Incarti n. 80.2022.83 80.2022.84

Lugano 1 dicembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 25 marzo 2022 contro la decisione del 16 marzo 2022 in materia di IC/IFD 2013.

Fatti

A. __________ (__________ è domiciliato a __________ ed è coniugato con ____________________ (14.1.1972), con la quale ha avuto una figlia. Dal 1.5.2016 i coniugi vivono separati.

B. a.

Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2013 del 25/28.11.2014 i coniugi __________ dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 43'546.- e fr. 0.- di sostanza.

b.

Con scritti 19.11.2015 e 9.12.2015, l’UT di Lugano si rivolgeva ai contribuenti, chiedendo di voler trasmettere, entro il 28.12.2015 le osservazioni in merito al calcolo del dispendio, dal quale risultava un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento (eccedenza di fr. 85'225.-), l’attestazione bancaria al 31.12. degli ultimi 10 anni oppure dalla data di apertura del conto n. __________ presso __________, il giustificativo relativo all’acquisto dell’autovettura di marca __________, nonché un’attestazione rilasciata dalla Scuola americana di __________ inerente le rette scolastiche versate per le figlie durante il 2013.

c.

Con scritto 16.12.2015 __________, indicava, per quanto atteneva al calcolo del dispendio che la “(…) differenza tra entrate ed uscite è da ricondurre a due prestiti ed una donazione non menzionati precedentemente per una svista. Mi riferisco a CHF 20'000 ricevuti in dono da mia madre il 14.4.13 ed a CHF 70'000.- ricevuti in prestito dal Sig. __________ per coprire le spese famigliari e, in forma minima, anche i costi di ristrutturazione di __________

C. Con decisione IC/IFD 2013 del 7.1.2016, l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) stabiliva, per l’IC, un reddito imponibile pari a fr. 290'100.- (medesimo importo determinante per l’aliquota), la sostanza imponibile in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 310'600.-. In particolare, rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aveva aggiunto l’importo di fr. 130'000.- a titolo di reddito d’altra fonte con l’indicazione: “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per apprezzamento per un’insufficiente disponibilità finanziaria”. Inoltre gli alimenti ricevuti per i figli minorenni venivano aumentati da fr. 79'700.- a fr. 180'240.-, con l’indicazione: “Valori rettificati in base agli elementi noti, sentenza o convenzione”. Nei “Titoli e capitali” era stato aggiunto l’importo di fr. 16'810.- relativo al valore delle azioni della “__________”.

D. a.

La decisione di tassazione IC/IFD 2013 veniva impugnata da __________, per il tramite della __________, la quale contestava l’ammontare degli alimenti percepiti dall’ex marito, residente in __________, a favore dei tre figli di quest’ultimo, nonché i redditi d’altra fonte, stabiliti dall’autorità fiscale in fr. 130'000.-.

b.

A seguito del gravame, il 2.5.2016, si teneva un’audizione tra l’autorità fiscale e il rappresentante della contribuente.

La contribuente produceva delle fatture della “__________” del 3.4.2013 e del 5.4.2013 per complessivi fr. 100'540.- e relative copie dei bonifici a comprova dell’assunzione dei costi da parte del suo ex coniuge. Presentava inoltre l’estratto del conto individuale n. __________ della __________ intestato a __________. In merito all’afflusso di capitali su tale conto, spiegava che fr. 71'100.- erano relativi ai versamenti per prestazioni alimentari per i figli minorenni, mentre che fr. 88'330.- erano “prestiti dall’ex marito alla contribuente”. Tali importi sarebbero poi stati girati dal conto della banca russa al conto della banca __________ a __________.

Vi sarebbero poi state anche delle dazioni in denaro a contanti.

Dopo le spiegazioni fornite dalla contribuente, secondo l’autorità fiscale vi sarebbe stato comunque ancora un ammanco di disponibilità finanziaria di quasi 30'000.-.

Al termine dell’udienza __________ __________) si riservava di accettare la “(…) definizione del reclamo riprendendo le prestazioni alimentari per figli minorenni in ragione di CHF 71'100.- e la ripresa per reddito d’altra fonte da operarsi in considerazione della mancanza di disponibilità finanziaria da definirsi in complessivi fr. 30'000.- quali altri redditi in luogo dei CHF 130'000.- accertati con decisione impugnata dopo discussione con la contribuente”.

La proposta veniva poi accettata dalla contribuente tramite conferma via e-mail, di __________.

c.

Il 23.5.2016, __________ veniva convocato dall’UT di __________, come da richiesta di quest’ultimo del 9.5.2016, al fine di “produrre documentazione comprovante redditi conseguiti e sostanza posseduta dal coniuge non dichiarati dal momento del matrimonio a tutt’oggi”. Nell’ambito dell’audizione in parola, __________ spiegava l’attuale situazione famigliare, indicando l’avvio della procedura di divorzio e l’ottenimento della separazione dal mese di marzo del 2016. L’autorità fiscale indicava al contribuente che la documentazione sarebbe stata trasmessa al competente Ufficio delle procedure speciali per l’avvio della procedura.

E. Il 10.8.2017 l’Ispettorato fiscale rassegnava un rapporto in merito ai contribuenti per i periodi fiscali dal 2010 in poi. Dallo stesso emergevano delle criticità per quanto atteneva alla situazione fiscale della famiglia __________: sia per quanto riguardava l’esistenza di conti non dichiarati in precedenza, sia per la possibile esistenza di ulteriori redditi.

F. Con decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2013 del 16.3.2022, l’UT ha stabilito il reddito imponibile in fr. 81'000.- ed in fr. 0.- la sostanza imponibile. Per l’IFD il reddito imponibile è stato definito in fr. 101'400.-.

La motivazione della decisione era la seguente:

“Reclamo evaso come definito nel verbale di audizione del 2 maggio 2016. Alla voce 26.1. “titoli e capitali” sono stati aggiunti gli elementi di sostanza che non sono stati dichiarati in precedenza e che sono emersi durante l’accertamento del presente reclamo”.

La decisione veniva trasmessa sia ad __________ sia a __________.

G. Con ricorso 25/26.3.2022 __________ contesta la decisione su reclamo IC/IFD 2013. In particolare, il contribuente - dopo aver accennato all’attuale litigiosa procedura di divorzio che lo vede coinvolto - lamenta il fatto che l’autorità fiscale non avrebbe debitamente tenuto in considerazione, nella decisione fiscale impugnata, dei redditi e della sostanza di pertinenza della ex moglie, mai dichiarati in precedenza da quest’ultima. In particolare, __________ avrebbe sempre dichiarato di essere una “casalinga nullatenente”: tuttavia, già in base alla documentazione prodotta dinanzi alla Pretura di Lugano (Sezione 6) nel 2016, sarebbero emersi 18 conti correnti a lei intestati esclusivamente, dai quali risulterebbero “accrediti di redditi personali (…) generati dalle proprietà personali site a __________”. Secondo il ricorrente, sarebbe stato opportuno approfondire inoltre la natura dei soldi versati a __________ dall’ex marito __________, essendo dubbia la loro qualifica di “alimenti per i figli”.

L’insorgente sostiene anche che l’ex moglie avrebbe gestito un’importante quantità di denaro “in nero” con __________ tra la __________ e la Svizzera. Motivo per il quale chiede un calcolo separato dei redditi e della sostanza suoi e della ex moglie. Nel merito degli elementi imponibili, argomenta che gli “(…) alimenti sarebbero da ricalcolare separatamente solo a carico della moglie, in quanto ero tenuto all’oscuro dei redditi privati __________ di __________ (…)”. A suo avviso, il suo reddito totale di fr. 53'871.- rappresenterebbe unicamente il 43% del reddito congiunto accertato. Il reddito percepito dall’assicurazione contro la disoccupazione ammonterebbe poi a fr. 29'545.- e non a fr. 37'400.-.

Il contribuente censura inoltre l’esistenza di prestazioni valutabili in denaro da parte della società __________, ritenuto come la stessa sia di proprietà della madre, __________.

L’insorgente censura anche la riduzione della deduzione per “Spese professionali forfait del contribuente” a fr. 1'250.-, ritenuto come l’importo minimo della stessa sia comunque di fr. 2'500.- e come ad ogni modo egli avesse comprovato costi per fr. 6'470.-.

Per quanto concerne la sostanza imponibile, chiede di correggere l’ammontare dei “Titoli ed i capitali”, “(…) tenendo conto dei 18 conti privati esclusivi di __________ e separare dalla mia fortuna (…)”. Censura infine il valore attribuito al veicolo __________, di pertinenza della ex moglie, valutato in fr. 30'000.- mentre il reale valore sarebbe di fr. 5'000.-.

H. Con osservazioni del 31.3/4.4.2022 l’Ufficio di tassazione di Lugano chiede la conferma della decisione impugnata, con la sola eccezione della deduzione per le “altre spese professionali”.

L’autorità fiscale indica che sino al 1.5.2016, data della separazione di fatto, i contribuenti erano regolarmente coniugati, motivo per il quale, nel periodo fiscale sub judice, non era possibile procedere ad una separazione delle partite fiscali: verrà, di seguito, allestito un riparto “quote coniugi” recanti i dati separati di ciascun coniuge. Tuttavia, nella decisione di tassazione devono ancora figurare gli elementi imponibili di entrambi i coniugi.

In merito alla procedura, ed alla posizione di__________, il fisco precisa che il reclamo era stato presentato da quest’ultima e che i fattori imponibili a lei attribuibili erano stati discussi e decisi in un verbale del 2.6.2016. __________ era invece stato verbalizzato il 23.5.2016.

Per quanto concerne le puntuali contestazioni inerenti gli elementi imponibili, secondo l’UT il reddito percepito dalla cassa disoccupazione sarebbe stato rettificato in base agli attestati agli atti e i vantaggi percepiti dalla __________ sarebbero stati inseriti “(…) come a comunicazione dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche”. In relazione alla deduzione di fr. 1'250.- per “altre spese professionali”, la deduzione corretta ammonterebbe invece a fr. 2'500.-. Non sarebbero tuttavia ammissibili le spese legate all’utilizzo dell’autovettura e le spese per doppia economia domestica, essendo la sede della società del contribuente presso il domicilio dello stesso. Da ultimo, per quanto concerne il valore dell’autovettura __________, la correzione auspicata non avrebbe nessun valore, “essendo l’imposta sulla sostanza pari a 0.-“.

Siccome nel ricorso si fa riferimento anche ai periodi fiscali 2014, 2015, e 2016, l’UT precisa di aver provveduto ad “iscrivere i rispettivi reclami”, la cui evasione è stata sospesa in attesa dell’esito del presente ricorso.

I. a.

Con scritto 26.9.2022, la Camera di diritto tributario ha trasmesso a __________ il ricorso presentato da __________ relativo al peiodo fiscale 2013, come anche le osservazioni presentate dall’UT, e le ha attribuito un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni (termine poi protratto su richiesta della contribuente).

b.

Con osservazioni del 12/14.10.2022, __________ prende posizione in merito al gravame dell’ex marito. In particolare, respinge le varie accuse presentate ritenendole di carattere “diffamatorio e razzista”. Infondate sarebbero pure le accuse mosse nei suoi confronti di essere “milionaria” e di aver sottaciuto tale fatto all’autorità fiscale per molti anni. Invece, verserebbe in una difficile situazione finanziaria, disponendo di un reddito minimo, insufficiente per far fronte alle spese relative ai suoi figli minorenni, e sarebbe stata costretta a contrarre diversi debiti per potersi mantenere. In particolare lamenta l’assenza di qualsiasi contributo da parte di __________ a favore della figlia in comune. Sarebbe l’ex marito a nascondere la verità sul suo vero stato patrimoniale, indicando di essere nullatenente. Quest’ultimo avrebbe infatti un alto tenore di vita, risiedendo in una villa di lusso con la madre, intestataria di “multipli altri beni a sua disposizione”.

La contribuente chiede di riconoscere gli alimenti percepiti dall’ex marito per i suoi tre figli come unici redditi per gli anni 2013-2016 e di eseguire il riparto delle imposte con __________. Chiede inoltre di addebitare al marito i costi della procedura essendo quest’ultimo responsabile del suo “avviamento e prolungamento”.

Diritto

  1. __________ impugna la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2013, lamentando preliminarmente che l’UT non avrebbe accertato in maniera compiuta la fattispecie in relazione a sostanza e redditi non dichiarati dalla (ex)moglie. Nel merito contesta la definizione del reddito da lui percepito dalla disoccupazione nel 2013, come anche la deduzione per le altre spese professionali, nonché l’aggiunta di prestazioni valutabili in denaro da parte della società __________ ed il valore attribuito al veicolo di marca . Chiede di poter essere imposto indipendentemente dalla ex moglie.

  2. 2.1.

2.1.1.

L’unione dei redditi e della sostanza dei coniugi si basa sul principio costituzionale dell’imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost). L’imposizione congiunta

si basa sulla considerazione che un coniuge o un partner registrato partecipi in egual misura al reddito dell'altro partner, che la capacità contributiva di un partner è determinata anche dal reddito e dalla sostanza dell'altro e che i partner formano una certa unità in termini civili ed economici (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1). Pertanto, per la valutazione della capacità contributiva della coppia di coniugi o dei partner registrati si deve utilizzare il reddito complessivo (e a livello cantonale anche il patrimonio complessivo) (Locher, Kommentar DBG, vol. I, 2a edizione, Basilea 2019, n. 4 ad art. 9 LIFD; v. anche art. 8 cpv. 1 LT). La tassazione congiunta inizia il 1° gennaio dell'anno in cui i coniugi si sposano o viene registrata l'unione. In caso di divorzio, separazione giudiziale o separazione effettiva, i coniugi sono valutati separatamente per l'intero periodo d'imposta. È determinante la situazione personale alla fine del periodo fiscale, cioè al 31 dicembre dell'anno civile corrispondente; se i coniugi sono divorziati o separati legalmente o di fatto in quel momento, vengono valutati separatamente per l'intero periodo fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; cfr. anche art. 18 cpv. 2 LAID; sentenza TF 2C_1145/2013 del 20 settembre 2014, consid. 2.2; König/Maduz, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 4 ad art. art. 42 LIFD).

2.1.2.

Dal momento che i coniugi __________ si sono separati nel corso del 2016, correttamente l’UT ha proceduto, nel 2013, a tassarli congiuntamente.

Siccome non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando, la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione. La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati (Jaques, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a edizione, Basilea 2017, n.18 s., p. 214 s.).

Motivo per il quale i contribuenti avranno diritto, in seguito, ad una decisione di riparto personale.

  1. 3.1.

__________ censura un accertamento inesatto degli elementi imponibili attribuibili alla moglie nel 2013. In particolare, non sarebbero stati debitamente oggetto di indagine ingenti versamenti di denaro percepiti dalla ex moglie dalla __________ nel corso del matrimonio.

Occorre pertanto comprendere se, in casu, l’UT ha seguito correttamente la procedura d’accertamento degli elementi imponibili.

3.2.

__________ e __________ si sono uniti in matrimonio l’8.8.2009 e si sono separati volontariamente il 1.5.2016.

Per quanto attiene al periodo fiscale 2013 i contribuenti – che non erano ancora separati - hanno presentato la dichiarazione fiscale sottoscrivendola entrambi il 25.11.2014.

Per quanto concerne i “titoli e capitali”, nella DF 2013 i coniugi __________ indicavano, al Modulo 2, i seguenti conti:

· __________, relazione n. __________: fr. 194.-;

· __________, relazione n. __________: fr. 11.-;

· __________, relazione n. __________: fr. 10.-;

· Banca __________, relazione n. 168.641.161.06: fr. 31'622;

· __________, CCP n. 65743067 0: fr. 26.-;

· __________, __________, relazione n. __________, fr. 4'596.-.

3.3.

L’autorità fiscale ha – da subito - rilevato una sproporzione tra le entrate dichiarate dai contribuenti e le loro uscite.

Sulla base del calcolo del dispendio – sottoposto ai contribuenti per una loro presa di posizione - l’UT ha stabilito un reddito imponibile di fr. 290'100.- per l’IC e di fr. 310'600.- per l’IFD rispetto ai fr. 43'546.- fatti valere dai contribuenti. La sostanza è stata accertata in fr. 0.-.

Ai fini dell’imposta sulla sostanza, i titoli e capitali dichiarati sono stati stabiliti dall’UT in fr. 54'629.-, a fronte di fr. 36'459.- dichiarati.

3.4.

3.4.1.

Contro la decisione di tassazione, __________ aveva presentato reclamo, per il tramite della __________.

Il 2.5.2016, si era tenuta un’udienza alla presenza di , in rappresentanza dell’insorgente, nell’ambito della quale si era discusso in merito agli alimenti percepiti dall’ex marito () ed ai redditi d’altra fonte, aggiunti per insufficienza di disponibilità finanziaria.

La contribuente, presentava della documentazione bancaria della “__________” per il 2013 (conto individuale intestato ad __________) nonché un certificato rilasciato dalla __________, indicante l’apportatore di fondi “sul sopra citato conto”. In particolare, a fronte di una movimentazione di oltre fr. 159'000.- tra il 1.1. ed il 31.12.2013, s’indicava che fr. 71'100.- erano versamenti per i figli minorenni mentre i rimanenti fr. 88'330.- erano “prestiti dall’ex marito alla contribuente”.

3.4.2.

Il 23.5.2016, __________, su sua richiesta, veniva convocato dall’UT di Lugano, in relazione alla sua “denuncia di fattori di reddito e sostanza del coniuge non dichiarati”. In particolare, il contribuente presentava della documentazione reperita negli atti relativi alla richiesta del mutuo ipotecario, dalla quale sarebbe emersa l’esistenza di proprietà immobiliari in __________ – anche cedute in locazione -, degli averi presso __________ __________) di pertinenza di __________, mai dichiarate in precedenza. A __________ veniva indicato che la documentazione sarebbe stata trasmessa all’Ufficio delle procedure speciali per “l’avvio della procedura”.

3.5.

3.5.1.

A seguito di una precisa richiesta di questa Camera del 22.9.2022 all’Ufficio di tassazione, è stato indicato che, della fattispecie (periodi fiscali dal 2010 a seguire) si era occupato l’Ispettorato fiscale che, con Rapporto del 10.8.2017, aveva rassegnato le proprie conclusioni.

Dalla lettura del documento in questione, emergono delle criticità sia nella sostanza dichiarata dai contribuenti (in particolare dei conti non dichiarati) sia nei redditi percepiti dalla coppia e si suggerivano, con una lista ben definita, gli accertamenti ancora da compiere per valutare correttamente la situazione finanziaria dei coniugi __________.

3.5.2.

Con scritto 11.12.2017, __________ si rivolgeva nuovamente all’UT di Lugano con una “comunicazione spontanea”.

Il contribuente spiegava che nell’ambito della procedura di separazione __________, la Pretura aveva esatto da quest’ultima la presentazione dell’intera documentazione bancaria. Dalla disamina di questi dati sarebbero emersi “averi patrimoniali esclusivamente di mia moglie, che verosimilmente avrebbero dovuto essere considerati nelle tassazioni 2010-2015”.

Nuovamente in data 8.10.2018, non avendo ricevuto alcun riscontro allo scritto dell’11.12.2017, il contribuente si rivolgeva all’UT chiedendo per quali ragioni non si fosse dato seguito alla sua segnalazione: in particolare, tra il 2009 ed il 2016 __________ avrebbe ricevuto “ben CHF 2'778’383” da conti propri esteri. Le copie di tutti i conti in questione erano “depositati” presso la Pretura, Sezione 6.

3.6.

L’autorità fiscale ha emanato la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2013 il 16.3.2022. Rispetto alla prima decisione, l’autorità fiscale ha stabilito gli alimenti ricevuti da __________ in fr. 71'100.- anziché in fr. 180'240.- ritenuti in prima sede e ha ridotto gli “altri redditi” da fr. 130'000.- a fr. 30'000.-. Le modifiche in questione sono il risultato del verbale sottoscritto da __________ nel mese di maggio del 2016. Per quanto concerneva i “titoli e i capitali” erano passati da fr. 54'629.- a fr. 108'447.-.

3.7.

3.7.1.

Come visto in precedenza, dei coniugi __________ si è occupato anche l’Ispettorato fiscale, che, in un rapporto risalente al 2017, ha sollevato delle criticità sia per quanto atteneva ai redditi imponibili sia per quanto concerneva la sostanza dichiarata. In particolare, per quanto concerneva ad esempio i redditi non dichiarati, nel documento si indicava relativamente ai conti bancari non dichiarati che sarebbe stato necessario “richiedere alla controparte il dettaglio di tutti i movimenti e accertare la provenienza dei fondi” (pag. 7).

Non emerge che del Rapporto dell’Ispettorato fiscale sia mai stato dato riscontro ai contribuenti: ciò anche perché non si spiegherebbero altrimenti gli scritti di __________ intesi a chiarire gli elementi imponibili della ex coniuge.

Non risulta inoltre dagli atti se, come indicato espressamente da parte dell’Ispettorato fiscale, l’UT abbia poi proceduto a compiere gli ulteriori accertamenti indicati: ed in particolare se è stata richiesta tutta la documentazione bancaria dei conti non dichiarati in precedenza, proprio per comprendere l’ammontare dei capitali in entrata, accertarne la loro provenienza e la loro natura giuridica.

Neppure è chiaro se ed in quale misura sia stato dato seguito alle indicazioni circa l’esistenza di altri eventuali redditi (conclusioni indicate nel rapporto sub lit. c, pag.7).

Non è pertanto possibile comprendere su quali atti si è basata l’autorità fiscale per prendere le proprie decisioni, rispettivamente in quale misura è stato dato seguito agli accertamenti segnalati parte dell’Ispettorato fiscale, rispettivamente alle comunicazioni dello stesso __________.

Si palesa pertanto una violazione del diritto di essere sentiti sia per quanto concerne l’amministrazione delle prove, sia, nelle concrete circostanze, pure per quanto riguarda la motivazione della decisione.

3.7.2.

Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3°; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006, consid. 4.1. ).

3.7.3.

Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

3.7.4.

Già solo per questi motivi la decisione impugnata dev’essere annullata. Spetta pertanto all’autorità fiscale procedere a tutti gli accertamenti del caso (anche analizzando approfonditamente la documentazione finanziaria prodotta dalle parti nella procedura di divorzio, comprensiva di tutti gli atti relativi all’importante mutuo ipotecario concesso alla coppia) e, compiute le indagini che saranno ritenute opportune, comunicarne l’esito ai contribuenti, cosicché essi possano determinarsi in merito. Tale procedere permetterà, in caso di impugnazione della decisione, anche all’autorità giudicante di comprendere su quali elementi è basata la decisione contestata.

  1. 4.1.

Per il resto __________ censura altresì l’ammontare del reddito a lui attribuito dall’assicurazione contro la disoccupazione, che, nel 2013 sarebbe stato di fr. 29'545.- e non di fr. 37'400.-.

Dalla disamina del certificato rilasciato dall’assicurazione disoccupazione (Cassa disoccupazione dell’__________) inerente il 2013 si evince che è stato versato l’importo di fr. 37'400.-: 29'545.- relativo al 2013 e 7'855.- al 2012.

4.2.

4.2.1.

Per gli articoli 51 cpv. 1 LT e 41 cpv. 1 LIFD, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale.

Secondo la giurisprudenza, un reddito è imponibile solo quando è realizzato. Questa condizione essenziale costituisce il fatto generatore dell’imposizione. Un reddito è realizzato quando il contribuente beneficia di una prestazione o acquisisce una pretesa alla stessa, su cui ha un effettivo potere di disporre. Di regola, l’acquisizione di un credito è già considerata come reddito quando l’adempimento non appare incerto. Il momento dell’adempimento effettivo della prestazione è preso in considerazione solo quando lo stesso appare poco probabile (sentenza 2C_372/2015 e 2C_373/2015 del 20 luglio 2016 consid. 4.2 e giurisprudenza citata).

Per quanto concerne le prestazioni pecuniarie, tuttavia, ci si fonda di solito sul momento del pagamento (sentenza 2C_144/2008 del 12 novembre 2008 consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

La giurisprudenza del Tribunale federale ha anche stabilito che i versamenti di rendite d’invalidità arretrate del primo e del secondo pilastro sono imponibili quando vengono pagati (sentenza 2C_267/2007 del 5 ottobre 2007 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

4.2.2.

Tornando al caso che qui ci occupa, correttamente l’UT ha stabilito il reddito proveniente dalla disoccupazione in fr. 37'400.-. In effetti è tale somma che è stata versata nel 2013, così come si evince dall’attestazione fiscale agli atti, che considera anche le indennità per il mese di dicembre del 2012.

Su questo punto la decisione merita tutela.

  1. 5.1.

__________ contesta altresì i vantaggi valutabili in denaro provenienti dalla __________ per complessivi fr. 3'000.-. In sede di osservazione al ricorso, l’autorità fiscale indica: “I vantaggi della Spettabile __________ SA sono inseriti come a comunicazione dell’Ufficio tassazione persone giuridiche”.

Il contribuente non risulta iscritto a Registro di commercio quale organo societario di __________: amministratrice unica è, attualmente la madre, __________ (6.9.1934). Nel periodo fiscale 2013, amministratori unici sono stati, in successione, __________ e __________.

5.2.

Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

1 Costituiscono utile netto imponibile:

a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

  • ...[omissis]...

  • le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che 1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

5.3.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

  1. la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

5.4.

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

5.5.

Spetta all’autorità fiscale dimostrare l’esistenza di elementi che creano oppure aumentano il carico fiscale, mentre al contribuente incombe l’onere della prova degli elementi che riducono oppure sopprimono il suo obbligo fiscale (DTF 133 II 153 consid. 4.3.; sentenza TF 2C_445/2015 del 26.8.2016 consid. 7.1.; sentenza TF 2C_177/2016 del 30.1.2017 consid. 4.1.). Per quanto concerne le prestazioni valutabili in denaro, le autorità fiscali devono portare la prova che la società ha fornito una prestazione e che non ha ottenuto una controprestazione, oppure una controprestazione insufficiente. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale forniscono indizi a sufficienza per determinare una tale sproporzione, spetta allora al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni contrarie (sentenze TF 138 II 57 consid. 7.1.; DTF 133 II 153 consid. 4.3.; 2C_927/2013 del 21.5.2914 consid. 5.4.; 2C_177/2016 del 30.1.2017, consid. 5.5.).

5.6.

Quella che a livello della società viene trattata come una distribuzione mascherata di utile costituisce in linea di principio un vantaggio valutabile in denaro per il titolare della partecipazione, secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD (nel diritto cantonale, secondo l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT). Nella misura in cui la prestazione valutabile in denaro della società è stata accertata con una decisione passata in giudicato, i cantoni intraprendono generalmente una corrispondente ripresa presso il titolare della partecipazione (sentenza del TF n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015, in ASA 84 p. 254 = RDAF 2016 II 110 = StE 2015 A 21.12 n. 16 = StR 70/2015 p. 811, consid. 2.5.6 e dottrina citata).

Ciononostante, non esiste un vero e proprio automatismo nella ripresa (“Aufrechnungsautomatismus”). La prestazione valutabile in denaro della società costituisce un indizio di peso da prendere in considerazione nella tassazione del titolare della partecipazione. Tuttavia, ad impedire che la qualifica si estenda automaticamente al socio è il fatto che è solo il dispositivo di una decisione che può passare in giudicato e non anche gli accertamenti fattuali o le argomentazioni giuridiche, cioè la motivazione. Ne consegue che sono solo i fattori fiscali (in questo caso, della società) a passare in giudicato. Una nuova valutazione giuridica a livello dell’azionista è quindi indispensabile, soprattutto perché la società e il detentore della partecipazione – nonostante il legame che deriva dal diritto societario – sono due soggetti giuridici e fiscali indipendenti (sentenza n. 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.7, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina; cfr. anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea 2019, n. 86 ad art. 20 LIFD, p. 592 s.).

In deroga alle regole usuali sull’onere della prova, tuttavia, un azionista che è anche organo della società deve contestare dettagliatamente l’esistenza e l’ammontare della prestazione valutabile in denaro, presa in considerazione dall’autorità di tassazione. Se non lo fa o si limita a contestazioni generiche, l'autorità fiscale può presumere che la ripresa stabilita con una decisione passata in giudicato a livello della società sia ugualmente giustificata nei confronti del socio (cfr. sentenza 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.8; v. anche Kocher, Aspekte der steuerlichen Zweidimensionalität - Gedankensplitter im Licht der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés OREF [a cura di], Au carrefour des contributions - Mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, Berna 2020, p. 602).

5.7.

Nel caso che qui ci occupa, viste le motivazioni addotte dal ricorrente – il quale sostiene anche che la società è interamente detenuta dalla madre - l’autorità fiscale avrebbe dovuto entrare nel merito delle stesse, non bastando la giustificazione di averle inserite “come a comunicazione dell’Ufficio tassazione persone giuridiche”.

Anche su questo punto la decisione di tassazione dev’essere annullata.

  1. 6.1.

__________ censura altresì la deduzione “Spese professionali forfait” contribuente, stabilite dall’UT, per l’IC in fr. 1'250.-. Ora, nella DF è stato proprio il ricorrente ad inserire tale importo quale deduzione delle “altre spese professionali”.

In sede di osservazioni al ricorso l’UT propone di ammettere il ricorso su quest’aspetto e di accordare il forfait di fr. 2'500.-.

6.2.

Secondo l’art. 8 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2013 (del 19 dicembre 2012), sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. (cpv. 1).

La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’500.- l’anno oppure delle spese effettive; in quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (cpv. 2).

La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l’attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all’anno o con un grado di occupazione inferiore al 50% (cpv. 3).

6.3.

6.3.1.

Per quanto concerneva il 2013, il contribuente, oltre a percepire le indennità di disoccupazione, ha indicato di aver ricevuto un reddito di fr. 16'471.- dalla __________ (__________).

6.3.2.

Ora, dagli atti compulsati non è possibile determinare in quale percentuale il contribuente fosse attivo nel 2013: a ciò si aggiunge che lo stesso ricorrente, nella dichiarazione fiscale aveva indicato l’importo di fr. 1'250.-. In una simile situazione occorre trasmettere gli atti all’autorità fiscale affinché stabilisca la situazione professionale del contribuente nel 2013.

  1. Il ricorrente censura altresì il valore attribuito all’autovettura di marca “__________”, stabilito dall’autorità fiscale in fr. 30'000.- e che, secondo lui era da valutare in fr. 5'000.-. L’autorità fiscale ha indicato che il ricorrente non aveva alcun interesse degno di protezione ad avere una decisione in merito alla commisurazione del valore dell’autovettura, ritenuto come, l’imposta sulla sostanza era pari a fr. 0.-. Ora, come visto, sia per quanto attiene all’ammontare complessivo della sostanza che dei redditi, questa Camera ha indicato che dagli atti non si poteva stabilire se fossero stati intrapresi tutti gli accertamenti del caso atti a determinare con esattezza l’ampiezza di redditi e sostanza. Motivo per il quale, tale censura potrà se del caso essere riproposta dinanzi all’Ufficio di tassazione.

  2. In merito all’indennità di disoccupazione il ricorso è respinto. Per il resto la decisione IC/IFD 2013 è annullata e gli atti sono trasmessi all’autorità fiscale affinché proceda nei propri incombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. 1.1. Nella misura in cui concerne l’indennità di disoccupazione, il ricorso è respinto.

1.2. Per il resto la decisione su reclamo IC/IFD 2013 del 16.3.2022 è annullata e gli atti sono ritornati all’UT affinché adotti una nuova decisione, dopo gli accertamenti necessari.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  2. Contro il prese Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2022.83
Entscheidungsdatum
01.12.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026