Incarto n. 80.2022.73
Lugano 7 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 marzo 2022 contro la decisione del 23 febbraio 2022 in materia di tassa di esenzione dall’obbligo militare per l’anno di assoggettamento 2020.
Fatti
A. RI 1 (nato __________) è stato inizialmente incorporato nella fanteria dell’Esercito svizzero. Dopo aver partecipato alla giornata informativa del 20.10.2010, fino al 2018, ha svolto complessivamente 227 giorni di servizio, sebbene intervallati da alcuni rinvii dovuti a motivi di studio (2011), medici (2015), professionali (2016) e di forza maggiore (2017).
Il 5 giugno 2018, è stato convocato per un’audizione di controllo per motivi di sicurezza. Con decisione del 25 giugno 2019, è stato escluso dall’esercito, in seguito ad una dichiarazione di rischio per la sicurezza secondo l’art. 22 cpv. 1 lett. c dell’Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP; RS 120.4).
Nel corso del 2020, il contribuente non ha prestato dunque alcun giorno di servizio.
B. Con decisione 31 ottobre 2021, il Servizio della tassa militare ha notificato al contribuente la tassa d’esenzione per l’anno d’assoggettamento 2020, commisurando il tributo dovuto in fr. 243.00.
C. Il 26 novembre 2021 il contribuente ha impugnato la decisione di assoggettamento alla tassa militare per il 2020 mediante reclamo, contestando di essere tenuto al pagamento della tassa militare poiché “espulso involontariamente dall’esercito militare” ed invocando al contempo la sua volontà di svolgere il servizio civile o un’altra attività per l’esercito.
D. Con decisione 23 febbraio 2022, il Servizio della tassa militare respingeva il reclamo contro l’assoggettamento alla tassa militare 2020 con la seguente motivazione:
Dalla documentazione presente nel sistema di controllo giorni di servizio dell’esercito (PISA) abbiamo potuto evincere che lei è stato dichiarato non idoneo e non incorporato in base all’art. 22 della Legge Militare (LM) in data 21 ottobre 2019.
Per tale motivo, c’è stata l’esclusione da parte dell’esercito.
[…]
Per tale motivo, ne consegue che la tassa 2020 che ha ricevuto il 31 ottobre 2021 è corretta e va mantenuta e il reclamo respinto.
Segnaliamo inoltre che, non essendo più soggetto all’obbligo di servizio militare, le tasse pagate non potranno essere recuperate in quanto non terminerà i suoi giorni obbligatori previsti.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione su reclamo e rileva di aver chiesto di poter adempiere il suo debito “prestando servizio civile o altro” e domanda se possa essere “ammesso all’esercito senz’arma”.
F. L’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, nelle sue osservazioni del 19 maggio 2022, propone di respingere il ricorso, con le seguenti argomentazioni:
Il Servizio della tassa militare si basa sulle informazioni che vengono inserite e registrate nel sistema centrale di controllo PISA. Il ricorrente è stato dichiarato “non incorporato – esclusione dall’esercito” e per tale motivo il Servizio ha provveduto all’assoggettamento, ai sensi dell’art. 1 LTEO e art. 59 della Costituzione. Secondo l’art. 1 LTEO, “i cittadini svizzeri non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva”. Il Servizio della tassa militare non è competente per le ammissioni al servizio civile, rispettivamente per le domande di servizio relative a persone non autorizzate a tenere un’arma. Non essendo competente per le decisioni di ammissione, l’autorità ritiene che la decisione di tassazione meriti tutela e il ricorso debba essere conseguentemente respinto.
Diritto
Secondo l’art. 59 Cost., gli uomini di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o civile (cpv. 1). Chi invece non presta servizio o lo presta solo parzialmente è di principio assoggettato al pagamento di una tassa, la cui riscossione è regolata nella legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare e nella relativa ordinanza d'esecuzione (cpv. 3).
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è un tributo, di carattere sostitutivo, che ha lo scopo di garantire un equilibrio tra le prestazioni fornite da chi compie il servizio militare o civile e chi ne è liberato, in ossequio al principio della parità di trattamento (sentenza del TF 2C_955/2014 del 12 ottobre 2016 consid. 4.1 e riferimenti citati).
Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art. 59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, p. 46).
La tassa in esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.2.
Sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO) oppure non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (art. 2 cpv. 1 lett. c LTEO). Non è invece sottoposto alla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio militare, benché non sia stato incorporato durante l’intero anno come obbligato al servizio (art. 2 cpv. 2 LTEO).
Dalla decisione di esclusione dall’esercito risulta che il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone aveva emanato una dichiarazione di rischio secondo l’art. 22 cpv. 1 lett. c OCSP, ritenendo che l’insorgente rappresentasse un rischio per la sicurezza.
La decisione del 25.6.2019 con cui è stato escluso dall’esercito è passata in giudicato.
Ne consegue che nel corso del 2020 il ricorrente non ha prestato alcun servizio.
L’espulsione dall’esercito non rientra peraltro fra i motivi di esenzione dalla tassa, previsti dall’art. 4 LTEO. È escluso in particolare che il contribuente sia stato considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione fisica, mentale o psichica.
L’insorgente sostiene di essere pronto a “prestare servizio civile o simile”, sottolineando che gli mancavano ancora pochi giorni da svolgere al fine di completare il totale obbligatorio dei giorni di servizio.
3.2.
Sebbene il ricorrente non vi abbia fatto esplicito riferimento, si può ritenere che la sua richiesta sia ispirata alle sentenze con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Svizzera per violazione del combinato disposto degli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), proprio in relazione alla riscossione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Nella sentenza Glor contro Svizzera (sentenza del 30.4.2009 n. 13444/04), in particolare la Corte EDU ha ritenuto che il fatto di obbligare il ricorrente al pagamento della tassa d’esenzione, dopo avergli negato la possibilità d’adempiere il servizio militare o civile, potesse rivelarsi in contraddizione con la necessità di lottare contro la discriminazione verso le persone disabili, nonché di promuovere la loro piena partecipazione ed integrazione nella società (n. 82-84). La Corte ha ravvisato una discriminazione incompatibile con la CEDU nel fatto che le autorità svizzere non avessero stabilito un giusto equilibrio tra la salvaguardia degli interessi della collettività e il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti al ricorrente, cui era stato impedito di prestare il servizio militare o di sostituirlo con un servizio civile, e allo stesso tempo gli era stato chiesto di pagare la tassa in que-stione (n. 96).
3.3.
Per dar seguito alla sentenza di condanna della Svizzera nel caso Glor, dal 1.1.2013 è stato introdotto un servizio speciale che è destinato alle persone dichiarate inidonee al servizio militare normale, in base all’art. 6 cpv. 1 lett. c LM, secondo il quale il Consiglio federale può ordinare che siano attribuite o assegnate all’esercito le persone assoggettate alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, dichiarate inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi medici e che presentano la domanda di prestare servizio anziché pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
È stata introdotta una decisione delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS) speciale in merito all’idoneità al servizio militare avente il tenore «Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro», il cui significato è il seguente:
per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare oppure vuole mettersi volontariamente a disposizione dell’esercito come persona attribuita o assegnata e ha comunicato esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d’esercizio in una formazione Istruzione e supporto soldato d’esercizio (distaccamento d’esercizio). Le esigenze del servizio devono essere adeguate all’attività civile come pure alle attitudini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento del servizio. Relativamente agli oneri, occorre sempre verificare i punti seguenti: attività sportive e necessità di pernottare al domicilio. La persona interessata non riceve un’arma personale oppure deve riconsegnarla.
(Ordinanza del 24 novembre 2004 concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare [OAMM; RS 511.12], Allegato 1, cifra 4)
3.4.
Ora, nel caso in esame, il ricorrente è stato escluso dall’esercito non perché ritenuto inabile al servizio per motivi medici, bensì perché considerato alla stregua di un rischio per la sicurezza.
Ne consegue, in primo luogo, che non rientra nel campo di applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. c LM, che gli consentirebbe di essere dichiarato “abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro”. Infatti, questa possibilità di prestare servizio militare è riservata alle persone dichiarate inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi medici, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento.
In secondo luogo, il fatto che l’insorgente sia obbligato al pagamento della tassa d’esenzione non appare neppure in contrasto con gli articoli 8 e 14 CEDU, cosa che peraltro lo stesso contribuente neppure sostiene. In ogni caso, non subisce una discriminazione fondata sul suo stato di salute o sulla sua disabilità.
3.5.
Ne consegue che, negando perlomeno implicitamente al ricorrente il diritto di prestare un servizio sostitutivo per non sottostare al pagamento della tassa d’esenzione, l’autorità di tassazione non ha violato il diritto vigente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 250.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: