Incarti n. 80.2022.68 80.2022.69
Lugano 3 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 marzo 2022 contro la decisione dell’11 febbraio 2022 in materia di condono ICantonale - IComunale - IFD 2018-2019.
Fatti
A. In data 7/8.4.2021 __________ (__________) presentava una domanda di condono delle imposte cantonali, comunali e federali per i periodi fiscali dal 2018 al 2019 per complessivi fr. 14'522.20. Indicava di essere in “cerca di lavoro”. Nei redditi specificava di essere in attesa del “conteggio AI”, senza evidenziare la presenza di entrate. Dichiarava inoltre di non possedere alcuna sostanza e di avere debiti per un ammontare di fr. 48'720.-. Nelle spese ricorrenti mensili faceva valere un affitto di fr. 880.-, spese di riscaldamento pari a fr. 200.- nonché fr. 545.- quali “rimborso prestiti al consumo”. Per quanto atteneva alla sua situazione personale osservava di essere al beneficio di sussidi e di essere “(…) entrato in AI non ho nessuna entrata dal 1°.1.2021” ed inoltre “AI mi ha riconosciuto una rendita del 30% e potrò svolgere un’attività adeguata al mio problema vedi allegati”.
B. Con decisione 30.10.2021, l’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) respingeva la domanda di condono presentata da __________. In particolare l’autorità resistente rilevava che il contribuente, celibe, aveva già beneficiato di un condono totale delle imposte per gli anni 2003 e 2011. Risultava essere a beneficio dell’AI e, con decisione del 16.8.2021, è stato posto al beneficio della prestazione complementare retroattivamente al 1°.1.2021, ricevendo fr. 14'329.- quali arretrati. Le entrate mensili del richiedente sono di fr. 2'632.-, costituite dalla rendita AI e dalla prestazione complementare. Dal momento che __________ beneficia della prestazione complementare, la franchigia della cassa malati, la partecipazione ai costi di malattia e dentari, ed eventuali oneri per aiuti domiciliari sono assunte dall’Istituto delle assicurazioni sociali. Dal calcolo emesso per stabilire la prestazione complementare egli risultava possedere, al 31.12.2020, averi a risparmio/titoli per complessivi fr. 66'848.-. A sua nome risultavano inoltre immatricolati una __________ (anno 2005) ed un motoveicolo __________ (2004). Il contribuente aveva inoltre contratto un debito privato con __________ di fr. 45'882.-, che rimborsava con versamenti mensili di fr. 545.50.
Motivo per il quale, l’UEC “(…) tenuto conto della disponibilità mensile, degli arretrati appena ricevuti e che altri creditori vengano tacitati mensilmente nel rispetto del principio di parità di trattamento tra creditori di diritto pubblico e di diritto privato” non ravvisava adempiute le condizioni previste dal legislatore per concedere il condono.
C. Con reclamo 1°/2.12.2021 , rappresentato da “ insorgeva contro la decisione dell’UEC. In particolare, dopo aver riepilogato l’ammontare complessivo delle imposte per le quali chiedeva il condono, pari a fr. 14'646.40, asseriva di versare in una situazione economica molto delicata, al punto che il pagamento del citato debito fiscale, lo metterebbe in seria difficoltà, lasciandolo praticamente senza risparmi, compromettendo in tal modo ogni sua possibilità di ristabilirsi finanziariamente. Secondo l’insorgente, le motivazioni addotte dall’autorità fiscale per negare il condono delle imposte, non considererebbero la sua reale situazione “personale ed economica”. Il reclamante spiegava di aver – purtroppo – dovuto affrontare diversi lunghi periodi di inattività lavorativa a causa di malattia (per persistenti problemi alla schiena) che hanno fortemente limitato le sue entrate finanziarie e aumentato le sue spese (ad esempio per il costo del patrocinio legale, dei costi non coperti dalla cassa malati). A causa dei problemi di salute, l’insorgente si è visto peggiorare in modo importante e persistente la propria situazione economica, tanto da doversi indebitare per far fronte alle molte spese occorse. In particolare __________ spiegava che __________ gli aveva versato l’indennità giornaliera sino al 31.8.2019, mentre che nel periodo successivo, e meglio dal 1°.9.2019 al 16.3.2020 (per quasi 7 mesi) egli non aveva percepito alcun reddito. La cifra ottenuta nella vertenza contro la compagnia in questione era servita a tacitare i costi del proprio legale. Dal 17.3.2020 al 31.5.2020 aveva potuto beneficiare dell’indennità giornaliera d’attesa per riqualifica e dal 1°.6.2020 al 31.7.2020 aveva unicamente percepito il rimborso delle spese nell’ambito del programma di reinserimento “__________”. Successivamente e meglio dal 1°.1.2021 al 31.8.2021 (per ben 8 mesi) non aveva beneficiato di alcun reddito, poiché in attesa della decisione definitiva dell’AI. Motivo per il quale tra settembre 2019 ed agosto 2021 il ricorrente aveva dovuto affrontare quasi 17 mesi senza alcun reddito. Per tale ragione egli ha dovuto intaccare i propri risparmi personali per far fronte al proprio fabbisogno mensile di circa fr. 3'270.65 (e non di fr. 2'200.- come commisurato dall’UEC). Il reclamante indicava che la decisione era silente in merito al calcolo del fabbisogno mensile preso in considerazione e dell’ammontare dell’eccedenza a disposizione. __________ asseriva che dei risparmi di fr. 66'848.- ne erano rimasti circa 1/3. La somma di fr. 14'329.- ricevuta a titolo di prestazione complementare arretrata ricevuta il 20.8.2021 era già stata utilizzata per pagare gli arretrati dei canoni di locazione (fr. 8'000.-), per pagare la fattura dell’avv. __________ (fr. 2'224.82 per la pratica AI), il precetto esecutivo di fr. 1'267.- per 4 premi di cassa malati ed il conguaglio delle spese di locazione (fr. 885.60). Dal 1°.4.2021 __________ deve altresì onorare le rate di fr. 545.50 di rimborso del prestito di fr. 45'882.- contratto con __________, somma già utilizzata per estinguere in passato diversi debiti. Egli ha quindi a disposizione circa fr. 29'000.-, importo donatogli dalla madre per avviare una nuova attività economica nell’ambito della vendita di materassi.
D. Con decisione dell’11.2.2022 l’UEC respingeva il reclamo di __________ In particolare, l’autorità resistente rilevava che il debito contratto con __________ veniva tacitato mensilmente con importi di fr. 545.50 e che il prestito concesso era stato utilizzato per saldare prestiti pregressi.
L’UEC, negava il condono in base al principio della parità di trattamento tra tutti i creditori “pur comprendendo il momento di difficoltà, ma considerando i precedenti condoni e tenuto conto che la concessione del condono non risolverebbe le sue difficoltà economiche, ma ne avrebbero ingiustamente vantaggio i terzi creditori”.
E. Con ricorso 15.3.2022 __________, per il tramite di “Assistenza legale di MLaw __________” si aggrava contro la decisione su reclamo dell’UEC. Secondo il ricorrente, le motivazioni addotte dall’autorità resistente non si confrontano con gli argomenti da lui esposti ed in particolare alla sua reale situazione economica e personale. In merito agli argomenti indicati dall’UEC per negare il condono, il ricorrente rileva che il fatto di aver già beneficiato di condoni non costituisce un motivo di diniego del condono. Anche il fatto di non aver pagato gli acconti in passato non costituirebbe un motivo per non accordare il condono. Inoltre, per quanto attiene al debito acceso con __________ – ed utilizzato per tacitare impegni pregressi – non farebbe altro che testimoniare la sua volontà di estinguere le proprie pendenze. La concessione del condono gli sarebbe di giovamento: così da poter impiegare la propria sostanza rimanente in un progetto imprenditoriale, in ambito assicurativo, che finalmente potrebbe permettergli di risanare in maniera duratura la sua situazione finanziaria.
F. Con osservazioni 11.5.2022 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il gravame presentato da __________. Dopo aver brevemente passato in riepilogo l’attuale situazione finanziaria del ricorrente, l’autorità fiscale indica che un eventuale condono delle imposte non andrebbe a risanare durevolmente la situazione del ricorrente, bensì a privilegiare creditori terzi. Il ricorrente dispone infatti di una somma ricevuta dalla madre, ma intende riservarla ad un altro progetto o a futuri creditori, senza voler onorare le imposte dovute. Il ricorrente ha percepito nel mese di agosto 2021 la somma di fr. 14'329.- quale prestazione complementare retroattiva, che tuttavia ha utilizzato per tacitare altri creditori. Egli ha inoltre contratto un debito di fr. 45'883.- con l’Istituto __________ per tacitare debiti pregressi e per il quale deve rimborsare la somma mensile di fr. 545.40.
Diritto
A partire dall’1.1.2016 è entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9). Lo scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale diretta.
Con questa nuova legge federale, i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state modificate alcune disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121) e sono state inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per esempio: alcuni motivi di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a LIFD, i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente previsti all’art. 167d LIFD; Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
L’autorità competente a deliberare in merito alle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).
1.3.
Gli importi non ancora corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale). Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto esecutivo.
Secondo l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2.
Il condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precisi presupposti (Beusch, op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).
In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
· l’esistenza di una situazione di bisogno
· e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito fiscale.
Tali concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).
3.1.1.
Come già ricordato, secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
3.1.2.
L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD) e meglio:
· quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento (lit. a);
· o quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).
3.2.
All’art. 3 dell’Ordinanza sul condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone fisiche (la lista non è esaustiva).
In particolare, vengono considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
· un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);
· costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);
· un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).
· un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).
3.3.
Il capoverso 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD).
In particolare, sono considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni immobiliari (lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato (lit. c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza economica della persona e i posti di lavoro (lit. d)
Secondo il capoverso 3 dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono riconosciute come cause.
3.4.
Per quanto attiene i motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art. 167a LIFD.
Segnatamente, il condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:
a. ha violato gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
3.5.
In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).
3.6.
Quando, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/ Meuter, op. cit., n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1664). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, e, in particolare, ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.7.
Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle prospettive economiche del richiedente;
d. delle misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità economica.
Come visto, il condono non deve essere confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge: deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti precisi.
L’art. 167 cpv. 2 LIFD stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
Affinché il condono dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).
4.2.
Ritornando alla fattispecie sub judice, occorre rilevare che il contribuente chiede il condono delle imposte relativi ai periodi fiscali 2018 e 2019, anni nei quali il suo reddito imponibile è stato di fr. 39'400.-, rispettivamente di fr. 72'900.-. Indica che, nel periodo tra settembre 2019 ed agosto 2019 ha dovuto affrontare quasi 17 mesi senza entrate finanziarie, periodo di inattività legato a problemi di salute, motivo per il quale, per far fronte al proprio fabbisogno personale (calcolato in fr. 3'270.55 [ndr. ivi compreso nell’importo calcolato nel 2020, cfr. allegato F al reclamo, fr. 450.- di debiti privati]) ha dovuto attingere ai propri risparmi personali, passati così nel giro di poco tempo da fr. 66'848.- a fr. 29'000.-. Il 1°.4.2021, per far fronte a debiti pregressi egli ha inoltre __________ un prestito di fr. 45'882.- che si è impegnato a tacitare con il versamento di fr. 545.50 mensili. Egli è parimenti riuscito, nel periodo tra gennaio e marzo 2021 ad estinguere debiti accumulati e già oggetto di precetti esecutivi per un ammontare di fr. 23'777.05.
4.3.
4.3.1.
Egli ritiene di versare in una situazione di bisogno siccome le sue entrate non coprirebbero il suo minimo esistenziale. Di diversa opinione l’autorità fiscale che ha calcolato il minimo esistenziale in fr. 2'200.-, con un’eccedenza di fr. 432.- mensili (le entrate sono state stabilite in fr. 2'632.-, costituite da una rendita parziale AI ed alla prestazione complementare).
4.3.2.
Ora, il minimo esistenziale per persone sole è di fr. 1'200.- (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/sito visualizzato il 29.8.2022) e comprende le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura.
Egli beneficia poi della prestazione complementare: motivo per il quale il premio di cassa malati è pagato direttamente dal Cantone all’Assicuratore (https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/prestazioni-complementari-allavs-e-allai/ sito consultato il 29.8.2022). Ora, giustamente, l’autorità resistente ha calcolato il minimo esistenziale in fr. 2'200.- (importo base e canone di locazione) essendo in parte le spese fatte valere, già inglobate nell’importo base di fr. 1'200.- ed il restante non essendo compreso nell’importo del minimo vitale.
Essendovi un’eccedenza di circa fr. 432.- mensili, tale importo consentirebbe, nel giro di poco meno di tre anni di far fronte, volendo, al pagamento dell’arretrato d’imposta. Si aggiunge a tal proposito che il ricorrente dispone ancora di una somma di circa fr. 29'000.- che potrebbe servire al pagamento dello scoperto d’imposta.
Già solo per tali motivi si deve negare l’esistenza di una situazione di bisogno. Tuttavia, anche laddove si dovesse concludere diversamente, il condono andrebbe in ogni modo negato per le ragioni che seguono.
4.3.3.
Come visto, il contribuente, nel 2018 e nel 2019 ha comunque beneficiato di entrate di rispettivamente fr. 39'400.- e di fr. 72'900.-. In quei periodi fiscali egli non ha accantonato, anche se ne aveva di per sé la possibilità il corrispettivo per poter adempiere ai propri obblighi fiscali.
Inoltre, nei primi mesi del 2021 ha tacitato creditori pregressi per oltre fr. 23'000.- ed ha oltretutto sottoscritto un importante prestito, di oltre fr. 45'000.- con __________ sempre al fine di appianare debiti già esistenti: è evidente che il ricorrente ha voluto privilegiare e privilegia ad oggi altri creditori. Di fatto concedere il condono equivarrebbe a favorire terzi creditori rispetto alle legittime pretese dello Stato.
In una simile situazione la decisione dell’Ufficio esazione e condoni merita piena tutela.
Il ricorso è respinto. Per permettere al ricorrente di sanare la sua situazione vis-à-vis del fisco, la tassa di giustizia e le spese processuali non vengono poste a carico di __________.
Con la Legge federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta è stata parimenti aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (prima dell’1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia, secondo l’art. 83 lit. m LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni in ambito del condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta, per altri motivi, di un caso particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso particolarmente importante” p. 521 ed anche il Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, p. 7248). Resta impregiudicato il ricorso sussidiario in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Contro il presente giudizio il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è ammissibile, en Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: