Incarti n. 80.2022.287 80.2022.288

Lugano 20 aprile 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 13 dicembre 2022 contro la decisione del 30 novembre 2022 in materia di IC-IFD 2021.

Fatti

A. __________ (__________) trasmetteva la propria dichiarazione fiscale IC/IFD 2021, facendo valere nei redditi unicamente il valore locativo della propria abitazione, pari a fr. 8'181.-. Nelle deduzioni chiedeva il riconoscimento dell’importo di fr. 1'778.- a titolo di “interessi passivi privati”. Dichiarava pertanto un reddito imponibile complessivo di fr. 6'403.-. Per quanto concerneva la sostanza mobiliare, il contribuente segnalava una sostanza nulla, mentre che, per quanto concerneva la sostanza immobiliare egli indicava un valore di fr. 184'914.- relativo ad una proprietà a __________ e, nei debiti privati, l’importo di fr. 230'000.-.

B. Con scritto 23.9.2022, l’autorità fiscale si rivolgeva al contribuente, chiedendo, entro il 14.10.2022 di voler fornire un’attestazione delle indennità di disoccupazione percepite nel 2021, nonché di voler comprovare come aveva provveduto al proprio sostentamento durante il 2021.

Allo scritto in questione, il contribuente dava riscontro telefonico il 5.10.2022, indicando di non aver ricevuto, e nemmeno richiesto, le indennità di disoccupazione. Specificava di essere stato aiutato da parenti ed amici.

C. Con decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 19.10.2022, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT), stabiliva il reddito imponibile del contribuente in fr. 34'100.- per l’IC ed in fr. 33'300.- per l’IFD. Rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale aggiungeva, ai redditi, l’importo di fr. 5'760.- quale reddito da attività dipendente e ciò in base “(…) certificati di salario al netto dei contributi (…) e della previdenza professionale”, nonché fr. 24'000.- a titolo di “altri redditi” con la seguente motivazione: “Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria. Vengono esposti altri redditi secondo valutazione d’ufficio in quanto ha risposto solo parzialmente alla nostra richiesta del 23.9.2022”. Nelle deduzioni, veniva concesso, oltre alle spese per un alloggio senza cucina, anche l’importo di fr. 1'250.- a titolo di “forfait” per le spese professionali. Nella sostanza veniva aggiunto l’importo di fr. 1'778.- quale “titoli e capitali”.

D. Con reclamo 20/21.10.2022, __________ contestava la decisione di tassazione IC/IFD 2019 ritenendola “arbitraria e totalmente inaccettabile”. In particolare, il contribuente indicava di aver trasmesso i certificati di salario per il periodo fiscale in questione e di non aver avuto altre entrate. Asseriva di aver risposto correttamente alla richiesta del fisco del 23.9.2022 con il quale venivano domandate delle specifiche in relazione alla sua situazione professionale. Chiedeva pertanto di voler ridefinire gli elementi imponibili in base a quanto da lui dichiarato, annullando l’aggiunta di altri redditi, calcolata in fr. 24'000.-,

E. a.

Il 24.10.2022, l’UT si rivolgeva nuovamente al contribuente chiedendogli di voler trasmettere, entro il 14.11.2022 la seguente documentazione:

· Estratto completo per il periodo 01.01.21 – 31.12.21 del conto IBAN CH __________;

· Giustificare i mezzi per il proprio sostentamento nel 2021. Nel caso in cui, come già comunicato il 05.10.2022 a seguito della nostra richiesta del 23.09.2022, sia stato aiutato da parenti ed amici, voglia indicarci le loro generalità e giustificare l’ammontare dell’aiuto ricevuto (accrediti bancari o attestazioni firmate da entrambe le parti). Inoltre, necessitiamo di sapere se questi aiuti, sono considerati dei prestiti (da restituire) o dei regali (donazioni).

b.

Con risposta 13/14.11.2022, __________ produceva l’estratto del conto richiesto – aperto presso la “__________”, dal quale risultava l’addebito dei costi ipotecari, per un’uscita di complessivi fr. 1'778.- nel 2021.

Indicava di aver provveduto egli stesso al proprio sostentamento, facendo capo ad un “aiuto solidale da parte del mio entourage, senza prestiti in denaro o accordi di altro tipo come da voi sostenuto”. Ciò era stato possibile eliminando il superfluo e ciò “senza essere stato a carico della collettività”. Indicava di essersi ritrovato in tale situazione a seguito di una “serie di circostanze professionali sfortunate”.

F. Con decisione di tassazione IC/IFD 2021 del 30.11.2022 l’autorità fiscale respingeva il reclamo di __________ con la seguente motivazione:

“Contro la decisione di tassazione 2021 è stato presentato reclamo in data 20.10.2022 contestando l’imposizione di un reddito d’altra fonte al punto 6.3. di Fr. 24'000.-. Con scritto del 24.10.2022, inviato per posta APlus, è stato chiesto al contribuente di voler fornire l’estratto conto completo dal 01.01. al 31.12.2021 e giustificare da chi ha ricevuto gli aiuti necessari al suo sostentamento nel 2021. Alla suddetta richiesta è quindi stato dato seguito in data 12.11.2022 senza tuttavia fornire le informazioni e la documentazione richiesta. In particolare, dall’estratto conto presentato non figurano accrediti bensì unicamente gli addebiti degli interessi ipotecari, mentre alla richiesta delle credenziali di coloro che hanno aiutato il contribuente finanziariamente nel 2021, lo stesso indica unicamente che vi è stato un “aiuto solidale da parte del suo entourage”. In sede di accertamento, in data 23.09.2022, era già stata fatta una richiesta di documentazione, chiedendo tra le altre cose di voler comprovare come ha provveduto al proprio sostentamento nel 2021. In questa sede non ci è mai pervenuta una risposta scritta, mentre il contribuente ha comunicato solo telefonicamente che era stato aiutato da parenti e amici, senza comunicare le credenziali. Quindi, a differenza di quanto scritto nel reclamo, sicuramente il contribuente non aveva già a suo tempo risposto in modo completo alle nostre richieste. Il contribuente inoltre sostiene, nello scritto del 12.11.2022 che il suo sostentamento è stato possibile eliminando il superfluo. Tuttavia, non avendo giustificato ulteriori entrate, esse siano prestiti o donazioni, risulta alquanto improbabile che a fronte di redditi per fr. 5'760.- ed uscite per fr. 1'778.- sia riuscito a far fronte al suo sostentamento”.

G. Con ricorso 13/14.12.2022, __________ impugna la decisione su reclamo IC/IFD 2021: il contribuente ritiene arbitraria la decisione, siccome nei redditi l’autorità fiscale aveva aggiunto l’importo di fr. 24'000.-. Il ricorrente indica di aver trasmesso la DF 2021 correlata da tutti i necessari allegati: tuttavia, nel periodo fiscale contestato spiega di essere rimasto, involontariamente, senza occupazione sino al mese di novembre. Per tale ragione il suo reddito é stato “minimo”. Sostiene inoltre – contrariamente alla tesi dell’UT – di aver fornito la documentazione richiesta. Ribadisce di aver provveduto da solo al proprio sostentamento ed indica che “(…) nei decenni precedenti ho comunque sempre lavorato e qualche risorsa per far fronte a questo disagio l’ho avuta”. Per quanto concerne l’aiuto ricevuto dal proprio “entourage”, l’insorgente asserisce di aver inteso l’invito “a consumare un pasto conoscendo la situazione difficile che stavo vivendo”. Per quanto riguardava l’estratto del conto bancario, il contribuente precisava di averlo prodotto: non vi sarebbe altra documentazione da poter presentare, tenuto conto di come non vi sarebbero stati prestiti in denaro o donazioni. __________, indicava altresì che nel 2021, non avendo beneficiato dell’assicurazione contro la disoccupazione o di qualche altra assicurazione sociale, avrebbe fatto richiesta per l’ottenimento del sussidio cassa malati, che era stato accolto. Il premio mensile pari a fr. 400.- era stato pagato dal Servizio sussidi dell’assicurazione malattia di Bellinzona: quest’autorità, tramite “controlli interni” aveva verificato che il ricorrente non aveva percepito redditi nel 2021. Gli accertamenti esperiti dall’UT di Locarno sarebbero pertanto “insufficienti”.

H. Con osservazioni 21/22.12.2022, l’UT chiede la reiezione del ricorso rilevando che l’affermazione secondo la quale il contribuente avrebbe provveduto al suo sostentamento facendo capo a “qualche risorsa” personale non trova nessun riscontro nelle dichiarazioni presentate.

Diritto

  1. Contestata, nel caso di specie è l’aggiunta di altri redditi per un importo di fr. 24'000.-. __________ sostiene che è del tutto arbitraria l’imposizione di tale importo nel 2021, ritenuto come non ha avuto altri redditi all’infuori di quelli dichiarati e indica di aver provveduto da sé al proprio sostentamento, facendo capo a qualche risorsa accantonata nei decenni precedenti nonché a qualche pasto ricevuto da amici e parenti. Specifica inoltre, che, proprio a causa della sua situazione finanziaria, ha ricevuto un sussidio per il pagamento della cassa malati di fr. 400.-.

L’autorità fiscale rileva che, mettendo a confronto i redditi percepiti nel 2021, pari a fr. 5'560.- alle uscite, per fr. 1'778.-, e non avendo giustificato il contribuente ulteriori entrate, il suo sostentamento – a fronte dei dati da lui dichiarati - risulta alquanto improbabile.

  1. 2.1.

Nella procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT, che secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

Se il contribuente viola i suoi obblighi di collaborazione, tale comportamento può costituire un indizio a favore o a sfavore della realizzazione di un fatto che ha un’incidenza fiscale (sentenza 2C_211/2021 dell’8.6.2021 consid. 5.1.2.; Zweifel/Hunziker, Kommentar DBG [a cura di Zweifel/Beusch], 4a ed., Basilea 2022, n. 10 ad art. 130 LIFD).

2.2.

Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF 2C_419/2010 del 13.10.2010, consid. 2.1.).

2.3.

Al contribuente spetta dimostrare l’esattezza degli elementi dichiarati, mentre spetta all’autorità fiscale portare la prova degli elementi imponibili che non sono stati dichiarati, ma comunque accertati. Quando un fatto non può essere provato, è colui al quale incombe l’onere della prova che deve sopportarne le conseguenze. Se le prove raccolte dall’autorità fiscale rilevano l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati, allora appartiene nuovamente al contribuente stabilire l’esattezza delle sue allegazioni. Il ribaltamento dell’onere della prova è giustificato dagli elementi sufficientemente comprovanti raccolti dall’autorità di tassazione. Se l’autorità fiscale giunge alla conclusione che si realizza un’incertezza fattuale, allora potrà e dovrà procedere ad una valutazione dei fattori imponibili, segnatamente con l’ausilio di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione del patrimonio o di un’analisi del tenore di vita del contribuente. (cfr. art. 130 cpv. 2 LIFD risp. art. 204 cpv. 2 LT; sentenza TF 2C_1101/2014 del 23 novembre 2015, consid. 3).

2.4.

Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2009, 2ª ediz., n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1123).

L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).

  1. 3.1.

Nel caso che qui ci occupa, l’autorità fiscale, dopo aver esaminato la dichiarazione fiscale 2021 del contribuente – ed in particolare la situazione reddituale esposta da __________ -, ha chiesto a quest’ultimo di voler presentare un’attestazione delle indennità di disoccupazione percepite nel 2021, rispettivamente di voler comprovare il proprio sostentamento nel periodo fiscale in questione. Come visto, a seguito di una presa di posizione telefonica del ricorrente, che si è limitato ad indicare di non aver percepito indennità di disoccupazione e di essere stato aiutato dal suo “entourage”, l’autorità fiscale ha stabilito un’aggiunta di altri redditi pari a fr. 24'000.-. Orbene, l’aggiunta di tale importo ai redditi è stato motivata da “un’insufficienza di disponibilità finanziaria”. L’autorità fiscale, non ha tuttavia spiegato, nella decisione su reclamo, come è giunta ad una tale cifra, rispettivamente su quali dati si è basata: occorre, per determinare dei redditi d’altra fonte quantomeno avere un riscontro basato su un’analisi del tenore di vita del contribuente, rispettivamente dei coefficienti sperimentali, oppure il calcolo del dispendio (o altro ancora), che nel caso in narrativa non sono presenti agli atti. Né per questo Tribunale, né per il ricorrente è chiaro, quindi, come l’autorità fiscale abbia determinato l’importo di fr. 24'000.-.

3.2.

Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249).

La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

3.3.

3.3.1.

Ora, l’autorità fiscale, dopo aver esaminato la dichiarazione fiscale presentata dal contribuente ha correttamente riscontrato delle criticità in relazione ai redditi dichiarati da quest’ultimo e, di conseguenza una problematica legata al suo sostentamento: __________ ha sostenuto di non aver fatto capo alle indennità di disoccupazione e di essere stato aiutato dal suo “entourage” ma solo per qualche pasto. In sede ricorsuale afferma inoltre di aver attinto alle sue risorse personali “per far fronte a questo disagio” e di aver beneficiato del pagamento della cassa malati da parte del “Servizio sussidi assicurazione malattia”.

3.3.2.

Dal vaglio dei certificati di salario presentati da __________ si rileva che quest’ultimo ha lavorato per qualche giorno a cavallo tra fine luglio ed inizio agosto 2021 presso la __________, __________, percependo un salario netto di fr. 890.- e poi ha lavorato un mese, a dicembre 2021 presso la __________ a , ricevendo un compenso di fr. 4'870.- netti. Il contribuente, nei periodi fiscali precedenti, e meglio il 2020 ed il 2019 era impiegato quale “autista di bus di linea” presso le “” a __________, con un salario netto di fr. 58'335.60 nel 2020 e di fr. 45'733.- nel 2019.

Già nella dichiarazione fiscale 2019, non dichiarava di possedere “titoli e capitali”: in compenso era proprietario di un autoveicolo di marca __________, del valore di fr. 3'000.- e di un appartamento, in una proprietà per piani a __________ (del quale oltre ad indicare il valore di stima esponeva il debito ipotecario contratto con __________). Nella decisione fiscale 2019 non veniva indicato alcun “titolo e capitale”.

Per quanto concerne il periodo fiscale 2020, nella DF il contribuente non faceva valere alcun importo quali “titoli e capitali”. Nei veicoli a motore dichiarava un veicolo di marca “__________”, acquistato nel 2020 al costo di fr. 19'000.-. Era sempre proprietario dell’immobile di __________.

Da quanto si desumeva dagli atti presentati, nel 2020 il contribuente aveva aperto una relazione bancaria con la __________. Dalla disamina della documentazione, sembrerebbe invero che __________ abbia aperto due nuovi conti presso tale Istituto di credito (conti nr. __________ e __________). Nella decisione fiscale del 2020 l’UT aggiungeva alla voce “Titoli e capitali” l’importo fr. 1'950.-.

3.3.3.

Vista questa panoramica della situazione finanziaria del contribuente, risulta quantomeno poco comprensibile l’affermazione ricorsuale secondo la quale, in assenza di reddito da lavoro fino praticamente a fine novembre 2021, egli abbia fatto capo alle sue proprie risorse finanziarie per coprire il suo fabbisogno: come visto, egli non ha dichiarato sostanza mobiliare, all’infuori di un conto di fr. 1'950.- inserito nella decisione fiscale 2020, dalla stessa autorità fiscale.

L’autorità fiscale aveva correttamente chiesto al contribuente di voler presentare, l’estratto completo del conto IBAN __________. Dall’analisi del documento presentato si evinceva unicamente la detrazione dei costi ipotecari e nessuna entrata.

Nessuna richiesta è invece stata presentata in relazione all’altro conto, ossia il __________. In quest’ordine di pensiero appare quantomeno curioso il fatto che il contribuente, né nel 2021 ma neppure negli anni precedenti abbia dichiarato il conto sul quale gli è stato versato lo stipendio mensile.

Se ci si concentra sul periodo sub judice, dagli atti visionati, nell’estratto conto prodotto, non vi è alcuna entrata né alcuna uscita relativa ad esempio al pagamento delle spese ricorrenti ad esempio di telefonia mobile, di acqua ed elettricità, delle imposte di alimentari, vestiti, benzina (ecc.).

3.4.

3.4.1.

La situazione finanziaria del contribuente appare pertanto poco chiara. È necessario, per comprendere se ed in quale misura occorra procedere ad un’aggiunta di altri redditi per il 2021, effettuare una serie di puntuali accertamenti, che in parte l’UT aveva già iniziato a compiere.

È indispensabile richiedere al contribuente su quale conto bancario gli è stato versato lo stipendio negli anni 2019 – 2021 ed esigere un’attestazione di completezza sia per quanto concerne le relazioni bancarie con __________ sia con la __________.

3.4.2.

Ritenuto poi che il contribuente non ha mai dichiarato della liquidità, occorre che __________ presenti tutta la documentazione inerente la vendita dell’autovettura di marca __________ (compresi i relativi bonifici bancari), nonché quella afferente l’acquisto del veicolo __________ (comperato nel 2020 per fr. 19'000.-). Non è di immediata evidenza comprendere come il contribuente abbia potuto finanziare l’acquisto del veicolo in questione.

Ritenuto che nella dichiarazione fiscale 2021, l’insorgente non ha più indicato l’esistenza di alcuna autovettura è necessario richiedere il contratto di compravendita unitamente al giustificativo bancario della transazione.

3.4.3.

Visto quanto affermato in sede ricorsuale da __________, è inoltre indispensabile richiedere a quest’ultimo tutta la documentazione inerente il sussidio di cassa malati ricevuto e la decisione presa dal Servizio sussidi di cassa malati di accordargli il pagamento del premio mensile di fr. 400.-.

3.5.

Raccolta tutta la documentazione in questione spetterà all’UT procedere ad un calcolo del dispendio e valutare il tenore di vita del contribuente, che tenga in considerazione il minimo d’esistenza, nonché l’evoluzione del patrimonio del contribuente, così da poter accertare, in maniera meno aleatoria l’eventuale aggiunta di reddito da operare nella partita fiscale di __________.

Con ogni evidenza, a quest’ultimo pertocca un dovere di collaborazione atto a stabilire la propria situazione finanziaria: le nuove indagini dell’autorità fiscale potrebbero comunque anche comportare una reformatio in pejus della decisione impugnata.

  1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. La decisione di tassazione IC/IFD 2021 è annullata e gli atti sono ritornati all’UT di Locarno affinché proceda nei propri incombenti, così come indicato ai considerandi della sentenza. Non si prelevano tasse di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione del 30 novembre 2022 è annullata e gli atti sono ritornati all’UT di __________ affinché proceda nei propri incombenti, così come indicato ai considerandi della sentenza.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  2. Contro il prese Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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