Incarti n. 80.2022.192 80.2022.193

Lugano 11 novembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 22 luglio 2022 contro le decisioni del 29 giugno 2022 in materia di IC e IFD 2020 e 2021

Fatti

A. RI 1, macchinista, è domiciliato a __________ ed è stato dipendente della __________ SA con sede a __________ fino all’aprile 2022.

B. a.

Presentando la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2020, il ricorrente chiedeva in deduzione fr. 7'696.‑ quali spese professionali, di cui fr. 4'620.‑ a titolo di spese di trasporto con il veicolo privato dal proprio domicilio al luogo di lavoro. Affermava di aver percorso 7'700 km nel corso del 2020 (35 km al giorno; v. Modulo 4, annesso alla DI 2020).

b.

La decisione di tassazione IC/IFD 2020 è stata emessa il 5 maggio 2021 dall’RS 1 (di seguito: RS 1).

Per l’IC, l’Ufficio di tassazione ammetteva in deduzione per il veicolo privato unicamente fr. 2'640.‑, con la motivazione “distanza luogo lavoro-domicilio rettificata secondo km effettivi. Le spese di trasporto causate dall’esercizio dell’attività professionale sono a carico del datore di lavoro e pertanto non deducibili”.

Per l’IFD, l’RS 1 non concedeva alcuna deduzione, senza tuttavia spiegarne i motivi.

Di conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 53'700.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 158'000.‑ (parimenti determinante per l’aliquota). Il dovuto d’imposta cantonale totale era di fr. 3’411.05 (coefficiente del 97%).

Per l’IFD, il reddito imponibile e determinante per l’aliquota era stato accertato in fr. 60'400.‑ e il debito d’imposta era di fr. 736.65.

c.

Il 18 maggio 2021, RI 1 presentava reclamo, aggravandosi contro la decisione di tassazione IC/IFD 2020 ed in particolare contro il mancato riconoscimento di parte delle spese riferite al “veicolo privato”. Affermava che “il tragitto domicilio-lavoro non è da __________ alla sede della ditta __________ SA di __________ bensì da __________ al luogo del cantiere che varia di volta in volta”.

A comprova delle sue allegazioni, da un lato, produceva una lettera del datore di lavoro a conferma del fatto che usasse l’automobile privata per recarsi dal suo domicilio “sui diversi cantieri nel raggio dei primi 10 km e non passa[sse] dalla sede della __________” e che i costi generati fossero a suo carico. D’altro canto, forniva uno scritto dell’RS 1 nel quale si affermava che “considerata la casistica particolare circa le spese professionali […] le confermo che a partire dall’anno fiscale 2019, verranno concessi in deduzione i chilometri effettivi percorsi”.

C. a.

Nella Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2021, il contribuente faceva valere una deduzione per spese professionali dei dipendenti pari a fr. 7'309.‑, di cui fr. 4'356.‑ relativi alle spese di trasporto con l’automobile privata da __________ ai diversi cantieri. Calcolava di aver percorso 7'260 km nel corso dell’anno (33 km al giorno; v. Modulo 4, annesso alla DI 2021).

b.

Nella decisione di tassazione IC/IFD 2021, emessa il 25 maggio 2022, l’RS 1 ammetteva in deduzione per l’IC unicamente fr. 2'640.‑ con la motivazione “deduzione rettificata tenuto conto della sede di lavoro contrattuale”.

Per l’IFD, l’autorità di tassazione concedeva invece fr. 3'000.‑ (senza alcuna motivazione).

Di conseguenza, per l’imposta cantonale, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 49'300.‑ (parimenti determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 175'000.‑ (parimenti determinante per l’aliquota). Il dovuto d’imposta cantonale totale era di fr. 2'941.45 (coefficiente del 97%).

Per l’IFD, il reddito imponibile e determinante per l’aliquota era stato accertato in fr. 53'000.‑ e il debito d’imposta era di fr. 524.10.

c.

Il 1° giugno 2022, RI 1 presentava reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2021 ed in particolare contro il mancato riconoscimento di parte delle spese riferite al “veicolo privato” da lui rivendicate. Come per il periodo fiscale precedente, affermava che “il tragitto domicilio-lavoro non [era] da __________ alla sede della ditta __________ SA di __________ bensì da __________ (domicilio) al luogo del cantiere che varia[va] di volta in volta”. A comprova produceva i medesimi documenti allegati al reclamo 2020.

D. Il 29 giugno 2022, l’RS 1 respingeva entrambi i reclami confermando integralmente le decisioni di prima istanza e motivando il proprio operato in materia di IC e di IFD così:

Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

Secondo la giurisprudenza non possono essere dedotti a titolo di spese di trasporto private, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro.

Si tratta infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro.

Le trasferte supplementari per gli spostamenti da e per i cantieri non possono essere considerate quali spese professionali.

Nell’attestazione del datore di lavoro si conferma che si sposta direttamente da casa sui diversi cantieri nel raggio dei primi 10 Km e non passa dalla sede del datore di lavoro.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il riconoscimento della totalità della deduzione per l’uso del veicolo privato in ragione di fr. 4'620.‑ per il 2020 e di fr. 4'356.‑ per il 2021, con la seguente argomentazione:

gli importi indicati […] si riferiscono ai chilometri effettuali al netto dei primi 10 (vedi dichiarazione allegata del datore di lavoro), dal domicilio (__________) al luogo del cantiere. Il luogo del cantiere varia più volte all’anno a seconda dei mandati della ditta […]. Negli ultimi anni, inoltre, a seguito della drastica diminuzione del personale, in qualità di capo cantiere, ho dovuto spesso fare [la] spola da un cantiere all’altro, aumentando di conseguenza gli spostamenti durante lo stesso giorno, utilizzando sempre il mio veicolo privato.

Richiamando “la dichiarazione del datore di lavoro nella quale viene confermato che non vengono riconosciuti i costi di tali trasferte (trasferte comunque necessarie per recarmi sul luogo di lavoro e svolgere regolarmente la mia attività!), ritenuto che ho dovuto comunque sostenere tali spese” e rifacendosi allo “scritto […] dell’RS 1 del 30 agosto 2019, nel quale cito: «considerata la casistica particolare […] le confermo che a partire dall’anno fiscale 2019, verranno concessi in deduzione i chilometri effettivi percorsi»”, rivendica le summenzionate deduzioni.

Inoltre, documenta che “negli anni precedenti i chilometri esposti sono stati interamente riconosciuti e che il tipo di attività negli anni successivi non è cambiato” (v. calcolo dell’imponibile IC/IFD 2013-2016; allegati al ricorso).

F. Nelle sue osservazioni al ricorso, l’RS 1, riferendosi alla lettera del datore di lavoro del 18 maggio 2019, specifica che “considerato che i costi di trasporto dalla sede della ditta al cantiere sono a carico del datore di lavoro si considera che i soli km a carico del contribuente siano 10km x 2 (andata e ritorno) x 220 giorni lavorativi”. L’autorità di tassazione non ritiene quindi “ammissibile una deduzione maggiore rispetto al tragitto domicilio-luogo di lavoro”.

Aggiunge inoltre che “le spese […] professionali secondo gli articoli 25 cpv. 1 […] LT e 26 cpv. 1 LIFD non si identificano con le spese che il datore di lavoro è obbligato a rimborsare secondo gli articoli 326a e seguenti CO”.

Diritto

  1. Nel suo ricorso, l’insorgente si aggrava contro il mancato riconoscimento della totalità delle spese di trasporto da lui richieste, sostenendo che il luogo di lavoro non coincide con la sede della ditta bensì con l’ubicazione dei cantieri e che necessitava del suo veicolo privato per spostarsi da un cantiere all’altro durante la giornata lavorativa, non disponendo la __________ SA di veicoli aziendali adatti.

I. Imposta cantonale

  1. 2.1.

Secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

2.2.

Per costante giurisprudenza, le spese per l’acquisizione del reddito sono quelle spese che il contribuente non può evitare e che sono essenzialmente dovute o causate dalla realizzazione di tale reddito. È indispensabile che le spese siano economicamente necessarie all’ottenimento del reddito e che non si possa esigere dal contribuente che vi rinunci. La condizione della necessità deve essere compresa in senso lato: il Tribunale federale non esige che il contribuente non possa acquisire il suo reddito da lavoro senza le spese professionali di cui richiede la deduzione. L’esistenza di un legame sufficientemente stretto tra la spesa di cui è richiesta la deduzione e il reddito imponibile, ovvero il rapporto di causalità diretta che ne discende, deve essere esaminata in funzione dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. p. es. sentenza TF n. 2C_877/2018 del 7 maggio 2019 consid. 4.2; art. 1 O sulle spese professionali; Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Art. 1-48 DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 2 ad art. 26 LIFD, p. 789).

2.3.

Ai sensi del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido rispettivamente per il periodo fiscale 2020 (RL 640.210) e 2021 (RL 640.220), di principio “il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo” (art. 2 cpv. 1). L’art. 3 del medesimo Decreto precisa che “sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite […] per l’uso di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DEimpPF-2020 e DEimpPF-2021). Solo “eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a […] 60 cts [il km] per le automobili” (art. 3 cpv. 2 DEimpPF-2020 e DEimpPF-2021).

  1. 3.1.

Venendo al caso in esame, non è oggetto di discussione il fatto che il contribuente si serva del proprio veicolo privato per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro e che i relativi costi siano di conseguenza deducibili. Controverso è piuttosto l’ammontare di tale deduzione.

Mentre il contribuente rivendicava la deduzione per le spese di trasporto effettivamente sostenute (fr. 4'620.‑ per il 2020 e fr. 4’356.‑ per il 2021) ‑ anche sulla scorta di un messaggio di posta elettronica dell’RS 1 nel quale si asseriva che “considerata la casistica particolare circa le spese professionali del contribuente […] a partire dall’anno fiscale 2019, verranno concessi in deduzione i chilometri effettivi percorsi” (v. email del 30.08.2019, agli atti) ‑ l’RS 1, per l’imposta cantonale, gli concedeva unicamente fr. 2'460.‑ per entrambi i periodi fiscali.

Per l’IFD, invece, l’autorità di tassazione non aveva ammesso alcuna deduzione per il 2020 e fr. 3'000.‑ per il 2021.

Tali importi sono stati integralmente confermati in sede di reclamo.

3.2.

Nel settore delle costruzioni, i lavoratori sono perlopiù occupati in un luogo diverso dalla sede dell’impresa. Questa particolarità si ripercuote anche sulla definizione di “durata del lavoro”. Infatti, in generale il tempo per recarsi al lavoro e per ritornare da esso non è considerato come durata del lavoro (art. 13 cpv. 1 dell’Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro [OLL 1; RS 822.111]). Tuttavia, se il lavoro deve essere svolto al di fuori del luogo di lavoro in cui il lavoratore esegue normalmente il suo lavoro, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza rispetto alla normale durata del tragitto è considerata tempo di lavoro (art. 13 cpv. 2 OLL 1). Nel settore delle costruzioni, il luogo di lavoro è normalmente il cantiere. Siccome il lavoratore si reca in un luogo di lavoro diverso per ordine del datore di lavoro, il tempo supplementare dedicato al viaggio è a carico del datore di lavoro (SECO, Indicazioni relative all’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, p. 113-2).

Secondo l’art. 23 cpv. 1 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera CNM 2019–2022 del 3 dicembre 2018, per orario di lavoro si intende il tempo in cui il lavoratore deve essere a disposizione del datore di lavoro. Per l’art. 23 cpv. 2 lett. a CNM, non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno al luogo di lavoro. Per quanto riguarda il tempo di viaggio si applica l’art. 54 CNM.

L’art. 54 cpv. 1 CNM, da parte sua, prevede che il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di raccolta non sia computato all’orario di lavoro annuale giusta l’art. 24 CNM. Se supera i 30 minuti al giorno, deve tuttavia essere indennizzato con il salario base.

Il posto di raccolta non coincide con il luogo di lavoro. Si parla di posto di raccolta quando il datore di lavoro riunisce i lavoratori in un punto stabilito dal contratto e poi li trasporta insieme in un cantiere più distante. Mentre il percorso per e dal luogo di lavoro non rientra nella durata del lavoro e non deve pertanto essere indennizzato, il percorso tra posto di raccolta e luogo di lavoro costituisce invece parzialmente tempo di lavoro, precisamente se il percorso dura oltre 30 minuti. In tal caso, il lavoratore deve essere indennizzato con il salario base (UNIA, Kommentar zum Landesmantelvertrag für das schweizerische Bauhauptgewerbe 2012-2015, p. 141).

3.3.

Per quanto concerne le spese di trasferta, l’art. 60 cpv. 1 CNM dispone che i lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro abbiano diritto al rimborso delle spese sostenute (art. 327a e 327b CO). Per l’art. 60 cpv. 3 CNM, se il lavoratore, su esplicita indicazione dell’impresa, fa uso della propria autovettura, ha diritto a un’indennità di almeno CHF 0.60 per ogni chilometro di servizio.

Il Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino (CCL), che completa le disposizioni del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM) ed è valevole a partire dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022, disciplina le indennità per l’uso di un mezzo privato di trasporto all’art. 26, così formulato:

1 Se il lavoratore, su esplicita indicazione del datore di lavoro, usa un mezzo di trasporto di sua proprietà, avrà diritto, per ogni chilometro di servizio, almeno alle seguenti indennità:

a. autovettura cts. 60 al km;

b. motocicletta cts. 30 al km;

c. ciclomotore cts. 20 al km.

2 L’utente dell’autovettura è tenuto a trasportare possibilmente compagni di lavoro.

3 È considerato lavoro fuori sede quello eseguito al di fuori del raggio normale di attività per il quale l’operaio viene assunto.

4 Per raggio normale di attività si intende quello entro i 10 km di percorso stradale dalla sede dell’impresa o dal cantiere di assunzione. Pertanto, il diritto all’indennità per l’uso di un mezzo privato di trasporto inizia a partire dal decimo chilometro.

5 Non si ha diritto a questa indennità se il cantiere si trova sul tragitto che il lavoratore deve abitualmente percorrere per raggiungere la località dove ha sede l’impresa.

3.4.

Come spiegato nelle osservazioni al ricorso, l’Ufficio di tassazione ha concesso al ricorrente una deduzione che corrisponde a 20 km (10 km x 2 [andata e ritorno]) per 220 giorni annui per fr. 0.60, fondandosi su quanto scritto dal datore di lavoro, ovvero che l’insorgente “si sposta direttamente da casa sui diversi cantieri nel raggio dei primi 10km e non passa dalla sede della __________. Tali costi (trasferta auto) come da CCL sono a carico diretto dell’interessato” (v. scritto del 18 maggio 2019, agli atti). Ammettendo la necessità di utilizzare il veicolo privato da parte del ricorrente (art. 3 cpv. 2 LT), per l’imposta cantonale, l’RS 1 ha dunque concesso in deduzione fr. 2'640.‑ per entrambi i periodi fiscali qui litigiosi.

Il ricorrente sostiene però di aver sopportato spese maggiori quando doveva raggiungere quei cantieri che erano situati oltre il raggio di 10 km dal luogo di domicilio e ne rivendica la deduzione (“[g]li importi indicati al punto 2.2. […] si riferiscono ai chilometri effettuati al netto dei primi 10 (vedi dichiarazione […] del datore di lavoro) dal domicilio (__________) al luogo del cantiere).

Alla luce delle disposizioni del CNM e del CCL applicabili, la decisione dell’autorità di tassazione appare più che generosa. Infatti, le disposizioni contrattuali obbligano il datore di lavoro non solo a indennizzare le eventuali spese di trasferta pagate ai lavoratori occupati fuori dal luogo di lavoro, come peraltro già previsto dall’art. 327b CO, ma persino a indennizzarlo con il salario base, se il percorso dal punto di raccolta al luogo di lavoro dura oltre 30 minuti. La dichiarazione rilasciata all’insorgente dal suo datore di lavoro non ha alcun valore, limitandosi a riprendere quanto già stabilito dall’art. 26 CCL, in particolare in relazione al mancato indennizzo delle trasferte entro il raggio di 10 km. La dichiarazione in questione non permette per contro di concludere che ogni giorno il ricorrente debba percorrere almeno 10 km. D’altronde, il cantiere potrebbe anche situarsi ad una distanza inferiore dal domicilio rispetto alla sede dell’impresa. In ogni caso, conferma che vengono indennizzate le trasferte che superano i 10 km. Ciò è peraltro confermato anche dal certificato di salario, nel quale il datore di lavoro ha crociato la riga 13.1.1, confermando in tal modo di aver indennizzato le spese effettive per viaggio, vitto e alloggio. Fra le spese indennizzate dal datore di lavoro devono rientrare anche quelle che il ricorrente avrebbe sostenuto “in qualità di capo cantiere, [facendo la] spola da un cantiere all’altro, aumentando di conseguenza gli spostamenti durante lo stesso giorno, utilizzando sempre il [suo] veicolo privato”.

In ogni caso, il contribuente non ha minimamente comprovato di aver percorso giornalmente e regolarmente 33 km dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e ritorno, come indicato nel modulo 4 allegato alla dichiarazione.

II. Imposta federale diretta

  1. 4.1.

Con l’approvazione, nel 2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (nell’ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema per finanziare l’esercizio, il mantenimento della qualità e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria), l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato modificato nel senso che sono deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi (testo in vigore dal 1° gennaio 2016).

4.2.

Il 6 marzo 2015 è stata modificata anche l’Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (O sulle spese professionali; RS 642.118.1). L’art. 5 cpv. 1, nella versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa dedurre un importo massimo di 3000 franchi.

L’art. 5 cpv. 2 precisa che sono considerati costi deducibili:

a. le spese necessarie per l’uso di mezzi di trasporto pubblici; o

b. i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

4.3.

Per il periodo fiscale 2020, l’autorità di tassazione non ha concesso alcuna deduzione per le spese di trasporto mentre per il periodo fiscale successivo ha ammesso fr. 3'000.‑. Come visto, per l’imposta cantonale, ha invece ammesso la necessità da parte del ricorrente di utilizzare il veicolo privato per l’esercizio della propria professione. Non vi è motivo per discostarsene nell’ambito dell’imposta federale diretta.

La deduzione per l’uso di un veicolo privato è fissata dal Dipartimento federale delle finanze nell’Appendice dell’Ordinanza (art. 3 O sulle spese professionali) ed equivale a fr. 0.70 al km per l’uso di un’automobile.

Per entrambi i periodi litigiosi, l’RS 1 avrebbe dovuto concedere all’insorgente la deduzione massima di fr. 3'000.‑ (2 [andata e ritorno] x 10 km x 220 giorni x fr. 0.70 = fr. 3'080.‑). Ciò che però non è avvenuto per il 2020. Di conseguenza, la decisione di tassazione IFD 2020 dopo reclamo del 29 giugno 2022 dovrà essere riformata nel senso che al ricorrente dovrà essere concessa la deduzione massima per le spese di trasporto pari a fr. 3'000.‑. La decisione IFD 2021 impugnata invece è confermata.

III. Buona fede

  1. 5.1.

Il ricorrente sostiene di avere diritto alla deduzione litigiosa per il fatto che ciò sarebbe stato garantito in un’email inviata ad una sua rappresentante da una funzionaria dello stesso Ufficio di tassazione (“come da accordo telefonico di qualche istante fa, considerata la casistica particolare circa le spese professionali del contribuente citato in epigrafe, le confermo che dall’anno fiscale 2019, verranno concessi in deduzione i chilometri effettivi percorsi”) ed anche perché la stessa gli sarebbe stata concessa nelle tassazioni dei periodi precedenti.

In sostanza, invoca il principio della buona fede.

5.2.

Il principio della buona fede, che scaturisce direttamente dall’art. 9 Cost. e che vale per l’insieme dell’attività dello Stato, tutela il cittadino nel legittimo affidamento indotto dalle rassicurazioni ricevute dalle autorità, se ha conformato la sua condotta a delle decisioni, delle dichiarazioni o un comportamento determinato dell’amministrazione (cfr. p. es. DTF 131 II 627 consid. 6.1).

Secondo la giurisprudenza, un’informazione o una decisione errata dell’amministrazione può vincolare quest’ultima, obbligandola a concedere all’amministrato un vantaggio in contrasto con la normativa in vigore, alle seguenti condizioni:

· che l’autorità abbia fornito un’informazione senza riserva;

· che l’informazione si riferisca ad una situazione concreta, che concerne persone determinate;

· che l’ufficio, che ha fornito l’informazione, fosse competente per farlo o che il cittadino avesse fondati motivi per ritenere che lo fosse;

· che l’amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell’inesattezza dell’informazione ricevuta;

· che, confidando nelle informazioni ricevute, l’amministrato abbia adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio;

· che il diritto applicabile non sia cambiato dal momento in cui l’informazione è stata rilasciata;

· che l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non oltrepassi quello alla tutela dell’affidamento

(sentenza TF n. 2C_486/2014 e n. 2C_487/2014 del 18 luglio 2016 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).

In considerazione del rilievo che ha il principio di legalità nel diritto tributario, il principio della buona fede ha tuttavia un’influenza limitata, soprattutto se entra in conflitto con il principio di legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1 con riferimenti).

5.3.

È escluso che il messaggio di posta elettronica, inviato da una funzionaria al contribuente il 30 agosto 2019, imponga all’autorità di riconoscergli la deduzione delle spese di trasporto, nel rispetto del principio della buona fede.

In primo luogo, il contribuente ha prodotto solo la risposta della funzionaria, ma non anche la domanda che le era stata sottoposta. Non è noto pertanto in quali termini fosse stata esposta la fattispecie.

Indipendentemente da tale aspetto, la risposta non contiene affatto la promessa al contribuente di poter dedurre le spese per 35 chilometri al giorno, bensì “i chilometri effettivi percorsi”. Il messaggio non si pronuncia in merito ai criteri per determinare i chilometri effettivi.

In terzo luogo, la funzionaria si pronuncia con riferimento ai periodi fiscali “a partire dall’anno fiscale 2019”. Non è ipotizzabile che la promessa potesse estendersi sine die a tutti i periodi fiscali futuri.

L’aspetto decisivo è comunque rappresentato dal fatto che il ricorrente non ha certamente adottato disposizioni che non potrebbe revocare senza subire pregiudizio, confidando nelle informazioni ricevute. Infatti, non ha chiesto al fisco di garantirgli quali sarebbero stati gli effetti fiscali di un atto che stava per compiere e che successivamente non avrebbe più potuto revocare senza danni. Al contrario, il suo rapporto di lavoro era preesistente e le sue condizioni erano stabilite dal CNM e dal CCL. In seguito alla comunicazione ricevuta, non ha adottato alcun provvedimento irrevocabile.

È pertanto escluso che il principio della buona fede imponga all’autorità fiscale di riconoscere al ricorrente la deduzione delle spese di trasporto contestate.

5.4.

Una diversa conclusione non discende neppure dalla semplice circostanza che la deduzione in questione sia stata concessa nella tassazione dei periodi precedenti.

La giurisprudenza del Tribunale federale esclude che un contribuente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. sentenza TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in: RtiD I-2009 n. 20t consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in: RtiD II-2005 n. 10t consid. 6.3; n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t consid. 5.3; n. 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69 p. 793 consid. 2).

Se nei periodi fiscali precedenti il ricorrente ha beneficiato della deduzione litigiosa, ha semplicemente ottenuto un vantaggio che la legge non prevede. Se, da un lato, le decisioni di tassazione passate in giudicato non possono più essere modificate, dall’altro, il contribuente non può pretendere di continuare a godere di una deduzione cui non ha diritto.

  1. Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto.

La decisione di tassazione IFD 2020 dopo reclamo è riformata nel senso che al contribuente è concessa la deduzione di fr. 3'000.‑ quali spese di trasporto.

Le decisioni di tassazione IC 2020 e IC/IFD 2021 dopo reclamo sono confermate.

Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente in ragione di tre quarti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. 1.1. Per l’imposta federale diretta 2020 il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione dopo reclamo del 29 giugno 2022 è riformata nel senso che per l’IFD sono ammesse le spese di trasporto con il veicolo privato in ragione di fr. 3'000.‑.

1.2. Per le imposte cantonali 2020 e 2021 e per l’imposta federale diretta 2021, il ricorso è respinto.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 700.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 800.–

sono a carico del ricorrente in ragione di tre quarti (fr. 600.-).

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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11.11.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026