Incarti n. 80.2022.79 80.2022.80

Lugano 7 maggio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 21 marzo 2022 contro la decisione del 9 marzo 2022 in materia di IC e IFD 2020.

Fatti

A. RI 1, pensionato, è proprietario del mapp. __________ RFD di __________ in via al __________. Nella dichiarazione d’imposta 2020, il contribuente ha dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 60'403.- e una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'325'124.-. In particolare, nel modulo 7 (Immobili, determinazione della sostanza e del reddito immobiliare) ha indicato che l’abitazione, sita sul fondo __________ RFD di __________, era in ristrutturazione e ha fatto valere la deduzione di fr. 57'012.-, allegando l’apposita documentazione. In particolare, ha fatto valere le seguenti spese:

Data pagamento

Beneficiario

Descrizione

Importo Fr.

18.12.2020

Comune __________

messa in sicurezza

48’260

31.03.2020

__________ Sagl

Controsoffitto + isolazione

7’202

24.02.2020


rogito x ipoteca

1’400

14.02.2020

Ufficio registri Mendrisio

Aumento cartelle ipotecarie

150

Totale

57’012

B. Con decisione del 30 giugno 2021, l’Ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (nel seguito: UT) ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2020, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 112'700.- per l’IC e in fr. 120'100.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'325'124.-. Per quanto qui di interesse, alla cifra 5.5 (Spese di gestione e manutenzione immobili), l’autorità fiscale ha ammesso in deduzione unicamente fr. 7'202.- (rispetto ai fr. 57'012.- dichiarati dal contribuente) con la seguente motivazione:

Deduzione effettiva concessa solamente nei limiti stabiliti dalle vigenti norme (circolare n.7/2020): contributi di miglioria non ammessi in deduzione.

C. Con reclamo del 1° luglio 2021, RI 1 ha censurato il mancato riconoscimento della deduzione in merito ai costi di ristrutturazione sul mapp. __________ RFD di __________, con la seguente motivazione:

[…] da più di 10 anni c’era un scivolamento del terreno vicino all’angolo nord-est della mia casa, con l’ing. __________ (Geolog.ch), si sono studiate varie possibilità di intervento e nel 2018 con gli uffici cantonali si è stabilito che si doveva mettere in sicurezza la casa e lasciare la scarpata al naturale. Il comune ha fatto da intermediario e direzione lavori, grazie ai sussidi cantonali e federali io ho dovuto partecipare alla spesa con la cifra dichiarata nella mia tassazione. Per questo mi ero organizzato con un aumento di ipoteca ed ho saldato la mia fattura di dicembre 2020.

D. Con decisione del 9 marzo 2022, l’UT ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione:

Ai sensi delle vigenti disposizioni [Circolare 7/2020, pag. 8, p.to 6.2] i contributi di miglioria comunali, qualunque siano scopo e tipologia dell’intervento, non possono trovare riconoscimento fiscale nell’ambito della tassazione ordinaria.

Al contrario possono essere fatti valere nell’ambito della TUI (Tassa sugli utili immobiliari) in caso di alienazione/vendita dell’immobile.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il mancato riconoscimento della deduzione in delle spese fatte valere in relazione all’intervento sul mapp. __________ RFD di __________. Sebbene il Comune abbia qualificato la spesa come “contributi di miglioria”, a suo avviso si tratterebbe “di una messa in sicurezza dell’edificio principale, soluzione trovata dopo svariati anni di ricerca per risolvere il problema”. Allega la

Il ricorrente allega la convenzione, sottoscritta il 26 febbraio 2019 con il Comune di __________, in cui si legge che gli interventi sono necessari a causa di un pericolo di scivolamento del terreno, e in particolare, “la parte Nord-Est dell’edificio principale (abitazione primaria e coniugale del signor RI 1) situato sul mappale in oggetto presenta la situazione peggiore in quanto potrebbe subire danneggiamenti in caso di evoluzione negativa della situazione attuale”. Inoltre, dalla relazione tecnica del 31 agosto 2017, commissionata dal Comune di __________ alla geolog.ch, emerge quanto segue:

3 Situazione dei dissesti

I franamenti interessano specialmente il pendio Nord dell’abitazione, in sponda destra del intaglio di fronte alla casa, mentre la sponda sinistra presenta solo modesti scollamenti a livello di alveo. A valle dell’abitazione si sono aperte due nicchie di frana che interessano un fronte di 50 metri circa. Entrambe si sono sviluppate in fasi successive, a partire dall’autunno 2005, con accelerazioni nel 2009 e 2010. […] I fenomeni di instabilità non interessano finora l’edificio, che non presenta segni di deformazione o crepe. Tuttavia, il limite meridionale delle nicchie si sta avvicinando al ciglio superiore del terrazzo di fronte alla costruzione. I cordoli posati sull’orlo del terrazzo medesimo sono vistosamente deformati. […]

4 Interventi di messa in sicurezza

4.1 Premessa

Nella progettazione del manufatto sono state considerate le seguenti condizioni di partenza:

§ L’intervento coinvolge un edificio antico poggiato su fondazioni superficiali formate da blocchi o muratura parzialmente slegati. Non è attualmente possibile stabilire lo stato delle fondazioni, che sarà verificato prima dell’inizio dei lavori.

§ La costruzione della trave richiede lo smantellamento del muro sotto la casa, la cui eventuale ricostruzione non è stata prevista nel presente mandato;

§ Non si escludono difetti a parti dell’edificio durante la costruzione e la messa in esercizio della trave di sostegno e degli ancoraggi/micropali.

4.2. Soluzione proposta

In rinforzo dell’angolo Nord-Est dell’edificio al mappale __________ [recte: __________] __________ è previsto mediante:

§ Trave sotto edificio in beton con sezione di circa 1 x 0.5 + 0.4 x 0.5 metri con lunghezza totale di 17 metri.

§ Appoggio verticale della trave tramite micropali (Ø 220 mm), della lunghezza di 10 metri. Spaziatura fra i micropali: 2-2.5 metri.

§ Assicurazione orizzontale della trave mediante ancoraggi attivi con messa in tensione a tappe. Lunghezza 10 metri e spaziatura di 2-3 metri.

Il costo integrale dell’intervento era stimato in fr. 143’467.- e, secondo la convenzione con il Comune, sarebbe stato sussidiato dal Cantone nella misura del 60%, mentre il rimanente 40% sarebbe stato assunto dal proprietario “a titolo di contributo di miglioria per l’agibilità del fondo”.

Diritto

  1. Nel caso in esame, è controversa la deducibilità degli importi di fr. 48'260.- al Comune di __________ per la messa in sicurezza dell’edificio al mapp. __________ RFD di __________, di fr. 1'400.- all’avv. __________ per la parcella notarile (rogito aumento di somma di cartella ipotecaria documentale al portatore) , e di fr. 150.- all’Ufficio dei registri di __________ per la tassa di bollo (aumento cartella ipotecaria). Il ricorrente chiede di poterli dedurre dal suo reddito imponibile. Di parere contrario è invece l’autorità di tassazione, secondo cui i contributi di miglioria versati nell’ambito di lavori di premunizione e di bonifica del territorio rappresentano in ogni caso costi di investimento, suscettibili di aumentare il valore degli immobili.

  2. 2.1

Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.

Analoga disposizione esiste a livello cantonale (art. 31 cpv. 2 LT).

2.2.

Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:

· le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p. 787);

· le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/ Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

· le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).

2.3.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali (cfr. articoli 34 lett. d LIFD e 33 lett. d LT). La distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà, la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n. 7/2023 del 1° aprile 2023, in vigore dal 1.1.2023).

Fanno eccezione unicamente gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente (articoli 32 cpv. 2 LIFD e 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se contribuiscono ad incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n. 2C_727/2012 e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318). In sintesi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tutte le spese che migliorano la situazione di un immobile provocano un aumento del valore di quest’ultimo. In base ad un approccio funzionale, il fattore decisivo è stabilire se l’immobile ha subito un miglioramento qualitativo e quindi un aumento di valore a seguito dell’intervento (sentenze TF 2C_450/2020 del 15.9.2020 consid. 4.1.; 2C_1166/2016 e 2C_1167/2016 del 4.10.2017 consid. 2; 2C_251/2016 del 30.12.2016 consid. 3.2.; sentenze 2C_558/2016 e 2C_559/2016 del 24.10.2017 consid. 2).

2.4.

Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Per il periodo fiscale 2021, il Consiglio federale risp. il Consiglio di Stato hanno stabilito questa deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4 LIFD risp. art. 31 cpv. 4 LT) in:

a) 10 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;

b) 20 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio ha più di 10 anni

(art. 5 Ordinanza sui costi di immobili del 24 agosto 1992 [RS 642.116] risp. art. 2 Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RL 10.2.1.1.1]).

Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva (art. 2 cpv. 2 RLT; art. 5 cpv. 4 dell’Ordinanza).

2.5.

Nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Per quanto concerne le spese deducibili dal reddito imponibile, l’onere della prova è pertanto a carico del contribuente (cfr. p. es. la sentenza del TF 2C_112/2014 del 15.9.2014 consid. 4.1 in fine; inc. CDT 80.2014.36 del 29.7.2014 consid. 3.2.). Per quanto concerne i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario il contribuente non li deve unicamente affermare, bensì pure documentare (DTF 140 II 248 consid. 3.5.; sentenza TF 2C_871/2016 dell’11.7.2016).

  1. 3.1.

In primo luogo, le opere intraprese dal Comune di __________ sono state finanziate dal Cantone, in ragione del 40%, e dal ricorrente, in ragione del 60%. Mediante la convenzione, stipulata fra Comune e ricorrente in base all’art. 14 della Legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100), il contribuente si è assunto il pagamento di contributi di miglioria, riconoscendo la necessità degli interventi progettati, ai fini della messa in sicurezza dell’angolo nord-est della sua casa.

3.2.

Il contributo di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle spese per opere o impianti eseguiti dal Comune (o dallo Stato o da consorzi di comuni) nell’interesse generale. Esso viene posto a carico di persone o gruppi di persone cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. Il contributo, commisurato al costo dell’opera e ripartito fra gli interessati in proporzione allo specifico vantaggio di ciascuno, rientra nella categoria dei tributi causali, poiché, a differenza dell’imposta, presuppone una prestazione da parte dell’ente pubblico (Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Bellinzona 2005, p. 80).

Secondo l’art. 3 cpv. 1 LCM, danno in particolare luogo a contributi di miglioria le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica dei fondi, come ripari contro le alluvioni, le frane, le valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c).

3.3.

Ora, l’art. 134 cpv. 1 LT menziona, fra i costi di investimento che possono essere dedotti nel calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari, i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato quali i costi di costruzione e di miglioria, i contributi di miglioria, le tasse di allacciamento e il contributo di plusvalore di cui agli articoli 93 e seguenti della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST).

In effetti, poiché in genere comportano un incremento di valore dell’immobile, i contributi di miglioria sono deducibili come costi di investimento nella determinazione dell'utile immobiliare e non sono quindi deducibili come spese di manutenzione nel calcolo dell’imposta sul reddito (Zweifel/Hunziker/Margraf/ Oesterhelt, Schweizerisches Grundstückgewinnsteuerrecht, Zurigo 2021, § 10, n. 162, p. 401; inoltre art. 1 cpv. 2 lett. b dell’Ordinanza dell’AFC del 24 agosto 1992 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta [RS 642.116.2] e Circolare n. 7/2023 della Divisione delle contribuzioni, n. 6.2, p. 8).

La Camera di diritto tributario ha già avuto occasione di negare la deduzione delle spese, pagate da un contribuente a titolo di contributi di miglioria per opere di premunizione contro i pericoli naturali, in particolare la caduta di massi e di alberi (sentenza n. 80.2012.107/108 del 15 ottobre 2012).

3.4.

Ne consegue che l’importo di fr. 48'260.30, versato al Comune di __________ a titolo di contributi di miglioria, non è deducibile dal reddito imponibile del contribuente, in quanto si qualifica spesa di investimento e non costo di manutenzione.

  1. 4.1.

Indipendentemente dalla qualifica del costo litigioso come contributo di miglioria, la natura dell’intervento è tale da escludere che si sia trattato di manutenzione.

4.2.

In una recente sentenza del 21.6.2018 (n. 2C_1003/2017, in RDAF 2018 II p. 478), il Tribunale federale si è confrontato con il ricorso di un contribuente, che chiedeva la deduzione dell’importo di fr. 44'125.- (su un totale di fr. 96'125.-) per la riattazione di una piscina interna, che era stata danneggiata a causa di un difetto di progettazione. L’Alta Corte ne ha negato la deduzione, ricordando che le minusvalenze immobiliari non sono deducibili dal reddito, con la conseguenza che non lo sono neppure i costi sostenuti per compensare tali minusvalenze, poiché non si tratta di spese di manutenzione bensì di ricostruzione (consid. 5.2). I lavori in questione non erano dunque stati resi necessari dalla normale usura della cosa né dal semplice trascorrere del tempo, con la conseguenza che i relativi costi dovevano essere qualificati come spese di investimento non deducibili (consid. 5.3).

In una sentenza del 19 aprile 2011 (n. 2C_878/2010), la Suprema Corte aveva negato la deduzione delle spese per la ricostruzione di una pergola, in considerazione del fatto che le stesse si erano rese necessarie in seguito alla sua distruzione, causata da forti precipitazioni nevose. I lavori di ricostruzione equivalevano infatti a una nuova costruzione e dovevano essere pertanto qualificati come spese di investimento non deducibili (consid. 6.1).

Lo stesso Tribunale federale ha escluso che costituissero costi di manutenzione deducibili le spese per il risanamento di un giardino, che non erano servite per ripristinare un valore preesistente, bensì per rimuovere gravi ed estesi difetti, sorti poco dopo la creazione del giardino (sentenza 2C_57/2008 dell’11 dicembre 2008 consid. 2.5).

La Camera di diritto tributario, con sentenza del 9 febbraio 2021 (n. 80.2020.147) ha poi considerato legittima la decisione dell’autorità di tassazione di negare la deduzione dei costi per la sostituzione del pavimento di una terrazza, in un condominio da poco edificato, usando materiali più resistenti. Ha infatti ritenuto che non si trattasse di spese di manutenzione ma tutt’al più di costi per rimuovere un difetto di costruzione e quindi di costi di investimento non deducibili.

In un’ulteriore pronuncia (n. 80.2020.268 del 22 novembre 2021) questa Corte ha ritenuto legittima la decisione dell’autorità fiscale di negare la deduzione delle spese per il risanamento di una scarpata, sulla sponda di un riale che scorreva sul confine del fondo dei contribuenti. L’intervento, con cui era stato messo in sicurezza l’argine del riale, non era servito solo a mantenere il valore esistente ma aveva comportato una miglioria.

4.3.

Dalla relazione tecnica del 31 agosto 2017 emerge che l’edificio di proprietà del contribuente è antico ed è poggiato “su fondazioni superficiali formate da blocchi o muratura parzialmente slegati”. Inoltre non è stato possibile stabilire lo stato delle fondazioni dell’edificio e “non si escludono difetti a parti dell’edificio durante la costruzione e la messa in esercizio della trave di sostegno e degli ancoraggi/micropali”.

In queste circostanze, si deve ammettere che l’intervento di messa in sicurezza, intrapreso dal Comune e finanziato dal contribuente mediante contributi di miglioria, non sia servito unicamente a mantenere o ripristinare il valore preesistente, ma abbia comportato una miglioria. La trave di sostegno e gli ancoraggi/micropali dell’edificio originale non garantivano infatti la necessaria sicurezza, in caso di eventuali fenomeni atmosferici. Si potrebbe anche affermare che i lavori finanziati dal ricorrente abbiano consentito di rimuovere un difetto, che rendeva vulnerabile parte della loro proprietà.

Anche per questo motivo le spese in discussione non possono essere qualificate spese di manutenzione e non sono pertanto deducibili dal reddito imponibile.

  1. 5.1.

L’insorgente postula anche la deduzione, a titolo di spese di manutenzione dell’immobile, dell’onorario versato al notaio per l’aumento di somma della cartella ipotecaria (fr. 1'400.-) e per la relativa imposta di bollo (fr. 150.-).

5.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i costi per le prestazioni notarili, per l’iscrizione nel registro fondiario e per l’aggiornamento delle cartelle ipotecarie non sono considerati fra quelli deducibili secondo l’Ordinanza del 9 marzo 2018 concernente la deduzione dei costi di immobili della sostanza privata nel quadro dell'imposta federale diretta (RS 642.116) e secondo l’Ordinanza dell’AFC del 24 agosto 1992 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (RS 642.116.2). Essi costituiscono spese d’acquisto o di investimento e come tali non sono deducibili dal reddito imponibile secondo l’art. 34 lett. d LIFD (sentenza TF 2C_384/2013 e 2C_385/2013 del 25 ottobre 2013 consid. 2.3; v. anche Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, n. 136 ad art. 32 LIFD, p. 705).

5.3.

Nella fattispecie, le spese litigiose sono legate al finanziamento delle opere per le quali il ricorrente ha versato i contributi di miglioria, in quanto gli sono servite per ottenere il credito bancario necessario per farvi fronte. Come visto, i contributi di miglioria stessi non sono deducibili quali costi di manutenzione dell’immobile. Coerentemente, non lo sono neppure le spese sostenute dal contribuente per aumentare l’importo della cartella ipotecaria, in particolare i costi notarili e l’imposta di bollo.

Posto che le spese per gli interventi di messa in sicurezza sopracitate sono spese di miglioria e non sono deducibili, tanto meno sono deducibili le spese del loro finanziamento come il pagamento dei costi per l’aumento della cartella ipotecaria. Oltre a ciò si rileva che il pagamento di una parcella notarile e una tassa di bollo per l’aumento della cartella ipotecaria non rientrano nella definizione delle spese ai sensi dell’art. 31 cpv. 2bis e 3 LT e non possono pertanto essere dedotti dal reddito immobiliare lordo.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 700.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 780.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il present Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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