Incarto n. 80.2022.278 80.2022.279
Lugano 19 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 novembre 2022 contro la decisione del 7 novembre 2022 in materia di revisione IC-IFD 2020.
Fatti
A. Il 1°/3.10.2022 RI 1 presentava un’istanza di revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2020 del 27.10.2021. In particolare il contribuente indicava di essersi accorto, mentre compilava la dichiarazione fiscale 2021 di aver fatto un errore in relazione all’ammontare degli alimenti versati alla ex coniuge per i figli. In particolare, a fronte di un importo effettivo corrisposto pari a fr. 20'400.-, erano stati chiesti in deduzione dal contribuente unicamente fr. 13'000.-, a causa di “(…) un errore nell’utilizzo della documentazione utilizzata per allestire la dichiarazione 2020”. L’istante precisava che, nel 2020 alla ex coniuge, __________, era stato imposto l’importo corretto degli alimenti (ossia fr. 20'400.-). __________ precisava che se da una parte era consapevole “(…) che non sia possibile richiedere una revisione laddove avessi usato la normale diligenza in sede di reclamo, dall’altra ritengo iniqua la circostanza per la quale non mi venga concessa una deduzione di importo pari al reddito attribuito al percettore degli alimenti stessi”. Secondo __________ che a sostegno della sua tesi richiamava la sentenza CDT 80.2014.241, l’errore nel quale era incorso avrebbe dovuto essere immediatamente riconoscibile da parte dell’autorità fiscale. Inoltre, il fatto che l’importo fosse sbagliato, lo si poteva facilmente notare dalla decisione fiscale del precedente periodo nonché dalla dichiarazione fiscale 2020 della ex moglie.
B. Con decisione 3.10.2022, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona (di seguito UT) respingeva l’istanza di revisione in applicazione degli art. 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD. In particolare l’autorità fiscale, dopo aver indicato che la decisione IC/IFD 2020 era cresciuta in giudicato, negava la revisione, poiché il contribuente, ove avesse utilizzato la diligenza che da lui si poteva pretendere, sarebbe stato in grado di far valere le censure proposte in sede di revisione, nella procedura ordinaria. Il fisco, spiegava che, l’istituto della revisione in quanto tale non permette all’interessato di rimediare ad “inadempienze, dimenticanze o errori di compilazione della dichiarazione d’imposta, in sede di procedura ordinaria”.
C. Con reclamo 26/27.10.2022, RI 1 insorgeva contro la decisione dell’UT. In particolare, la domanda di revisione avrebbe dovuto essere accolta, ritenuto come l’autorità fiscale, nella propria decisione non aveva tenuto conto di fatti dei quali era a conoscenza, rispettivamente avrebbe dovuto conoscere. Nel gravame l’insorgente indica che l’autorità fiscale, nel suo caso, avrebbe dovuto svolgere indagini supplementari, compiendo il raffronto tra le dichiarazioni fiscali del “(…) genitore pagante e del genitore ricevente gli alimenti”. Inoltre, il dovere di indagine sussisteva per “l’importante evidenza del mio errore”. L’importo dichiarato nel 2020 era molto inferiore rispetto a quello del 2019 (pari a fr. 19'674.-). L’autorità fiscale disponeva inoltre della convenzione alimentare, che stabiliva gli alimenti da corrispondere. Il contribuente misconosceva, da parte sua, una dimenticanza: egli ribadiva di aver indicato la deduzione relativa agli alimenti, ma di aver sbagliato l’importo. Appellandosi infine all’art. 127 cpv. 2 Cost., e meglio l’imposizione secondo la capacità contributiva, il ricorrente chiedeva di concedere la deduzione nell’ammontare effettivamente versato.
D. Con decisione del 7.11.2022, l’UT respingeva il reclamo. In particolare il fisco rilevava che con il gravame __________ non aveva presentato nuove obiezioni idonee a contrastare il rigetto dell’istanza di revisione. In particolare era stato lo stesso reclamante a far valere quale deduzione per gli alimenti l’importo di fr. 13'000.-, allegando a comprova anche un documento bancario. L’autorità fiscale aggiungeva inoltre che, nell’ambito di una separazione, a dipendenza di possibili modifiche di accordi presi fra le parti a seguito di mutate situazioni, l’ammontare degli alimenti dovuti da un genitore per i figli può anche essere oggetto di modifica negli anni. Non si può inoltre neppure escludere che un contribuente non abbia onorato tutti i pagamenti mensili dovuti. Motivo per il quale la deduzione ammessa per un passato periodo fiscale non necessariamente deve corrispondere o equivalere a quella da accordare per un periodo fiscale successivo. L’UT concludeva rilevando comunque che, ad ogni buon conto neppure era stata prodotta la prova bancaria a dimostrazione del versamento di alimenti nel corso del 2020 per un importo maggiore a quelli ammessi in deduzione dall’ufficio di tassazione.
E. Con ricorso 26/28.11.2022, __________ insorge alla Camera di diritto tributario censurando la decisione su reclamo in applicazione dell’art. 232 cpv. 1 LT rispettivamente dell’art. 147 cpv. 1 LIFD. Nel gravame il ricorrente ribadisce le precedenti motivazioni: rileva che il documento bancario fornito quale giustificativo per il versamento degli alimenti nulla aveva a che fare con il pagamento degli stessi, vista la causale riportata “rata quote”. Da un semplice paragone con il documento giustificativo dell’anno precedente si poteva vedere che s’indicava sia il beneficiario degli alimenti che la causale. Il contribuente si sofferma sul fatto che l’autorità fiscale avrebbe dovuto raffrontare la sua dichiarazione e quella dell’ex moglie: e ciò nel rispetto del principio di corrispondenza che esige che tutte le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal reddito di colui che le effettua.
F. Con scritto 30.11/1.12.2022, l’UT oltre a trasmettere l’incarto di RI 1, chiede la conferma della decisione impugnata.
Diritto
Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Nel caso in esame, il contribuente indica di essere incorso in un errore di dichiarazione, facendo valere come deduzione per gli alimenti versati alla ex coniuge l’importo di fr. 13'000.- per i figli, anziché l’ammontare effettivo corrisposto, pari a fr. 20'400.-. Se da una parte indica di essere consapevole che la revisione è esclusa laddove, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato, d’altro canto ritiene iniquo che non gli venga concesso in deduzione l’importo effettivamente versato, pari al reddito che è stato invece imposto al percettore degli alimenti. Lamenta il fatto che l’autorità fiscale non avrebbe considerato dei fatti della quale doveva essere a conoscenza: e meglio l’importo imposto quale reddito nella partita fiscale della ex moglie, la convenzione relativa agli alimenti, nonché quanto versato nel periodo fiscale precedente.
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già ricordato, al contribuente incombe sempre l’obbligo di controllare sia la dichiarazione di imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.
2.3.
Con una recente sentenza (2C_960/2021 del 10 dicembre 2021), il Tribunale federale ha respinto il ricorso di due contribuenti ticinesi, che per ben cinque periodi fiscali, avevano omesso di chiedere la deduzione degli “oneri assicurativi” (premi per l’assicurazione contro le malattie). Ricordato che la revisione è esclusa anche in caso di errore nella dichiarazione d’imposta dovuto a una negligenza del contribuente o del suo rappresentante, la Suprema Corte ha rilevato che lo stesso vale quando il vizio denunciato con istanza di revisione avrebbe potuto essere constatato con facilità al momento del ricevimento della decisione di tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di un reclamo al fisco. La revisione non serve in effetti a correggere errori o mancanze che hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano essere denunciati già in quella sede (consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Sottolineato come tali principi vadano applicati con rigore, per garantire la distinzione tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario della revisione, salvaguardando la sicurezza del diritto (consid. 2.3), la Corte federale ha in particolare rimproverato ai ricorrenti di aver omesso di controllare le decisioni di tassazione loro notificate, ciò che gli avrebbe permesso di appurare che le deduzioni non erano state concesse e di contestare le tassazioni con i mezzi di impugnazione ordinari (consid. 2.3.2).
2.4.
Ritornando al caso che qui ci occupa il contribuente stesso ha dichiarato nella dichiarazione fiscale l’importo di fr. 13'000.-, allegando anche un giustificativo bancario, indicante il versamento di fr. 1'000.- mensili. Ricevuta la decisione di tassazione che riprendeva l’ammontare della deduzione dichiarata, __________ non ha presentato alcuna impugnativa. Ora, in una simile situazione, il ricorrente non può pretendere che l’autorità fiscale, nonostante quanto da lui dichiarato (allegando anche un giustificativo recante dei versamenti mensili) proceda ad ulteriori indagini. L’Alta Corte svizzera, nella decisione citata in precedenza rileva che un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Nel caso di specie, non si era affatto confrontati ad un errore chiaramente evidente: giustamente, nella decisione su reclamo l’UT ha puntualizzato che spesso e volentieri gli alimenti versati tra coniugi possono cambiare tra un periodo fiscale e l’altro, vuoi perché la situazione fattuale ed economica è mutata, vuoi perché il debitore degli alimenti non ha versato tutto l’importo stabilito mediante convenzione. In questa circostanza, l’autorità fiscale si è limitata – correttamente – a riprendere l’importo indicato dal contribuente, avallato peraltro da un giustificativo bancario.
Spettava a __________, ricevuta la decisione di tassazione, verificare la correttezza di quanto dichiarato: del resto, egli stesso, avendo pagato fr. 1'700.- mensili per 12 volte nel 2020, non poteva non ricordarsi che l’importo versato a titolo di alimenti per i figli minorenni fosse di parecchio più elevato. Un’attenta analisi della decisione di tassazione – in particolare dei singoli elementi imponibili - avrebbe comportato, per il ricorrente, la scoperta pressoché immediata del suo errore.
Motivo per il quale, nel caso sub judice, l’autorità fiscale ha correttamente stabilito che non vi erano motivi tali per cui procedere alla revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2020.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: