Incarti n. 80.2022.274 80.2022.275
Lugano 11 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 novembre 2022 contro la decisione del 26 ottobre 2022 in materia di IC e IFD 2020.
Fatti
A. RI 1 è titolare dal 5 gennaio 2017 della ditta individuale __________, __________, il cui scopo consiste in particolare nella consulenza, l'insegnamento, le prestazioni di servizi e fornitura di supporti gestionali nell'ambito della moda e del design, come pure nella lavorazione e la produzione di prodotti tessili e dei relativi accessori, in particolare prodotti di marca.
Nonostante una diffida, notificatagli il 12 aprile 2022, e una multa per violazione degli obblighi procedurali, inflittagli il 17 maggio 2022, il contribuente non ha presentato la dichiarazione d’imposta 2020.
Con decisione del 20 luglio 2022, l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano (UT) ha notificato al contribuente una tassazione d’ufficio per l’IC e l’IFD 2020, commisurando il reddito imponibile in fr. 48'500.- per l’IC e in fr. 50'200.- per l’IFD. Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava che un eventuale reclamo contro la tassazione d’ufficio avrebbe dovuto essere motivato e indicare mezzi di prova, cioè che gli sarebbe dovuta essere allegata la dichiarazione d’imposta completa e corredata da tutti i certificati, attestazioni, documenti ecc. Il contribuente era avvertito che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
B. Il 5 agosto 2023 il contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta 2020, allegando il questionario complementare per indipendenti senza contabilità e documentazione bancaria. Il reddito imponibile ammontava a fr. 119'430.-.
Con scritto del 25 agosto 2022, l’autorità di tassazione si è rivolta al contribuente, informandolo che il reclamo da lui presentato non soddisfaceva i requisiti formali, in quanto non esprimeva chiaramente l’intenzione di reclamare e non comprovava la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. L’UT gli attribuiva pertanto un termine fino al 5 settembre 2022 per esprimere la volontà di contestare la tassazione d’ufficio e per comprovarne la manifesta inesattezza, allegando la documentazione necessaria. Altrimenti, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile e la tassazione d’ufficio confermata.
Il contribuente non ha dato seguito a tale invito.
C. Con decisione del 26 ottobre 2022 l’UT ha notificato al reclamante una decisione di tassazione dopo reclamo, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 122'700.- per l’IC e in fr. 126'200.- per l’IFD, facendo riferimento alla dichiarazione d’imposta presentata dopo la tassazione d’ufficio.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della decisione dopo reclamo del 26 ottobre 2022 e la conferma della tassazione d’ufficio, argomentando che il reclamo da lui interposto contro quest’ultima era irricevibile. Sostiene di aver inviato la dichiarazione d’imposta tardivamente, “ignaro del fatto che l’UT aveva già emesso nei suoi confronti una tassazione d’ufficio”, e di avere agito “per buona fede” inviando una dichiarazione con redditi superiori rispetto a quelli stimati. Come indicato dalla stessa autorità fiscale, nella lettera che gli ha inviato il 25 agosto 2022, il suo reclamo non adempiva i requisiti formali e avrebbe pertanto dovuto essere dichiarato irricevibile.
E. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2022, l’UT propone di respingere il ricorso, sostenendo che il ricorrente pretenderebbe “di beneficiare di una tassazione allestita d’ufficio in maniera coscienziosa e prudenziale sfruttando un vizio di forma a suo vantaggio”. Se la decisione fosse annullata, afferma di avere l’intenzione di trasmettere l’incarto all’Ufficio procedure speciali, “affinché proceda a valutare la fattispecie dal punto di vista del recupero e della sottrazione d’imposta”.
All’udienza del 18 aprile 2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
1.2.
Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenze TF n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004 e n. 2A.442/2001 del 19 giugno 2020; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerichen Steuerrecht, DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 29 e 30 ss ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 1407).
L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo co-scienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).
1.3.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta (sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13 ottobre 2010 consid. 2.1).
1.4.
Le norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (cfr. DTF 81 I 98 consid. 3; 121 I 117 consid. 3a; 122 I 70 consid. 1c).
1.5.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la prova della manifesta inesattezza può essere portata in due modi:
· in primo luogo, il contribuente può produrre i mezzi di prova necessari a sovvertire l’incertezza in merito alla situazione effettiva, consentendo in tal modo il corretto accertamento degli elementi imponibili. In questo caso, la tassazione d’ufficio contestata viene rimpiazzata da una tassazione ordinaria. A tal fine, si richiede tuttavia l’adempimento corretto degli obblighi procedurali precedentemente trascurati ed una completa esposizione dei fatti con il reclamo. Se ciò non si verifica, non si può rimediarvi nel seguito della procedura né mediante un’audizione personale del contribuente. D’altronde, la prova dell’inesattezza deve essere completa e non può limitarsi a singole posizioni della tassazione d’ufficio;
· in secondo luogo, il contribuente può anche provare che la tassazione impugnata è palesemente eccessiva (cfr. sentenza TF n. 2C_6/2011 del 16 maggio 2011 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).
Nel caso in esame, il ricorrente ha omesso di presentare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020, nonostante fosse stato diffidato a farlo. L’autorità fiscale ha conseguentemente proceduto a notificargli una tassazione d’ufficio, determinando i redditi per apprezzamento. Solo dopo la notificazione della tassazione d’ufficio, il contribuente ha inoltrato la dichiarazione d’imposta, dalla quale risultavano elementi imponibili superiori rispetto a quelli stabiliti per apprezzamento. L’UT ha considerato l’inoltro della dichiarazione alla stregua di un reclamo contro la tassazione d’ufficio. Si è tuttavia rivolto al reclamante con una lettera, attribuendogli un termine per confermare la volontà di contestare la tassazione per apprezzamento e, in tal caso, per allegare la documentazione necessaria per provare la manifesta inesattezza della stima, avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Sebbene il reclamante non abbia mai dato seguito all’invito in questione, l’UT è poi entrato nel merito del suo reclamo e ha modificato la decisione di tassazione in base alla dichiarazione presentata.
Il ricorrente contesta la decisione in questione e sostiene che l’autorità di tassazione avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il reclamo contro la tassazione d’ufficio, come peraltro prospettato nella lettera inviatagli dopo aver ricevuto la sua dichiarazione, per il fatto che non erano adempiuti i requisiti di forma previsti dalla legge. A suo avviso, egli avrebbe “inviato tardivamente la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020, ignaro del fatto che l’UT aveva già emesso nei suoi confronti una tassazione d’ufficio”.
2.2.
In effetti, ci si può domandare se l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2020, avvenuto il 5 agosto 2022, possa essere considerato reclamo contro la tassazione d’ufficio del 20 luglio 2022.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente è stato sottoposto a tassazione d’ufficio perché non ha presentato la dichiarazione d’imposta violando i suoi obblighi (cfr. art. 124 cpv. 2 LIFD), di solito soddisfa i requisiti formali, cui la legge subordina la contestazione della tassazione d’ufficio, presentando una dichiarazione d’imposta completamente compilata. Il contribuente in precedenza inadempiente rimane peraltro obbligato a presentare la dichiarazione d’imposta anche nella procedura di reclamo contro una tassazione d’ufficio (p. es. sentenza 2C_61/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.3 con rinvii a giurisprudenza e dottrina).
È comprensibile che, ricevendo la dichiarazione d’imposta completa nel termine di reclamo, l’autorità di tassazione abbia ritenuto che il contribuente avesse la volontà di impugnare la tassazione d’ufficio, per essere imposto in base ai redditi effettivamente conseguiti.
2.3.
Si è detto che tuttavia l’UT ha reagito all’inoltro della dichiarazione, inviando al reclamante una lettera, con la quale lo ha invitato a confermare la sua volontà di reclamare contro la tassazione d’ufficio ed a presentare la documentazione necessaria.
L’autorità di tassazione potrebbe aver interpretato l’inoltro della dichiarazione da parte del contribuente come la presentazione tardiva della stessa, anziché come un reclamo contro la tassazione d’ufficio, come sostiene lo stesso insorgente. D’altra parte, la decisione era stata intimata per posta semplice e l’UT non era in grado di provare l’avvenuta notificazione al destinatario.
Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, decisioni fiscali passate in giudicato dal punto di vista formale sono irrevocabili. L’autorità di tassazione può tuttavia, in generale, senza che debbano essere soddisfatte delle condizioni particolari, ritornare su una decisione incontestata fintantoché il termine d’impugnazione non sia scaduto (DTF 121 II 273 consid. 1a). La giurisprudenza in materia di riesame d’ufficio (“revoca”), adottata quando ancora era in vigore il Decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un'imposta federale diretta (DIFD), continua ad essere applicabile anche nell’ambito della LIFD e del diritto tributario cantonale armonizzato (sentenza 2C_596/2012 del 19 marzo 2013 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
Ricevendo la dichiarazione d’imposta dopo la notificazione della decisione di tassazione, l’UT avrebbe potuto revocare la decisione di tassazione d’ufficio per adottare una decisione di tassazione ordinaria. La differenza rispetto al caso del reclamo consisterebbe nel fatto che la nuova decisione sarebbe suscettibile di reclamo allo stesso UT, anziché di ricorso alla Camera di diritto tributario.
2.4.
L’autorità fiscale ha dunque chiesto al contribuente di confermare l’intenzione di interporre reclamo contro la decisione di tassazione d’ufficio. Come ricordato, l’insorgente non ha tuttavia dato seguito alla richiesta e non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione.
In queste circostanze, ritenuto che era stato lo stesso UT a chiedere al contribuente di confermare la volontà di reclamare contro la tassazione d’ufficio, avrebbe dovuto coerentemente tener conto della mancata conferma. Invece di considerare la dichiarazione inoltrata come un reclamo contro la tassazione d’ufficio, avrebbe in tal caso dovuto considerarla come una dichiarazione inoltrata tardivamente, che giustificava tuttavia la revoca della tassazione d’ufficio, basata su una stima insufficiente degli elementi imponibili.
Ne consegue che la decisione impugnata deve essere considerata quale decisione di tassazione, contro cui è dato reclamo allo stesso UT. Il ricorso indirizzato alla Camera di diritto tributario è pertanto trasmesso all’autorità di tassazione, perché sia esaminato quale reclamo contro la decisione del 26 ottobre 2022. La nuova decisione, che l’UT adotterà pronunciandosi sul reclamo del contribuente, sarà poi suscettibile di ricorso alla Camera di diritto tributario.
2.5.
Il ricorrente non può evidentemente essere seguito, laddove pretenderebbe che la decisione di tassazione d’ufficio del 20 luglio 2022 sia considerata passata in giudicato.
Come poc’anzi indicato, entro il termine di trenta giorni per interporre reclamo contro la decisione in questione, il contribuente ha presentato una dichiarazione, dalla quale risulta che la stima intrapresa con la tassazione d’ufficio era insufficiente. Proprio perché la presentazione della dichiarazione è avvenuta prima che la tassazione diventasse definitiva, la stessa imponeva o la revoca della tassazione d’ufficio o l’adozione di una decisione su reclamo basata sulla dichiarazione presentata.
D’altra parte, come ricordato dall’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, se la dichiarazione d’imposta fosse pervenuta dopo che la tassazione d’ufficio era passata in giudicato, la conseguenza sarebbe consistita nell’apertura di un procedimento di ricupero d’imposta ed eventualmente anche di un procedimento penale per sottrazione d’imposta. Da un contribuente che è stato sottoposto a tassazione d’ufficio ci si aspetta infatti che reagisca ad una stima insufficiente interponendo reclamo contro la decisione. Se non lo fa, si procede al ricupero d’imposta (Looser, in; Zweifel/Beusch [a cura di] Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 25 ad art. 151 LIFD, p. 2535, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Visto l’esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso del contribuente del 25 novembre 2022 è trasmesso all’UT, perché sia considerato reclamo contro la decisione del 26 ottobre 2022.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: