Incarto n. 80.2022.88
Lugano 30 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina Piemontesi - Gianola
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 7 aprile 2022 contro la decisione del 7 marzo 2022 in materia di assoggettamento IC 2017.
Fatti
A. Con decisione del 22.12.2020, notificata ai coniugi __________ a __________, l’RS 1 (in seguito UT) rivendicava l’assoggettamento illimitato all’imposta cantonale dei contribuenti a partire dal 1.1.2017. Sebbene il domicilio della famiglia fosse nel Canton __________, a , tuttavia, dal 9.7.2017, la moglie __________ ed i figli (, 2014 e __________, 2017) erano in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dal Comune di __________. Da una verifica effettuata presso il Registro di commercio, risultava inoltre che __________ era amministratore unico di diverse società aventi la propria sede in via __________ a __________ (PPP __________ fondo base __________ RFD __________). Sempre nel medesimo Comune, il contribuente era proprietario, unitamente alla moglie, in ragione di ½ ciascuno, del fondo __________, dove sorgeva la casa di famiglia di 4.5 locali, in cui la coniuge ed i figli risiedevano durante la settimana. __________ aveva lavorato al 50% presso la __________ sino al 31.12.2018 e si era poi iscritta alla Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione a __________. Il figlio __________ era scolarizzato presso la scuola elementare di __________ e, in precedenza, era stato iscritto alla scuola dell’infanzia. La figlia __________ frequentava la scuola dell’infanzia, sempre nel medesimo Comune e, prima, aveva frequentato l’asilo Nido dell’Associazione __________. Nel Comune di ____________________ risultava essere dipendente ed amministratore/azionista unico della __________, società della quale il 16.12.2020 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche aveva rivendicato l’assoggettamento per appartenenza personale.
L’autorità fiscale, fatte tali premesse, dopo aver ricordato legislazione, giurisprudenza e dottrina applicabili in materia, concludeva che il domicilio primario dei contribuenti si trovava nel Canton Ticino, luogo in cui erano stabilite le relazioni più intense, e meglio dove, di fatto, si trovava il loro centro degli interessi ideali situati nel Comune di __________ come anche quello degli interessi materiali, legato alle diverse società aventi sede in Ticino.
B. Con reclamo del 13/14.1.2021 i coniugi __________ impugnavano la decisione di assoggettamento illimitato in Ticino, poiché non corrispondente alla realtà dei fatti e, “(…) in contrasto con quanto pattuito con il Municipio di __________”.
Quanto ad __________, la stessa era nata e cresciuta nel Canton Grigioni ed era domiciliata a __________ da oltre dieci anni. Aveva lavorato in Ticino per diversi anni, con un regolare permesso di soggiorno settimanale, senza che nessuna autorità fiscale ticinese avesse mai formulato una richiesta di assoggettamento illimitato. __________, ticinese d’origine, dopo un periodo di vita trascorso in __________ per motivi personali, era rientrato in Svizzera nel 2012. Dopo il matrimonio celebrato nel 2012 presso il Municipio di __________ e poi nella Chiesa di __________, i coniugi __________ avevano deciso di risiedere a __________, presso l’abitazione del marito (già dal 2007) che era diventata abitazione coniugale a tutti gli effetti. Dal 2014, __________ aveva iniziato la propria attività professionale presso la __________ con sede a __________. La moglie aveva lavorato a tempo pieno presso la Banca __________, __________, sino alla nascita del primo figlio (2014), in attesa di essere trasferita presso la sede del datore di lavoro a __________. In quel periodo era rientrata settimanalmente al domicilio __________. Il previsto trasferimento presso la sede della banca a __________ non si sarebbe verificato: dopo un periodo di congedo avrebbe ripreso l’attività al 50%. A seguito della seconda gravidanza avrebbe poi ottenuto un congedo non retribuito di 6 mesi, ma alla fine del 2018 avrebbe ricevuto la lettera di licenziamento. Si sarebbe annunciata alla Cassa disoccupazione del Canton Grigioni (sede regionale di __________), che avrebbe inoltrato la procedura al Canton Ticino in considerazione della sede dell’ultimo datore di lavoro. Le ricerche di lavoro non avrebbero portato ad alcun risultato e le indennità sarebbero nel frattempo terminate.
In considerazione del fatto che nel Canton Grigioni la scolarizzazione dei bambini avveniva a 5 anni, anziché a 3, i reclamanti avrebbero deciso di iscrivere il figlio __________ alla scuola dell’infanzia a __________, località nella quale i coniugi erano comproprietari di una casa di vacanza; ciò avrebbe permesso ad __________ di mantenere il proprio lavoro in attesa del promesso trasferimento in __________. In considerazione del fatto che alcune società amministrate da __________ avevano sede a __________ e “garantiscono un gettito fiscale rilevante”, il Comune di __________ avrebbe accordato loro la possibilità di iscrivere il figlio __________ alla scuola dell’infanzia, previo pagamento di un costo annuale di fr. 1'200.-. Dopo la nascita della secondogenita, la stessa sarebbe stata iscritta ad un asilo nido privato. Terminata la scuola dell’infanzia, __________ avrebbe iniziato le scuole elementari a __________. La sorella avrebbe seguito – per analogia – lo stesso percorso scolastico del fratello. __________ __________ __________ sarebbe rientrata al domicilio di __________ ogni fine settimana e ogniqualvolta le scuole erano chiuse per ferie. A __________ risiedevano la nonna materna e la zia, __________ e __________ __________. La moglie avrebbe studiato presso l’Accademia __________ di __________, motivo per il quale tutte le sue amicizie erano riconducibili fin da sempre alla regione. In __________, a __________ avrebbe abitato unicamente la madre di __________.
Il marito era attivo presso la __________ con sede a __________ e con uffici propri. La società avrebbe gestione di una dozzina di proprietà immobiliari e avrebbe detenuto “il 100% della società __________ che è proprietaria di 6 appartamenti di vacanza in __________”. __________ si sarebbe occupato personalmente della gestione di attività di check in e check out degli ospiti così come della promozione degli oggetti sulle principali piattaforme informatiche.
Per quanto concerne l’indirizzo di via __________ a __________, __________ era proprietario della PPP __________ (fondo base __________) RFD __________, che era un deposito interrato nel quale si trovava una collezione privata di veicoli d’epoca. Per quanto riguarda “le società attive con personale proprio presso il centro amministrativo di via __________”, le stesse sarebbero state inquiline di altri proprietari immobiliari.
C. Con scritto dell’11.5.2021 inviato per posta APlus, l’autorità fiscale attribuiva ai coniugi __________ un termine fino al 30.6.2021 per presentare la seguente documentazione e fornire le seguenti informazioni:
§ Fatture a comprova del consumo di acqua e di elettricità nell’appartamento in via __________ a __________ (fondo __________) per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
§ Estratti 2017, 2018, 2019 e 2020 delle carte di credito personali e/o professionali;
§ Fatture a comprova dei premi della CM (e di eventuali spese mediche) di tutta la famiglia per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
§ Copia del libretto di servizio delle auto usate per lo spostamento professionale da __________ a __________;
§ Iscrizioni a società di svago, sportive, ecc. nel Canton Grigioni dei figli __________;
§ Ev. altra documentazione a comprova dell’effettivo spostamento del vostro centro degli interessi vitali nel Canton Grigioni (attività sociali, culturali, e/o sportivi).
D. Con scritto del 25/28.5.2021, i coniugi __________ presentavano documentazione e formulavano osservazioni. In particolare, sarebbero stati assicurati contro le malattie “da oltre vent’anni” presso la __________, sede di . Allegavano il resoconto annuale dal 2017 al 2020 dei chilometri percorsi dai veicoli privati ed aziendali, precisando di disporre di un “ampio parco automobili”, che variava ogni anno a causa di acquisti e vendite. In merito alle attività di svago, la famiglia avrebbe praticato sci alpino, ciclismo e nuoto. A comprova allegavano le ricevute per l’acquisto dell’abbonamento stagionale presso gli impianti di sci dell’ a nome di __________ e __________ e dal __________ anche a nome di . Producevano inoltre le tessere per indigeni rilasciate dal Comune di __________ con l’obbligo di rinnovo annuale, per poter beneficiare delle tariffe per residenti nei commerci e strutture della regione, e la corrispondenza inerente l’iscrizione della figlia __________ al “ Segnalavano infine che sull’ICloud della famiglia erano presenti oltre 47'000 fotografie scattate da __________ e 17'500 fotografie effettuate da __________ nel periodo compreso dal 2014 ad oggi.
E. Con decisione del 7.3.2022, l’UT respingeva il reclamo.
Per quanto concerne __________, insieme ai figli minorenni (nati entrambi presso la Clinica __________ di __________), viveva durante la settimana in via al __________ a __________, sulla base di un permesso di soggiorno. Dopo il licenziamento dalla __________ a __________ era stata iscritta alla Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione a __________ e si prendeva cura dei figli, che frequentavano le scuole a __________. I coniugi sarebbero stati pertanto domiciliati nel Canton Ticino, dove disponevano di una casa unifamiliare duplex di 158 mq, di 4.5 locali, acquistata nel 2011. Da verifiche esperite presso il Comune di __________ il consumo annuale di acqua potabile avrebbe ecceduto oltre il consumo medio annuale di 4 persone. Non si sarebbe pertanto potuta considerare la casa di __________ come una casa secondaria di vacanza, bensì quale dimora principale della famiglia.
Nel Comune di __________, nel condominio __________, i contribuenti erano proprietari dell’appartamento n. 2, di 3.5 locali, di soli 63 mq. Il consumo di elettricità sarebbe stato inferiore rispetto al consumo settimanale medio per un appartamento abitato regolarmente da una persona che vive sola durante la settimana e che viene raggiunta il weekend dal resto della famiglia. Il condominio dal 2019 sarebbe stato amministrato dalla __________, che deteneva il 100% della __________ e di cui il fisco cantonale aveva rivendicato l’assoggettamento illimitato in Ticino. L’attività svolta dal contribuente, amministratore di immobili in Engadina, non avrebbe necessitato di una costante presenza in loco, ma avrebbe potuto essere svolta dal domicilio a __________. Inoltre, in una lettera del 5.5.2017 indirizzata al Comune di __________, la __________ avrebbe affermato di non occuparsi “prevalentemente di amministrazioni immobiliari”, bensì di consulenza in ambito fiduciario aziendale e privato essenzialmente con clientela del Canton Ticino. In Ticino __________ avrebbe ricoperto diverse funzioni in seno a numerose società con sede in via __________, dove era anche proprietario di una PPP, in cui era conservata la sua collezione privata di auto d’epoca. Allo stesso indirizzo era proprietario della PPP __________ fondo base __________ RFD __________, __________ padre del contribuente, il quale percepiva l’affitto da parte di due società amministrate dal figlio.
F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________, rappresentati dall’avv. __________ contestano nuovamente l’assoggettamento illimitato in Ticino dal 2017.
Dopo aver esposto la loro situazione personale, famigliare e professionale dei coniugi, lamentano una sussunzione dei fatti del tutto errata da parte del fisco cantonale. Tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui i coniugi vengono imposti dove risiede la famiglia anche nel caso in cui tale luogo di residenza venga frequentato solo nel fine settimana e nel tempo libero, l’autorità fiscale avrebbe potuto accogliere il loro reclamo. L’autorità fiscale avrebbe inoltre violato il loro diritto di essere sentiti, non avendoli sentiti personalmente e non avendo tenuto conto dei documenti da loro prodotti su richiesta del fisco stesso.
__________ si occuperebbe dell’amministrazione di immobili in __________, mentre a __________ non disporrebbe né di un ufficio né di un’infrastruttura.
Per quanto concerne __________ ed i figli __________ e __________, la loro presenza in Ticino sarebbe prettamente legata alla loro scolarizzazione e per questa ragione sarebbe stata rilasciata un’autorizzazione di soggiorno. Rientrerebbero regolarmente a __________ tutti i fine settimana e durante tutte le vacanze scolastiche. Nei Grigioni risiederebbero del resto la madre e la sorella della contribuente.
La superficie delle abitazioni ed i consumi d’acqua non permetterebbero di concludere alcunché. Il consumo (eccessivo) di acqua a __________ si spiegherebbe con l’impianto di irrigazione automatica del giardino dell’abitazione della casa di __________ Comunque, la presenza di tre persone durante la settimana comporterebbe un certo consumo di acqua ed elettricità.
Per quanto concerne l’appartamento di __________, si dovrebbe considerare che il prezzo delle abitazioni è sostanzialmente più elevato rispetto a __________ e che gli spazi sono molto più razionali. Inoltre sarebbe in corso una trattativa per l’acquisto dell’appartamento confinante.
L’autorità di tassazione non avrebbe tenuto conto di tutta una serie di indizi convergenti, emersi in sede di reclamo: gli estratti conto delle carte di credito personali dei contribuenti, le spese in ristoranti, attività di svago, le fatture della cassa malati, il chilometraggio annuo della famiglia, lo svolgimento di oltre 45 giornate sciistiche annuali a __________ ed il rilascio alla famiglia della “tessera per indigeni”, la documentazione fotografica.
Da ultimo i ricorrenti ritengono tardiva la rivendicazione fiscale per gli anni dal 2017 al 2020: il Canton Grigioni avrebbe emesso in buona fede le notifiche di tassazione per gli anni in questione, mentre l’UT di Lugano avrebbe atteso sino al 2019 (quando già disponeva tutti gli elementi per rivendicare la sovranità fiscale) per emettere la propria decisione fiscale.
In via meramente subordinata, anche se non ritengono dati i presupposti, i contribuenti postulano il riconoscimento di un domicilio fiscale alternato.
I ricorrenti chiedono l’audizione testimoniale di tutta una lista di persone che potrebbero confermare l’effettiva residenza a __________ della famiglia RI 1.
G. Con osservazioni del 13/16.5.2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede la conferma della decisione di assoggettamento. Il fatto stesso che RI 2 ed i figli minorenni soggiornino stabilmente a __________ sarebbe sufficiente per stabilire che il domicilio fiscale della famiglia si trovi in Ticino, dove convergono gli interessi ideali e materiali dei coniugi. Il desiderio dei contribuenti di dare ai figli un’educazione italofona confermerebbe che il centro dei loro interessi si trovi proprio a __________. Il fisco ribadisce poi i legami professionali dei coniugi con il Canton Ticino, in particolare per quanto concerne l’attività del marito alle dipendenze della __________. Oltre a ricoprire diverse funzioni in numerose società (12) aventi sede nel __________, alcune delle quali con sede in via __________, __________ risulterebbe anche essere azionista unico della __________ e al 25% della __________.
Per quanto concerne la documentazione prodotta dai ricorrenti, avrebbero fornito soltanto estratti bancari relativi ad una carta di credito e non anche quelli dei conti correnti dei coniugi e della carta di credito della moglie. Inoltre, le 45 giornate sciistiche confermerebbero che __________ si configura quale luogo di svago e di vacanza della famiglia.
Non sarebbero infine date le condizioni per ammettere, nel caso sub judice, un domicilio alternato.
H. I contribuenti hanno replicato con scritto del 25/27.5.2022.
In merito alla scolarizzazione dei figli, avrebbero optato per le scuole di __________ se l’insegnamento fosse stato in tedesco anche alle elementari. In __________ la famiglia svolgerebbe con intensità e passione molteplici attività sportive di alta montagna. L’appartamento di __________, permetterebbe di far fronte comodamente ai bisogni della famiglia. Per quanto concerne l’attività svolta dalla __________, contestano “cifre e le percentuali riportate dalla Divisione”, che sarebbero “inventate e non sono supportate da nessun documento (analisi della fatturazione integrale della società)”. La società avrebbe comunque uffici propri a __________. L’autorità fiscale avrebbe inoltre omesso di menzionare che il contribuente ricopre la carica di amministratore anche in 13 società con sede nel Canton __________, delle quali solo 3 sono di sua proprietà. La documentazione prodotta dai ricorrenti sarebbe quella che era stata richiesta dalla Divisione delle contribuzioni; __________ non disporrebbe di conti correnti o carte di credito personali. Inoltre, la conclusione della Divisione delle contribuzioni in relazione alle oltre 45 giornate di sci trascorse in famiglia sarebbe completamente errata ed al limite dell’offensivo.
Da ultimo i ricorrenti ritengono riduttivo definire l’abitazione di __________ un “piccolo appartamento di vacanza”, del valore di fr. 1'750'000.-. Si tratterebbe invece di una residenza primaria di standard superiore, perfettamente adeguata ai bisogni della famiglia.
I. Con duplica del 9/10.6.2022 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni sottolinea che quanto indicato nelle osservazioni in merito all’attività svolta dalla __________ si baserebbe sugli accertamenti esperiti dall’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche. In merito alla scolarizzazione dei figli a __________, nei vari allegati di causa, i contribuenti si sarebbero inoltre contraddetti: infatti, se nel ricorso avevano esplicitamente affermato di essere desiderosi di dare ai figli un’educazione italofona e poi germanofona a partire dalle medie, in sede di replica spontanea avevano indicato che, se a __________ l’educazione fosse stata in tedesco, non avrebbero optato per la dispendiosa scelta di iscrivere i figli alle scuole di __________.
In relazione al valore dell’appartamento di __________, il valore venale sarebbe di fr. 636'100.- e non di fr. 1'750'000.-. Quanto ai parenti materni residenti nel Canton Grigioni, né la nonna né la zia vivrebbero a __________. In Ticino sarebbero comunque domiciliati i genitori di __________. Infine, in relazione alle cariche del contribuente in seno ad altre società con sede nei Grigioni, tale circostanza non inficerebbe il domicilio fiscale dei contribuenti in Ticino.
L. Il 31.1.2023 si è svolta un’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario alla presenza di __________, dell’avv. __________, e dei rappresentanti dell’UT di Lugano, dell’Ufficio giuridico e dei Servizi centrali.
Il ricorrente ha ribadito che la sua attività è prevalentemente orientata all’amministrazione immobiliare, sia quale amministratore di società immobiliari sia di amministratore di condomini in __________. In merito alla scelta di far frequentare ai figli le scuole in Ticino, ha rilevato che a __________ l’insegnamento si terrebbe solamente in lingua romancia. Non sarebbe inoltre possibile frequentare le scuole a __________, in assenza di domicilio. I figli avrebbero appreso quale prima lingua l’italiano, ma con la madre parlerebbero anche il tedesco “(…) questo in vista di un futuro inserimento scolastico e professionale nel mondo di lingua tedesca”. Il ricorrente avrebbe trascorso, nel 2022, ben 183 notti a __________. Ha prodotto inoltre il rinnovo dell’autorizzazione di soggiorno a __________ fino al 31.8.2023.
L’autorità fiscale ha sottolineato che parte delle attività professionali del contribuente sono svolte nel Canton Ticino ed ha escluso che siano dati i presupposti per un domicilio alternato.
I contribuenti si sono impegnati a produrre:
estratto della carta con cui vengono effettuati i pagamenti correnti per il marito e per la moglie per gli anni 2017 e 2018;
le ricerche di lavoro della moglie presentate all’assicurazione disoccupazione;
documentazione dei medici, dentisti, igienisti, pediatra per tutti i membri della famiglia;
scontrini relativi all’acquisto del carburante.
M. Con scritto del 17.3.2023, l’avv. __________ ha presentato la documentazione richiesta in udienza, e nello specifico della corrispondenza inerente __________ e __________, estratti dei conti bancari ) del 2017 e del 2018, atti inerenti le spese mediche della moglie e dei figli. Per quanto concerne , relativamente all’utilizzo della carta di credito, ha precisato che nel 2018 non era praticamente mai stata utilizzata, visto che tutte le transazioni erano effettuate tramite la __________ In merito all’acquisto di carburante, il contribuente non sarebbe riuscito a reperire gli scontrini 2017-2018, ma ha prodotto quelli dal 2019 al 2021. Per quanto attiene alle spese mediche, il contribuente avrebbe “approfittato di poche prestazioni mediche sparse tra l’Engadina () ed il Ticino per un consulto specialistico presso l’”.
Diritto
I ricorrenti sostengono che il loro domicilio fiscale sia situato a __________, nel Canton Grigioni, luogo nel quale __________ esercita la propria attività lavorativa, incentrata in particolar modo sul campo immobiliare, e dove verrebbe raggiunto, per il fine settimana e durante le vacanze scolastiche, dalla moglie, __________ e dai figli minorenni.
Di diversa opinione l’autorità fiscale, secondo cui l’attività lavorativa di __________ sarebbe per la maggior parte esercitata in Ticino, a Gravesano, luogo nel quale i contribuenti risiedono in una casa unifamiliare di proprietà e dove i figli sono entrambi scolarizzati. In questo stesso Cantone, fino al momento del licenziamento, era attiva professionalmente anche la moglie, impiegata presso la __________.
Preliminarmente i coniugi ritengono tardiva la rivendicazione fiscale per gli anni 2017-2020, in quanto il Canton Grigioni avrebbe emesso in buona fede le notifiche di tassazione per gli anni in questione, mentre l’UT di Lugano avrebbe atteso, sino a fine 2019 per emettere la decisione fiscale inerente il 2017.
I. Perenzione del diritto di tassare
L’istituto giuridico autonomo della perenzione del diritto di tassare è stato creato dal Tribunale federale. Si tratta di un istituto distinto da quello della prescrizione del diritto di tassare. L’obiettivo di tale istituto giuridico è quello di proteggere il Cantone coinvolto dal dover rimborsare, in ragione di una pretesa di principio privilegiata, ma fatta valere tardivamente, delle imposte già percepite. L’eccezione della perenzione può essere sollevata unicamente dal primo Cantone che ha tassato in buona fede, misconoscendo la pretesa fiscale concorrente e non dal contribuente; la stessa non viene inoltre esaminata d’ufficio dal Tribunale federale (De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2013, p. 403 ss. e giurisprudenza citata). Poiché si tratta di un istituto a favore del Cantone che preleva l’imposta e non del contribuente, i contribuenti non sono legittimati a sollevare la relativa eccezione (Brunner/Beusch, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen Steuerrecht, 2a ed., Basilea 2021, § 42, n. 19, p. 501 s.).
2.2.
Il Tribunale federale, nella sentenza 2C_708/2012 del 21.12.2012 (DTF 139 I 64 = RDAF 2013 II 469), ha precisato che è sufficiente che il Cantone annunci al contribuente, per scritto e senza equivoci, la sua pretesa di riscuotere imposte sino alla fine dell’anno “n+2” affinché possa essere salvaguardato il suo diritto di tassare nei rapporti intercantonali. La notifica di una decisione suscettibile di ricorso non è indispensabile per la salvaguardia del diritto di perenzione. È sufficiente che l’autorità fiscale introduca la procedura di tassazione durante il termine di perenzione e che non prolunghi in seguito, in maniera esagerata, la procedura di tassazione, a meno che non abbia buone ragioni per farlo. La tassazione delle imposte periodiche si considera avviata tramite il primo atto avente “effetti esterni”, cioè di solito con uno scritto dell’autorità fiscale, che è finalizzato alla tassazione del contribuente. Nella maggior parte dei casi, tale atto introduttivo consiste nell’invio del formulario per la dichiarazione d’imposta (sentenza citata, consid. 3.4; v. anche Brunner/Beusch, op. cit., § 42, n. 24, p. 503).
2.3.
Ora, come visto, l’eccezione di perenzione del diritto di tassare può essere sollevata unicamente dal Cantone concorrente in ambito di rapporti intercantonali, mentre il contribuente non è legittimato. Neppure il Tribunale federale esamina d’ufficio tale aspetto, proprio perché è solo il Cantone che ha una pretesa concorrente a poterlo fare.
In ogni caso, secondo il diritto cantonale (art. 193 cpv. 1 LT), la prescrizione del diritto di tassare interviene 5 anni dalla fine del periodo fiscale (a meno dell’esistenza di atti interruttivi). La pretesa fiscale del Canton Ticino è del tutto legittima.
D’altronde, i contribuenti sono proprietari di sostanza immobiliare nel Canton Ticino e vi sarebbero comunque assoggettati alle imposte per appartenenza economica. Proprio sulla scorta della dichiarazione fiscale per l’anno 2017, da loro presentata nel mese di ottobre del 2018, e del successivo loro reclamo del 4.11.2019, l’autorità fiscale ha ritenuto che fossero illimitatamente imponibili in Ticino, notificando loro una decisione preliminare di assoggettamento il 22.12.2020.
II. Assoggettamento alle imposte per appartenenza personale
Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.
Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio dell’intenzione di stabilirsi durevolmente di cui all’art. 23 cpv. 1 CC, all’art. 3 cpv. 2 LIFD e all’art. 3 cpv. 2 LAID, non deve essere inteso come dipendente dalla volontà interiore del contribuente. Il domicilio viene invece determinato esclusivamente in base all’insieme di fatti oggettivi, riconoscibili da terzi, nei quali si manifesta l’intenzione della persona interessata di stabilirsi durevolmente in un luogo. Di conseguenza, il domicilio è il luogo in cui, alla luce di questi fatti, si trova oggettivamente il centro degli interessi vitali – il centro della vita – della persona interessata. Stabilire se i fatti esterni rilevanti si siano verificati è una questione di fatto; la determinazione del centro della vita e quindi del domicilio sulla base dei fatti accertati, invece, è una questione di diritto (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).
3.2.
Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se una persona mantiene contatti con più luoghi, per determinare il domicilio fiscale si deve basarsi sul luogo con il quale mantiene i legami più forti. Il punto di partenza è il luogo di dimora abituale della persona interessata. Tuttavia, gli interessi personali, familiari, professionali e sociali di una persona possono legarla così strettamente a un altro luogo da farlo apparire come il centro della sua vita, anche se la persona interessata vi trascorre meno tempo. In questo contesto sono rilevanti, ad esempio, il luogo di dimora abituale dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori e fratelli), le relazioni sociali extra familiari (ad esempio la partecipazione alla vita di associazioni), la posizione professionale del contribuente e le condizioni abitative nei vari luoghi. Questi criteri devono essere presi in considerazione anche nel caso in cui una persona trascorra lo stesso tempo o circa lo stesso tempo in più luoghi. I vari criteri devono essere ponderati a seconda della situazione personale dell’interessato (ad esempio, l’età) e soppesati l’uno con l’altro nell’ambito della considerazione complessiva richiesta dalla giurisprudenza al fine di determinare il domicilio fiscale alla fine dell’anno (art. 4b cpv. 1 LAID). Sebbene le circostanze di fatto esistenti in un momento precedente o successivo non siano direttamente rilevanti, possono essere prese in considerazione come indizi (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.2.3 e giurisprudenza citata).
3.3.
In una recente sentenza, l’Alta Corte ha richiamato alcune regole, elaborate dapprima dalla propria giurisprudenza nell’ambito del diritto della doppia imposizione intercantonale e poi riprese dal diritto tributario cantonale armonizzato, per la ponderazione dei singoli criteri nell’ambito dell’esame complessivo della fattispecie, che deve essere intrapreso per stabilire il domicilio fiscale.
In primo luogo, i contribuenti coniugati, i contribuenti in unione domestica registrata e i concubini sono generalmente domiciliati nel luogo in cui è situata l’abitazione familiare comune. Anche se tali persone esercitano un’attività lucrativa dipendente in un altro luogo durante la settimana, il rapporto basato sui legami personali e familiari è generalmente considerato più forte di quello con il luogo di lavoro, purché tornino regolarmente in famiglia ogni giorno (pendolari) o nei fine settimana e nei giorni liberi (residenti settimanali) (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.3.1 e giurisprudenza citata).
Tuttavia, anche nel caso di contribuenti coniugati e di contribuenti in unione domestica registrata – nonostante l’imposizione congiunta (cfr. art. 3 cpv. 3 e 4 LAID) – il domicilio deve essere determinato separatamente per ciascun coniuge o partner. In via eccezionale, i coniugi e i partner registrati possono quindi avere il domicilio in luoghi diversi nonostante un matrimonio o un’unione intatti. Ad esempio, nel caso di contribuenti dipendenti che ricoprono una posizione dirigenziale e che tornano al luogo di dimora del coniuge o del partner solo nei fine settimana e nei giorni di riposo, il rapporto con il luogo di lavoro può prevalere su quello con il luogo dove sorge l’abitazione familiare. In questo caso, il loro luogo di domicilio non è il luogo di residenza della famiglia, ma il luogo di lavoro. Secondo la giurisprudenza, si può ritenere che un contribuente ricopra una posizione dirigenziale solo se le sue attività professionali gli impongono un onere talmente gravoso da far passare in secondo piano le relazioni familiari e sociali. Ciò si verifica solo se il contribuente
a) ricopre una posizione manageriale in un’impresa economicamente rilevante, il che implica che
b) ha una responsabilità particolare e
c) è a capo di un gran numero di collaboratori.
Si deve inoltre ritenere che coniugi o partner abbiano domicili separati se uno dei due vive durevolmente e non solo temporaneamente separato dalla famiglia e non vi ritorna regolarmente nemmeno nei fine settimana (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.3.2 e giurisprudenza citata).
III. Onere della prova e obblighi di collaborazione
La procedura di tassazione è retta dal principio inquisitorio (art. 46 cpv. 1 LAID; art. 204 cpv. 1 LT). Le autorità fiscali devono procedere a tutte le indagini necessarie per chiarire la fattispecie, compresi i fatti che favoriscono il contribuente. Per tutti i fatti rilevanti l’onere della prova è pertanto a carico dell’autorità di tassazione. All’obbligo di indagare dell’autorità si contrappongono tuttavia gli obblighi di collaborazione del contribuente (art. 198 ss. LT). Nonostante divergenti opinioni dottrinali, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il contribuente è tenuto ad una certa collaborazione anche quando è controversa la stessa sovranità fiscale del Cantone e pertanto l’autorità adotta dapprima una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento. In questo caso, il contribuente è tenuto a fornire informazioni solo in merito ai fatti e agli indizi che sono determinanti per stabilire l’assoggettamento, mentre in questa fase procedurale non deve ancora presentare una dichiarazione d’imposta completa o comunque documentare compiutamente i suoi fattori imponibili (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.1.1 e giurisprudenza citata).
4.2.
È consentito e spesso necessario che le autorità si basino anche su indizi, nella loro valutazione delle prove, e che ne traggano conclusioni sull’esistenza dei fatti rilevanti (le cosiddette presunzioni di fatto). Se l'autorità fiscale non è in grado di accertare direttamente un fatto rilevante con uno sforzo proporzionato, ma uno o più indizi fanno presumere con sufficiente certezza che si sia verificato, il contribuente può sovvertire questa presunzione confutando l’indizio o gli indizi (base della presunzione), il fatto in questione (conseguenza della presunzione) o eventualmente la stessa regola empirica che collega fra loro la base della presunzione e la conseguenza della presunzione (prova contraria). Se il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, il suo comportamento può costituire un indizio a favore o contro l’esistenza di un fatto fiscalmente rilevante (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.1.2 e giurisprudenza e dottrina citate).
4.3.
Solo se un fatto rilevante non può essere provato nonostante tutti i ragionevoli sforzi investigativi da parte dell'autorità fiscale, si pone la questione dell'onere oggettivo della prova. In questo contesto, il principio secondo il quale l'onere della prova di un fatto è a carico di colui ne vuole dedurre dei diritti (art. 8 CC per analogia) si applica anche al diritto pubblico. Nel diritto tributario, la giurisprudenza ha concretizzato questo principio nel senso che i fatti che fondano o aumentano l'onere fiscale devono essere provati dall'autorità fiscale, mentre i fatti che lo escludono e quelli che lo riducono devono essere provati dal contribuente. Le circostanze che fanno presumere che il contribuente abbia il suo centro degli interessi sul territorio cantonale o comunale rientrano fra quelle che fondano l’imposizione. Se non possono essere dimostrate né direttamente né tramite presunzioni di fatto, si deve ritenere, a scapito dell'amministrazione fiscale, che non si siano verificate (DTF 148 II 285 = ASA 91 p. 101 = StE 2022 A 24.21 n. 43 consid. 3.1.3 e giurisprudenza citata).
IV. Legami famigliari
__________ () ed __________ () si sono sposati a __________ () il 21.1.2012. Dalla loro unione sono nati, a __________ (Canton Ticino), __________ () e __________ (__________).
__________ ed i figli hanno il domicilio civile a __________ ma hanno chiesto un permesso di soggiorno nel Comune di __________ in via al __________ 20. Il soggiorno ha preso avvio il 1.9.2017 ed è stato prorogato di anno in anno: attualmente ha scadenza il 31.8.2024 (cfr. www.movpop.ti.ch, sito consultato il 10.4.2024). Lo stesso è legato alla frequenza della scuola in lingua italiana da parte dei figli dei contribuenti e, per la moglie, a motivi di “lavoro”. Nel 2018, __________ ha ricevuto dal proprio datore di lavoro, la banca __________ di __________, un “assegno asilo nido” pari a fr. 3'184.-. La figlia anche nel 2019 ha frequentato l’Asilo nido “” a __________ (cfr. fatture 2019 agli atti). Tale struttura di accudimento privato era stata frequentata anche dall’altro figlio __________ (cfr. scritto 9.9.2015 del Comune di __________ a __________ __________).
In Ticino risiedono anche i genitori di , che risultano sposati ma con differenti domicili: il padre, __________ () è domiciliato nel Comune di __________ () mentre la madre, __________ (), risiede a __________. Nel Canton Grigioni risiedono invece la madre di __________ (a 28 km da __________) e a __________ l’unica zia materna (ricorso p. 10).
6.2.
I ricorrenti riconoscono che __________ ed i figli vivono, durante la settimana, in una casa a __________, in via al __________ (mapp. __________ RFD __________). Si tratta di un’abitazione, acquistata nel 2011, che ha una superficie di 158mq, mentre il particellare ha una superficie totale di 853 mq.
A __________, i coniugi hanno a disposizione quale abitazione famigliare un appartamento, di loro proprietà, in PPP, di 3.5 locali (per 63 mq), ubicato in via __________. Ammettono che lo stesso abbia “(…) una superficie più piccola rispetto all’abitazione secondaria”, ma argomentano che “a __________ il prezzo delle abitazioni al metro quadro (CHF 20'000/mq) è sostanzialmente più elevato rispetto a __________” e che “gli spazi sono molto più razionali rispetto a quelli di __________ e l’appartamento soddisfa pienamente i bisogni attuali della famiglia”. Oltre all’appartamento, la famiglia disporrebbe di un’ampia cantina, di un locale deposito bici e sci e di un locale lavanderia “(…) oltre all’ufficio separato di 50 mq affittato alla __________”.
Dalla decisione su reclamo impugnata risulta che, per quanto attiene al consumo dell’acqua dell’abitazione di __________ sarebbe emerso “un consumo aumentato negli anni”, il quale “fa presumere una permanenza nella casa”. In particolare, nel 2020 il consumo sarebbe stato di 243'000 litri di acqua (nel 2017 era stato di 161'000 litri, nel 2018 di 173'000 litri, nel 2019 di 218'000 litri, cfr. e-mail del Comune di __________ del 6.10.2020).
Per quanto concerne i dati afferenti all’appartamento di __________, l’UT ha rilevato un consumo di elettricità di 1'354 kWh per il 2020, di 1'401 kWh per il 2019, di 1'148 kWh per il 2018, di 884 kWh per il 2017 (dal 1.7 al 31.12).
6.3.
I ricorrenti hanno presentato anche l’estratto delle spese mediche rilasciato dalla cassa malati, la __________, Agenzia __________. Dalla disamina dei ricapitolativi relativi ai figli __________ e __________ e a __________ emerge chiaramente sia per il 2017 sia per il 2018 che le prestazioni mediche sono state fruite nel Canton Ticino, con la sola eccezione dell’acquisto di alcuni medicinali, avvenuto nei Grigioni.
Per __________ emergono, per il 2017, consultazioni presso un centro grigionese __________), presso __________ e dal dottor __________ (medico presso la __________). Nel 2017 il contribuente ha pagato le prestazioni di un medico dentista, il dr. __________ a __________.
V. Legami professionali
Per quanto concerne l’attività professionale dei ricorrenti, il marito risulta impiegato a tempo pieno presso la __________ (2017, 2018, 2019), società da lui interamente detenuta e con sede a __________, mentre la moglie, nel 2017 e nel 2018, era impiegata presso la __________ a Lugano con una percentuale del 50%.
7.2.
Con una separata decisione (CDT __________), questa Camera ha respinto un ricorso, interposto dalla __________ – la quale ha avuto la propria sede c/o __________ sino al 6.1.2021 e poi sempre al medesimo indirizzo, ma senza essere domiciliata c/o – contro la decisione con cui il fisco cantonale l’aveva assoggettata illimitato all’imposta cantonale ticinese dal 2018. Dalla motivazione della sentenza emerge che, per gli anni 2017 e 2018, __________ non ha contabilizzato nei redditi, la pigione che avrebbe percepito dalla società per l’uso del locale separato adibito ad ufficio. Inoltre, la richiesta formale di cambio di destinazione del preteso ufficio da “Lagerraum” a “Büro”, secondo le normative edilizie comunali e cantonali grigionesi, è intervenuta unicamente nel 2022. Poi, sulla scorta dei documenti presentati, tra i quali figuravano pure i bilanci presentati dalla società e le schede giustificative prodotte, la Camera di diritto tributario ha ritenuto che nei periodi fiscali dal 2018 al 2020 l’amministrazione effettiva della società è stata esercitata in Ticino da __________ (consid. 5.6). Ciò emerge dalla mancata dimostrazione dell’esistenza di una “wesentliche Büroinfrastruktur” come pure dalla prevalenza delle prestazioni svolte dalla società a favore della clientela ticinese, che diversamente da quanto testimoniato dal contribuente, non sono solo di natura immobiliare, ma dipendono, per la maggior parte, da attività di consulenza.
Ora, ritenuto come __________ sia l’unico impiegato della società, nonché unico socio e gerente, ne consegue che, diversamente da quanto da lui asserito, quantomeno sino al 2020, la sua attività professionale è stata svolta, in maniera nettamente preponderante, nel Canton Ticino.
7.3.
Il contribuente risultava altresì essere amministratore (ed anche AU), negli anni qui di interesse, della __________, con sede in via __________ a __________ (società della quale in precedenza unico membro con diritto di firma individuale era il padre __________, domiciliato ad __________), della __________, con sede ad __________, della __________, con sede a __________ (società della quale in precedenza presidente era il padre __________), __________ (dal 19.7.2016 a __________ c/o __________ ed in precedenza c/o __________), della __________, con sede a __________, in via __________ , della , __________ (), della __________, della __________, via __________ a __________, della __________, __________, __________, __________, della __________, c/o avv. __________, __________, della __________, __________ (società detenuta da __________ domiciliato a __________, della quale è anche AU; RI 1 ha procura individuale), della __________, __________, via __________, (attualmente in liquidazione e della quale membro con diritto di firma individuale era stato, sino all’ingresso di __________, il padre __________).
7.4.
Per quanto concerne la moglie, come visto, nel 2017 e nel 2018 la stessa era impiegata a tempo parziale presso la __________ SA, __________ a __________. Nel 2019, è stata a beneficio della disoccupazione (ricevendo delle indennità da febbraio al mese di luglio 2019). Il certificato è stato rilasciato dalla Cassa pubblica cantonale di assicurazione contro la disoccupazione di Bellinzona.
Ora, secondo l’art. 18 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (RS 837.02), l’annuncio per il collocamento nonché i successivi colloqui di consulenza e di controllo competono al servizio del luogo di domicilio dell’assicurato. Il capoverso 2 della norma prevede espressamente che sia considerato luogo di domicilio dell’assicurato il suo domicilio secondo gli articoli 23 e 25 del Codice civile. In particolare, secondo l’art. 23 cpv. 1 prima frase CC, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirsi durevolmente.
Durante l’udienza tenutasi alla Camera di diritto tributario, alla contribuente è stata richiesta la presentazione delle ricerche di lavoro effettuate durante il periodo di disoccupazione, che non sono tuttavia state presentate. Per contro, l’autorizzazione di soggiorno nel Canton Ticino è stata ancora prorogata (sino al 2024). Nei documenti prodotti durante l’udienza, in particolare nelle autorizzazioni di soggiorno rilasciate dal Comune di __________ (fino al __________) ad __________, risulta specificatamente indicato il fondamento del rilascio della stessa, cioè “motivi professionali”.
VI. Legami economici
Sulla base delle dichiarazioni fiscali 2017 e 2018 agli atti si evince che i coniugi __________ risultano proprietari dei seguenti immobili:
· Grigioni
a __________, mapp. __________;
a __________, mapp. __________ (quota di ½);
a __________, mapp. __________ (quota di ½);
a __________, mapp. __________ (quota di ½).
· Ticino
a __________, via al __________ 20, mapp. __________;
a __________, via al __________ 31, PPP __________;
a __________, __________ __________ 24a, mapp. __________ (quota di ½);
a __________, __________, 2004-2016.
8.2.
__________, nel 2017, deteneva 25 azioni della __________, società avente la propria sede presso l’avv. __________, in via ____________________ a __________. Di questa società il contribuente è altresì amministratore unico.
Deteneva inoltre 100 azioni della __________ (già __________), con sede in via al __________ a __________ e della quale è anche amministratore unico. Era altresì proprietario di 10 azioni (corrispondenti al 50% del capitale) della __________, società con sede a __________, e detenuta, per l’altra metà dal padre, __________, residente ad __________).
Nel 2017 era anche unico socio della __________, con sede legale a __________ (ma con amministrazione effettiva, secondo il fisco ticinese e secondo questa Camera, a __________, cfr. sentenza CDT __________; allegato 12bis).
8.3.
Nel 2017 i coniugi __________ risultavano inoltre essere proprietari del seguente parco veicoli (i 18 mezzi risultano parcheggiate a __________, in via __________, in una PPP di proprietà del contribuente), stimato dagli stessi contribuenti in fr. 405'000.-:
__________ __________ (__________);
__________ __________ (__________);
__________ (__________);
__________ __________ (__________);
__________ __________ __________);
__________ __________ (__________);
__________ 4cv (__________);
__________ (__________);
__________ (__________);
__________ sec;
__________ (__________);
__________ (__________);
__________ (__________);
__________ (__________);
__________ (__________);
__________ (__________);
__________ (__________).
Nel 2021, la lista aggiornata (ci sono state vendite e nuovi acquisti) comprende sempre 18 mezzi di prestigio, per un valore totale stimato dai contribuenti in fr. 374'000.-.
8.4.
Per quanto concerne i conti bancari, dalle dichiarazioni d’imposta 2017 e 2018 non si riesce a stabilire con esattezza il luogo in cui erano gestite le relazioni con gli istituti bancari, vista l’assenza della documentazione giustificativa. I contribuenti hanno tuttavia presentato degli estratti dei loro conti bancari e delle loro carte di credito, come richiesto loro durante l’udienza.
__________ è titolare del conto __________ n. __________: dalla disamina degli estratti conto per il 2018 e per il 2017 emerge chiaramente una netta prevalenza di spese effettuata in Ticino. Le spese sostenute nel Canton Grigioni sono riconducibili perlopiù ai periodi delle vacanze scolastiche, dei fine settimana o dei “ponti”.
__________ ha presentato l’estratto della carta di credito della __________ (n. di conto della carta __________) per il 2018, dal quale emergono spese effettuate online e nel Canton Grigioni: ad esempio, pagamento di lezioni di sci, articoli sportivi, consumazioni in ristoranti. Tuttavia anche nel Canton Ticino emergono più consumazioni effettuate in ristoranti.
Il contribuente ha prodotto altresì l’estratto conto per il 2017 e per il 2018 della Banca Cantonale Grigione; dalla disamina degli stessi emergono molti versamenti online, effettuati per il pagamento di fatture: da quelle dell’elettricità, a quelle dell’Ufficio di circolazione, dell’acqua potabile. In merito ad acquisti sul posto si possono annoverare spese effettuate per alimentari sia nei Grigioni che nel Canton Ticino (invero tale tipo di spese non è frequente [risultano più presenti sulla carta in uso alla moglie]). Nei Grigioni risultano dei prelievi da bancomat e spese di ristorazione, anche se ve ne sono anche nel Ticino. In Ticino il contribuente ha effettuato degli esborsi legati all’uso delle autovetture: __________, a ____________________ __________ a __________, __________ a __________. Inoltre, ha effettuato almeno una visita dal dentista, dr. __________, 6928 __________ (pagamento del 27.1.2017). In sede ricorsuale il contribuente ha altresì prodotto delle fatture relative a servizi vari alle automobili, effettuati nei Grigioni (le fatture sono riconducibili al 2019 [1], 2020 [2] e 2021 [2]).
8.5.
Gli insorgenti hanno inoltre prodotto tutta una serie di ricevute inerenti acquisti di carburante negli anni 2021, 2020 e 2019. Nel 2021 vi è una prevalenza di rifornimenti nel Canton Grigioni, anche se non mancano rifornimenti in Ticino. Per quanto riguarda il 2020 (da settembre), gli scontrini presentati mostrano una prevalenza di rifornimenti in Ticino. Per il 2019 vi è una netta preminenza di rifornimenti effettuati in Ticino.
VII. Legami ideali/sociali
Nulla viene riferito in merito ai legami sociali in Ticino. Tuttavia, i figli dei contribuenti frequentano ancora attualmente le scuole a __________. Prima dell’obbligo scolastico, sono entrambi stati iscritti ad un asilo nido privato i, sito visualizzato il 15.4.2024).
Nel Canton Ticino, il contribuente detiene, in un immobile di sua proprietà, una vasta collezione di autovetture di prestigio.
VIII. Determinazione del domicilio fiscale dei ricorrenti
Dopo aver ripercorso gli atti su cui si basa la decisione impugnata e tenuto conto dei mezzi di prova prodotti dai contribuenti, si tratta, in ultima analisi, di definire il domicilio fiscale dei coniugi __________ che, come visto, dev’essere stabilito non in base alle dichiarazioni di quest’ultimi, bensì alla luce degli indizi relativi al centro degli interessi ideali e materiali dei coniugi __________.
10.2.
Si è già ricordata la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale il domicilio fiscale principale di un contribuente, sposato, che passa regolarmente il fine settimana con la sua famiglia in un altro luogo (per esempio al luogo di origine della famiglia, oppure il luogo d’origine della moglie e dove a volte si ferma pure durante la settimana) si trova dove la famiglia soggiorna durante la settimana e dove i figli sono scolarizzati. Dalla disamina dell’insieme dei mezzi di prova, appare chiaramente che il centro degli interessi materiali e ideali dei coniugi __________, a far tempo dal 1.1.2017, è il Canton Ticino.
A tale si conclusione si giunge considerando che entrambi i figli minorenni sono scolarizzati in Ticino, a __________, e che anche la moglie __________ vi soggiorna, oltre per l’accudimento dei figli altresì per ragioni professionali, come emerge chiaramente dal rinnovo dell’autorizzazione di soggiorno rilasciata, sino a fine agosto 2023 (ancora prorogata sino a fine agosto 2024).
Diversamente da quanto indicato da __________ e visto quanto emerso, anche nel procedimento parallelo relativo alla __________ (doc. 12bis, sentenza CDT __________), risulta altresì che, negli anni considerati, l’attività professionale del contribuente si è prevalentemente concentrata in Ticino.
10.3.
10.3.1.
Volendo confrontare fra loro le due abitazioni a disposizione della famiglia (l’appartamento di __________ e la casa unifamiliare di __________), l’esame dei consumi di acqua (quelli della casa di __________) ed elettricità (quelli dell’abitazione di __________) agli atti porta alla medesima conclusione, ossia che il centro degli interessi ideali e materiali dei ricorrenti è ubicato in Ticino dal 1.1.2017.
L’analisi del consumo di elettricità di __________, comparato ai dati statistici del “Consumo di elettricità di un’economia domestica” (scheda informativa agosto 2021, consultabile al sito www.svizzeraenergia.ch), mostra che il consumo di un appartamento, abitato da 4 persone, corrisponde a poco più di 3'000 kWh/anno. Ora, i consumi rilevati, anche tenendo in considerazione che il marito si troverebbe in Engadina anche durante la settimana, appaiono poco compatibili con una presenza costante di una famiglia di 4 persone.
Per quanto concerne il consumo elettrico di __________, i contribuenti non hanno prodotto dei documenti ufficiali, ma una “tabella” (doc. 13, allegato al ricorso) dalla quale emergono questi dati di consumo: 4012 kWh nel 2018, 4483 kWh nel 2019, 4751 kWh nel 2020, 4368 kWh nel 2021. Ora, tali dati (come detto senza giustificativi), appaiono di per sé in linea con il consumo di elettricità di un’abitazione unifamiliare abitata da quattro persone tutto l’anno, che si attesta, per l’appunto a poco più di 4'000 kWh/anno (www.svizzeraenergia.ch).
10.3.2.
Per quanto concerne il consumo d’acqua, secondo i dati a disposizione della “svgm – associazione per l’acqua, il gas e il calore” (https://www.svgw.ch/it/acqua/strumenti-di-comunicazione/approvvigionamento/utilizzo/) esso si attesta ad un consumo medio di 142 litri per persona al giorno.
Ora, il consumo di tre persone, per 365 giorni all’anno, sarebbe pari a 155'490 litri. Il consumo di quattro persone equivarrebbe a 207'320 litri all’anno.
Volendo paragonare questi dati di consumo medio a quelli in possesso dell’autorità fiscale relativi all’abitazione di __________ (nel 2020 risulta esservi stato un consumo di 243'000 litri di acqua, nel 2017 era stato di 161'000 litri, nel 2018 di 173'000 litri, nel 2019 di 218'000 litri) risulta ipotizzabile e compatibile con i dati la presenza costante della famiglia durante tutto l’anno.
Di riflesso, negli anni presi in considerazione, l’appartamento di __________ si rivela essere la residenza secondaria della famiglia.
10.3.3.
D’altro canto, tale conclusione collima altresì con la disamina degli estratti bancari dei contribuenti e con l’analisi dei legami professionali ed economici dei contribuenti e dei loro legami ideali/sociali e famigliari (quest’ultimi presenti sia nei Grigioni che in Ticino).
10.4.
A titolo meramente abbondanziale si rileva che, in una precedente procedura ricorsuale dinanzi a questa Camera (sentenza CDT __________ del 19.11.2015), __________, che già aveva il proprio domicilio a __________ (ricorso p. 3, punto 5) aveva indicato quale recapito di notifica __________, Comune nel quale risulta domiciliata la madre.
IX. Audizione di testimoni
Nel proprio gravame i contribuenti hanno inoltre chiesto l’assunzione di ulteriori prove e meglio l’audizione di testimoni: __________ (Sindaco di ), __________ (), __________, __________ (medico di famiglia), __________ (responsabile dell’Ufficio postale di Pontresina), __________ (ispettore fiscale regionale __________ e tassatore del Comune di __________), __________ (custode immobili e responsabile pulizie), __________ (impresario e vicino di casa a __________), __________ (vicino di casa a __________), __________ (responsabile Ufficio tecnico a __________), __________ (vicedirettore __________).
11.2.
Secondo gli articoli 115 LIFD e 188 LT, le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii). Per quanto riguarda le imposte in discussione, il diritto ad offrire prove pertinenti e ad ottenerne l'assunzione è inoltre ribadito dall'art. 115 in relazione con l'art. 142 LIFD e dall'art. 188 in relazione con l'art. 228 LT.
11.3.
Ora, questa Camera è dell’avviso che l’audizione testimoniale delle persone indicate in precedenza sia superflua. Per quanto concerne il sindaco di __________, occorre rilevare che il domicilio di __________ era già stato oggetto di interesse del Comune di __________, che, ad inizio settembre 2015, ne aveva formalmente richiesto il trasferimento. Nell’ambito di uno scambio di corrispondenza (5.5.2017), nella quale il contribuente indicava di essere attivo professionalmente, a tempo pieno, a __________, presso la società __________, egli aveva anche auspicato l’iscrizione di entrambi i figli alle scuole comunali di __________, a causa del lavoro della moglie. Nello scritto formulava inoltre le seguenti considerazioni: “Colgo inoltre l’occasione per segnalarvi che nel comune di __________ trovano sede alcune società da me amministrate che nel corso degli anni stanno incrementando la propria cifra d’affari e porteranno ad un contributo fiscale di sicuro interesse. Nella fattispecie si tratta di __________, __________, __________, __________, __________”. Ora, visto anche l’esito del parallelo procedimento relativo alla __________, l’audizione del Sindaco è priva di interesse.
Per quanto concerne l’audizione di __________, la stessa non è determinante: del resto, risulta che i contribuenti hanno anche legami con la __________, posto come almeno il figlio __________ vi sia stato battezzato.
Per quanto concerne il medico di famiglia di __________, i dati estrapolati dall’estratto delle prestazioni mediche della cassa malati __________ sono più che sufficienti, senza procedere ad ulteriori audizioni.
Per tutti gli altri testimoni citati, non si vede come possano in qualche modo – e neppure i ricorrenti lo spiegano - sovvertire le altre emergenze fattuali per i periodi fiscali in disamina (attività professionali, legami economici, scolarizzazione dei figli in Ticino): il fatto che RI 1 intrattenga degli interessi professionali ed economici nel Canton Grigioni, ancora non significa che ciò corrisponda al suo domicilio fiscale, per tutti i motivi già esposti in precedenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 3’000.–
sono a carico dei ricorrenti.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: