Incarti n. 80.2022.81 80.2022.82
Lugano 20 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana Balestra Gamboni
parti
RI 1 RI 2 tutti rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 marzo 2022/13 aprile 2022 contro la decisione del 23 febbraio 2022 in materia di IC e IFD 2015.
Fatti
A. Il 19 aprile 2017, RI 1 (deceduto il 20 febbraio 2019 e ora rappresentato dalla RI 1) e la moglie RI 2 presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2015.
Per quanto qui d’interesse, i contribuenti esponevano un reddito da attività indipendente principale del marito in ragione di fr. 319’774.‑. Nel determinare tale reddito, il contribuente aveva dedotto un acconto AVS 2015 pari a fr. 20'836.‑ e delle spese (logistica, telefono, trasferte, auto, spese varie, ecc.) in ragione di fr. 32'500.‑ (v. rendiconto entrate e uscite per la Dichiarazione d’imposta 2015).
Per quanto concerne la sostanza, invece, i contribuenti esponevano fr. 9'043’645.‑ quali titoli e capitali (stato al 31.12.2015), tra cui una partecipazione nel capitale azionario di __________ SA pari a 13'259 azioni per un valore imponibile di fr. 928’130.‑ (Modulo 2, allegato alla dichiarazione 2015).
B. Con decisione di tassazione datata 15 aprile 2021, l’RS 1 (di seguito: RS 1) imponeva i contribuenti sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta.
In particolare, rispetto a quanto dichiarato, l’autorità di tassazione modificava il reddito da attività indipendente principale del contribuente aggiungendo fr. 8'226.‑ riferiti a “prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”.
Per quanto concerne la sostanza, l’RS 1 modificava l’ammontare di titoli e capitali da fr. 9'043'645.‑ a fr. 8'115'515.‑ (diminuzione di fr. 928'130.‑) ed esponeva fr. 1'325'900.‑ quale attivo della ditta individuale con la motivazione “partecipazione alla spettabile __________ SA considerata a carattere aziendale ed esposta al suo valore nominale quale attivo commerciale”.
Di conseguenza, per l’imposta cantonale 2015, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 535'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 573'800.‑) e la sostanza imponibile in fr. 2'411'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 2'620'000.‑). Il dovuto d’imposta cantonale complessivo assommava a fr. 77'083.‑.
Per l’imposta federale diretta 2015, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 540'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 579'300.‑) e il debito d’imposta era di fr. 57'673.60.
C. Contro questa decisione, il 12 maggio 2021, l’avv. RA 1, rappresentante dei contribuenti, presentava un “reclamo cautelativo”.
Dopo aver ricordato di aver inoltrato reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2014 contestando “l’imposizione di un presunto utile in capitale”, ribadiva che “da un’argomentazione subordinata (ed abbondanziale) sviluppata in quei reclami potrebbe derivare la constatazione di una perdita subita dal contribuente nell’anno 2014, eventualmente computabile sul reddito 2015”.
D. Con decisione del 23 febbraio 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo. A motivo, adduceva che
considerato che il reclamo IC/IFD 2015 è direttamente subordinato all’esito del reclamo contro le decisioni IC/IFD 2014 e visto l’esito del citato reclamo, la contestazione contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2015 [è] divenut[a] inco[n]sistent[e].
Non essendo contestato altro la decisione di tassazione IC/IFD 2015 viene confermata.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 e RI 2, entrambe rappresentate dall’avv. RA 1, si aggravano contro le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 affermando “la natura preminentemente cautelativa [del] ricorso, il trattamento del quale potrà essere solo successivo a quello del ricorso 2014”.
A sostegno della propria tesi, affermano che nel ricorso 2014 “viene evocata l’eventualità, seppur remota, di una perdita subita dall’allora contribuente, RI 1 in dipendenza della (presunta) vendita di no. 1'441 azioni di __________ SA e della conseguente esigenza di operare un ammortamento sul valore delle rimanenti no. 13'259 azioni. In siffatta ipotesi l’allora contribuente avrebbe avuto, nel 2014, una cospicua perdita, solo in poca parte compensabile con il reddito da attività lucrativa indipendente e con gli altri redditi riferibili a quel periodo di tassazione. Di qui questo ricorso volto a consentire ai contribuenti di compensare i redditi conseguiti nei periodi di tassazione successivi, segnatamente nel 2015, con la restante perdita derivata dal periodo 2014”.
Inoltre, “sempre con il ricorso avverso la decisione dopo reclamo IC e IFD 2014 […] i contribuenti hanno chiesto che, nell’ipotesi in cui non fosse stata accolta la domanda di revisione IC e IFD 2009, in deduzione dal reddito aziendale 2014 fosse posto l’importo di CHF 77'087.‑, pari alla differenza fra i contributi sociali dovuti dopo la decisione 20 luglio 2021 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, di CHF 111'329.55, e quelli, di CHF 34'243.20, allibrati nel conto economico nel 2009.
Con questo ricorso, i contribuenti formulano un’identica domanda con riferimento all’ancora aperta procedura di tassazione IC e IFD 2015.
La giustificazione della richiesta risiede nella non ancora acquisita certezza che la deduzione del maggior importo per oneri sociali relativo all’esercizio 2009 venga riconosciuta in sede di evasione del ricorso contro le decisioni di tassazione dopo reclamo 2014”.
F. Il 25 marzo 2022, per lettera raccomandata, la Camera di diritto tributario assegnava all’avv. RA 1 un termine di 10 giorni per motivare e documentare il ricorso, in quanto la Legge tributaria non prevede la possibilità di presentare un ricorso a titolo cautelativo.
Il 13 aprile 2022, i ricorrenti presentano una memoria ricorsuale aggiuntiva, postulando l’annullamento della decisione impugnata.
In via principale, chiedono che i redditi 2015 siano accertati in fr. 0.‑. In particolare, per quanto attiene al presunto utile in capitale conseguito nel 2014, argomentano che “qualora si considerasse il valore della azioni __________ SA al 31.12.2007, cioè al momento in cui presumibilmente quelle azioni da appartenenti al patrimonio privato sarebbero entrate nella sostanza aziendale, l’esigenza di adeguamento del loro valore nel 2014 sarebbe quantificabile nella differenza tra CHF 3'230.‑ (valore fiscale al 31.12.2007) e CHF 521.‑ (supposto valore di mercato nel 2014); con un perdita, dunque di ca. CHF 2'700.‑ per azione. E una perdita complessiva suscettibile perlomeno azzerare fiscalmente tutti i redditi aziendali dal 2014 in poi”.
In via subordinata, postulano che dal reddito 2015 sia dedotto l’importo di fr. 77'087.‑ relativo ai maggiori contributi AVS/AI/IPG riferiti al periodo contributivo 2009. Tale importo risulta dalla “differenza fra i contributi sociali dovuti dopo la decisione 20 luglio 2021 dell’Istituto delle assicurazioni sociali […] di CHF 111'329.55, e quelli, di CHF 34'243.20, allibrati nel conto economico 2009”. Ricordano che “l’istanza di revisione è stata respinta con decisione dell’UT 8 febbraio 2022”, ma che “contro tale decisione i contribuenti hanno presentato reclamo il 9 marzo 2022”. Essendo la procedura di revisione ancora pendente, “con il ricorso 21 marzo 2022 riferito all’IC e all’IFD 2014, i contribuenti, a tutela dei loro diritti, hanno formulato la domanda di riconoscere il maggiore importo dei contributi AVS/AI/IPG, di CHF 77'087.‑, in deduzione dal reddito aziendale 2014”. La stessa deduzione dovrebbe essere ammessa “al più tardi nella decisione su ricorso IC e IFD 2015, [poiché] il 2015 è infatti stato l’ultimo anno in cui il già contribuente […] ha potuto esercitare regolarmente la sua attività di indipendente”.
G. Nelle osservazioni al ricorso, presentate il 20 aprile 2022, l’RS 1, oltre a richiamare le motivazioni già addotte per il ricorso IC/IFD 2014 volte ad accertare l’utile conseguito con la vendita di 1’441 azioni di __________ SA a __________ AG, per quanto concerne i contributi AVS 2009 ribadisce che “debbano seguire il principio della periodicità ed essere dedotti nell’anno del pagamento, la deducibilità dei contributi AVS non è infatti legata alla presenza di un’attività indipendente”.
Diritto
Per loro stessa ammissione, gli insorgenti hanno presentato il presente ricorso alfine di “salvaguardare la possibilità di compensare nel 2015 (con i redditi imposti nel 2015) le eventuali perdite subite nel 2014”, con la precisa indicazione che avrebbe potuto essere trattato solo una volta evaso il ricorso contro la decisione dopo reclamo IC/IFD 2014.
L’avv. RA 1 motiva il suo ricorso, evocando “l’eventualità, seppur remota, di una perdita subita dall’allora contribuente, dott. RI 1 in dipendenza della (presunta) vendita di no. 1'441 azioni di __________ SA e della conseguente esigenza di operare un ammortamento sul valore delle rimanenti no. 13'259 azioni. In siffatta ipotesi l’allora contribuente avrebbe avuto, nel 2014, una cospicua perdita, solo in poca parte compensabile con il reddito da attività lucrativa indipendente e con gli altri redditi riferibili a quel periodo di tassazione”.
1.2.
Con sentenza notificata parallelamente alla presente (n. ), la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso relativo alla tassazione IC/IFD 2014 ed ha confermato l’assoggettamento all’imposta sul reddito dell’utile conseguito con SA alla __________ AG.
Poiché in tal modo è escluso che i ricorrenti abbiano subito una perdita nel periodo fiscale 2014, che potrebbe eventualmente essere compensata con gli utili conseguiti nel periodo fiscale 2015, su questo aspetto, il ricorso deve essere respinto.
In via subordinata e “nella negata ipotesi di un rifiuto della domanda di revisione IC e IFD 2009”, i ricorrenti chiedono che sia riconosciuta la deduzione dei “maggiori contributi AVS di CHF 77'087.‑ [ndr: riferiti al periodo contributivo 2009] in detrazione dal reddito da attività lucrativa indipendente 2015”.
2.2.
Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
L'art. 125 cpv. 2 LIFD non specifica i requisiti che devono adempiere le citate distinte, che dipendono dalle circostanze del caso, in particolare dal tipo e dalle dimensioni dell’attività. In ogni caso, devono essere tali da garantire una registrazione completa e affidabile dei redditi e dei beni legati all'attività lucrativa indipenente e devono poter essere controllati in condizioni ragionevoli dalle autorità fiscali.
Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 dell’Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101]). Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell’imposta federale diretta, passata in giudicato (art. 23 cpv. 1 OAVS). I contributi definitivi possono quindi essere determinati, al più presto, solo nell’anno successivo a quello in questione. Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche (art. 24 cpv. 1 OAVS).
A prescindere dal fatto che siano considerati privati o commerciali, i contributi sociali di un indipendente possono essere contabilizzati o alla data della fatturazione o alla data del pagamento, a seconda del metodo contabile scelto. Possono anche essere soggetti ad accantonamento se il contribuente tiene una contabilità a partita doppia. Il contribuente può scegliere un metodo più semplice e registrare i contributi o alla data della fattura (per gli acconti e le decisioni definitive) o alla data del pagamento, anche se non coincide con l’anno per cui i contributi sono dovuti. Se il contribuente ha scelto uno dei metodi consentiti, deve attenersi ad esso (sentenza 2C_734/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
2.3.
L’istanza di revisione, cui si riferiscono i ricorrenti, è stata presentata il 28 luglio 2021 e concerne in particolare le decisioni di tassazione IC 2009 del 7.10.2015 e IFD 2009 del 21.03.2021, entrambe cresciute in giudicato.
Nell’istanza si legge che “con decisione del 20 luglio 2021, l’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG [aveva] stabilito in CHF 111'329.55 i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti dal defunto dott. RI 1 per l’anno di contribuzione 2009” (il contribuente aveva beneficiato di un dividendo distribuito da __________ pari a fr. 784'000.‑).
Secondo gli istanti, sarebbe “evidente che i contribuenti [avevano] il diritto di chiedere che dal reddito da attività indipendente 2009 del contribuente […] di CHF 240'000.‑, [venisse] detratta la differenza fra i contributi AVS stabiliti nella decisione 19 luglio 2021 della Cassa di compensazione e i contributi detratti dal reddito lordo da attività indipendente di CHF 34'243.20”.
Inoltre, la domanda di revisione avrebbe dovuto essere accolta “a maggior ragione” perché “i contribuenti non avrebbero la possibilità di dedurre dai loro scarsi redditi 2021 (e successivi) l’intero importo di CHF 77'087.‑ (pari ai maggiori contributi AVS dovuti rispetto [a] quelli allibrati nel 2009). Il che equivarrebbe a una violazione del principio di tassazione secondo l’effettiva capacità contributiva”.
L’autorità di tassazione ha respinto l’istanza di revisione l’8 febbraio 2022 poiché non considerava “che i contributi AVS sulle decisioni 2009 [potessero] essere ritenuti [un] fatto nuovo, infatti durante l’evasione del reclamo IFD 2009 era evidente che in caso di soccombenza la fattispecie avrebbe generato un contributo AVS, i contribuenti avrebbero quindi dovuto chiederne l’accantonamento per la sola IFD in tale sede”. L’RS 1 aggiungeva altresì che “la deduzione dei contributi AVS segue il principio della periodicità, di conseguenza andrà dedotta al momento del pagamento”. Contro questa decisione, l’avv. RA 1 ha presentato reclamo il 9 marzo 2022, a tutt’oggi ancora pendente.
2.4.
Indipendentemente dall’esito del reclamo contro la decisione con cui l’autorità di tassazione ha respinto l’istanza di revisione, non si vede su quali presupposti i contributi in discussione, relativi al 2009 e oggetto di una decisione della Cassa di compensazione del 2021, possano essere presi in considerazione nel periodo fiscale 2015. Sia che si consideri il principio di competenza sia che ci si basi sul principio di cassa, la deduzione non potrebbe entrare in considerazione nel periodo fiscale in questione.
La tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico dei ricorrenti.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: