ricorso. Di queste verrà detto in seguito per quanto necessario.

Diritto

  1. Con il ricorso, il RI 1 rivendica la propria partecipazione al riparto intercomunale con il __________, comune di sede della __________, poiché sostiene che la società tenga uno stabilimento d’impresa nel suo Comune.

  2. 2.1.

Giusta l’art. 279 LT, se le condizioni di assoggettamento si verificano in più comuni è stabilito un riparto intercomunale […] secondo i principi del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantonale.

Per l’art. 285 cpv. 1 LT il riparto è eseguito su rivendicazione dei comuni interessati. La rivendicazione è tempestiva se viene inoltrata all’autorità di tassazione entro sei mesi dal momento in cui ne sono dati i presupposti oppure prima che la relativa tassazione sia passata in giudicato.

Secondo l’art. 285 cpv. 2 LT il riparto deve essere eseguito d’ufficio se i requisiti sono desumibili dagli atti in possesso dell’autorità di tassazione.

2.2.

Nel caso in esame, agli atti è reperibile solo la lettera del 27 settembre 2022, con la quale il RI 1 ha rivendicato una quota dell’imposta comunale della __________ SA, a partire dal periodo fiscale 2021. L’autorità di tassazione ha tuttavia notificato le decisioni dei periodi fiscali 2019, 2020 e 2021 anche al Comune ricorrente, indicando che non riteneva adempiuti i presupposti per l’assoggettamento della società in tale Comune. Quest’ultimo ha impugnato tutte e tre le decisioni con reclamo allo stesso RS 1.

In queste circostanze si deve ritenere che la rivendicazione sia stata tempestiva.

  1. 3.1.

L’art. 277 cpv. 2 LT prevede che le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale debbano l’imposta nel Comune dove hanno la sede o l’amministrazione effettiva e nei comuni dove sono dati i presupposti per un’appartenenza economica.

Secondo l’art. 282 cpv. 1 LT, l’utile e la sostanza non immobiliari delle persone giuridiche sono attribuiti ad ogni Comune in cui si trova uno stabilimento d’impresa.

Al Comune di sede o amministrazione effettiva è assegnato in via preliminare il 20 per cento degli elementi di cui al capoverso 1 (art. 282 cpv. 2 LT).

Per l’art. 283 cpv. 1 LT, il riparto è escluso:

a) quando i requisiti di cui agli articoli 281 e 282 si verificano per meno di tre mesi;

[…]

c) quando la quotaparte d’imposta cantonale base è inferiore a 30.‑ franchi;

d) in difetto di tempestiva rivendicazione.

La quotaparte d’imposta non ripartita è attribuita al Comune di domicilio o dimora fiscali, di sede o amministrazione effettiva e, per i contribuenti limitatamente imponibili, al Comune con la maggior frazione d’imposta (art. 283 cpv. 2 LT).

3.2.

L’art. 275 LT prevede che in mancanza di norme particolari sono applicabili per analogia le disposizioni della legge in materia di imposte cantonali.

Per l’art. 61 cpv. 1 lett. b LT, le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se tengono uno stabilimento d’impresa nel Cantone.

L’art. 61 cpv. 3 LT definisce lo stabilimento d’impresa come una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l’attività di un’impresa. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine, i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali, come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno dodici mesi.

Il legislatore ticinese ha ripreso la definizione di stabilimento d’impresa prevista dagli articoli 4 cpv. 2 e 51 cpv. 2 LIFD, la quale a sua volta si ispira alla nozione di stabile organizzazione dell’art. 5 cpv. 1 del Modello OCSE di Convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio (di seguito: Modello OCSE), che può quindi, in una certa misura, essere utilizzato, con il relativo commentario, per definirla. Va notato che in materia intercantonale, invece, la nozione di stabilimento d’impresa è diversa (cfr. DTF 139 II 78 consid. 3.1.2), in quanto, in mancanza di una definizione nella LAID, la giurisprudenza ritiene che vi rientri qualsiasi installazione fissa e permanente in cui viene svolta una parte quantitativamente e qualitativamente significativa dell'attività tecnica e commerciale dell'impresa (cfr. sentenza TF 2C_110/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.3 con riferimenti a giurisprudenza e dottrina). La nozione di stabilimento d’impresa dell'art. 51 cpv. 2 LIFD tende dunque ad essere più ampia rispetto a quella prevista dalla giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale (Oesterhelt/Schreiber, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), n. 18 ad art. 21 LAID, p. 529).

3.3.

Quale che sia la nozione presa in considerazione, il riconoscimento di uno stabilimento d’impresa implica una sede fissa, cioè anzitutto un’installazione fisica in un luogo specifico. È irrilevante che l’impresa sia proprietaria o locataria dell’installazione, ma deve almeno avere un determinato diritto di disposizione su di essa. Per essere considerata fissa, la sede deve essere permanente e non deve avere carattere temporaneo o provvisorio.

Il riconoscimento di uno stabilimento d’impresa all'estero secondo la LIFD presuppone, come ulteriore condizione, che nella struttura venga svolta un'attività commerciale sostanziale. La sobrietà della struttura in loco in termini di locali e personale, soprattutto in rapporto al fatturato, come pure il carattere secondario delle attività ivi svolte sono elementi che depongono a sfavore dell'esistenza di un'attività commerciale sostanziale (sentenza TF 2C_110/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.3 e giurisprudenza citata).

  1. Venendo al caso in disamina, il RI 1 è insorto contro le decisioni dell’RS 1, perché non è stato reso partecipe del riparto intercomunale dell’utile e del capitale dovuti dalla __________ per i periodi fiscali 2019, 2020 e 2021, nonostante sostenga che quest’ultima tenga uno stabilimento d’impresa nel proprio Comune.

4.1.

Nel ricorso, il rappresentante dell’insorgente spiega che il 30 giugno 2020, la __________, con allora sede a __________, e la __________, con sede principale a __________, si sono costituite in consorzio nella forma giuridica della società semplice per lo svolgimento delle “Prestazioni di pianificazione” nell’“Accompagnamento Ambientale dei Lavori plus (AAL+)” relativi alla costruzione del secondo tubo del San Gottardo.

Il consorzio, della durata di 10 anni, ha lo scopo di accompagnare “i lavori per le fasi di progetto di dettaglio, appalto, realizzazione e messa in esercizio […] monitora[ndo] e supervisiona[ndo] gli aspetti ambientali durante la costruzione e [di] supporta[re] il Committente (ndr: l’__________) nella realizzazione dell’opera”.

In particolare, al consorzio è stato demandato il compito di misurare le “vibrazioni per il progetto del secondo tubo del San Gottardo (2TG)”. In altre parole, “durante la fase di realizzazione è necessario il monitoraggio delle vibrazioni al fine di minimizzare la propagazione delle vibrazioni risp. al fine di adottare misure appropriate. A tale scopo viene installata e mantenuta una rete di misurazione delle vibrazioni. Il monitoraggio viene effettuato sia durante l’avanzamento del fronte di scavo della galleria (compreso il monitoraggio del primo tubo e della galleria FFS), sia per ulteriori attività, come l’infissione dei pali o i lavori di demolizione. Il periodo di monitoraggio inizia nel 2021 con i lavori preliminari (spostamento del cunicolo di sicurezza) e si estende fino al 2030. L’impegno per il mandato è indicato sulla base delle effettive attività di misurazione”.

Tramite contratto di mandato, il consorzio ‑ denominato __________ ‑ si è impegnato a fornire il progetto di dettaglio, la pubblicazione del bando di concorso, il confronto delle offerte, la proposta di aggiudicazione, l’esecuzione, la messa in esercizio e la conclusione dell’accompagnamento ambientale dei lavori.

Concretamente, “al momento __________ e __________ stanno seguendo la fase di accompagnamento ambientale dei lavori (AAL) per tutto il cantiere. Oltre ai temi ambientali usuali (protezione aria, suolo, acque, ecc.), sono state eseguite numerose perizie per le sostanze nocive, perizie acustiche, verifiche per la fisica della costruzione” (www.__________.ch; ultima consultazione: 09.01.2024).

La __________ partecipa al consorzio nella misura del 70% e ricopre il ruolo di capofila, assumendosi “la responsabilità tecnica e la responsabilità amministrativa del mandato per compito di tutti i membri”.

La retribuzione lorda pattuita ammonta a fr. 3'131'862.15.

4.2.

Oltre all’installazione e alla manutenzione della rete di misurazione delle vibrazioni tramite sismografi, per seguire i lavori, dal 1° gennaio 2021, la __________ ha preso in locazione nel RI 1 un appartamento “per uso ordinario quale residenza per scopi lavorativi”, da dove l’ingegnere responsabile della commessa __________) si reca in cantiere, rientrando comunque al domicilio di __________ “più volte a settimana” (v. richiesta autorizzazione di soggiorno – rinnovo, doc. G).

Il contratto, di durata determinata, rinnovabile, è stato stipulato nel dicembre 2020 e prevede la locazione di 3 locali, cucina, doccia con WC per complessivi 103 m2 per un canone di locazione di fr. 1'150.00 mensili (di cui fr. 150.‑ per le spese accessorie, doc. J).

Per l’insorgente, l’appartamento preso in locazione ad uso ufficio costituisce un’infrastruttura permanente per l’attività dell’azienda. Pertanto, la __________ avrebbe uno stabilimento d’impresa nel RI 1 e, ex art. 282 cpv. 1 LT in relazione ad art. 279 LT, dovrebbe poter partecipare al riparto intercomunale per i periodi fiscali 2020 (inizio dell’appalto) e 2021 (locazione appartamento).

4.3.

L’autorità fiscale è invece dell’avviso che in loco il Consorzio non disponga di un’infrastruttura, anzitutto perché “il consorzio è incaricato unicamente dell’accompagnamento ambientale dei lavori di realizzazione del secondo tubo del Gottardo e in particolare dell’esecuzione delle misurazioni delle vibrazioni sul cantiere”, mentre “non costruisce alcunché”.

Quanto alla “rete di misurazione delle vibrazioni in cantiere”, installata ai fini dell’adempimento del suo mandato, non sarebbe “dato sapere con esattezza, né l’importanza in termini materiali, né in termini economici di tale installazione”. In ogni caso, la ricorrente “non argomenta neppure la presenza di attrezzature rilevanti”.

Per ciò che concerne l’appartamento preso in locazione, non si potrebbe affermare che “sia utilizzato per l’esercizio dell’attività del consorzio”, per il fatto che “in fin dei conti è utilizzato non più di due giorni alla settimana dall’ingegnere incaricato dall’__________ di eseguire le misurazioni”, il quale “ha […] dichiarato di rientrare al suo domicilio più volte a settimana e nel periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2023 la spesa per l’energia elettrica è stata minima, per un totale di soli CHF 339.20”. In ogni caso, la locazione avrebbe avuto inizio solo a partire dal 01.01.2021.

Inoltre, il fisco cantonale esclude che il consorzio eserciti “un’attività qualitativamente e quantitativamente rilevante”. I ricavi lordi della __________ ammontano mediamente a 10 milioni di franchi all’anno, ma il compenso per l’adempimento del mandato in oggetto ammonta 3,1 milioni sull’arco di dieci anni e di questi ne è attribuito all’__________ il 70%. Il compenso pattuito si attesterebbe pertanto (mediamente) soltanto a circa il 2% del fatturato.

Infine, l’autorità fiscale sottolinea che “sarebbe impiegato soltanto un ingegnere della __________ sul cantiere (come sopra rilevato neppure a tempo pieno), ciò che esclude in definitiva che l’attività esercitata sul cantiere realizzi una parte qualitativamente e quantitativamente rilevante dell’attività tecnica e commerciale della __________”.

4.4.

Ora, a prescindere dalle scarse prove documentali fornite dal ricorrente al fine di confutare quanto sostenuto dall’autorità di tassazione, nella fattispecie le condizioni per ammettere l’esistenza di uno stabilimento d’impresa e dunque per assoggettare limitatamente una persona giuridica in virtù della sua appartenenza economica, non sono soddisfatte.

Nel sito ufficiale della __________ si può leggere che “le attività di cantiere come lo scavo di nuovi tunnel sono spesso fonti di vibrazioni che possono arrecare disturbi o danni al patrimonio costruito e alle infrastrutture esistenti” e che __________ dispone di un elevato numero di sensori (sismografi) in grado di monitorare il livello effettivo delle vibrazioni; con un sistema informatico all’avanguardia aggiorna gli interessati in tempo reale sull’andamento delle vibrazioni in funzione di soglie di allarme predefinite” (www.__________.ch; ultima consultazione: 09.01.2024). L’installazione dei sensori è dunque limitata alla durata del cantiere autostradale.

Ora, in base alle indicazioni disponibili, il ruolo del consorzio cui partecipa la società in questione non è quello di un’impresa che partecipa all’edificazione dell’opera, ma si limita a fornire un supporto tecnico durante lo svolgimento delle opere. D’altra parte, oltre a non comprovare la consistenza della rete di sensori, tramite piani, disegni tecnici, fotografie, ecc., il ricorrente non ne dimostra l’importanza né in termini materiali né in termini economici.

Decisiva appare tuttavia l’assenza di un’attività sostanziale, alla luce del fatturato. Come ricordato, a fronte di una cifra d’affari aziendale annua di ca. 10 milioni, gli utili prodotti dall’attività ad RI 1 sono di ca. fr. 217'000.‑, ciò che rappresenta circa il 2% dei ricavi d’esercizio dell’azienda. Anche sul fronte della necessità di personale occupato ad RI 1 non sembra si tratti di un’attività così rilevante per l’azienda: in effetti vi è un solo ingegnere attivo sul cantiere, per di più occupato parzialmente. Stando sempre al sito della __________, l’azienda occupa più di un’ottantina di collaboratori e riceve oltre 1'000 mandati all’anno.

Dal punto di vista quantitativo, anche per evitare un eccessivo frazionamento della sovranità fiscale, è dunque corretto non ammettere nella fattispecie l’esistenza di uno stabilimento d’impresa nel RI 1 e, di riflesso, l’assoggettamento limitato in virtù dell’appartenenza economica della __________ sia per il 2020 sia per il 2021.

L’operato dell’RS 1 merita di essere tutelato. Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Di conseguenza, il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del RI 1, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato r

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

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