80.2022.235

Incarto n. 80.2022.235

Lugano 24 gennaio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 rappr. da RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 8 settembre 2022 contro la decisione del 8 agosto 2022 in materia di multa per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

A. a.

Non avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021 entro il termine del 30 aprile 2022, l’RS 1 (di seguito UT) gli ha inviato un richiamo il 16 maggio 2022. In seguito, con decisione del 14 giugno 2022 l’UT ha diffidato il contribuente ad adempiere ai propri obblighi procedurali ed inoltrare la dichiarazione d’imposta, avvertendolo che altrimenti gli avrebbe inflitto una multa per violazione degli obblighi procedurali ed avrebbe potuto procedere ad una tassazione d’ufficio.

In considerazione del fatto che non aveva dato seguito neppure alla diffida, con decisione del 12 luglio 2022 l’UT ha inflitto al contribuente una multa di fr. 100.- per violazione degli obblighi procedurali, rinnovando contemporaneamente la diffida a presentare la dichiarazione d’imposta entro 20 giorni e avvertendola che, scaduto infruttuosamente anche questo ulteriore termine, l’UT avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.

b.

Con scritto del 14 luglio 2022 il contribuente ha chiesto all’UT lo stralcio del proprio nome dal registro dei contribuenti del Canton Ticino con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016, la restituzione delle imposte federali, cantonali e comunali, versate a partire dal 1° gennaio 2016 al fisco ticinese, e l’annullamento della diffida del 14 giugno 2022, con la motivazione che “le imposte sono state versate nel Canton __________ per la totalità del reddito e della sostanza”.

c.

Con scritto del 25 luglio 2022, l’UT si è rivolto al contribuente, confermando il suo assoggettamento illimitato nel Canton Ticino e respingendo la sua richiesta di essere stralciato dal registro fiscale retroattivamente dal 1.1.2016 come pure di ottenere la restituzione delle imposte per gli anni 2017-2019. L’autorità fiscale ha rilevato che il contribuente si era trasferito in Ticino il 13 maggio 2017 depositando il proprio atto di origine presso il __________ e che l’ufficio del controllo abitanti del Comune di __________ lo aveva stralciato. D’altra parte, non aveva richiesto un permesso di soggiorno, “risultando così di fatto residente in __________ a __________”. Il 15 giugno 2021 nella sua economia domestica era poi stato iscritto un convivente non parente.

L’UT ha quindi sottolineato che “tutte le decisioni di tassazioni emesse 2017-2019 sono cresciute in giudicato senza che sia stato inoltrato reclamo alcuno e le relative imposte cantonali e federali sono state per tempo saldate”. Una lettera, indirizzata dall’autorità di tassazione il 19 febbraio 2021 al Kantonales Steueramt di __________, con copia al contribuente, nella quale veniva confermato il domicilio fiscale a partire dal 2017 nel Canton Ticino, era rimasta senza risposta.

Infine, il fisco ticinese definiva irrilevante il fatto che il contribuente fosse stato assoggettato a tassazione nel Canton __________ per l’anno 2017 e che nella relativa decisione si leggesse che il contribuente era stato imposto illimitatamente nel Canton __________ come da colloquio telefonico con il fiduciario signor __________ della __________.

B. Il 21/22.7.2022 il contribuente ha interposto reclamo contro la decisione del 12.7.2022, con la quale l’UT gli aveva inflitto la multa disciplinare di fr. 100.- per mancata consegna della dichiarazione d’imposta 2021, riproponendo le motivazioni addotte nella lettera 14.7.2022. Con il reclamo, il contribuente chiedeva la concessione dell’effetto sospensivo e l’annullamento della multa disciplinare.

C. L’8.8.2022 l’UT ha respinto il reclamo, ribadendo che l’assoggettamento illimitato del reclamante nel Canton Ticino “persiste ancora nel 2021”.

L’autorità fiscale ha ritenuto che il contribuente abbia omesso in modo negligente di consegnare la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021 e gli allegati di cui questa deve essere corredata, nonostante la diffida del 14.06.2022. La multa inflittagli sarebbe pertanto giustificata.

D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su reclamo con la quale è stata confermata la multa per violazione di obblighi procedurali, ribadendo le proprie motivazioni. Chiede anche che sia accertato che “non ha mai avuto alcun domicilio fiscale nel Cantone Ticino, in particolare nell’anno 2021”. Contesta che il semplice annuncio del suo arrivo nel Canton Ticino abbia avuto effetto sul suo assoggettamento alle imposte cantonali. Il fisco cantonale avrebbe “omesso di considerare dove si trovi, effettivamente, il centro degli interessi del qui ricorrente, luogo che determina il domicilio fiscale di una persona fisica”. Il suo domicilio sarebbe sempre stato a __________, dove è proprietario di un appartamento e in prossimità del luogo in cui lavora.

E. Con osservazioni 18/21 novembre 2022, l’UT si riconferma nella propria decisione.

Diritto

  1. 1.1.

È bene precisare dapprima che la decisione impugnata concerne unicamente la multa di fr. 100.-, inflitta al ricorrente per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2021.

La Camera di diritto tributario non può in particolar modo entrare nel merito della richiesta dell’insorgente di pronunciarsi in merito al suo assoggettamento alle imposte cantonali a partire dal 2017.

1.2.

L’esistenza nel Canton Ticino del domicilio o della dimora fiscale, se si tratta di una persona fisica, o della sede o dell’amministrazione effettiva, se si tratta di una persona giuridica, costituisce il presupposto per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette cantonali e viene pertanto accertato nell’ambito della procedura di tassazione. In determinati casi, la prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la quale non è null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata. Lo scopo di tale modo di procedere è di evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del debito d’imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all’imposta nel cantone che procede. È di solito il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, a chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Quale parte integrante della decisione di tassazione, la decisione incidentale sull’assoggettamento compete all’autorità cui spetta anche l’avvio e la conduzione della procedura di tassazione (cfr., al proposito, p. es. la sentenza CDT n. 80.2011.59 del 22.12.2011 consid. 3.2).

1.3.

Il ricorrente è stato assoggettato alle imposte cantonali per i periodi fiscali dal 2017 al 2020 e, fino al periodo fiscale 2019, le relative decisioni sono passate in giudicato.

Ne consegue che l’autorità fiscale si è pronunciata anche in merito all’assoggettamento soggettivo del contribuente, per i periodi in questione. Nella misura in cui egli non ha impugnato le relative decisioni, ha riconosciuto il proprio assoggettamento alle imposte cantonali.

Alla Camera di diritto tributario è pertanto precluso l’esame delle censure che si riferiscono ai presupposti per l’assoggettamento dell’insorgente nei periodi dal 2017 al 2020.

  1. 2.1.

La multa disciplinare è stata inflitta sulla base dell’art. 257 cpv. 1 LT, secondo cui chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.

2.2.

Secondo l’art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227.

2.3.

Affinché l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni:

· l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

· e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

2.4.

L’art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art. 257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.

  1. 3.1.

Nella fattispecie, il ricorrente non pretende di aver adempiuto gli obblighi di collaborazione richiesti dall’autorità di tassazione, ma contesta di essere assoggettato illimitatamente alle imposte nel Canton Ticino e di dover di conseguenza presentare una dichiarazione d’imposta, sostenendo che per l’anno fiscale 2021 è stato assoggettato illimitatamente nel Canton __________.

3.2.

L’art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2).

Inoltre, per l’art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.

Analogamente, la legge federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

3.3.

Nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inol-trare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 430 s.).

Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull’assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n. 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).

3.4.

Il ricorrente è iscritto nel registro dei contribuenti dal 13 maggio 2017, dopo che egli stesso ha annunciato il trasferimento del proprio domicilio dal Comune di __________ (ZH) al Comune di __________.

Solo con la lettera inviata all’UT il 14 luglio 2022, il contribuente ha chiesto di essere stralciato dal registro dei contribuenti del Canton Ticino e ha informato l’autorità di tassazione di essere stato imposto anche nel Canton Zurigo.

Il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, può chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 5a ad art. 124 LIFD).

Ricevuta la lettera del 14 luglio 2022, sebbene non contenesse un’esplicita richiesta in tal senso, l’UT avrebbe dovuto adottare una decisione pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, invece di limitarsi a rispondere con delle “osservazioni”, che si concludevano peraltro con la conferma dell’assoggettamento nel Canton Ticino anche per il periodo fiscale 2021. Il contribuente aveva infatti il diritto di contestare il proprio assoggettamento per quest’ultimo anno e per quello successivo, impugnando eventualmente la relativa decisione con reclamo e con ricorso.

3.5.

Ciò non toglie che la decisione dell’UT di respingere il suo reclamo contro la multa per violazione degli obblighi procedurali fosse legittima.

Se intendeva chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, l’insorgente avrebbe dunque dovuto farlo ancor prima che l’UT gli inviasse i moduli per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2021 o tutt’al più subito dopo averli ricevuti, senza cioè attendere che gli fossero prima inviati un richiamo e una diffida e che gli fosse infine inflitta la multa.

Nel momento in cui l’autorità fiscale ha adottato il provvedimento sanzionatorio nei confronti del ricorrente, quest’ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti e come tale obbligato a presentare una dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2021. Non avendo adempiuto gli obblighi procedurali che gli incombevano, l’UT gli ha legittimamente inflitto la multa litigiosa.

3.6.

La decisione impugnata, con cui l’autorità fiscale ha inflitto al ricorrente una multa per violazione di obblighi procedurali, è pertanto legittima. D’altra parte l’ammontare della multa (100 franchi) rappresenta l’importo minimo.

  1. Visto l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico del ricorrente.

  1. C

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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