Incarti n. 80.2023.130 80.2023.131
Lugano 17 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario
Stefano Stillitano, vicecancelliere
parti
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 giugno 2023 contro la decisione del 17 maggio 2023 in materia di IC e IFD 2021.
Fatti
A. RI 1 si è sposata il 30 luglio 1999 con __________. Il 21 febbraio 2005 è nata la loro figlia __________. Con sentenza del 1° ottobre 2014, il Pretore di __________ ha dichiarato sciolto per divorzio il matrimonio dei coniugi __________. Per quanto concerne la figlia __________, la sentenza di divorzio ha stabilito il mantenimento dell’autorità parentale e della custodia congiunte e ha previsto che la figlia trascorresse “ugual tempo sia presso la mamma sia presso il papà”. Ha inoltre escluso il pagamento di alimenti.
B. Nella dichiarazione d’imposta 2021, RI 1 ha dichiarato redditi per complessivi fr. 62'302.– e ha fatto valere, fra le altre, le deduzioni per figli a carico (fr. 11'100.–) e per figli agli studi (fr. 1'200.–). Il reddito imponibile dichiarato ammontava di conseguenza a fr. 40’414.–.
Con decisione del 2 novembre 2022, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD relativa al periodo fiscale 2021, commisurando il reddito imponibile in fr. 53'100.– per l’IC ed in fr. 57'100.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar modo negato le deduzioni sociali. L’imposta sul reddito era inoltre calcolata applicando l’aliquota per “altri contribuenti”.
C. a.
La contribuente ha interposto reclamo contro tale decisione in data 22 novembre 2022, postulando il riconoscimento delle deduzioni sociali, avendo ella “una figlia totalmente a [suo] carico e ancora agli studi”.
b.
Con lettera del 28 novembre 2022, l’UT, considerato che la figlia __________, nell’ambito della procedura di separazione era stata affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che risultava domiciliata presso l’abitazione del padre e che non era previsto il versamento di alimenti, ha chiesto alla contribuente di comunicare eventuali cambiamenti della situazione.
Con scritto del 16 dicembre 2022, per il tramite del suo patrocinatore, RA 1 RA 1, la reclamante ha sostenuto di sopperire autonomamente e per il 100%, considerate le precarie condizioni finanziarie del padre, ai fabbisogni della figlia, la quale sarebbe stata pure con lei convivente. Difatti, nei periodi fiscali precedenti le sarebbero state riconosciute entrambe le deduzioni richieste, come da decisioni delle autorità fiscali allegate. A tale scritto sono stati altresì allegati i pagamenti effettuati a favore della figlia relativi ai costi di formazione e cassa malati.
Quanto al domicilio di __________, con scritto di data 5 marzo 2023, l’avv. RA 1 ha indicato che il cambiamento di domicilio sarebbe avvenuto nel 2011 su esclusiva richiesta del padre, __________, e senza che la ricorrente ne fosse portata a conoscenza. Tale cambiamento sarebbe inoltre stato meramente formale, avendo la figlia continuato a vivere, di fatto, assieme alla madre.
c.
L’RA 1 in data 27 marzo 2023 ha informato l’Ufficio controllo abitanti di __________ della “inesattezza dell’iscrizione dell’indirizzo presso il padre della figlia __________ a far tempo dal 31.08.2011, inesattezza in rapporto alla realtà dei fatti”.
L’Ufficio controllo abitanti di __________, in data 4 aprile 2023 ha quindi indicato di avere provveduto, a seguito della segnalazione ricevuta, a convocare __________, nel frattempo divenuta maggiorenne, la quale sul punto aveva dichiarato “l’intenzione di mantenere il domicilio presso il padre, __________, come fino ad ora”, depositando in detta occasione anche uno scritto con cui manifestava la sua volontà di mantenere il domicilio presso il padre. Nella dichiarazione allegata, __________ affermava di “passare il 50% con [suo] padre e il restante 50% con [sua] madre”, scegliendo comunque di mantenere il domicilio “dove lo è stato fino ad ora e cioè da [suo] padre”.
d.
Con decisione del 17 maggio 2023 l’UT ha accolto parzialmente il reclamo della contribuente, accordandole le deduzioni integrali per figli a carico, in misura superiore dunque rispetto alla deduzione del 50% che dovrebbe applicarsi in casi di questo tipo, ma negando per contro l’applicazione dell’aliquota per coniugati, ritenuto il domicilio della figlia presso il padre. Il reddito imponibile ammontava di conseguenza a fr. 40'800.– per l’IC e a fr. 50'600.– per l’IFD.
D. Avverso tale decisione, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, chiedendo che l’imposta cantonale sul reddito e l’imposta federale diretta siano calcolate applicando l’aliquota per coniugati, in considerazione del fatto che ha sempre sopperito autonomamente al fabbisogno della figlia. Quanto al domicilio di __________, la ricorrente afferma di avere contattato la legale che l’aveva assistita durante la procedura di divorzio, avv. __________, la quale avrebbe confermato che, in detta sede, non si era mai discusso del cambiamento di domicilio della figlia, da quello della madre a quello del padre. Tale cambiamento, dunque, sarebbe da attribuire ad una iniziativa individuale del padre. Inoltre, a mente della ricorrente, “tale inopportuno cambiamento di indirizzo non ha e non può quindi in alcun caso influire sul riconoscimento della signora __________ quale beneficiaria delle deduzioni fiscali per figlia a carico e di applicazione dell’aliquota per nucleo familiare/monoparentale”, come già riconosciuto in precedenza delle stesse autorità fiscali.
Quanto, infine, alla volontà della figlia di mantenere il domicilio presso il padre, la ricorrente ha indicato che “la presenza del padre anche in tale frangente non è estranea all’evidente pressione cui è sottoposta da tempo la figlia affinchè il desiderio del padre di vedersi confermata la possibilità di residenza ad Ascona possa essere esaudito”. Pertanto, a mente della ricorrente, la dichiarazione di __________ sarebbe da “relativizzare”, considerate sia le “modalità di assunzione della dichiarazione discutibili”, che il contenuto “non fede facente alla reale situazione di fatto”.
Diritto
I. Imposta federale diretta
Per il calcolo dell’imposta federale diretta, l’aliquota ordinaria è prevista dall’art. 36 cpv. 1 LIFD. L’art. 36 cpv. 2 LIFD prevede un’aliquota più favorevole, applicabile ai coniugi viventi in comunione domestica. Infine, l’art. 36 cpv. 2bis LIFD prevede che il capoverso 2 si applichi per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lo scopo delle deduzioni sociali e delle aliquote è di adattare – in modo schematico – l’onere fiscale alla situazione personale ed economica particolare di ogni categoria di contribuenti, come richiede il principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.). Sebbene la disciplina legale delle deduzioni preveda necessariamente un certo schematismo, in considerazione delle molteplici situazioni personali di cui si deve tener conto, la giurisprudenza esige comunque che tale schematismo non comporti una sistematica discriminazione di determinate categorie di contribuenti (DTF 141 II 338 consid. 4.5 e giurisprudenza citata).
2.3.
Nella DTF 133 II 305, il Tribunale federale, fondandosi sulla vecchia Circolare n. 7 del 20 gennaio 2000 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, ha deciso che, quando uno dei genitori versa degli alimenti all’altro, questa rendita deve essere assimilata alle risorse che il genitore beneficiario usa per il mantenimento del figlio, con la conseguenza che deve essere considerato il contribuente che provvede al sostentamento del figlio.
Nella stessa sentenza, la Suprema Corte ha ritenuto conforme alla legge federale anche la prassi dell’AFC per il caso in cui la custodia alternata è d’importanza uguale: la concessione della deduzione per figlio al genitore con il reddito più elevato è una soluzione di opportunità poiché conduce a prediligere la soluzione più favorevole sul piano fiscale, supponendo che il genitore più agiato contribuisca in misura più importante al sostentamento del figlio (DTF 133 II 305 consid. 8.5).
2.4.
Nella DTF 141 II 338 l’Alta Corte ha tuttavia ritenuto di dover così precisare la propria giurisprudenza. Nell’ipotesi in cui i coniugi divorziati hanno l’autorità parentale congiunta, la custodia alternata equivalente e non hanno previsto il versamento di alcun contributo di mantenimento, si suppone che il genitore che ha il reddito più elevato contribuisca in misura più importante al mantenimento del figlio, con la conseguenza che questo genitore ha diritto all’aliquota ridotta. Se questa ipotesi si rivela infondata, poiché i genitori contribuiscono al mantenimento del figlio in misura uguale versando ciascuno lo stesso importo (a questo proposito, in linea di principio ci si basa solo sulla sentenza di divorzio), l’aliquota ridotta deve essere concessa al genitore che consegue il reddito inferiore (consid. 6.3; cfr. anche la sentenza 2C_380/2020 del 19 novembre 2020 consid. 4.3.2).
La precisazione della giurisprudenza è basata sulla considerazione che dei genitori che si separano e che prevedono un’autorità parentale congiunta e una custodia alternata equivalente e che, inoltre, rinunciano al versamento di un contributo di mantenimento, hanno la chiara volontà di occuparsi in modo il più possibile uguale del figlio e, più particolarmente, di partecipare pure al suo mantenimento in misura equivalente. Ne consegue che il genitore che ha il reddito inferiore sopporta, proporzionalmente al suo reddito, un onere più importante per il mantenimento del figlio. In una simile ipotesi, il contribuente che assicura proporzionalmente in misura inferiore il mantenimento del figlio è quello che consegue il reddito più elevato. Farlo beneficiare dei vantaggi costituiti dall’aliquota ridotta e dalla deduzione per figli non rispetta pertanto il principio di capacità contributiva (DTF 141 II 338 consid. 6.2).
Nel caso in esame, l’autorità di tassazione ha negato alla ricorrente l’applicazione dell’aliquota per genitori, prevista dall’art. 36 cpv. 2bis LIFD, per il fatto che, “come confermato anche dall’ufficio del controllo abitanti di __________ la ragazza è domiciliata presso il padre e continua ad esserlo attualmente”.
3.2.
Come visto, l’art. 36 cpv. 2bis LIFD estende l’applicazione dell’aliquota agevolata anche “ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi”, purché siano adempiute due condizioni: che vivano “in comunione domestica con figli o persone bisognose” e che provvedano “in modo essenziale” al loro sostentamento.
Secondo l’autorità di tassazione, l’insorgente non avrebbe adempiuto la prima condizione, in quanto la figlia minorenne della ricorrente sarebbe domiciliata non presso di lei bensì presso il padre.
La legge non richiede tuttavia che il figlio sia domiciliato presso il genitore che provvede al suo sostentamento in modo essenziale, bensì che viva con lui “in comunione domestica”. Nel caso in cui i genitori hanno la custodia alternata (in misura praticamente equivalente) di un figlio minorenne, si deve ritenere che quest’ultimo viva in comunione domestica con entrambi (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 214).
Il fatto che la figlia della ricorrente sia stata e sia tuttora domiciliata presso il padre non è pertanto decisivo per l’attribuzione dell’aliquota per genitori. È per contro determinante la circostanza che, con la sentenza di divorzio, l’autorità parentale sia stata lasciata congiunta e la custodia sia stata assegnata congiuntamente ai genitori.
3.3.
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, si tratta dunque di stabilire quale sia il genitore che provvede in modo essenziale al sostentamento di __________.
La Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’AFC sull’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) afferma che, in caso di custodia alternata si presuppone che il genitore con il reddito netto superiore, provveda in modo essenziale al sostentamento del figlio e perciò gli viene riconosciuta la tariffa per i genitori (n. 13.4.2, p. 25).
Anche la giurisprudenza del Tribunale federale ammette, in linea di principio, la stessa soluzione, con l’eccezione del caso in cui “i genitori contribuiscono al mantenimento del figlio in misura uguale versando ciascuno lo stesso importo”, ne qual caso l’aliquota ridotta deve essere concessa al genitore che consegue il reddito inferiore (v. supra, consid. 2.4).
3.4.
Agli atti non sono reperibili la dichiarazione d’imposta e la decisione di tassazione che concernono il padre di __________, __________ __________. Al ricorso è stato tuttavia allegato un verbale di udienza del 31 gennaio 2012, redatto nell’ambito della procedura di divorzio, dal quale risulta che “le parti si danno reciprocamente atto che la moglie dispone di un reddito di circa fr. 4'200.– (compreso l’assegno per figli) ed ha un fabbisogno di circa fr. 3'000.–“, mentre “il marito ha… entrate mensili di circa fr. 2'000.– lordi e percepisce l’assegno integrativo per __________ di circa fr. 500.–, avendo per il resto un fabbisogno di circa fr. 3'000.–“. Nello stesso verbale si legge che “la madre si assume i costi occasionati dalla figlia (cassa malati ecc.), ad eccezione delle spese di vitto e alloggio presso il padre”.
Nella procedura di reclamo contro la decisione di tassazione 2021, la contribuente aveva richiamato il citato verbale e la successiva sentenza di divorzio, per ribadire il proprio “predominante sostentamento” della figlia, attestato anche dagli estratti bancari e dalle fatture allegati.
Del resto, la stessa autorità fiscale ha manifestamente riconosciuto che sia l’insorgente a provvedere n modo essenziale al sostentamento di __________, laddove ha accolto il reclamo e le ha riconosciuto la deduzione per figli a carico in misura integrale, sebbene la legge preveda che, se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti, la deduzione per i figli sia ripartita per metà (articoli 35 cpv. 1 lett. a LIFD e 34 cpv. 1 lett. a LT).
Sebbene il padre di __________ consegua con ogni verosimiglianza un reddito inferiore rispetto alla ricorrente, non vi è ragione di attribuire a lui l’aliquota più favorevole, potendosi escludere che la situazione concreta sia quella di due genitori che contribuiscono al mantenimento del figlio in misura uguale versando ciascuno lo stesso importo.
3.5.
Per il calcolo dell’imposta federale diretta, si giustifica pertanto l’applicazione dell’aliquota per genitori secondo l’art. 35 cpv. 2bis LIFD.
II. Imposta cantonale
Per il calcolo dell’imposta cantonale, l’art. 35 cpv. 2 LT prevede l’applicazione dell’aliquota più favorevole ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.
4.2.
Diversamente dalla LIFD, la LT non prevede un’aliquota specifica per i genitori. L’art. 35 cpv. 2 LT estende tuttavia l’applicazione dell’aliquota per coniugi anche ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.
La definizione del campo di applicazione dell’aliquota più favorevole segue dunque gli stessi criteri di quelli previsti dall’art. 36 cpv. 2bis LIFD. Anche in questo caso, per i genitori separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, l’applicazione dell’aliquota privilegiata presuppone che il genitore viva in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvede.
Ne consegue che si giustifica una soluzione uguale a quella adottata in materia di IFD (cfr. la sentenza CDT n. 80.2020.122 del 17 dicembre 2020 consid. 2; v. anche la Circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni, Imposizione della famiglia, n. 11.3, p. 29).
4.3.
Anche ai fini del calcolo dell’imposta cantonale sul reddito, pertanto, l’aliquota privilegiata per coniugati è applicata solo nel calcolo dell’imposta della ricorrente, la quale vive in comunione domestica con la figlia minorenne __________, al cui sostentamento provvede in modo essenziale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 maggio 2023 è riformata nel senso che l’imposta cantonale sul reddito è calcolata con l’aliquota per coniugati e l’imposta federale diretta con l’aliquota per genitori.
Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 600.– per ripetibili.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: