Incarti n. 80.2023.108 80.2023.109
Lugano 1 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana Balestra Gamboni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 maggio 2023 contro la decisione del 3 maggio 2023 in materia di IC e IFD 2020.
Fatti
A. RI 1, pensionato, da innumerevoli anni gestisce l’Alpe __________ in Valle __________.
Nella Dichiarazione d’imposta per le persone fisiche 2020, presentata l’8 marzo 2021, il ricorrente dichiarava un reddito imponibile di fr. 76'559.‑ e una sostanza imponibile di fr. 0.‑.
Tra gli altri esponeva un reddito da attività indipendente accessoria pari a fr. 14'000.‑, relativo alla “gestione alpeggio”.
B. Con decisione del 27 maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2020.
Per quanto qui d’interesse, l’autorità di tassazione aveva elevato il reddito da attività indipendente accessoria da fr. 14'000.‑ a fr. 18'000.‑, argomentando che i “valori [erano stati] stabiliti per apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa”.
Di conseguenza, il reddito imponibile ammontava a fr. 81'100.‑ per l’imposta cantonale e a fr. 83'800.‑ per l’imposta federale diretta e la sostanza imponibile a fr. 50'000.-.
C. Con il reclamo, presentato il 3 giugno 2021, il contribuente si aggravava tra l’altro contro l’imposizione del reddito dell’attività indipendente accessoria in relazione alla gestione degli Alpi __________ e __________. L’aumento da fr. 14'000.‑ a fr. 18'000.‑ era a suo dire inspiegabile, considerando il “calo di produzione e quindi di reddito” avvenuto negli ultimi anni. Aggiungeva che dall’attività percepiva “unicamente un compenso in natura (mascarpini e alcune forme di formaggio) quantificabile in circa 1'500.00 franchi annui”. Postulava la diminuzione del reddito aziendale accessorio a fr. 9'000.‑, così come esposto “nelle dichiarazioni d’imposta riguardanti gli anni 2018 e 2019”.
Per dimostrare il calo di produzione dovuto alla difficoltà di “trovare animali da caricare sull’alpe”, allegava i formulari alpeggio 2019 e 2020 destinati all’Ufficio del veterinario cantonale.
D. Con decisione datata 8 dicembre 2021, l’RS 1 respingeva il reclamo. Il contribuente presentava tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario che, con sentenza datata 1° febbraio 2022 (incarto no. 80.2021.271/272), annullava la decisione impugnata, rinviava gli atti all’RS 1 perché emanasse una nuova decisione e, nel contempo, invitava il contribuente a “produrre documentazione precisa che consent[isse] di quantificare correttamente le spese sostenute e conseguentemente il reddito da attività lucrativa accessoria indipendente” (consid. 4.5).
E. Sulla scorta di quanto deciso dalla Camera di diritto tributario, l’RS 1 riprendeva la procedura di reclamo. Dapprima richiedeva all’Ispettorato fiscale una verifica del contribuente per gli anni 2020 e 2021 con particolare attenzione al controllo di “costi e ricavi, vantaggi, sostanza aziendale”, perché “dal 2017 al 2020 non [era] mai stato fornito alcun rendiconto” e il reddito netto era stato “sempre definito per apprezzamento sulla base dei periodi precedenti: 2017/2018/2019: Fr. 14'000.‑ (dichiarato Fr. 9'000.‑). 2020: Fr. 18'000.‑ (dichiarato Fr. 14'000 prima istanza/Fr. 9'000.‑ su reclamo)”. L’Ispettorato fiscale non dava seguito alla richiesta.
L’RS 1 si rivolgeva allora alla Sezione dell’agricoltura, Ufficio dei pagamenti diretti, alfine di chiarire la questione relativa alla concessione dei sussidi agricoli. Dalla documentazione agli atti si evince che, per il 2020, il contribuente aveva percepito fr. 33'953.10 quali pagamenti diretti.
Si rivolgeva poi all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo (UIFB) alfine di delucidare la situazione del signor __________, domiciliato in __________, che lavorava da anni sull’Alpe. Dallo scambio di email tra l’UIFB e l’RS 1 emergeva che, almeno dal periodo fiscale 2019, __________ percepiva un salario di fr. 12'000.‑ (per tre mesi), assoggettato all’imposta alla fonte, e che il signor RI 1 figurava quale datore di lavoro.
F. a.
Il 15 marzo 2023, il contribuente veniva convocato dall’RS 1. Veniva redatto un verbale di audizione, firmato anche dal reclamante, dal quale si legge:
Il signor RI 1 ha sempre e solo comprovato unicamente le spese s[o]pportate personal[…]mente, così come i sussidi agricoli ed i sussidi di lavorazione latte. Per quanto riguarda invece i ricavi dalla vendita di formaggio e le spese s[o]pportate dal Sig. __________, non sono mai state comprovate.
Nell’incontro odierno l’autorità fiscale è giunta alla conclusione che il Signor RI 1 quale gestore dell’alpe ha incassato circa Fr. 31'000.‑ di sussidi diretti e di estivazione, circa fr. 9'000.‑ di sussidi lavorazione latte e in base ad una produzione di circa 800 forme di formaggio, fr. 109'000.‑ di ricavo.
Dalla documentazione presentata attualmente risultano circa Fr. 35'000.‑ di spese pagate direttamente dal Sig. RI 1, gli altri costi sono pagati direttamente dal Signor __________ (secondo indicazione del RI 1 il costo del personale sono circa fr. 30'000.‑ in aggiunta ai fr. 12'000.‑ di __________, per fitto bestiame complessivamente circa fr. 15'000.‑ e non è in grado di quantificare il vitto del suddetto personale).
L’autorità fiscale emetterà la decisione in base ai dati in suo possesso, in quanto il Sig. RI 1 non è in grado di presentare altra documentazione.
b.
Il giorno seguente, il contribuente faceva pervenire all’RS 1 un’email con il quale l’informava di aver
dimenticato di segnalar[…]e che ho a carico pure i costi aziendali (nr. della mia azienda 5312/61/43) che copro con il mio conto corrente postale privato. Si tratta dei costi derivanti da 2 cantine di stoccaggio e di affinamento delle forme di formaggio residue, di due veicoli privati (una Subaru e un furgoncino Piaggio che uso giornalmente per un periodo di circa 120 giorni/annui), di un locale nella casa di mia comproprietà di __________ che uso come spazio amministrativo dotato di computer, stampante cardex e mobilia, del natel, di una linea internet. Nei costi aziendali rientrano pure le spese vive sopportate da mio fratello e da un amico che mi coadiuvano nella gestione delle due cantine e nella consegna ai clienti del formaggio residuo. Rientrano pure le spese di trasferta (una decina) che __________ sopporta da __________ a __________ per la preparazione della stagione alpestre e per la sua chiusura che avviene di norma verso il 10 di ottobre.
Detto ciò posso ben dire che i 9'000.00 franchi da me solitamente dichiarati […] siano più che realistici.
Tanto dovevo per una corretta decisione sulla mia tassazione 2021 [sic!].
G. Con decisione del 3 maggio 2023, l’RS 1 respingeva il reclamo correggendo al rialzo il reddito da attività lucrativa accessoria indipendente del contribuente. Considerato quanto emerso in sede di audizione e la successiva email del contribuente, l’autorità di tassazione decideva che “il reddito netto da attività indipendente si attesta[va …] in Fr. 45'000.‑”. A motivo, l’RS 1 adduceva che
Il gestore dell’alpe, Sig. __________ (domiciliato in __________), percepisce un reddito di Fr. 12'000.‑ lordi e poi a detta del contribuente incassa direttamente i ricavi della vendita di formaggio e si fa carico di ulteriori spese. Non è quindi dato sapere come viene suddiviso l’utile netto delle transazioni avvenute a nome del gestore.
[…]
Il contribuente non è stato in grado di fornire una contabilità semplificata completa in quanto mancano totalmente i redditi dalla vendita di formaggio ed i costi sostenuti dal gestore dell’alpe.
Il contribuente ha confermato con la firma del verbale che i ricavi delle vendite ammontano a circa fr. 109'000.‑ oltre a Fr. 40'000.‑ di sussidi.
Oltre ai costi comprovati di Fr. 47'000.‑ (incluso salario Sig. __________), l’ufficio di tassazione prende per buoni, come da verbale del 15.03.2023, le indicazioni del contribuente per altri costi di Fr. 45'000.‑.
Considerato come il contribuente non sia in grado di comprovare i costi per il vitto e che dallo scritto email del 16.03.2023 segnala ulteriori costi, questi vengono valutati in Fr. 12'000.‑.
Di conseguenza, il reddito imponibile era aumentato a fr. 108'100.‑ per l’IC e a fr. 110'800.‑ per l’IFD.
H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la suddetta decisione, contestando l’aumento del reddito da attività lucrativa indipendente accessoria a fr. 45'000.-, e chiede di essere convocato in udienza.
In via sussidiaria, domanda che tale reddito sia accertato in fr. 14'000.‑, come per le ultime tassazioni passate in giudicato.
Avrebbe sottoscritto il verbale di audizione sentendosi “sotto pressione psicologica”, senza condividerne il contenuto, perché i dati numerici non concorderebbero con quelli esposti, ma non riportati nel verbale. La conclusione cui giunge l’RS 1 sarebbe arbitraria e manifestamente sproporzionata.
Ricorda di aver ripreso l’attività dalla madre, che a sua volta era subentrata al padre, deceduto nel 1991. Egli avrebbe agito in buona fede, “in quanto h[a] fatto affidamento su di una prassi consolidata nel tempo (sono ormai quarant’anni che si procede in questo modo)”.
Vi sarebbe un accordo “verbale tacito” con __________, in base al quale il contribuente si assumerebbe i costi amministrativi e fissi (affitto, AVS, imposte alla fonte, elicottero, ecc.), compensandoli con l’incasso dei sussidi e una parte minima della produzione. I costi variabili (indennità ai proprietari di bestiame, salari e vitto personale, recinzioni, materiale vario, ecc.) sarebbero invece a carico di __________, che li compenserebbe con l’incasso proveniente dalla vendita di formaggio, ricotta e burro.
Entrando nel merito delle cifre, il ricorrente sostiene che i ricavi dalla vendita di formaggio, ricotta e burro si attestino a fr. 100'000.‑. Per quanto riguarda i costi, quelli per il personale (salario e vitto) ammonterebbero a fr. 50'800.‑; i compensi ai proprietari di bestiame a fr. 16'000.‑; il materiale vario a fr. 9'500.‑; il formaggio e la ricotta ricevuti gratuitamente a fr. 3'000.‑; i costi preparatori e di chiusura a fr. 3'000.‑ ed infine i costi aziendali sopportati personalmente a fr. 10'296.‑.
Di conseguenza, “l’utile ricavato dalla vendita del formaggio ammonta a circa 7'404 CHF ed è stato incassato dal __________”. Tale somma potrebbe “al limite [essere] aggiunta all’importo sottomesso all’imposta alla fonte e all’AVS, ma non rappresenta in ogni caso un utile per me”.
I suoi ricavi sarebbero costituiti dai sussidi agricoli (fr. 40'000.‑); il vantaggio in natura (fr. 3'000.‑), l’addebito dei costi aziendali a __________ (fr. 10'296.‑), per un totale di fr. 53'296.‑. Da questo importo dovrebbero essere dedotte spese comprovate per fr. 35'000.‑ (“giustificativi a disposizione della Camera”) e altre spese aziendali generali (di amministrazione, per i veicoli, ecc.) in ragione di fr. 10'296.‑, per complessivi fr. 45'296.‑. Di conseguenza, il suo reddito si attesterebbe a fr. 8'000.‑.
Infine, poiché a suo dire l’autorità di tassazione è stata “alquanto pressapochista”, precisa ulteriormente sia la natura dei ricavi sia la suddivisione dei costi aziendali e del vitto degli operai.
I. Con le osservazioni del 31 maggio 2023, l’RS 1 propone che il ricorso sia dichiarato irricevibile per mancata collaborazione o almeno sia respinto.
“Costretto dall’evidenza dei fatti”, il ricorrente avrebbe fornito informazioni da cui emerge una cifra d’affari realizzata di circa 140/150'000 franchi annui. Il reddito aziendale sarebbe stato definito “rifacendosi ai dati verbalizzati nell’incontro”, giungendo ad un reddito “prudenziale” di fr. 45'000.‑.
L’autorità di tassazione contesta “nel modo più assoluto” le affermazioni dell’insorgente riguardo a rigidità e pressione durante il colloquio e afferma di “aver accettato in modo troppo benevolo le cifre valutate e indicate dal RI 1 senza una minima documentazione a sostegno”.
L. Al termine dell’udienza tenutasi il 21 settembre 2023 davanti alla Camera di diritto tributario, le parti hanno sottoscritto il seguente verbale:
il ricorrente ricorda che sono decenni che la sua famiglia gestisce insieme al signor __________ l’alpe in questione, in base ad accordi taciti.
Ritiene poi che il verbale del 15 marzo 2023 sia “palesemente di parte”. Chiede pertanto di essere imposto sulla base di un reddito di CHF 9'000.‑.
L’UT sottolinea che il gestore dell’alpe è solo il signor RI 1. __________ è un suo dipendente e nel suo stipendio, assoggettato all’imposta alla fonte e contributi AVS, sono inclusi anche vitto e alloggio. In mancanza di ogni documentazione contabile l’UT ha proceduto ad una stima prudenziale del reddito dell’attività lucrativa indipendente accessoria. Chiede pertanto la conferma dell’importo di CHF 45'000.‑.
Il ricorrente chiede che la decisione sia adottata prima della fine del 2023 per decidere se dare avvio all’attività della prossima stagione. Il ricorrente sostiene che si dovrebbero confrontare i suoi utile con gli altri alpi della __________.
Diritto
Preliminarmente, l’insorgente lamenta le modalità con cui si è svolta l’audizione tenutasi durante la procedura di reclamo. L’autorità avrebbe infatti proceduto ad una “verbalizzazione dai contenuti unilaterali”, al punto che egli avrebbe sottoscritto il verbale “senza mai condividerlo unicamente a causa del fatto di esser[s]i sentito sotto pressione psicologica”. Mentre il funzionario del fisco “pretendeva una contabilità precisa”, egli avrebbe invocato “un ragionevole uso del buon senso”.
1.2.
Per gli articoli 18 cpv. 1 LIFD e 17 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Anche i proventi di un’attività occasionale o di un hobby costituiscono reddito imponibile, in virtù della clausola generale (Reich/Weidmann in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 27 ad art. 16 LIFD; Noël in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 25 ad art. 16 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 4a ediz., Zurigo 2023, n. 36 ad art. 16 LIFD).
Secondo l’art. 957 CO, le imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno fr. 500'000.‑ devono tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che non realizzano una cifra d’affari annua di almeno fr. 500'000.‑ devono per contro tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio (c.d. contabilità semplificata). Come le prime, anche le seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti, conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO).
Se tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore del contribuente (sentenza TF 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid. 4.1).
1.3.
Per l’imposta cantonale, l’art. 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore per il periodo fiscale 2020, prevede che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente debbano allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo fiscale in questione; in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (lett. a) e gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (lett. b).
Per l’imposta federale diretta, l’art. 125 cpv. 2 LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, dispone che le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche debbano allegare alla dichiarazione:
a) i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale; o
b) in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
Le esigenze alle quali devono rispondere i documenti contabili richiesti dall’art. 125 cpv. 2 LIFD dipendono dalle circostanze del caso concreto, ed in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni caso, devono essere idonee a garantire un accertamento completo ed affidabile del reddito e della sostanza legate all’attività lucrativa indipendente e devono poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte delle autorità fiscali (sentenze TF 2C_189/2016 del 13.2.2017 consid. 6.4.4.; 2C_87/2015 del 23.10.2015 consid. 6.5.)
1.4.
Nel caso in discussione, è lo stesso ricorrente a riconoscere di non aver mai presentato documenti contabili idonei al garantire un accertamento affidabile del reddito dell’attività indipendente.
L’autorità fiscale è dunque stata costretta procedere ad una valutazione del reddito di quest’ultima. Secondo gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, infatti, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
L’autorità ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto di reclamo (obbligo di motivazione, artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Con la decisione del 27 maggio 2021, l’autorità di tassazione ha infatti notificato al ricorrente una tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova (sentenza TF n. 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006 consid. 3).
1.5.
Prima di notificargli la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha convocato il contribuente, per informarlo dei risultati delle indagini condotte dapprima presso l’Ufficio dell’agricoltura e poi presso l’Ufficio delle imposte alla fonte. Al ricorrente è stato altresì ricordato che ha “sempre e solo comprovato unicamente le spese” sopportate personalmente, “i sussidi agricoli ed i sussidi di lavorazione latte”, mentre non ha mai prodotto alcun rendiconto riguardante i ricavi relativi alla vendita del formaggio né i giustificativi delle spese sostenute dal suo impiegato __________. Ha poi indicato i ricavi e i costi che sarebbero stati presi in considerazione nella decisione dopo reclamo, “in quanto il Sig. RI 1 non [era] in grado di presentare altra documentazione”.
Al ricorrente è stata offerta l’opportunità di esprimersi durante l’audizione ed ha successivamente preso posizione con un messaggio di posta elettronica, menzionando altri costi aziendali, senza però comprovarli.
In queste circostanze, la sua affermazione di non aver condiviso i contenuti del verbale da lui stesso firmato è difficilmente comprensibile. Lo scopo dell’audizione era manifestamente quello di informarlo in merito alle risultanze delle informazioni raccolte e di consentirgli di prendere posizione, garantendo in tal modo il diritto di essere sentito. In ogni caso, il ricorrente è stato sentito anche in sede di udienza davanti alla Camera di diritto tributario, dove ha potuto nuovamente ribadire la propria posizione.
Quanto al fatto che il funzionario del fisco cantonale abbia preteso la presentazione di una “contabilità precisa”, come si è poc’anzi ricordato, non si trattava di una richiesta arbitraria bensì di un obbligo legale cui il ricorrente era tenuto.
Nel merito, il ricorrente contesta l’ammontare del reddito da lui conseguito con la gestione degli alpeggi in Val __________, che per l’RS 1 si attesterebbe a “prudenziali” fr. 45'000.‑, mentre il ricorrente vorrebbe ricondurre a fr. 8'000.‑ o tutt’al più a fr. 14'000.‑.
2.2.
Con la sentenza del 1° febbraio 2022, con cui ha annullato la prima decisione su reclamo (CDT n. 80.2021.271/272), la Camera di diritto tributario ha invitato il ricorrente a “produrre documentazione precisa che consent[isse] di quantificare correttamente le spese sostenute e conseguentemente il reddito da attività lucrativa accessoria indipendente” (consid. 4.5). La documentazione non è tuttavia stata presentata.
L’autorità di tassazione ha ripreso quindi la procedura di tassazione. Dapprima ha richiesto invano una verifica dell’attività del contribuente all’Ispettorato fiscale ed in seguito contattava la Sezione dell’agricoltura (Ufficio dei pagamenti diretti) e l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo.
Dagli accertamenti esperiti è emerso che, nel 2020, il ricorrente ‑ nella sua qualità di gestore dell’Alpe __________ (azienda agricola no. __________; citata pure dal ricorrente nell’email del 16 marzo 2023) ‑ aveva beneficiato di pagamenti diretti, tra cui i contributi d’estivazione, in ragione di fr. 33'953.10. Inoltre, in qualità di datore di lavoro, il ricorrente aveva trattenuto l’imposta alla fonte al signor __________ su di un salario (in contanti e in natura; v. attestato-ricevuta, Modulo 4A) di fr. 12'000.‑ per tre mesi.
Nel corso dell’audizione dinanzi all’Ufficio di tassazione è poi emerso che il ricorrente aveva incassato, oltre ai sussidi diretti poc’anzi menzionati, anche fr. 9'000.‑ di sussidi per la lavorazione del latte e che i ricavi si aggiravano attorno ai fr. 109'000.‑ per circa 800 forme di formaggio.
L’Ufficio di tassazione confermava all’insorgente che “dalla documentazione presentata attualmente risulta[va]no circa Fr. 35'000.‑ di spese pagate direttamente”.
Altri costi, non comprovati, sarebbero stati pagati “direttamente dal Signor __________” (che l’insorgente indicava in costi del personale di circa fr. 30'000.‑, cui si aggiungevano i costi per il __________ [fr. 12'000.‑]; il “fitto bestiame” era di circa fr. 15'000.‑, mentre non era “in grado di quantificare il vitto del […] personale”).
Gli accertamenti in questione hanno permesso all’autorità di tassazione di ricostruire l’utile dell’attività aziendale, giungendo al “reddito netto da attività indipendente [… di …] Fr. 45'000.‑ esposti alla cifra 2.2” della decisione impugnata.
2.3.
Con il ricorso, l’insorgente contesta la valutazione dell’RS 1.
Ora, riprendendo proprio le indicazioni fornite dal ricorrente nel suo gravame, si ottiene un utile addirittura leggermente superiore a quanto accertato dall’RS 1. Infatti, ignorando l’arbitraria suddivisione dei ricavi in ricavi da vendita di latticini e sussidi dell’ente pubblico e considerando i costi fatti valere, sebbene non comprovati, il calcolo che ne deriva è il seguente:
Costi
Ricavi
sopportati da RI 1 Costi amministrativi e fissi (AVS, affitto, IFo, elicottero, ecc.)
10’296
Ricavi da vendita formaggio, ricotta e burro
100’000
Pagamenti diretti
40’000
Parte della produzione (pagamento in natura a RI 1)
3’000
sopportati da __________
Costi variabili
3’000
Indennità proprietari di bestiame
16’000
Salario e vitto personale
50’800
Materiale vario
9’500
Totale
89’596
Totale
143’000
Utile
53’404
A tal proposito, il ricorrente afferma che l’utile ricavato dalla vendita del formaggio, che secondo il suo calcolo, che esclude i sussidi versati dall’ente pubblico, ammonta a fr. 7'404.‑, sarebbe stato incassato direttamente da __________.
Quand’anche vi fosse stata questa ripartizione dell’utile, l’insorgente avrebbe comunque dovuto dichiarare fr. 46'000.‑ quale reddito da attività indipendente accessoria, importo che non si discosta di molto da quanto prudenzialmente stimato dall’RS 1 sulla base di ricavi maggiori (fr. 109'000.‑).
Nella sua opinabile suddivisione dei conti nella parte relativa alla vendita del formaggio e nella parte relativa ai sussidi, il ricorrente propone nuovamente spese per fr. 35'000.‑ e per fr. 10'296.‑ quali “altre spese aziendali generali”, concernenti in particolare l’ufficio presso il domicilio della moglie e la relativa attrezzatura, il collegamento internet e telefonico ed infine i costi per gli autoveicoli e i trasporti.
Così calcolando, l’insorgente riesce a stabilire il reddito netto dell’attività accessoria in fr. 8'000.‑. Tuttavia non tiene (volutamente) conto che l’utile dell’azienda agricola di cui è titolare include già sia i ricavi sia i costi appena menzionati.
2.4.
Si ricorda che il ricorrente non è uno sprovveduto in materia contabile, avendo lavorato per la Sezione delle finanze, i cui compiti principali poggiano appunto sulla tenuta della contabilità per tutta l’Amministrazione cantonale.
Il ricorrente non ha tenuto la contabilità semplificata richiesta dall’art. 957 cpv. 2 CO in relazione agli articoli 199 cpv. 2 lett. a LT e 125 cpv. 2 lett. b LT né ha compilato il Modulo 10 (Questionario complementare per gli indipendenti senza contabilità), il cui risultato avrebbe dovuto essere riportato “alla cifra 2 della dichiarazione d’imposta”.
Allibrando i costi, dapprima a carico della propria azienda e poi a suo carico, li computa due volte, diminuendo volutamente il reddito aziendale da dichiarare. E, anche in questo caso, non produce alcun giustificativo riguardo alle sue entrate provenienti dalla vendita dei prodotti caseari.
Trattandosi di un’azienda agricola, con 39 tra vacche, manze, manzette e torelli, oltre a 127 tra capre, becchi e giovani caprini, avrebbe dovuto sottostare all’obbligo della contabilità semplificata, basata sulle distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale ed ai prelevamenti e agli apporti privati.
Verosimilmente, tale contabilità esiste. Il contribuente conosce perfettamente le cifre di cui si sta discutendo. Semplicemente, non vuole presentarla all’autorità fiscale.
2.5.
Non presentando alcuna documentazione relativa alla sua attività lucrativa indipendente, il ricorrente ha crassamente violato l’obbligo di collaborazione a suo carico ed ha obbligato l’autorità di tassazione ad eseguire una valutazione, che alla fine non si è rivelata “pressapochista”, come vorrebbe far intendere, bensì fin troppo prudenziale e accondiscendente.
Di più, non portando alcun giustificativo a sostegno dei costi sopportati e, men che meno, dei ricavi di cui ha beneficiato dalla vendita del formaggio prodotto dalla sua azienda, l’insorgente ha violato in particolare gli obblighi che gli spettano secondo gli articoli 199 cpv. 2 LT e 125 cpv. 2 LIFD.
Si noti che l’autorità di tassazione avrebbe potuto infliggergli una multa conformemente agli articoli 257 cpv. 1 lett. a LT e 174 cpv. 1 lett. a LIFD, per la violazione degli obblighi procedurali.
La valutazione dell’Ufficio di tassazione – nonostante abbia accettato tutta una serie di costi non comprovati – si giustifica anche in funzione delle cifre emerse durante l’audizione, nell’email del giorno successivo e nell’atto di ricorso. Tanto è vero che il ricorrente giunge ad un utile di poco più elevato. Pertanto, l’operato dell’RS 1 che, senza procedere ad una tassazione d’ufficio parziale, ha stabilito l’utile aziendale prudenzialmente in fr. 45'000.‑ merita di essere tutelato e la decisione impugnata deve essere confermata.
Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: