Incarto n. 80.2022.203
Lugano 20 dicembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 agosto 2022 per denegata/ritardata giustizia.
Fatti
A. RI 1, classe 1994, non ha portato a termine il servizio civile in quanto, con decisione datata 16 maggio 2019, l’Ufficio federale del Servizio Civile CIVI lo ha licenziato anticipatamente e con effetto immediato, su sua richiesta.
Il RS 1 (RS 1) gli ha notificato le seguenti decisioni di tassazione.
· in data 31 marzo 2021, ha commisurato in fr. 32'300.- il reddito imponibile secondo tassazione IFD e in fr. 469.35 la tassa dovuta per l’anno di assoggettamento 2019;
· in data 31 ottobre 2021, ha commisurato in fr. 56'800.- il reddito imponibile secondo tassazione IFD e in fr. 1'713.70 la tassa dovuta per l’anno di assoggettamento 2020.
B. Il contribuente è insorto in data 29 aprile 2021 contro la decisione di tassazione 2019 e in data 30 novembre 2021 contro la decisione di tassazione 2020.
In entrambi i casi, ha contestato l’assoggettamento alla tassa militare, fondandosi sull’art. 4 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO; RS 661). Pur ammettendo che “qualche avvisaglia di quelli che sarebbero stati i problemi di salute (…) si era già manifestata nel corso del primo periodo d’impiego da [lui] effettuato (…) tra il 2 febbraio ed il 27 febbraio 2015”, il reclamante ha sostenuto che “è stato durante ed in conseguenza del periodo di impiego effettuato (…) dal 29 giugno al 31 luglio (2015) (…) che h[a] sviluppato disturbi ossessivi compulsivi in forma tanto grave da influenzare in modo rilevante la [sua] vita di tutti i giorni”. I primi incontri col suo allora psichiatra e psicoterapeuta, __________ sarebbero risaliti al 28 luglio 2015, in concomitanza col suo secondo impiego nel servizio civile. La stessa valutazione peritale 4 aprile 2019 del dr. med. __________ – ripresa, poi, dall’Ufficio federale del Servizio Civile CIVI, per attestare la sua inidoneità e il conseguente licenziamento dal servizio – avrebbe certificato che il suo disturbo si fosse manifestato in concomitanza e a causa del suo secondo servizio.
C. Con ricorso del 9 agosto 2022, RI 1 censura una ritardata giustizia nell’evasione dei suoi reclami, da parte del RS 1. Mentre egli auspica un’esenzione dalla tassa militare in virtù dell’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO, l’autorità di tassazione prospetterebbe l’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO. Considerata la scarsa complessità del suo caso, la questione litigiosa non avrebbe dovuto essere tenuta in sospeso tanto a lungo.
D. Con osservazioni del 12 settembre 2022, la Divisione delle contribuzioni nega l’asserito ritardo. Dapprima sottolinea come il contribuente, sebbene gli fosse stato già richiesto a partire dal maggio 2020 di far pervenire la documentazione medica in suo possesso, abbia consegnato la predetta documentazione solo una volta trovatosi in sede di reclamo contro la decisione di tassazione 2019, ovvero nell’aprile 2021. Il 30 luglio 2021 questa documentazione sarebbe poi stata girata all’attenzione dei responsabili AFC – Tassa d’esenzione, “come da prassi”, e inoltrata poi al Servizio Medico Militare ad Ittingen. La decisione del Servizio Medico Militare datata 27 settembre 2021 sarebbe stata inoltrata, per mezzo dell’AFC, al Servizio della tassa militare il 6 ottobre 2021. Il tempo trascorso dall’inoltro dei reclami non sarebbe irragionevole. Il regolare svolgimento del procedimento sarebbe inoltre stato rallentato anche da parte del ricorrente. Infatti, l’AFC avrebbe informato il STM che la verifica dei presupposti economici per l’esenzione secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO presupponeva la compilazione di un apposito formulario, che tuttavia egli si sarebbe rifiutato di compilare. La Divisione delle contribuzioni ha concluso affermando che il STM avrebbe comunque proceduto “all’emanazione delle decisioni nelle prossime settimane, sulla base degli elementi in suo possesso”.
E. Con scritto del 29 novembre 2024, il ricorrente ha trasmesso alla Camera di diritto tributario la decisione di tassazione del __________ per il periodo fiscale 2023 e il relativo reclamo da lui interposto contro quest’ultima ed ha sottolineato che i reclami contro le tassazioni dei periodi precedenti sono tuttora pendenti, senza che risultino essere stati esperiti ulteriori atti istruttori.
Diritto
Nel caso in esame, è rimproverata all’autorità fiscale una ritardata giustizia, in quanto, dopo i reclami datati 29 aprile 2021 e 30 novembre 2021, la stessa non ha notificato le relative decisioni su reclamo.
1.2.
Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto alla parità e equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Questa garanzia costituzionale risulta tra l'altro violata se un'autorità non si occupa di una domanda che è di per sé competente ad evadere. Un simile comportamento viene definito come diniego di giustizia formale (DTF 107 Ib 160 consid. 3b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale n. 2C_780/2008 del 15 giugno 2009 consid. 2.2). Il diritto di ottenere una decisione entro un termine ragionevole presuppone, in primo luogo, che l'autorità adita sia competente a trattare la richiesta che le è stata sottoposta. In secondo luogo occorre però anche che l'istante possa esigere l'emanazione di una decisione. In effetti un'autorità non deve forzatamente agire attraverso un provvedimento formale ogniqualvolta si esprime su temi che rientrano nella propria sfera di competenza. In altri termini non vi è un diritto generale ed illimitato ad ottenere una decisione (DTF 128 II 156 consid. 3b). Questo diritto sussiste solo se vi è un reale bisogno di tutela giuridica, il quale trova a sua volta origine nell'esistenza di un interesse degno di protezione al controllo di un'ingerenza, che si pretende illecita, da parte dello Stato. Chi è toccato da un provvedimento statale a tal punto che arrischia di essere leso in maniera inammissibile nei suoi diritti fondamentali deve infatti avere la possibilità di domandare alla competente autorità di prima istanza una decisione impugnabile, di regola di accertamento (DTF 135 I 119 consid. 8.2; 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156 consid. 4b). Questa possibilità è d'altronde generalmente prevista dalle leggi di procedura (cfr. l'art. 25 cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] e l'art. 41 della Legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 [LPAmm; RL 3.3.1.1]). Per converso, chi non può vantare un interesse legittimo ad un accertamento immediato non può pretendere di ottenere una decisione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, p. 207; cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_912/2008 del 18 settembre 2009 consid. 5.1).
A titolo preliminare, deve essere verificata la competenza di questa Camera in materia di diniego di giustizia.
2.2.
La legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e la Legge tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 10.2.1.1) non disciplinano il ricorso per diniego di giustizia, men che meno la LTEO.
Dovendo definire l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo l’art. 46a PA, il Tribunale federale ha rilevato che si tratta dell’autorità di ricorso che sarebbe stata competente se la decisione fosse stata regolarmente adottata (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF 2001 3960). Quando però una decisione è suscettibile di reclamo alla stessa autorità che avrebbe dovuto adottare la decisione, il ricorso per denegata giustizia deve essere direttamente indirizzato, in applicazione analogica dell’art. 47 cpv. 2 PA, all’autorità di ricorso. Su questi presupposti, l’Alta Corte ha riconosciuto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era competente a pronunciarsi su un ricorso per denegata giustizia presentato da un contribuente al quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva negato il rimborso di un importo versato a titolo di imposta preventiva, rifiutandosi altresì di notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la qualità di parte (sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT 2008 I 264).
2.3.
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del 25 giugno 2013 per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (RTEO RL 651.150) l’Ufficio esazione e condoni, per il tramite del Servizio della tassa militare, è l’autorità competente per tutte le decisioni di accertamento e di tassazione ordinaria in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Ai sensi dell’art. 30 LTEO può essere proposto reclamo scritto contro la decisione di tassazione, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, all’autorità di tassazione. Il ricorso deve essere invece indirizzato alla commissione cantonale di ricorso ovvero, in Ticino, alla Camera di diritto tributario (articoli 31 LTEO e 7 RTEO).
La Camera di diritto tributario è allora competente per pronunciarsi sul ricorso per diniego di giustizia.
Come già accennato, l’art. 29 cpv. 1 Cost. attribuisce ad ognuno il diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Il carattere ragionevole del termine si valuta secondo le circostanze particolari della causa, tenuto conto in particolare della sua complessità, del comportamento dell’istante e di quello delle autorità competenti, come pure del significato del procedimento per l’interessato (sentenza del Tribunale federale 2C_1014/2013 del 22 agosto 2014 consid 7.1, con riferimento a: DTF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331).
3.2.
La controversia che oppone il ricorrente al STM concerne l’esenzione del pagamento della tassa militare secondo l’art. 4 LTEO. Nel corso della procedura di reclamo contro le decisioni di tassazione per gli anni di assoggettamento 2019 e 2020 l’autorità di tassazione avrebbe prospettato l’esenzione secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO, mentre l’insorgente ritiene applicabile l’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO.
A differenza di quanto vale per i casi previsti dall'art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, l'esonero di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato all'esistenza di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave o lieve che sia, per portare all'esonero il danno in questione deve però avere le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un'inabilità temporanea o definitiva al servizio stesso (sentenza TF 2C_226/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3 3).
Inoltre, diversamente dall’esenzione secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO, quella prevista dall’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO presuppone che il contribuente consegua un reddito imponibile che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d’assicurazione di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera c nonché delle spese di sostentamento causate dall’invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti.
3.3.
La verifica dei presupposti per l’esenzione dall’assoggettamento alla tassa richiede indiscutibilmente una perizia medica.
Dagli atti emerge una perizia del 4 aprile 2019 del __________, commissionata dall’Organo dell’esecuzione del servizio civile ZIVI di Rivera, nella procedura di licenziamento dall’obbligo di prestare servizio conformemente all’art. 11 cpv. 3 della Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC; RS 824.0). Questa perizia è giunta presso il Servizio della tassa militare con il primo reclamo del ricorrente contro la decisione di tassazione 2019, ovvero il 31 aprile 2021.
Il 30 agosto 2021 l’ispettore dell’AFC ha preso posizione in base alla documentazione medica a disposizione ed ha ritenuto adempiuti i presupposti per l’esenzione secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO, in particolar modo quello della menomazione notevole.
Il STM ha allora inviato al contribuente il questionario sull’esenzione dalla tassa giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO, nel quale figurano domande in merito al reddito e alle spese dell’assoggettato nell’anno di assoggettamento. I moduli in questione, per i diversi anni di assoggettamento litigiosi, non sono mai stati ritornati al STM.
3.4.
Nelle sue osservazioni al ricorso, l’autorità di tassazione giustifica il ritardo nell’evasione dei reclami con il rifiuto, opposto dal contribuente, di compilare e ritornare i citati questionari, che permetterebbero al STM “di esaminare il criterio finanziario per un eventuale esonero ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO”.
Ora, l’art. 27 cpv. 1 LTEO prevede che, a richiesta dell’autorità di tassazione, l’assoggettato debba indicare alla medesima, coscienziosamente, i fatti che possono essere importanti nell’accertamento dell’obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della tassa. Per l’art. 29 cpv. 1 dell’Ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO; RS 661.1), inoltre, chiunque contesta l’obbligo di soggezione alla tassa è purtuttavia tenuto a soddisfare agli obblighi procedurali. L’art. 29 cpv. 2 OTEO aggiunge che l’assoggettato che non soddisfa agli obblighi procedurali viene diffidato.
Nel diritto tributario, l’autorità deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario devono essere dimostrati dal contribuente (sentenza TF 2C_256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).
Nel caso in esame, compete chiaramente al ricorrente l’onere di provare l’adempimento dei presupposti per l’esenzione dalla tassa militare. Per quanto concerne in particolare gli aspetti economici legati ai suoi redditi e alle sue spese, è nel suo interesse collaborare con l’autorità nella loro determinazione, trattandosi di condizioni per l’esenzione secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO. In caso di mancata collaborazione, l’autorità può diffidare l’assoggettato alla tassa e, se persiste nella mancata collaborazione, può anche negargli l’esonero postulato. La mancata collaborazione del contribuente non giustifica tuttavia la sospensione sine die della procedura di reclamo, da parte della stessa autorità.
Nel caso in esame, il ricorrente si è rifiutato di compilare il modulo sottopostogli dal STM, in quanto non condivide il proposito di quest’ultimo di esentarlo secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO, ma ritiene che l’esenzione debba fondarsi sull’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO e che pertanto le informazioni richieste con il questionario litigioso siano irrilevanti. In effetti, se la pretesa dell’insorgente fosse fondata, si rivelerebbe superflua la raccolta di informazioni in merito ai redditi e alle spese dell’anno di assoggettamento.
Ne consegue che il semplice fatto che il contribuente non abbia inoltrato il questionario sottopostogli dal STM non giustifica la mancata adozione di una decisione in merito ai suoi reclami.
3.5.
Nel momento in cui è stato inoltrato il ricorso alla Camera di diritto tributario, il reclamo contro la decisione di tassazione 2019 era pendente da un anno e quattro mesi e quello contro la decisione di tassazione 2020 da 9 mesi. Nelle sue osservazioni al ricorso, la Divisione delle contribuzioni affermava che il STM avrebbe proceduto “all’emanazione delle decisioni nelle prossime settimane, sulla base degli elementi in suo possesso”.
Dalla presentazione del ricorso sono trascorsi più di due anni quando, con lettera del 29 novembre 2024, il ricorrente ha comunicato che nessuna decisione gli era stata ancora notificata e che nessun atto istruttorio era stato esperito, ma che invece gli era stata notificata un’ulteriore decisione di tassazione, per il periodo di assoggettamento 2023.
In queste circostanze, si deve riconoscere che il STM è incorso in un caso di ritardata giustizia. L’autorità competente dovrà pertanto portare a termine celermente l’istruttoria e notificare quanto prima la decisione su reclamo al contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, è constatata la ritardata giustizia nell’evasione dei reclami interposti dal ricorrente. Il STM procederà senza indugio alla conclusione dell’istruttoria e alla notificazione delle decisioni su reclamo.
Non si assegnano ripetibili.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: