Incarto n. 80.2022.271

Lugano 15 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 5 ottobre 2022 contro la decisione su reclamo del 21 settembre 2022 in materia di IC 2020.

Fatti

A. a.

__________ (__________), domiciliata nel Canton Zurigo, è limitatamente assoggettata alle imposte nel Canton Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare nel Comune di Lugano.

b.

Per quanto concerne il periodo fiscale 2020, la contribuente presentava il Modulo 1 della dichiarazione d’imposta del Canton Ticino non compilato, allegando tuttavia copia della dichiarazione inoltrata al Canton Zurigo, nella quale alla pagina 1 veniva indicata quale rappresentante “__________”.

Per l’immobile ubicato in via __________ a __________ [della quale è proprietaria in ragione di ½], indicava un valore di stima di fr. 3'641'599.-, ed un reddito di fr. 173'931.- (cfr. “Steuerausscheidung 2020”).

B. Con decisione del 6.7.2022, l’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT) notificava alla contribuente la tassazione IC 2020, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 149'600.- e il reddito determinante per l’aliquota in fr. 254'600.-; la sostanza imponibile in fr. 991'000.- e la sostanza determinante per l’aliquota era di fr. 3'299'000.-.

C. Con reclamo del 18/19.7.2022, redatto in lingua tedesca, __________, __________, impugnava la decisione di tassazione IC 2020.

Con scritto 22.7.2022, inviato per posta APlus alla __________ AG, l’UT ha avvertito la reclamante che il reclamo non rispettava i requisiti formali poiché non era stato redatto in lingua italiana e non era corredato dalla procura firmata dalla contribuente. Motivo per il quale, la rappresentante della contribuente veniva invitata, entro il termine legale di reclamo, a voler presentare un gravame in lingua italiana e a inoltrare una valida procura. Si avvertiva inoltre che, scaduto infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

D. Con decisione del 21.9.2022, inviata per posta APlus a __________, il reclamo contro la decisione IC 2020 veniva dichiarato irricevibile, poiché non era stato redatto in lingua italiana e non era corredato dalla procura rilasciata alla rappresentante. Nella decisione si indicava quanto segue:

L’autorità di tassazione ha segnalato al contribuente i vizi di forma che invalidavano il reclamo e, con la comminatoria di dichiararlo irricevibile, lo ha invitato a presentare il reclamo in lingua italiana; inviare una procura valida. Per rispondere alla richiesta, inviata per posta A Plus in data 22.07.2022, al contribuente è stato assegnato un termine fino al 06.08.2022. Il termine assegnato è scaduto infruttuoso.

E. Con scritto del 5/6.10.2022 __________, per il tramite di __________, impugnava la “tassazione datata 6 luglio 2022” all’UT, contestando gli elementi imponibili accertati dal fisco ticinese, e produceva la procura sottoscritta dalla contribuente il 4.10.2022.

Il 21.10.2022, l’UT di Lugano, rivolgendosi a __________, chiedeva di confermare, entro l’8.11.2022, se lo scritto del 5/6.10.2022 dovesse essere considerato come ricorso contro “la decisione su reclamo del 21.9.2022”.

Con risposta del 3/4.11.2022, la __________ confermava che il precedente scritto doveva essere considerato un ricorso e trasmesso per competenza alle “autorità competenti”.

L’autorità di tassazione ha trasmesso lo scambio di corrispondenza citato alla Camera di diritto tributario per competenza.

F. Con osservazioni del 25/29.11.2022, l’UT di Lugano propone di respingere il ricorso, rilevando che “i ricorrenti” non si erano mai espressi in relazione alla richiesta del 22 luglio 2022 “(…) anche se risulta concessa una proroga verbale per la presentazione della documentazione (motivo per cui la decisione di irricevibilità è stata emessa soltanto il 21 settembre, ben oltre la crescita in giudicato della decisione di tassazione datata 6 luglio 2022)”.

Diritto

  1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

  2. Impugnata, nel caso in questione è la decisione IC 2020 del 21.9.2022, trasmessa tramite invio APlus alla contribuente, con la quale è stato dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla __________, siccome sprovvisto di procura sottoscritta da parte della contribuente e poiché redatto in lingua tedesca. Dei vizi di forma era stata informata la rappresentante, alla quale era stato ingiunto di voler porre rimedio agli stessi entro i termini legali di reclamo. Lo scritto del 22.7.2022 era stato trasmesso – tramite invio APlus – alla __________ e recapitato sabato 23.7.2022.

  3. 3.1.

In primo luogo, il reclamo è stato dichiarato irricevibile perché redatto in lingua tedesca.

3.2.

Nei rapporti con le autorità, la libertà linguistica (art. 18 Cost.) è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli artt. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3). In particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali. L’art. 8 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 stabilisce che la lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano.

Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).

Ne consegue che ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone o non corredati da una traduzione in questa lingua possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (DTF 83 III 57 s.), anche se l'atto è scritto in un'altra lingua ufficiale della Confederazione (cfr. anche sentenza CDT 80.2022.38 del 25.4.2022).

3.3.

La ricorrente, assoggettata limitatamente in Ticino siccome proprietaria di un immobile, è pertanto tenuta a corrispondere con le autorità fiscali cantonali nella lingua ufficiale.

Peraltro, l’Ufficio di tassazione non si è limitato a pronunciare l’irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, ma ha segnalato prima tale vizio alla reclamante (per il tramite della __________) e le ha attribuito contestualmente un termine per la traduzione, sicché la sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; cfr. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

Infatti, come esposto in narrativa, la decisione di tassazione IC 2020 datata 6.7.2020 era stata notificata direttamente alla contribuente. Il 18.7.2022, per conto della contribuente, la __________ aveva presentato reclamo. Tuttavia lo stesso era redatto in lingua tedesca e non era stata allegata la procura. Motivo per il quale, tramite invio APlus, il 22.7.2022 – quanto il termine di reclamo non era ancora scaduto – l’Ufficio di tassazione di Lugano aveva segnalato i due vizi di procedura a __________, con la comminatoria di dichiarare irricevibile il gravame.

Nonostante la ricorrente sia stata messa nella condizione di conformare il suo reclamo alle esigenze formali previste dal diritto cantonale, in casu il requisito della lingua ufficiale, non ha dato seguito a tale correzione.

3.4.

Già solo per tale ragione il reclamo è stato correttamente dichiarato irricevibile.

  1. 4.1.

Il reclamo è stato dichiarato irricevibile anche perché la reclamante non aveva prodotto la procura rilasciata alla fiduciaria che aveva interposto il reclamo a suo nome.

4.2.

Secondo gli articoli 117 cpv. 1 LIFD e 190 cpv. 1 LT il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della rispettiva legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria.

Il potere di rappresentanza può essere conferito, in particolare, mediante procura scritta rilasciata al rappresentante. Tuttavia, poiché la legge non subordina il conferimento del potere di rappresentanza ad alcun requisito formale, non è escluso che lo stesso possa essere dedotto dalle circostanze. In considerazione del segreto fiscale (art. 110 LIFD), si deve peraltro pretendere che dalle circostanze emerga una chiara manifestazione di volontà. Secondo la giurisprudenza, l'autorità fiscale può in particolare dedurre l’esistenza di una rappresentanza se il contribuente dichiara il rapporto di rappresentanza sul modulo della dichiarazione d’imposta (DTF 145 II 201 consid. 5.1), soprattutto perché ciò costituisce una comunicazione della procura ad un terzo secondo l’art. 33 cpv. 3 CO. Se l'autorità fiscale ha dei dubbi, può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura scritta (articoli 117 cpv. 2 seconda frase LIFD e 190 cpv. 2 seconda frase LT). Se non si riesce a stabilire se al preteso rappresentante sia stato validamente conferito il potere di rappresentanza, l'onere della prova è a carico della parte che ne trae un vantaggio (art. 8 CC per analogia) (sentenza del TF n. 9C_711/2022 del 17 novembre 2023 consid. 3.7.1 e giurisprudenza citata).

4.3.

Per la compilazione della dichiarazione d’imposta da parte dei contribuenti con domicilio fuori Cantone, la Divisione delle contribuzioni ha allestito delle apposite Istruzioni (quelle per il 2020, sono visualizzabili al sito internet: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPF/2020/Istruzioni_dom_1_2.pdf, consultato il 6.3.2024).

Nelle stesse, a pagina 2, si può leggere che i contribuenti domiciliati in altri cantoni possono adempiere al loro obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta inviando, al competente Ufficio circondariale di tassazione, la “Dichiarazione d'imposta” ticinese (Modulo 1 in originale) non compilata ma firmata unitamente alla copia della dichiarazione d'imposta presentata nel loro Cantone di domicilio e alla copia di tutti i moduli complementari che riguardano gli immobili, così come, sempre per quanto riguarda gli immobili, degli eventuali documenti giustificativi a comprova delle spese di manutenzione effettive che sono state sostenute.

4.4.

4.4.1.

Nel caso in esame, la contribuente ha presentato il Modulo 1 della dichiarazione d’imposta ticinese, non sottoscritto, sul quale l’indirizzo della contribuente era così indicato:

Signora __________

a Studio Legale

avv.


Casella postale



Nessuna indicazione era inserita nello spazio sottostante, riservato alla designazione della persona cui il fisco avrebbe potuto rivolgersi “per informazioni complementari”.

Al modulo citato era allegata copia della dichiarazione inoltrata alle autorità fiscali del __________. Sulla prima pagina della stessa si legge:

Vertreter/in bevollmächtigt zur Entgegennahme von Auflagen und Entscheiden bzw. Veranlagungsverfügungen




4.4.2.

Come si vede, diversamente dal modulo ticinese, quello zurighese permette espressamente di comunicare al fisco l’esistenza di un rapporto di rappresentanza. Sul modulo 1 della dichiarazione del Canton Ticino figura unicamente uno spazio nel quale il contribuente può indicare a chi il fisco si può rivolgere “per informazioni complementari”, cosa che non implica necessariamente il conferimento di un rapporto di rappresentanza. Inoltre, viene espressamente precisato che “La rappresentanza contrattuale è ammessa unicamente in presenza di una procura scritta”.

Ci si può conseguentemente domandare se la citata giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il fisco potrebbe dedurre l’esistenza di una rappresentanza se il contribuente dichiara il rapporto di rappresentanza sul modulo della dichiarazione d’imposta, sia applicabile anche quando il contribuente indica il nome del rappresentante nello spazio riservato alla richiesta di “informazioni complementari”, senza tuttavia allegare la procura scritta.

Se si dovesse escludere che basti menzionare il nome del rappresentante nello spazio per le informazioni complementari, in mancanza di una procura scritta, ci si domanda poi se potrebbe essere sufficiente, affinché il fisco ammetta il conferimento di una procura da parte di un contribuente assoggettato alle imposte per appartenenza economica, allegare copia della dichiarazione presentata nel Cantone di domicilio, che contiene l’apposito spazio per la comunicazione del rapporto di rappresentanza.

4.4.3.

Nel caso in esame, l’esistenza di un rapporto di rappresentanza è stata notificata al fisco mediante la compilazione dell’apposito spazio esistente sul modulo per la dichiarazione d’imposta del Canton Zurigo. A dipendenza della risposta alle domande appena evocate, si potrebbe dunque ritenere che anche l’autorità fiscale ticinese potesse ritenere sufficiente la prova del conferimento della procura alla fiduciaria zurighese.

La questione può essere lasciata aperta. Non è infatti necessario stabilire se la decisione impugnata sia legittima anche nella misura in cui ha dichiarato irricevibile il reclamo anche a causa della mancata trasmissione della procura. La decisione sarebbe comunque legittima, poiché il reclamo è stato presentato in lingua tedesca.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2022.271
Entscheidungsdatum
15.03.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026