80.2022.34

Incarti n. 80.2022.34 80.2022.35

Lugano 4 marzo 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice Andrea Pedroli

segretaria

Sabina Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

“reclamo” del 7 febbraio 2022 contro le decisioni del 12 gennaio 2022 in materia di IC/IFD 2020.

Fatti e diritto

  • il 30 settembre 2021, il signor RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta IC/IFD 2020, dichiarando un reddito imponibile complessivo di fr. 2'790.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 0.-. In particolare, il contribuente chiedeva in deduzione fr. 85'852.- quali “spese di manutenzione immobili”;

  • con decisioni di tassazione IC/IFD 2020 del 15 dicembre 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) accertava un reddito imponibile, per l’IC, di fr. 82'500.- e per l’IFD di fr. 88'600.-. La sostanza imponibile complessiva, ai soli fini di IC, veniva commisurata in fr. 0.-. In particolare, l’UT non ammetteva interamente la deduzione per “spese di manutenzione immobili” fatta valere dal contribuente, bensì unicamente fr. 6'106.-, con la seguente motivazione: “Per la deduzione fa stato il momento del pagamento della fattura. [Le] spese 2019 non possono essere fatte valere nella partita fiscale 2020”;

  • il 17 dicembre 2021, il signor RI 1 interponeva tempestivo reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2020. Il reclamante postulava il riconoscimento della deduzione chiesta con la dichiarazione di imposta IC/IFD 2020 per “spese di manutenzione immobili”, indicando di essersi “dimenticato di far valere le spese per la ristrutturazione della casa pagate a fine novembre 2019”, poiché “a causa della pandemia, i tempi di realizzazione [della ristrutturazione dell’immobile] si sono molto dilatati e, sinceramente, con il passare del tempo, mi sono convinto che il pagamento di tutti i […] lavori fosse avvenuto nel 2020”;

  • con decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020 del 12 gennaio 2022, l’UT accertava un reddito imponibile, per l’IC, di fr. 80’900.- e per l’IFD di fr. 87’000.-. La sostanza imponibile complessiva, ai soli fini di IC, veniva commisurata in fr. 0.-. Per quanto qui di interesse, l’autorità di tassazione aumentava la deduzione concessa per “spese di gestione e manutenzione immobili” da fr. 6'106.- a fr. 7'667.-, con la seguente motivazione:

“[…] Il contribuente che per negligenza non ha fatto valere la deduzione di spese effettive di manutenzione d’immobili nel periodo fiscale in cui le ha pagate non può chiederne la compensazione in quello successivo. Nella tassazione afferente il periodo fiscale 2020 sono perciò da dedurre le spese pagate nel corso dell’anno 2020. La richiesta del contribuente non può essere ammessa. Alle spese effettive pagate nel 2020 sono aggiunte l’imposta immobiliare comunale (361.- franchi) e i premi delle assicurazioni degli stabili, stabilite secondo valutazione d’ufficio (1'200.- franchi)”;

  • con scritto del 7 gennaio 2022 (“Reclamo Decisione di tassazione 2020”) RI 1 chiede di “per favore almeno […] leggere attentamente questa lettera”. In seguito, il contribuente indica nuovamente di aver commesso, per negligenza, un errore compilando la dichiarazione di imposta IC/IFD 2019 e meglio, di aver omesso di “far valere le spese per la ristrutturazione della casa pagate a fine novembre 2019”. L’insorgente afferma poi che “mi sentirei fortemente e pesantemente penalizzato se solo per un errore di poco più di 30 giorni, a causa di un periodo estremamente caotico dovuto ad una pandemia che ha generato 2 lockdown e a causa di un posticipo di 5 mesi per la dichiarazione delle imposte 2019 deciso dallo stesso Dipartimento delle Finanze e dell’Economia, non doveste accettare spese di ristrutturazione pari a circa 80'000 CHF. Spero di avervi convinto che il mio caso necessita di qualche riflessione in più di una semplice applicazione meccanica della legge”;

  • con scritto del 14 febbraio 2022, inviato mediante Posta APlus e recapitato il 15 febbraio 2022, la Camera di diritto tributario si è rivolta al ricorrente, rendendolo attento che “perché la Camera di diritto tributario possa entrare nel merito di un ricorso […] occorre che dallo stesso risulti la volontà incondizionata e senza riserve di impugnare la decisione”. Non ravvisando una tale volontà, in quanto “la […] lettera sembra più finalizzata alla ricerca di una soluzione al di fuori della procedura formale”, la Camera di diritto tributario ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per confermare l’intenzione di interporre ricorso contro le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020, avvertendolo che “qualora non dovessimo ricevere alcuna risposta […], riterremo che abbia rinunciato a presentare ricorso”;

  • entro il summenzionato termine di dieci giorni, il ricorrente non ha presentato alcuna conferma scritta;

  • conformemente all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

  • nella fattispecie, come visto, l’insorgente non ha manifestato una volontà incondizionata e senza riserve di impugnare le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2020 (cfr. sentenze del TF n. 2C_479/2015 e n. 2C_480/2015 del 5 giugno 2015 consid. 3), e ciò nemmeno entro il termine assegnatogli da questa Camera;

  • in queste circostanze, il “reclamo” si rivela irricevibile.

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il “reclamo” è irricevibile.

  2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

  3. Contro il prese

Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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