Incarti n. 80.2022.221 80.2022.222

Lugano 16 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 25 agosto 2022 contro la decisione del 25 luglio 2022 in materia di revisione IC e IFD 2019.

Fatti

A. RI 1 è titolare della ditta __________ di RI 1, Mezzovico.

Nella dichiarazione d’imposta 2019, presentata insieme alla moglie __________, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito dell’attività lucrativa indipendente di fr. 186'619.–. Alla dichiarazione erano allegati il bilancio e il conto economico.

Con decisione del 16 dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito UT) ha notificato ai coniugi RI 1 e __________ la tassazione IC/IFD 2019, commisurando il reddito imponibile in fr. 194'100.– (fr. 194'000.– reddito determinante per l’aliquota) per l’IC e in fr. 202'000.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in particolar modo stabilito in fr. 186'619.– il reddito dell’attività indipendente principale del marito, come dichiarato.

B. Con istanza del 17 giugno 2022 all’UT, RI 1, rappresentato dalla fiduciaria RA 1, ha domandato la revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2019 in quanto “la fiduciaria __________ – 6900 Paradiso che seguiva contabilmente la ditta individuale __________ di RI 1 ha erroneamente registrato maggiori ricavi (…)”. Secondo il contribuente, i seguenti errori erano stati commessi:

a) Registrato due volte l’importo di CHF 31'041,50 nei confronti del cliente __________; (vd. Allegato A)

b) Registrata come fattura anziché come nota di credito la nota di credito N. 1 del 30.09.2019 emessa nei confronti della società __________; (vd. Allegato B)

c) Registrati CHF 35’00 di ricavi in più per il cliente __________. Tale errore deriva dall’errata ripresa saldi del debitore __________. Alla data del 01.10.2019 viene ripreso un importo di CHF 75'893,75 anziché CHF 40'893,75 che era il saldo risultante alla data del 30.09.2019. (vd. Allegato C).

Di conseguenza, l’utile della ditta del contribuente doveva essere ridotto a fr. 111’947.–.

C. Con decisione del 21 giugno 2022, l’UT respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità fiscale, il contribuente avrebbe dovuto contestare le tassazioni entro i termini di legge, poiché la revisione non può venir ammessa per rimediare a delle dimenticanze del contribuente nella compilazione della dichiarazione di imposta. In particolare, argomentava che “il rappresentante si è limitato a redigere ex-novo un conto economico e un bilancio commerciale, basandosi tuttavia su documentazione già in possesso dei contribuenti al momento dell’allestimento dei documenti contabili acclusi alla dichiarazione d’imposta su cui l’autorità fiscale ha basato la propria decisione di prima istanza.”

D. Con reclamo del 5 luglio 2022, RI 1 è insorto contro la decisione dell’autorità di tassazione. A mente del reclamante, l’errore commesso dalla società fiduciaria __________ “non avrebbe potuto essere in nessun modo fatto valere dal contribuente già nella procedura ordinaria (…) in quanto avrebbe comportato da parte dello stesso la revisione dell’intera contabilità aziendale di un intero anno”. Sempre secondo l’insorgente, la «contabilizzazione in doppio di elementi di reddito sarebbe, inoltre, in contrasto con il “Principio della capacità economica del contribuente” intesa come manifestazione di produzione di ricchezza (i.e. reddito) la quale costituisce la giustificazione del prelievo tributario e ne contiene la misura».

Con scritto del 25 luglio 2022, l’UT ha respinto il reclamo, rilevando in particolar modo che “il fatto che la fiduciaria precedente abbia commesso un errore non è considerato un fatto nuovo, il bilancio presentato deve essere firmato e definitivo (di conseguenza corretto e completo)”.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro la decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione della decisione fiscale IC/IFD 2019, riproponendo gli argomenti già esposti nell’istanza di revisione e nel successivo reclamo.

Diritto

  1. 1.1.

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

  1. 2.1.

Nella fattispecie, la fiduciaria __________ era responsabile della contabilità della ditta individuale __________ di RI 1 e il bilancio allestito era stato utilizzato per la compilazione della dichiarazione di imposta IC/IFD 2019. Secondo il ricorrente, gli errori commessi dalla __________, accertati a posteriori dalla fiduciaria __________ che ha ripreso la contabilità di __________, avrebbero influito sulla tassazione del contribuente. Il motivo di revisione addotto consiste dunque nell’errore commesso dalla fiduciaria nella tenuta della contabilità della ditta individuale di RI 1.

2.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, al contribuente spetta sempre e comunque l’incombenza di controllare la decisione di tassazione al momento in cui la riceve e di sollevare le proprie censure tramite i rimedi giuridici ordinari.

2.3.

Nel caso in esame, alla dichiarazione d’imposta, presentata il 1° ottobre 2020, i contribuenti avevano allegato bilancio e conto economico dell’attività lucrativa indipendente del marito. L’autorità di tassazione ha ripreso l’utile risultante dal bilancio. D’altra parte, senza disporre delle schede contabili e delle singole fatture, l’Ufficio di tassazione non avrebbe neppure potuto verificare l’esistenza di eventuali errori nella registrazione dei ricavi.

Ne consegue che la fattispecie in esame configura un errore di dichiarazione da parte dei contribuenti. Firmando la dichiarazione, che commisurava in fr. 186'619.– il reddito dell’attività lucrativa del marito, i contribuenti hanno confermato che la stessa era stata compilata “in modo completo e veritiero” (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e si sono in tal modo assunti la responsabilità di eventuali errori, a loro sfavore o a loro favore.

In queste circostanze, all’errore commesso nella dichiarazione non può essere posto rimedio mediante una revisione della decisione di tassazione passata in giudicato (cfr. sentenza del TF 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.3).

2.4.

Gli insorgenti ritengono che «contabilizzazione in doppio di elementi di reddito sarebbe, inoltre, in contrasto con il “Principio della capacità economica del contribuente” intesa come manifestazione di produzione di ricchezza (i.e. reddito) la quale costituisce la giustificazione del prelievo tributario e ne contiene la misura».

A tale riguardo, la Suprema Corte si ha già avuto occasione di confrontarsi con la censura di violazione del principio di capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost.) da parte dell’autorità fiscale, nei confronti di un contribuente che lamentava di dover pagare 53'000 franchi in più di imposta a causa di un errore di dichiarazione. Secondo il Tribunale federale, la scelta del legislatore federale di introdurre un numerus clausus di presupposti per riaprire decisioni di tassazione passate in giudicato non lascia spazio per una revisione non fondata su una base legale (sentenza del TF 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.4).

2.5.

Neppure il fatto che l’errore sia stato commesso dal suo precedente contabile e che sia stato scoperto dal nuovo contabile giustifica una diversa conclusione.

Anche nel diritto tributario vige infatti il principio secondo cui eventuali errori commessi dal rappresentante (o ausiliario) del contribuente devono essere imputati direttamente a quest’ultimo. Di conseguenza, il contribuente è tenuto a scegliere e istruire con cura il rappresentante contrattuale e a controllare il risultato del lavoro. Ciò vale in particolare per il controllo della dichiarazione d’imposta compilata da un terzo (sentenza del TF 2C_978/2019 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2 e giurisprudenza citata).

Anche ammettendo che lo stesso ricorrente non avrebbe potuto verificare gli errori commessi dal suo contabile, a meno di procedere alla “revisione dell’intera contabilità aziendale di un intero anno”, ciò non toglie che egli debba rispondere anche degli errori commessi dal contabile.

In caso di danno commesso dal contabile nell’adempimento del suo mandato, il mandante potrebbe del resto esigere il risarcimento del danno.

  1. Alla luce di quanto precede, si deve quindi concludere che oltre a non essere dato alcun motivo di revisione, l’istante non ha ottemperato al proprio obbligo di diligenza, ciò che esclude la revisione.

Di conseguenza, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Contro il presente giudizi

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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