80.2022.198

Incarto n. 80.2022.198

Lugano 26 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 5 agosto 2022 contro la decisione del 5 luglio 2022 in materia di assoggettamento all’imposta cantonale.

Fatti

A. Il 24.8.2021 la __________ (società con sede legale nel Canton __________ ed operativa in ambito immobiliare), rappresentata da __________ (membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, www.zefix.ch,) si aggiudicava ad un’asta giudiziaria il mapp. __________ RFD __________ (__________) al prezzo di fr. 6'402'000.-.

B. Con decisione di assoggettamento nel Cantone Ticino del 30.12.2021, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) comunicava alla __________ che, in base alla legge tributaria ticinese, la società era imponibile nel Canton Ticino, ai fini dell’imposta cantonale e comunale in quanto “proprietari di fondi situati nel Cantone oppure siete titolari su di essi di diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 61 cpv. 1 lett. c LT)”. La società veniva pertanto iscritta nel registro dei contribuenti a partire dall’anno 2021.

C. a.

Con reclamo 25.1.2022, la __________, impugnava la decisione di assoggettamento, chiedendo lo stralcio dal registro dei contribuenti ed il conseguente esonero dal pagamento delle imposte nel Canton Ticino.

Quali argomenti a sostegno del gravame la società esigeva la prova, da parte dell’autorità fiscale, di essere una pubblica autorità autorizzata al prelievo delle imposte.

S’indicava che, secondo l’art. 1 della Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI; RS 431.03) “[i]l numero unico d’identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici”. Sia la Confederazione sia il Canton Ticino hanno dei numeri IDI, lo stesso vale per i vari dipartimenti del Cantone e per tutti i Comuni. Motivo per il quale “se il Canton Ticino finge di essere una comunità ma non lo è, allora pagando le tasse sosterremmo un’organizzazione criminale”.

b.

Con scritto del 16.6.2022, la __________ indicava di non aver ancora ricevuto alcun riscontro al reclamo del 25.1.2022 e comunicava che “in assenza di una vostra decisione entro il 30.6.2022 presumiamo che saremo definitivamente esentati da qualsiasi obbligo fiscale in Ticino”.

D. Con decisione del 5.7.2022, l’UTPG respingeva il reclamo della contribuente. In particolare, ricordava che gli art. 61 cpv. 1 lett. c LT e 21 cpv. 1 lett. c LAID regolano l’assoggettamento per appartenenza economica delle persone giuridiche, che è dato nel caso in cui sono proprietarie di fondi situati nel Cantone.

Nel caso di specie la __________, con sede a __________, si era aggiudicata all’asta il mapp. __________ di __________ (Comune di __________). Il trapasso di proprietà era stato iscritto in data 13 ottobre 2021 a Registro fondiario. Motivo per il quale la contribuente risultava essere limitatamente imponibile (appartenenza economica) dal momento in cui era diventata proprietaria dello stabile a __________. Per questa ragione veniva confermato l’assoggettamento limitato all’imposta sull’utile e sul capitale della __________ dal 13.10.2021.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ si aggrava contro la decisione di assoggettamento limitato, ribadendo che l’onere della prova della legittimità del Canton Ticino ad esercitare i diritti sovrani pertoccava a quest’ultimo. La ricorrente sostiene che “(…) la Svizzera, ma anche il Canton Ticino e tutti i cosiddetti uffici ufficiali sono stati convertiti in aziende anni fa” e che pertanto “non esistono più istituzioni di diritto pubblico con diritti sovrani”. Inoltre l’UTPG avrebbe violato il diritto di essere sentito della ricorrente, siccome non è entrato nel merito di una “sola delle nostre giustificazioni”. In definitiva la contribuente negava l’esistenza di autorità pubbliche investite della competenza di poter prelevare delle imposte, essendo tutte le autorità coinvolte, così come anche Cantone e Confederazione, munite di numero IDI.

F. Con osservazioni 11/12.8.2022 l’UTPG chiede di respingere il ricorso. L’autorità fiscale rileva in particolare che il diritto di prelevare le imposte, spettante a Confederazione, Cantoni e Comuni è sancito dalla Costituzione federale. La sovranità fiscale dei Cantoni e della Confederazione è stabilita dagli art. 3 e 128 Cost. Secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. b LT il Canton Ticino ha la facoltà di prelevare un’imposta sull’utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche. Mentre l’art. 1 lett. b LIFD prevede che la Confederazione riscuote, a titolo d’imposta diretta, un’imposta sull’utile delle persone giuridiche. I Comuni dispongono invece di una sovranità fiscale derivata (o delegata) ovvero di una sovranità subordinata all’espressa attribuzione da parte del Cantone (CDT 80.2000.136). Secondo l’art. 274 cpv. 1 lett. a LT anche i Comuni prelevano un’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche. Motivo per il quale, le argomentazioni della ricorrente si palesavano prive di qualsiasi fondamento.

Diritto

  1. A seguito dell’acquisto del mapp. __________ __________), avvenuto nell’agosto 2021, __________, __________, ha ricevuto una decisione di assoggettamento limitato nel Canton Ticino a far tempo dal periodo fiscale 2021. La ricorrente contesta la decisione in questione misconoscendo la competenza al prelievo delle imposte da parte del Canton Ticino.

Si tratta pertanto di stabilire se, come ritenuto dall’autorità fiscale, la __________ sia limitatamente imponibile nel Canton Ticino nel 2021 e se vi sia una competenza del Cantone al prelievo delle imposte. In via preliminare, la ricorrente censura altresì una violazione del suo diritto di essere sentita, lamentando il fatto che l’autorità di tassazione, nella decisione impugnata non sarebbe entrata nel merito delle obiezioni da lei sollevate.

  1. 2.1.

In caso di reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).

Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 I a 136 consid. 2a p. 138, 118 I a 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 I a 242 consid. 2, 112 I a 109 consid. b e rimandi, 111 I a 1).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (p. es. DTF 111 I a 1, consid. 3a; DTF 107 I a 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 I a 3; sentenza TF 2C_683/2018 del 3.10.2019 consid. 3.2.).

La motivazione deve comunque essere redatta in modo da rendere comprensibili le considerazioni di fatto e di diritto su cui l'autorità ha basato la propria decisione (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 135 LIFD).

2.2.

L’autorità fiscale ha indicato le basi legali che fondano la competenza del Canton Ticino, rispettivamente del Comune in cui è ubicato l’immobile, a prelevare delle imposte, in ragione del fatto che la ricorrente è divenuta, nel corso del 2021, proprietaria di un fondo.

A fronte di tale motivazione – chiara ed esaustiva – l’autorità fiscale non ha ritenuto necessario entrare nel merito delle argomentazioni addotte da __________, secondo cui, in sintesi, le corporazioni di diritto pubblico, avendo un numero “IDI” sarebbero tutte delle aziende, e pertanto prive della competenza di poter prelevare delle imposte. Agendo in questo modo, l’autorità fiscale non ha violato alcun diritto dell’insorgente: ha in effetti indicato in maniera chiara e comprensibile i motivi per il quali il reclamo doveva essere respinto, ritenendo per contro prive di portata giuridica le argomentazioni della ricorrente.

  1. 3.1.

La ricorrente non contesta in sé la decisione dell’UTPG di ritenere adempiuti i presupposti cui la legge subordina l’assoggettamento alle imposte cantonali sull’utile e sul capitale, ma sostiene che il Canton Ticino non avrebbe la sovranità necessaria per esigere la riscossione di un’imposta. La tesi dell’insorgente è fondata sul fatto che al Canton Ticino e alle sue unità amministrative è stato attribuito un numero unico d’identificazione delle imprese (IDI).

3.2.

Come già ricordato, il numero unico d’identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici (art. 1 LIDI). L’Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce gratuitamente un IDI unico a ogni unità IDI (art. 4 cpv. 1 LIDI). Secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. c cifra 7 LIDI, si considerano unità IDI anche le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono essere identificate a causa dei loro compiti amministrativi o per motivi statistici.

In Svizzera, in particolar modo dopo la trasformazione delle FFS e de La Posta in società anonime, si sono diffuse teorie secondo cui sarebbe in atto un processo segreto di “privatizzazione” dello Stato, nell’ambito del quale Cantoni e Comuni sarebbero stati trasformati in imprese, senza alcuna legittimazione giuridica. Di conseguenza, la Confederazione, i Cantoni e tutti gli organi e uffici statali non sarebbero più in grado di esercitare la loro sovranità (cfr. p. es. https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/10/Italo-Seiten.pdf).

Sulla base di simili teorie, dei cittadini hanno anche già contestato, perlomeno dinanzi a tribunali cantonali, la legittimità di decisioni adottate da autorità cantonali penali (p. es. le sentenze SK 21 70 del 6.10.2021 e SK 22 10 del 25.2.2022 del Tribunale cantonale del Canton Grigioni) e esecutive (p. es. la sentenza ZKBES.2017.27 del 10.3. 2017 della Camera civile del Tribunale d’appello del Canton Soletta).

3.3.

3.3.1.

Secondo l’art. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), i Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione. In virtù della loro sovranità, i Cantoni possono prelevare tutte le imposte che non sono riservate alla Confederazione.

L’art. 129 Cost. ha attribuito alla Confederazione la competenza per emanare principi per armonizzare le imposte dirette sia sul piano orizzontale (tra i Cantoni e, all’interno del Cantone, tra i Comuni) sia sul piano verticale (tra la Confederazione e i Cantoni). Su tale base è stata adottata la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), che stabilisce le imposte dirette che i Cantoni devono riscuotere e fissa i principi determinanti per il loro disciplinamento nella legislazione cantonale (art. 1 cpv. 1 LAID). In particolare, la LAID obbliga i Cantoni a riscuotere un’imposta sull’utile e un’imposta sul capitale delle persone giuridiche (art. 2 cpv. 1 lett. b LAID). Rimane tuttavia riservata ai Cantoni la competenza per stabilire le tariffe, le aliquote e gli importi esenti da imposta (art. 1 cpv. 3 LAID).

3.3.2.

Per quanto attiene al Canton Ticino, è in vigore la Legge tributaria (LT; RL 640.100). In merito all’assoggettamento limitato delle persone giuridiche, in ragione della proprietà di immobili, nella Legge tributaria ticinese troviamo delle disposizioni specifiche che regolano la materia e che hanno il medesimo tenore degli art. 21 cpv. 1 lett. c LAID e 22 cpv. 2 LAID.

Secondo l’art. 1 cpv. 1 lett. b LT, il Cantone preleva, un’imposta sull’utile, sul capitale e sugli immobili delle persone giuridiche.

Infatti, secondo l’art. 61 cpv. 1 lett. c LT (“appartenenza economica”), le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva fuori Cantone sono assoggettate all’imposta se sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili.

L’art. 62 cpv. 2 LT (“estensione dell’assoggettamento”) stabilisce che l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica è limitato alla parte dell’utile e del capitale per cui sussiste l’obbligo fiscale nel Cantone secondo l’articolo 61.

Inoltre, secondo l’art. 63a cpv. 2 LT (“Inizio, fine e modifica dell’assoggettamento nelle relazioni intercantonali”) l’assoggettamento in un Cantone diverso da quello della sede o dell’amministrazione effettiva in virtù dell’appartenenza economica, giusta l’articolo 61, vale per l’intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo stesso.

3.4.

Tornando al caso in esame, la __________ si è aggiudicata ad un’asta giudiziaria, avvenuta nel corso del mese di agosto 2021, il mapp. __________ RFD __________ (__________) al prezzo di fr. 6'402'000.-. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a Registro fondiario nel mese di ottobre 2021. Motivo per il quale è divenuta proprietaria del fondo in questione.

In applicazione dei menzionati articoli di legge della LT, la __________ è assoggettata per appartenenza economica alle imposte nel Canton Ticino, limitatamente agli elementi imponibili che si riferiscono alla proprietà immobiliare in questione. Il Cantone, ma anche il Comune (in applicazione dell’art. 274 cpv. 1 lett. b LT), dispongono pertanto della sovranità, che consente loro di riscuotere le imposte sull’utile e sul capitale nella misura sopra descritta. La sovranità fiscale è garantita, come visto, dalla stessa Costituzione federale.

Motivo per il quale, la competenza dell’UTPG a notificare alla ricorrente una decisione pregiudiziale di accertamento del suo assoggettamento alle imposte cantonali è indiscutibilmente legittima. Le motivazioni ricorsuali – ispirate a teorie palesemente complottiste – non sono pertanto fondate e non meritano neppure di essere vagliate oltre, ritenuto il chiaro quadro normativo esistente. La decisione impugnata merita piena tutela.

  1. Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1300.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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