Incarto n. 80.2022.239

Lugano 7 agosto 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 31 agosto/10 ottobre 2022 contro la decisione del 24 agosto 2022 in materia di IC 2020.

Fatti

A. RI 1, nato a __________ nel 1990, dal 13 luglio 2019 è sposato con __________, cittadina proveniente dalla __________. Hanno un figlio, __________, nato il 9 agosto 2018.

Di professione, il ricorrente è un giocatore di hockey su ghiaccio ed è stato ingaggiato dall’__________ nel corso delle stagioni 2019-2020 e 2020-2021.

Mantenendo il domicilio civile in un altro Comune [precisamente a __________ (VD) perché fino al 30 aprile 2019 aveva militato nell’__________], RI 1 ha soggiornato dal 1° giugno 2019 al 30 aprile 2021 a __________, dove – per sua stessa ammissione ‑ aveva preso in locazione un appartamento di 4.5 locali.

Il 22 luglio 2020, RI 1 e la moglie __________ firmavano il rogito per l’acquisto metà ciascuno di una villa di 4.5 locali e di due posti auto in un condominio a __________.

B. a.

Il 14 gennaio 2020, per Posta A Plus, la Divisione delle contribuzioni informava RI 1 di voler rivendicare il suo domicilio fiscale in Ticino, perché era a beneficio di un permesso di soggiorno a __________ fin dal 1° giugno 2019 e disponeva di un contratto di lavoro stipulato con l’__________.

b.

Il 4 febbraio 2020, RI 1 presentava le proprie osservazioni, affermando che il centro dei suoi interessi come pure quello della moglie erano rimasti a . Proponeva di venir tassato quale “Wochenaufenthalter” fino alla fine del contratto di lavoro con l’.

Il ricorrente sosteneva che, a __________, lui e la moglie vivevano nella casa dei genitori di lui e che il cerchio delle amicizie e delle conoscenze era lì, dove era cresciuto.

Confermava che dall’inizio di maggio 2019 era stato ingaggiato dall’__________ con un contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 2021. Specificava che a causa dei turni di gioco non poteva tornare regolarmente a __________ e che, di conseguenza, con la moglie avevano deciso di locare un appartamento a __________ per permettere alla famiglia di ricongiungersi.

Spiegava altresì che la moglie era spesso a __________ oppure dai propri genitori a __________ (CZ).

Affermava di trascorrere, per quando possibile, la maggior parte del tempo libero a __________, soprattutto nei giorni liberi da impegni, in quelli di pausa del massimo campionato oppure durante l’allenamento estivo (maggio-luglio).

c.

Dopo un ampio scambio di corrispondenza ‑ dal quale emergeva in particolare l’acquisto di un appartamento a __________ nel luglio 2020 ‑ per email datato 24 agosto 2020, RI 1 informava la Divisione delle contribuzioni di essere d’accordo sulla proposta di essere assoggettato in modo alternato (50:50) per il periodo fiscale 2019.

Per il periodo fiscale 2020, invece, proponeva nuovamente di essere tassato alla stregua di un “typischer Wochenaufenthalter”. Sosteneva infatti che il centro dei suoi interessi vitali fosse a __________, dove trascorreva almeno due notti/giorni alla settimana nell’abitazione di famiglia. Affermava che l’appartamento di __________ aveva sì permesso alla moglie di raggiungerlo “ab und zu”, ma anche che prevedeva di disdire il contratto appena possibile per cercare un alloggio più piccolo.

d.

Nella sua risposta del 29 settembre 2020, la Divisione delle contribuzioni comunicava al contribuente che, nonostante l’acquisto dell’appartamento a __________,

la situazione professionale rimane[va] cmq invariata, [aveva] sempre a disposizione un alloggio al luogo di lavoro (appartamento a __________) [che] gli permette[va] di raggiungere la pista di ghiaccio __________ per gli allenamenti giornalieri e dove di sicuro la moglie e il figlio la raggiung[evano] sovente.

La situazione risulta nelle casistiche di un domicilio alternato, per questo motivo riconosciamo il domicilio fiscale principale a __________ ma per una corretta imposizione che rispecchi la reale situazione, chiediamo che per l’anno 2019 e seguenti (fino alla scadenza del contratto) il solo reddito che percepisce dall’__________ venga ripartito nella misura del 50:50 tra i due Cantoni.

e.

Con email datato 11 dicembre 2020, RI 1 confermava infine alla Divisione delle contribuzioni di accettare la proposta di ripartizione (“um die gewünschten 50% zu beziehen”).

Lo stesso giorno, la Divisione delle contribuzioni informava l’RS 1 (di seguito: RS 1) di aver sottoscritto un accordo con il Canton __________ secondo il quale era prevista “una ripartizione 50:50 di tutta la capacità contributiva per gli anni 2019, 2020 e 2021 (fine contratto) [e che per la riscossione dell’IFD sarebbe rimasto] competente il Canton __________”, invitando l’autorità di tassazione a volerlo iscrivere al ruolo di contribuente a partire dal 1° gennaio 2019 (inviandogli le Dichiarazioni d’imposta) e ad “aspettare il riparto da __________ prima di fare l’accertamento”.

C. Il 24 marzo 2021, l’RS 1 emetteva la decisione di tassazione IC 2019 e ripartiva i fattori imponibili “al 50% con il canton __________”, come da accordo.

D. Il 3 maggio 2021, la Fiduciaria RA 1 AG di __________, in nome e per conto del ricorrente e della moglie, ritornava all’RS 1 il formulario non compilato della Dichiarazione d’imposta 2020, sottolineando che nell’estate 2020 i coniugi __________ avevano acquistato un immobile abitativo a __________, con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Per il rappresentante, poiché il centro degli interessi vitali della famiglia era ormai a __________, l’assoggettamento del ricorrente nel Canton Ticino non era più giustificato.

E. a.

Sulla base della Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020 presentata, il Canton __________ allestiva il riparto intercantonale IC 2020, suddividendo a metà tra il Canton __________ e il Canton Ticino i fattori relativi alla sostanza mobiliare e ai relativi redditi e allo stipendio e alle deduzioni legate all’attività professionale.

Il 10 giugno 2022, l’autorità fiscale di __________ informava l’Amministrazione cantonale ticinese in merito al suddetto riparto.

b.

Nella decisione di tassazione IC 2020 datata 22 giugno 2022, inviata all’indirizzo di __________, l’RS 1 riprendeva gli “elementi della tassazione come da riparto intercantonale del Canton __________”, assoggettando il contribuente per l’intero periodo fiscale.

Di conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 106'200.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 214'100.‑) e la sostanza imponibile in fr. 9'000.‑ (determinante per l’aliquota: fr. 48'000.‑). Il dovuto d’imposta cantonale assommava così a fr. 10'588.20 (già tenuto conto del coefficiente d’imposta pari al 97%).

F. Il 18 luglio 2022, la RA 1 AG presentava reclamo contro la suddetta decisione, postulandone l’annullamento e contestando la residenza alternata tra Ticino e __________ per l’anno fiscale 2020.

Spiegava che nel 2019 per i coniugi __________ era stata ammessa la residenza fiscale alternata tra il Canton Ticino e il Canton __________, suddividendo l’obbligo fiscale a metà tra i due Cantoni. Tuttavia, “nel 2020 la durata del soggiorno […] e l’intensità del loro centro della vita si sono spostati a __________”, avendo acquistato il 22 luglio 2020 una casa familiare con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Per il rappresentante del contribuente, “le relazioni familiari, sociali ed economiche esistono esclusivamente a __________”.

Per quanto riguardava invece l’attività professionale del contribuente, dall’ottobre 2020 fino a dicembre 2020, quest’ultimo era stato ricoverato presso la Clinica __________ di __________ a causa di un infortunio professionale. “Durante questo period[o], non ha praticamente partecipato ai teamtrainings a __________ e ha vissuto con la sua famiglia a ”. Inoltre, il contratto di lavoro che lo legava all’ è scaduto nella primavera 2021 e non è più stato rinnovato.

Di conseguenza, il rappresentante sosteneva che “con l’acquisto dell’immobile residenziale ad uso proprio, __________ diventa[va] il domicilio fiscale con obbligo fiscale illimitato per tutto l’anno fiscale 2020 [e] lo status fiscale della residenza alternat[a] valutato nell’anno precedente non è quindi più applicabile nell’anno fiscal[e] 2020”.

G. Con decisione datata 24 agosto 2022, l’RS 1 respingeva il reclamo con la seguente motivazione:

Il contribuente ha continuato la propria attività lavorativa in Ticino presso l’__________ mantenendo l’appartamento a __________ fino a fine contratto (primavera 2021).

Il domicilio principale della famiglia è riconosciuto a __________, dove viene prelevata l’imposta federale diretta [e] con il quale è stata concordata una ripartizione al 50% di tutta la capacità contributiva per l’anno 2020.

In considerazione di quanto sopra e dell’accordo di ripartizione con __________ l’autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi nella decisione di prima istanza.

H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l’annullamento della decisione dopo reclamo e contesta la residenza alternata Ticino/__________ per l’anno civile 2020.

Nella sua motivazione, identica a quella già avanzata in sede di reclamo, sostiene che ‑ diversamente dall’anno fiscale 2019 per cui l’obbligo fiscale del ricorrente era stato suddiviso a metà tra i due Cantoni ‑ nel 2020 il centro degli interessi vitali del ricorrente e della moglie fosse a __________, dove avevano acquistato una casa. Con l’acquisto dell’immobile ad uso abitativo e con l’intenzione di risiedervi stabilmente, le relazioni familiari, sociali ed economiche del ricorrente sarebbero esistite solo a . Ribadisce inoltre di aver trascorso gli ultimi tre mesi del 2020 presso la Clinica __________ di __________ e di non aver più partecipato agli allenamenti con l’. Infine evidenzia che il contratto di lavoro è scaduto nella primavera 2021 e non è più stato rinnovato. Di conseguenza, per tutto il periodo fiscale 2020 “lo status fiscale della residenza alternat[a] valutato nell’anno precedente non è […] più applicabile”.

I. Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 2022, l’RS 1 propone la reiezione del ricorso, argomentando che “l’impostazione del 50% per la sola IC [era] stat[a] concordat[a] con il Canton __________ (che [aveva] già emesso le decisioni in tal senso a maggio 2022) e il contribuente stesso”.

Poiché nella fattispecie non si configurerebbe alcun caso di doppia imposizione, l’autorità di tassazione fatica a comprendere la richiesta del ricorrente, soprattutto alla luce del fatto che il contratto di lavoro è durato ben oltre il 2020 e l’appartamento di 4.5 locali a __________ è stato utilizzato dall’intera famiglia durante la permanenza del ricorrente in Ticino.

Diritto

  1. Con il suo ricorso, RI 1 si aggrava contro la ripartizione del domicilio fiscale primario tra i Cantoni __________ e Ticino, che configura il cosiddetto domicilio alternato, così come da accordo intercorso tra i Cantoni summenzionati.

  2. 2.1.

Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., il medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (sentenza TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata).

A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

2.2.

Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

· almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

· almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, § 5, II. 1., p. 27).

2.3.

2.3.1.

Per contribuenti sposati e conviventi, i legami costituiti dai rapporti personali e familiari vengono considerati più forti di quelli intessuti nel luogo di esercizio della professione; per questa ragione, gli stessi vengono imposti dove risiede la famiglia anche nel caso in cui vi si rechino solo nei fine settimana rispettivamente nel tempo libero (DTF 125 I 54 consid. 2b/aa; 125 I 458 consid. 2d; 121 I 14 consid. 4; sentenze TF n. 2C_1045/2016 del 3 agosto 2017 consid. 3.4; n. 2C_163/2015 del 20 agosto 2015 consid. 5.2; n. 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1; n. 2C_171/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.1 e n. 2C_969/2010 del 3 agosto 2011 consid. 3.1). Ciò vale nella misura in cui esercitino un'attività lucrativa dipendente, senza ricoprire funzioni dirigenziali (DTF 132 I 29 consid. 4.2 s.; sentenze TF n. 2C_753/2011 del 14 marzo 2012 consid. 4.3.1 e n. 2C_809/2008 del 6 agosto 2009 consid. 3.1).

2.3.2.

Nel caso in cui il contribuente non rientra dalla sua famiglia il fine settimana, oppure non vi fa rientro con la regolarità necessaria, si ritiene che il suo domicilio fiscale principale è al luogo di lavoro: il luogo di residenza della famiglia rappresenta un domicilio fiscale secondario (DTF 132 I 29 consid. 4.2. in: de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 226, p. 76).

2.3.3.

Qualora i coniugi oppure i partner registrati soggiornino assieme in più luoghi ed intrattengano delle relazioni con queste differenti località, il loro domicilio fiscale si trova, di principio, nel luogo in cui hanno i legami più stretti (DTF 123 I 289 consid. 2b e 2c in: de Vries Reilingh, op. cit., n. 227, p. 76).

In particolare, nella sentenza citata, il Tribunale federale ha già stabilito che il domicilio fiscale del marito si trova nel luogo in cui risiede in settimana con la moglie e da dove si reca quotidianamente al lavoro; poco importa che la coppia passi regolarmente i fine settimana ad un altro indirizzo (che nel caso giudicato era la fattoria del fratello del marito), luogo in cui la coppia non dispone di un appartamento. Ad ogni modo, si deve giudicare nella stessa maniera anche il caso di una coppia che risiede al luogo di lavoro durante la settimana e che passa regolarmente i fine settimana presso i genitori del marito (de Vries Reilingh, op. cit., n. 228, p. 76 s.).

2.4.

2.4.1.

Se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, op. cit., § 5 II. 2., p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali.

Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un cosiddetto domicilio alternato (“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., § 5 II. 2., p. 33).

2.4.2.

Il domicilio alternato viene ritenuto in via eccezionale quando il contribuente trasferisce il centro delle sue relazioni vitali ad intervalli regolari da un luogo a un altro e viceversa. Ciò accade quando le relazioni con entrambi i luoghi sono più o meno della medesima intensità, il contribuente risulta attivo professionalmente in entrambi i luoghi, i suoi famigliari lo seguono e la durata del soggiorno nei luoghi è più o meno della medesima durata. Da provare sono le relazioni famigliari e professionali del contribuente come anche la durata della permanenza in entrambi i luoghi; da ultimo bisogna tenere in considerazione l’insieme delle circostanze. Se dev’essere ritenuta l’esistenza di un domicilio alternato, allora, le imposte vanno di regola suddivise a metà, a meno che non vi siano motivi per giungere ad una diversa conclusione.

2.4.3.

Il Tribunale federale ha concluso per l’esistenza di un domicilio alternato nel caso di un contribuente che risiedeva da inizio marzo sino alla fine del mese di settembre nel Canton Ticino senza pressoché mai rientrare nel Canton Zurigo, luogo in cui risiedeva per il resto dell’anno. Anche per quanto riguardava i legami famigliari gli stessi erano pressoché della medesima intensità: nel Canton Zurigo abitava in un appartamento di cinque locali di sua proprietà ed aveva anche sempre mantenuto una cerchia di amicizie. Anche nel Canton Ticino il contribuente, il quale veniva accompagnato dalla moglie, aveva molte amicizie anche perché parlava dialetto ticinese, sosteneva generosamente le associazioni locali ed aveva immatricolato la propria autovettura. I giudici avevano ritenuto che il contribuente trasferisse e cambiasse regolarmente il centro dei suoi interessi da Dübendorf a San Nazzaro. Anche dal punto di vista lavorativo, nonostante il Canton Zurigo sostenesse che il contribuente fosse lì illimitatamente imponibile, l’Alta Corte ha ritenuto che egli, che svolgeva il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione della propria impresa di costruzioni, potesse svolgere comunque la mansione di supervisore della società anche dal Canton Ticino, dove si recavano regolarmente figlio e nuora per ricevere consigli sul come dirigere la società. L’Alta corte aveva pertanto concluso per un domicilio alternato di medesima intensità con la conseguenza che la sostanza mobiliare, i proventi di quest’ultima come anche il reddito dall’attività lavorativa dovevano essere divisi a metà (Locher K. /Locher P., Interkantonale Doppelbesteuerung, § 3, 1A, 3 n. 7; DTF 100 Ia 243 consid. 2; sentenza TF n. 2C_969/2010 del 3 agosto 2011 consid. 3.1.).

2.5.

Di norma, la determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma è il risultato dell’apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze TF n. 2C_301/2017 del 13 novembre 2017 consid. 4.1.; n. 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 4.1.; n. 2C_397/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2.).

  1. 3.1.

La decisione impugnata si fonda essenzialmente sull’accordo, concluso fra le autorità fiscali dei Cantoni Ticino e Svitto e condiviso anche dallo stesso ricorrente.

3.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i principi stabiliti dalla stessa Suprema Corte allo scopo di evitare la doppia imposizione intercantonale vincolano i Cantoni alla stregua di principi costituzionali. Ne consegue che diritto cantonale in contrasto con questi principi viola il diritto federale. Evidentemente le norme di conflitto del diritto federale non possono pertanto essere modificate da accordi di carattere generale fra Cantoni. Allo stesso modo, accordi tra cantoni che riguardano un caso singolo non sono vincolanti né per il Tribunale federale né per il contribuente. Quest'ultimo può dunque contestare tale accordo, a meno che non lo abbia accettato (Mäusli-Allenspach, in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 2, n. 13, p. 8 s.; de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ed., Berna 2013, n. 106, p. 42; Locher/Locher, Interkantonale Doppelbesteuerung, § 1, III A, 2, n. 5).

3.3.

Nel caso in esame, dopo l’ingaggio del contribuente da parte dell’HC __________, il fisco cantonale ha preso contatto con l’amministrazione fiscale del Canton __________ per definire l’assoggettamento negli anni 2019, 2020 e 2021. Agli atti sono reperibili in particolar modo delle lettere inviate dal fisco ticinese al contribuente e uno scambio di email fra la funzionaria __________ e lo stesso contribuente, in cui si fa riferimento a trattative intervenute con la collaboratrice del fisco __________ __________.

Il 14 gennaio 2020, il fisco ticinese si è rivolto al contribuente, informandolo che intendeva assoggettarlo alle imposte per appartenenza personale dal 1° giugno 2019. Il 4 febbraio 2020, il ricorrente ha risposto, affermando che il centro dei suoi interessi era rimasto nel Canton __________. È seguito uno scambio di email in cui le parti si sono confrontate in merito alla possibilità di una ripartizione della sovranità fiscale dei Cantoni, sul presupposto di un domicilio alternato. Il 18 luglio 2020 il contribuente ha informato __________ che stava per acquistare un appartamento a __________.

Il 4 agosto 2020 la stessa funzionaria ha contattato la sua collega del Canton __________, chiedendo di sospendere la procedura di tassazione 2019, in quanto il fisco ticinese intendeva rivendicare l’assoggettamento “almeno parziale”.

Il 4 agosto 2020 __________ ha risposto al contribuente, affermando che l’acquisto di un appartamento a __________ non bastava per comprovare che il domicilio fiscale fosse in quel Cantone. Il 24 agosto 2020 il ricorrente ha dichiarato di accettare la soluzione 50/50 per il 2019 ma non per il 2020. Il 29 settembre 2020 la funzionaria cantonale ha ribadito che, restando invariata la situazione professionale e la disponibilità dell’appartamento a __________, la soluzione del domicilio alternato sarebbe stata giustificata per tutta la durata del contratto.

Nella email del 19 novembre 2020, il ricorrente ha informato __________ di aver parlato con la funzionaria del fisco __________, che le aveva a sua volta prospettato la soluzione del domicilio alternato per gli anni 2020 e 2021, ed ha ribadito le sue perplessità al riguardo. La funzionaria cantonale gli ha risposto l’indomani, confermando che “la sua situazione professionale/famigliare/sociale rispecchia la reale situazione di un domicilio alternato”.

Con email dell’11 dicembre 2020, il contribuente ha infine comunicato a __________ di aver conferito con il team manager dell’__________, che aveva avuto un contatto telefonico con la stessa funzionaria. Si è così espresso in merito alla proposta delle autorità fiscali dei due Cantoni:

“Zu Ihrer Info, ich habe die Steuererklärung des Kanton Schwyz fristgerecht eingereicht. Gerne können Sie mit der Steuerverwaltung Schwyz den Kontakt aufnehmen, um die gewünschten 50% zu beziehen”.

La destinataria ha risposto lo stesso giorno, ringraziando per la risposta e informando il contribuente che avrebbe comunicato l’intervenuto accordo alla collega __________ del fisco del Canton __________ e che lo avrebbe iscritto nel registro dei contribuenti del Canton Ticino dal 1.1.2019.

3.4.

Alla luce dei fatti appena evocati, si deve ammettere che nel caso in discussione sia intervenuto un accordo, in merito alla ripartizione della sovranità fiscale dei Cantoni, che ha coinvolto non solo i Cantoni interessati ma anche lo stesso contribuente. Se è vero infatti che quest’ultimo ha dapprima manifestato la propria contrarietà alla proposta di ammettere un domicilio alternato, dopo essersi confrontato con il team manager della sua squadra ha tuttavia aderito alla stessa. L’argomento principale, da lui addotto con il ricorso, per contestare l’assoggettamento nel Canton Ticino, cioè l’acquisto di un appartamento nel Canton __________, era già stato considerato nell’ambito delle trattative fra i Cantoni e lo stesso ricorrente.

In queste circostanze, l’insorgente non può più contestare l’assoggettamento nel Canton Ticino né il riconoscimento del domicilio alternato.

  1. 4.1.

Indipendentemente dal contenuto e dalla portata dell’accordo citato, i fatti che emergono dagli atti a disposizione non consentono di mettere seriamente in discussione l’assoggettamento del ricorrente alla sovranità fiscale ticinese.

4.2.

RI 1 è sposato dal 2019 e padre di un figlio, nato nel 2018.

Nel periodo fiscale litigioso, era ingaggiato dall’__________, beneficiava di un permesso di soggiorno a __________, dove aveva preso in locazione un appartamento di 4.5 locali. Il 22 luglio 2020, con la moglie ha acquistato un appartamento di 4.5 locali a __________. Gli ultimi tre mesi del 2020 li ha trascorsi in una clinica di __________ a causa di un infortunio professionale.

Lo stesso insorgente ammette di aver trascorso i primi 4 mesi del 2020 (gennaio-aprile) prevalentemente in Ticino, dove svolgeva la sua attività professionale. Affermava infatti di trascorrere a __________ unicamente “2 notti/giorni alla settimana”.

Sempre nel 2020, secondo le sue asserzioni, la moglie e il figlio lo raggiungevano nell’appartamento di 4.5 locali di __________. Ben più confortevole per una famiglia di tre persone rispetto alla stanza nella casa paterna di cui disponevano a __________, almeno fino alla firma del rogito e al successivo trasloco nella nuova abitazione.

Quanto agli ultimi 3 mesi del 2020, il ricorrente li avrebbe trascorsi a __________ in ospedale a causa di un infortunio professionale.

4.3.

Diversamente da quanto sostenuto dall’insorgente, né l’acquisto dell’abitazione a __________ né il ricovero ospedaliero a __________ hanno modificato le condizioni di assoggettamento nel periodo fiscale sub judice.

Per quanto concerne l’acquisto dell’appartamento nel Canton __________, l’unica conseguenza è che l’immobile viene assoggettato nel Cantone di situazione secondo l’art. 4 cpv. 1 LAID e il suo acquisto ha quindi creato un domicilio fiscale accessorio speciale (v. Locher, op. cit., § 5, I, p. 25).

In relazione al ricovero ospedaliero, la Legge tributaria sancisce chiaramente che farsi curare in un istituto non fonda alcun domicilio o dimora fiscale (art. 2 cpv. 4 LT; v. anche Oesterhelt/Seiler in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4a ediz., Basilea 2022, n. 4 ad art. 3 LAID, p. 49; Zweifel/Hunziker in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 6, n. 63 s., p. 68 s.).

4.4.

Ne consegue che, quand’anche non vi fosse stato il benestare del ricorrente alla ripartizione del substrato fiscale tra i Cantoni di __________ e Ticino, il suo assoggettamento nel Canton Ticino non potrebbe essere contestato. Infatti, il contribuente e la sua famiglia (moglie casalinga e figlio piccolo) hanno vissuto nel Canton Ticino durante la settimana lavorativa del ricorrente, per rientrare nel Canton __________ nei periodi liberi da impegni hockeistici. Anche dopo l’acquisto dell’appartamento a __________, hanno comunque mantenuto l’abitazione nel Canton Ticino.

La situazione descritta consentirebbe tutt’al più di mettere in discussione l’assoggettamento per appartenenza personale nel Canton __________.

  1. Il ricorso è conseguentemente respinto.

La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’000.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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