Incarti n. 80.2022.66 80.2022.67
Lugano 7 maggio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 marzo 2022 contro la decisione del 16 febbraio 2022 in materia di revisione IC e IFD 2016 e 2017.
Fatti
A. La RI 1 è stata iscritta a registro di commercio il 25.06.2015. La società aveva fino al 11.10.2016 sede a Lugano e successivamente a __________ ed è sottoposta annualmente alla revisione limitata. Membro del consiglio d’amministrazione con firma individuale è __________ (in seguito anche AU).
Con atto pubblico del 12.07.2017 la società vendeva a __________, la quota di PPP n. __________, corrispondente a 607‰ de fondo base n. 102 RFD di __________ al prezzo di CHF 1'413'117.-.
B. Decisione IC/IFD 2016
Non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2016, nonostante la diffida del 22.03.2018 e multa disciplinare di CHF 200.- del 25.04.2018, con decisione datata 23.05.2019 l’ufficio di tassazione delle persone giuridiche (in seguito anche UTPG), trasmetteva alla contribuente, con lettera raccomandata, la tassazione allestita d’ufficio.
L’utile imponibile era stimato in CHF 5'000.- per IC e IFD e il capitale in CHF 380'000.-. La decisione, non impugnata dalla contribuente, è cresciuta in giudicato. A causa del mancato pagamento dei tributi, in data 18.03.2020, l’ufficio esazione e condoni faceva notificare dall’UEF di Lugano i precetti esecutivi (in seguito anche PE) n. 2906474 per IC e n. 2904673 per IFD, contro i quali la contribuente non interponeva opposizione. Il 24.09.2020 la società pagava entrambi (IC/IFD) gli importi.
C. Decisione IC/IFD 2017
Per quanto attiene la tassazione IC/IFD 2017, il 21.02.2019 l’UTPG diffidava la contribuente a presentare la dichiarazione di tassazione e il 04.04.2019 le infliggeva una multa disciplinare di CHF 300.- per il mancato inoltro della stessa. Con decisione del 20.08.2020, l’autorità notificava alla contribuente la decisione di tassazione, allestita d’ufficio a causa della sua mancata collaborazione. L’utile imponibile veniva commisurato in CHF 0.- per l’IC e in CHF 246'400.- per l’IFD. Quest’ultimo importo si componeva interamente dell’utile conseguito con la vendita della quota di PPP __________ RFD __________. Quanto al capitale imponibile era stabilito in CHF 346'000.-. La decisione, non impugnata dalla contribuente, è cresciuta in giudicato. A causa del mancato pagamento dei tributi, il 01.06.2021 l’ufficio esazione e condoni faceva notificare dall’UEF di Lugano i precetti esecutivi n. 3091879 per IC e n. 3091880 per IFD, contro i quali la contribuente non interponeva opposizione. Il 15.10.2021 la società pagava entrambi (IC/IFD) gli importi.
D. Imposta sull’utile immobiliare
Il 05.09.2017 la società trasmetteva la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari e i relativi allegati, dichiarando, per quanto qui di interesse, un valore di alienazione di CHF 1'413'117.- e un utile immobiliare nullo.
Con decisione di tassazione del 26.08.2020, notificata - a causa di un errore nella trasmissione della decisione - il 16.06.2021, l’UTPG aumentava il valore di alienazione a CHF 1'646'000.- e commisurava l’utile immobiliare in CHF 246'411.-. Contro quest’ultima, il 15.07.2021 la contribuente presentava reclamo, accolto con decisione del 26.10.2021, con cui l’autorità accertava un valore di alienazione di CHF 1'413'117.- e un utile imponibile di CHF 25'000.-.
E. Istanza di revisione delle decisioni IC/IFD 2016 e 2017
L’11.08.2021 la ricorrente presentava un’istanza di revisione delle decisioni di tassazione 2016 (IC/IFD) e 2017 (IC/IFD). La società riferiva che il 21.05.2021, successivamente al dissequestro della documentazione in possesso della contabile della società, signora __________, suicidatasi il 27 aprile 2021, sarebbero “emerse le inadempienze accumulatesi nel corso del tempo non da ultimo in relazione gli adempimenti tributari”. La contribuente sosteneva che la contabile avrebbe trascurato i suoi doveri contrattuali ignorando “per lungo tempo le proprie mansioni, nascondendo la sua situazione agli organi sociali”.
Con riferimento alla decisione di tassazione IFD 2017, la società indicava che in quel momento era sub iudice un reclamo contro la decisione concernente l’imposta sugli utili immobiliari del 26.08.2020 e che, in caso di esito positivo, l’utile considerato per l’IFD avrebbe dovuto essere ridotto di conseguenza, poiché i due importi erano correlati tra loro.
Quali mezzi di prova la società allegava una “dichiarazione di ricevuta” della Polizia cantonale datata 21.05.2021 e un’immagine ritraente due cumuli di carta adagiati su un pavimento: il primo composto da delle buste dello stato del Canton Ticino e della Confederazione Svizzera, in buona parte stracciate a metà e recanti la scritta “casella postale __________”. L’altro cumulo era composto da carta e documenti non leggibili.
F. Con decisione del 28.09.2021 l’UTPG respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità, le decisioni di tassazione 2016 e 2017 erano state regolarmente notificate e non impugnate; la società in passato era stata sistematicamente tassata d’ufficio per mancata presentazione della dichiarazione d’imposta e mancata collaborazione; la contribuente era sottoposta a revisione limitata annuale; i bilanci e le dichiarazioni fiscali potevano essere sottoscritti unicamente dall’amministratore unico signor __________; e l’operato di un rappresentante o di un suo ausiliario vincola il contribuente; le asserite violazione dei doveri professionali della contabile si estendevano su un periodo di tempo abbastanza lungo. In queste circostanze, gli organi della società avrebbero potuto e dovuto accorgersi delle (asserite) inadempienze commesse dalla loro dipendente e, usando la dovuta diligenza, avrebbero potuto far valere le loro osservazioni nel quadro della procedura ordinaria di tassazione. Infine l’UTPG indicava che l’esito del reclamo contro la decisione concernente l’imposta sugli utili immobiliari non avrebbe avuto alcun influsso sulla decisione di tassazione IC/IFD 2017, poiché quest’ultima era cresciuta in giudicato.
G. Avverso la decisione del 28.09.2021 la contribuente presentava reclamo, ribadendo fondamentalmente gli argomenti esposti nell’istanza di revisione.
La reclamante indicava che gli organi della società non erano mai entrati in possesso delle decisioni di tassazione in oggetto a causa del comportamento delittuoso della contabile e che alla società non poteva essere rimproverata alcuna violazione dell’obbligo di diligenza. Inoltre la contribuente contestava l’avvenuta notificazione delle decisioni, sostenendo che l’UTPG non era in grado di dimostrare la corretta intimazione delle stesse. Quale ulteriore motivo di revisione della tassazione IFD 2017, la contribuente invocava la mancata considerazione da parte dell’autorità di tassazione di fatti rilevanti o di mezzi di prova (art. 232 cpv. 1 lett. b LT). Rimproverava all’UTPG di avere quantificato erroneamente l’utile immobiliare, nonostante al momento della decisione disponesse della documentazione che era stata trasmessa il 05.09.2017 in allegato alla dichiarazione sull’utile immobiliare e avrebbe pertanto dovuto e potuto calcolare correttamente l’utile e la sostanza imponibile.
Con decisione del 14.02.2022 l’UTPG respingeva il reclamo, riproponendo fondamentalmente le stesse argomentazioni addotte nella decisione del 28.09.2021.
H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 SA chiede l’annullamento delle decisioni anno 2016 e 2017 e l’accoglimento delle istanze di revisione, argomentando che __________ avrebbe commesso il reato di “distruzione di documenti” (art. 254 cpv. 1 CP) a danno della società. A tale riguardo, la contribuente scrive:
“[…] è più che evidente che la persona in oggetto [__________ __________] sia stata nella possibilità oggettiva di commettere il crimine in esame, dato che ha lei stessa ritirato la raccomandata mai giunta a destinazione degli organi della contribuente”. […] Detto questo, appare evidente che la contribuente è stata impedita di intraprendere qualsiasi attività riparatoria durante la procedura ordinaria, che, come detto, si conclude con la crescita in giudicato della decisione di tassazione (notifica d’imposta), e questo a causa di un atto delittuoso che, anche volendo ipotizzare il massimo grado di diligenza, ha reso impossibile alla contribuente di rendersi conto del fatto che la decisione era stata persa.”
La società sostiene che a causa degli (asseriti) atti illeciti commessi dalla sua contabile non avrebbe potuto partecipare alla procedura ordinaria di tassazione 2016/2017. Quale mezzo di prova allega l’immagine già descritta (fotografia ritraente molteplici buste stracciate), specificando che l’immagine è stata scattata dalla Polizia.
Con riferimento alla IFD 2017 la ricorrente ribadisce l’esistenza di un motivo di revisione ai sensi dell’art. 232 cpv. 1 lett. b LT: indica che il reclamo contro la decisione TUI del 26.08.2020 aveva comportato una riduzione dell’utile immobiliare da CHF 246’000.- a CHF 25'000.-, sostenendo che tali informazioni fossero già in possesso dell’autorità di tassazione al momento della decisione del 20.08.2020.
Diritto
1.1.
La ricorrente lamenta dapprima la mancata notificazione delle decisioni anni 2016 e 2017, sostenendo di essere venuta a conoscenza delle stesse solo nel corso del maggio 2021 a seguito del decesso della contabile __________.
1.2.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
1.3.
Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).
1.4.
Siccome la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbliga-ta a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
Se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fi-scale deve apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006, consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF 2A.271/1999 del 17.11.1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173). Il destinatario di un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una decisione che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).
1.5.
Per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e, segnatamente, alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT n. 80.2019.253 del 4.11.2019 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati), oppure ancora il fatto che il contribuente abbia ricevuto un precetto esecutivo che fa riferimento alla decisione di tassazione. Infatti, secondo il principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 2 ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3, in RDAF 2010 II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3.3.).
1.6.
1.6.1. Decisione IC-IFD 2016
Nel caso in esame, la decisione di tassazione 2016 era stata trasmessa con lettera raccomandata, datata 23.05.2019, avente numero di tracciamento __________. L’autorità di tassazione non ha però conservato il tracciamento della spedizione postale, la quale ad oggi non è più reperibile a causa del lungo tempo trascorso. Il solo numero di tracciamento non permette quindi di dimostrare l’avvenuta notifica della decisione alla società.
Tuttavia, il 18.03.2020 l’UEF di Lugano ha notificato alla società, presso la sua sede in __________, due precetti esecutivi. Il PE n. __________ (IFD) indicava quale creditore la “Confederazione Svizzera” rappresentata dall’Ufficio esazioni e condoni, come motivo del credito “Imposta federale diretta 2016 + interessi 3.0% dal 01.07.2019, Imposta federale diretta 2016” e un credito di CHF 425.- oltre Interessi del 3.00% dal 15.02.2020.
Il PE n. 2906474 (IC) indicava quale creditore lo “Stato del Canton Ticino” rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, come motivo del credito “Imposta cantonale 2016 + interessi 2.5% dal 01.07.2019, Imposta cantonale 2016” e un credito di CHF 2'291.45 oltre interessi del 2.50% dal 15.02.2020.
Entrambi i precetti erano stati validamente notificati e non era stata interposta opposizione. Il 24.09.2020 la ricorrente ha saldato il debito, mediante pagamento all’UEF.
In queste circostanze la contribuente, in applicazione del principio della buona fede, era tenuta ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della decisione di tassazione anno 2016, entro il termine di 30 giorni a contare dal 18.03.2020, ossia il giorno in cui erano stati notificati i summenzionati PE.
In aggiunta, la mancata opposizione ai due PE e il successivo pagamento del debito consentono di presumere che la contribuente fosse già a conoscenza del contenuto della decisione di tassazione anno 2016, cui i PE fanno riferimento, e riconoscesse l’esistenza del debito fiscale. Il comportamento della ricorrente, che sostiene di non aver mai ricevuto la decisione di tassazione risulta pertanto contraddittorio (venire contra factum proprium) e non merita tutela.
In aggiunta, appare oltremodo improbabile che l’esistenza della decisione di tassazione anno 2016 fosse giunta a conoscenza dei destinatari solo il 18.03.2020, ritenuto che la procedura d’incasso era sicuramente stata preceduta dal conteggio d’imposta (“fatture”) e da uno o più richiami da parte dell’ufficio esazioni e condoni. Sia come sia, al più tardi a partire dal 19.03.2020, la contribuente non poteva più ignorare l’esistenza della decisione ed avrebbe dovuto informarsi in merito.
A fronte di quanto sopra esposto, in applicazione del principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, la decisione di tassazione anno 2016 è considerata notificata il 17.04.2020 (18.03.2020 + 30 giorni) ed è pertanto passata in giudicato.
1.6.2 Decisione IC-IFD 2017
Per quanto attiene alla decisione di tassazione 2017, essa è stata inviata il 18.08.2020 con lettera raccomandata avente numero di tracciamento 98.41. __________. Il 19.08.2020 è stato lasciato un invito di ritiro nella casella postale della contribuente. Secondo la conferma di ricezione rilasciata dalla posta (“Empfangsbestätigung”) la missiva è stata consegnata brevi manu alla signora __________, il 20.08.2020 alle ore 16.02, allo sportello della posta di __________. Che la lettera sia stata consegnata direttamente all’AU oppure a un/a rappresentante della società è irrilevante ai fini dell’avvenuta notifica, poiché la decisione si ritiene correttamente notificata quando entra nella sfera di potere del destinatario o di un suo rappresentante (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
Il ruolo svolto dalla defunta collaboratrice __________, nell’ambito delle procedure di tassazione della ricorrente, deve in ogni caso essere relativizzato, alla luce delle disposizioni che concernono l’organizzazione e la gestione delle società commerciali.
L’autorità fiscale rimprovera peraltro alla ricorrente di aver tra-scurato i propri obblighi di collaborazione durante un lasso di tempo considerevole, come dimostra il fatto che, fin dalla sua costituzione, è sempre stata sottoposta a tassazione d’ufficio.
2.2.
La procedura ordinaria di tassazione impone al contribuente di “presentare la dichiarazione d’imposta” e in particolare di “compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personal-mente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità compente-te entro il termine stabilito” (art. 198 LT).
2.3.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art. 32 ss. CO) o di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è in ogni caso mai opponibile all’autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatari (cfr. TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del 11.02.2002 Consid. 2.; cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619).
2.4.
L’art. 55 CC prevede che gli organi obblighino la persona giuri-dica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni.
Tra le competenze inalienabili del consiglio di amministrazione rientra in particolare l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società (art. 716a cpv. 1 cifra 3 CO) e l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO).
Secondo l’art. 725 CO nell’adempimento delle loro funzioni l’amministratore e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad eseguire i loro compiti con ogni diligenza e a salva-guardare secondo buona fede gli interessi della società.
L’organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone alle quali affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla loro sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare che le leggi vengano rispettate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3a p. 202). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui quello di assicurare che gli obblighi di diritto fiscale e il pagamento delle imposte venga rispettato -, è altrettanto vero che la delega non lo dispensa dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente adempiute. In qualità di organo egli è in sostanza tenuto ad informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda, in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per rimediare a irregolarità (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 e riferimenti).
2.5.
Tornando al caso in esame, dagli atti si evince che la società ricorrente ha violato sistematicamente i suoi obblighi di collaborazione, nei confronti delle autorità fiscali, fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2015.
Tra le principali inosservanze si rilevano, in ordine cronologico, le seguenti:
28.02.2017: Diffida a presentare la dichiarazione fiscale 2015
04.04.2017: Multa disciplinare di CHF 100.- per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta anno 2015.
22.03.2018: Diffida a presentare la dichiarazione fiscale 2016
25.04.2018: Multa disciplinare di CHF 200.- per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta anno 2016
23.05.2018: Tassazione d’ufficio anno 2016
18.03.2020: Avvio della procedura d’incasso forzato, con successivo pignoramento del 30.04.2020 e pagamento all’UEF del 24.09.2020.
21.02.2019: Diffida a presentare la dichiarazione fiscale 2017
04.04.2021: Multa disciplinare di CHF 300.- per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta anno 2017.
20.08.2020: Tassazione d’ufficio anno 2017
01.06.2021: Avvio della procedura d’incasso forzato, con successivo pignoramento del 31.10.2021 e pagamento all’UEF del 15.10.2021.
17.08.2020: Diffida a presentare la dichiarazione fiscale 2018
18.01.2021: Multa disciplinare di CHF 400.- per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta anno 2017.
06.05.2021: Tassazione d’ufficio anno 2018, impugnata con reclamo del 27.05.2021.
2.6.
Il periodo di inosservanza degli obblighi fiscali si estende su 6 anni consecutivi (2015 - 2021). Se l’amministratore unico avesse diligentemente vigilato sul rispetto della legge e sul controllo finanziario della società (art. 716a CO), egli avrebbe potuto e dovuto accorgersi che vi erano delle lacune nell’osservanza degli obblighi fiscali e, in particolare, che la società era stata sanzionata e tassata d’ufficio per diversi anni consecutivi.
Va inoltre puntualizzato che __________ (AU) e la moglie __________ (firma individuale) erano le uniche persone legittimate a sottoscrivere le dichiarazioni di tassazione, mentre il relativo bilancio poteva essere firmato solo ed esclusivamente (art. 985 cpv. 3 CO) dall’amministratore unico. Né nel registro di commercio né negli atti fiscali figura infatti alcuna procura (civile o commerciale) che autorizzi la contabile, __________, a rappresentare direttamente la società. Proprio perché l’osservanza degli obblighi fiscali impone all’AU un suo intervento attivo (firma delle dichiarazioni d’imposta e dei bilanci), egli non può argomentare di non essere stato a conoscenza della situazione e riversare la colpa delle sue inadempienze sulla contabile, sostenendo che ella avrebbe per lungo tempo nascosto la situazione agli organi societari.
In aggiunta il mancato pagamento dei tributi per l’anno 2016 e 2017 ha comportato l’apertura di alcune procedure esecutive, le quali si sono protratte fino al pignoramento. Risulta estremamente inverosimile che l’AU fosse all’oscuro dell’intera fattispecie. Ma anche volendo ammettere il contrario, il suo mancato intervento conferma ulteriormente la grave negligenza nella organizzazione, gestione e controllo delle finanze della società.
In qualità di organo, l’AU doveva assicurarsi che la contabile (__________) fosse effettivamente in grado di adempiere le mansioni assegnatele e verificare se i termini per presentare le dichiarazioni d’imposta, ed eventualmente per presentare un reclamo contro la decisione di tassazione, fossero stati rispettati. Dal 2015 al 2021 erano state inflitte 4 multe ed altrettante decisioni di tassazioni d’ufficio dovute alla mancata presentazione delle dichiarazioni d’imposta. In queste circostanze l’AU avrebbe dovuto controllare con maggiore attenzione l’operato della sua contabile e – se necessario – adottare delle misure organizzative volte a garantire il rispetto delle leggi. Alla società va quindi rimproverato di avere violato i suoi doveri di diligenza, imposti ai suoi organi dagli art. 716a ss. CO.
2.7.
Ne consegue che gli eventuali errori commessi dalla contabile vincolano la società, i cui organi hanno in ogni caso trascurato gli obblighi che gli incombevano.
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
3.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD; art 232 cpv. 2 LT).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
La ricorrente sostiene di avere scoperto (al più presto) in data 21.05.2021 gli illeciti commessi dalla sua contabile, in particolare la soppressione delle decisioni di tassazione anni 2016 e 2017. Questo le avrebbe impedito di partecipare alla procedura ordinaria di tassazione, poiché la società sarebbe stata privata della possibilità di presentare un reclamo contro le decisioni, poi passate in giudicato.
4.2.
In materia di imposta federale diretta e in materia di imposta cantonale, fra i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza passata in giudicato, rientra anche il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla stessa decisione o sulla stessa sentenza (art. 232 cpv. 1 lett. c LT, art. 147 cpv. 1 lett. c LIFD). Tale motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui un crimine o un delitto abbiano influenzato l’adozione della decisione o della sentenza, con la conseguenza che la tassazione si è fondata su fatti “non veri”, oppure ancora nel caso in cui un contribuente sia stato impedito di esercitare i suoi diritti procedurali (Vallender/Looser, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2a ed., Basilea 2008, n. 19 ad art. 147 LIFD, p. 459; v. anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 147 LIFD, p. 1801 s.). Non si tratta, in altri termini, di tener conto a posteriori del fatto che un reato patrimoniale abbia diminuito gli elementi imponibili, quanto piuttosto di porre rimedio a delle distorsioni procedurali, che hanno provocato delle decisioni che non si fondano sulla effettiva situazione economica del contribuente. In questo senso, come sottolineato dalla dottrina, i crimini o i delitti che potrebbero eventualmente influire su una decisione o su una sentenza sono la falsa testimonianza e la falsa perizia (art. 307 CP), la falsa dichiarazione di una parte in giudizio (art. 306 CP), l’appropriazione semplice (art. 137 CP) o il furto di mezzi di una prova (art. 139 CP), la falsità in documenti (art. 251 CP), l’estorsione (art. 156 CP) e la coazione di una parte in giudizio (art. 181 CP), l’abuso di autorità (art. 312 CP), l’infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) così come la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter CP). Tra i reati che potrebbero giustificare la revisione di una decisione passata in giudicato vi potrebbe rientrare anche quello menzionato dalla ricorrente, ossia la soppressione di documenti (art. 254 cpv. 1 CP), a condizione che questo abbia influenzato lo svolgimento o l’esito della procedura ordinaria di tassazione.
4.3.
4.3.1.
Secondo la giurisprudenza, la revisione di una decisione di tassazione fondata sulla commissione di un crimine o delitto presuppone che, nell’ambito di un procedimento penale sia stato dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione di tassazione a pregiudizio dell’istante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Tuttavia se la procedura penale non può essere svolta, ad esempio per la morte dell’autore del reato o per la prescrizione dell’azione penale, allora l’ufficio di tassazione e le autorità giudiziarie devono valutare l’esistenza di un reato in via pregiudiziale e statuire successivamente sull’adempimento dei motivi di revisione. In quest’ultimo caso, la prova del reato può essere anche apportata in un’altra maniera (cfr. art. 123 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]; inoltre la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo n. B2015/224 del 20.01.2017, consid. 3.3.; sentenza CDT n. 80.2019.99/100 del 21.10.2019 consid. 2.3).
4.3.2.
Nel caso di specie, l’apertura di una procedura penale contro la contabile della società (__________) è esclusa, essendo quest’ultima deceduta. La ricorrente è conseguentemente legittimata a dimostrare l’esistenza di un reato anche in questa sede.
4.4.
4.4.1.
Quale motivo di revisione, la ricorrente indica che la collabora-trice __________ avrebbe illecitamente distrutto (art. 254 cpv. 1 CP) le decisioni di tassazione anni 2016 e 2017, rendendo impossibile alla società prendere conoscenza del loro contenuto e presentare un reclamo.
Come già ricordato, il contribuente che domanda la revisione di una decisione di tassazione passata in giudicato deve dimostra-re 1) che almeno un motivo di revisione sia adempiuto (presupposto positivo) e 2) che l’istante, anche usando la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa non avrebbe potuto fare valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (presupposto negativo).
4.4.2.
Secondo l’art. 254 cpv. 1 CP, chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Per l’art. 12 cpv. 1 CP, salvo che la legge di-sponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (cpv. 2).
4.4.3.
La contribuente sostiene che “la prova della commissione del crimine è ampiamente fornita a mezzo di documentazione ufficiale d’indagine dell’autorità di Polizia.”
Agli atti risultano unicamente due mezzi di prova: 1) “la dichiarazione di ricevuta” del 21.05.2021 e 2) una fotografia.
La “dichiarazione di ricevuta” della polizia cantonale del 21.05.2021, allegata al reclamo, non dimostra in alcun modo che la contabile della società abbia distrutto dei documenti. Si tratta semplicemente della ricevuta, firmata dal legale dell’amministratore della ricorrente e di altre società, con cui dichiara di aver ricevuto una chiave e “diversa documentazione cartacea”, precedentemente sequestrata.
La fotografia ritrae invece unicamente dei generici documenti, nessuno dei quali è assimilabile a una decisione di qualsivoglia autorità amministrativa, tantomeno a una decisione di tassazione emessa dall’UTPG. Discorso analogo per le buste ufficiali del Canton Ticino e della Confederazione. Il fatto che esse siano state cestinate e/o stracciate non permette per ciò stesso di dedurre che il loro contenuto sia stato distrutto né da chi. Non appare infatti inusuale che una persona cestini la busta dopo averla aperta e conservi esclusivamente il suo contenuto.
4.4.4.
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova che per-mettano di stabilire se la contabile abbia illecitamente distrutto della documentazione fiscale o di altro genere di proprietà della società. Contrariamente a quanto indicato nel suo ricorso, l’immagine allegata al gravame non dimostra, nemmeno con verosimiglianza, che “il reato sia stato effettivamente commesso”. Ne consegue che i presupposti dell’art. 254 cpv. 1 CP non possono essere considerati adempiuti.
4.4.5.
Le allegazioni della ricorrente e la documentazione prodotta non permettono inoltre di verificare la volontà soggettiva della contabile di “nuocere al patrimonio” della società oppure di “di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto”. Anche i presupposti soggettivi del reato non sono quindi dimostrati.
D’altra parte la stessa ricorrente si limita a sostenere che __________ sarebbe “stata nella possibilità oggettiva di commettere il crimine in esame”, ciò che suggerisce l’assenza di mezzi di prova tangibili - o quantomeno indiziari - sufficienti a dimostrare la commissione dell’illecito. Sostenere che l’interessata “avesse la possibilità” di compiere una determinata azione non equivale ancora a dimostrare che il reato sia stato effettivamente consumato.
Inoltre, andrebbe ancora chiarito se fra la commissione del rea-to, indicato come motivo di revisione, e l’adozione della decisione di tassazione, della quale viene chiesta la revisione, intercorra un nesso causale. La questione può essere lasciata aperta, poiché, nelle circostanze descritte, risulterebbe comunque ininfluente per l’esito del ricorso.
4.5.
4.5.1.
Quale ulteriore motivo di revisione la ricorrente lamenta che l’UTPG “non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi” (art. 232 cpv. 1 lett. b LT e art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD). L’autorità fiscale non avrebbe considerato, nella decisione di tassazione 2017, le informazioni trasmesse in allegato alla dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari del 05.09.2017 e avrebbe erroneamente quantificato il reddito derivante dalla vendita immobiliare in CHF 246'411.-. Secondo la contribuente, il motivo di revisione sarebbe confermato dal fatto che, con decisione del 26.10.2021, la stessa autorità di tassazione ha ridotto l’utile immobiliare imponibile da CHF 246'000.- a CHF 25'000.-.
L’autorità dovrebbe considerare, nel calcolo dell’utile imponibile dell’IFD, lo stesso importo calcolato nell’imposta sull’utile immobiliare dopo reclamo, poiché la fattispecie giuridica soggiacente è la stessa.
4.5.2.
Secondo gli articoli 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD la domanda di revisione può essere ammessa esclusivamente quando, in presenza di un motivo di revisione di cui al cpv. 1, l’istante provi che, anche usando la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa non avrebbe potuto fare valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (presupposto negativo).
4.5.3.
Nella dichiarazione sugli utili immobiliari del 05.09.2017 la ricorrente dichiarava, per quanto qui d’interesse, una perdita (CHF -9'759.00).
La decisione IC/IFD 2017 è stata notificata il 20.08.2020 e l’utile imponibile per l’IFD ammontava a CHF 246'000.-. Dal calcolo allegato alla decisione di tassazione si evince che la totalità dell’utile è costituito dagli “Utili su vendite immobiliari (TUI)”. Visto che l’importo indicato, su cui era calcolata l’IFD, era manifestamente distante da quanto dichiarato dall’insorgente al momento della presentazione della dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, il preteso errore nella quantificazione del reddito immobiliare non doveva essere difficile da rilevare.
Lo stesso discorso vale per il capitale imponibile (IC), il quale si componeva di “Capitale azionario […] CHF 100'000.-” a cui si aggiungono “Riporto a nuovo CHF 246.400.-“, per totali CHF 346’000.-.
4.5.4.
In queste circostanze, non vi è margine per ammettere la domanda di revisione della decisione di tassazione anno 2017, difettando il presupposto degli articoli 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD.
Usando la diligenza che poteva essere ragionevolmente pretesa secondo le circostanze concrete, la società avrebbe potuto presentare un reclamo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD), facendo valere che, sulla base della documentazione trasmessa il 05.09.2017, la quantificazione dell’utile/sostanza derivante dalla vendita immobiliare fosse sbagliata. Sarebbe infatti bastato leggere il calcolo annesso alla decisione, per accorgersi che l’utile immobiliare accertato dall’UTPG era ampiamente maggiore a quello dichiarato dalla contribuente. Effettivamente, come indicato da quest’ultima nel suo ricorso, la differenza tra i due importi (CHF 246'000.- da un lato e CHF 25'000.- dall’altro) è “lapalissiana” e non poteva certamente passare inosservata alla società.
Come precedentemente rilevato, la società ha gravemente violato gli obblighi di diligenza nell’organizzazione, gestione e controllo della società: la durata delle inosservanze degli obblighi fiscali si estendono su un lasso di tempo di 6 anni consecutivi (2015 –2021), durante il quale gli organi societari avrebbero potuto e dovuto prendere le necessarie misure per assicurare il rispetto del diritto tributario e, così facendo, sarebbero stati in grado di presentare un rimedio giuridico ordinario contro la decisione in oggetto.
4.5.6.
Infine, il fatto che il reclamo contro la decisione di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari del 26.08.2020 abbia avuto un esito positivo e abbia comportato una diminuzione dell’utile immobiliare da CHF 246'000.- a CHF 25'000.- non genera automaticamente un motivo di revisione. La decisione di tassazione IC/IFD 2017 è stata notificata il 20.08.2020, molto tempo prima di quella concernente l’imposta sugli utili immobiliari, intimata il 16.06.2021, ed è passata in giudicato senza che la contribuente interponesse reclamo.
Poiché la contribuente avrebbe facilmente potuto scoprire l’errore nella quantificazione dell’utile imponibile e contestarlo nella procedura di tassazione ordinaria, il motivo di revisione è escluso.
La decisione del 14.02.2022 dell’UTPG è confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’300.–
sono a carico del
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: