Incarto n. 80.2022.185
Lugano 10 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 luglio 2022 contro la decisione del 20 giugno 2022 in materia di tassa di iscrizione a registro fondiario.
Fatti
A. Il 24.8.2021 la , Zugo, rappresentata da __________ (membro del Consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, www.zefix.ch,) si aggiudicava ad un’asta giudiziaria il mapp. __________ RFD __________ () al prezzo di fr. 6'402'000.-.
Il trapasso è stato iscritto a Registro fondiario il 13.10.2021.
Con decisione del 2.12.2021, l’PI 1 ha posto a carico della società aggiudicataria una tassa di iscrizione di fr. 79'226.– e una tassa per l’aggiornamento di titoli ipotecari di fr. 150.–.
B. Con reclamo del 13.1.2022, la società aggiudicataria ha contestato le tassa di iscrizione posta a suo carico dall’Ufficio dei registri, chiedendone l’annullamento o in via subordinata la riduzione a fr. 19'206.–, applicando un’aliquota del 3‰. A suo avviso, trattandosi di una tassa e non di un’imposta, il tributo non poteva eccedere la copertura dei costi.
L’autorità di tassazione ha respinto il reclamo, con decisione del 1.2.2022, nella quale ha indicato che l’aliquota prevista dalla legge è dell’11‰ sul valore fino a fr. 2'000'000.– e del 13‰ per il valore eccedente. Ha poi ricordato che l’aggiudicazione rientra nel campo d’applicazione della legge e che il tributo litigioso è di natura mista e risulta dalla combinazione di una tassa e di un’imposta.
C. La società aggiudicataria ha impugnato la suddetta decisione, con ricorso del 4.3.2022 al RS 1.
In primo luogo, ha censurato carenze formali, argomentando che il Canton Ticino, così come la Confederazione, sarebbe stato segretamente privatizzato, con la conseguenza che le autorità e gli uffici sarebbero stati privati del potere di compiere atti sovrani.
Nel merito, pur ammettendo che si tratti di un tributo misto, ritiene eccessivo l’importo richiesto.
Il ricorso è stato respinto dalla RS 1 con decisione del 20.6.2022, nella quale è stata ribadita la natura di tributo misto della tassa litigiosa ed è stato ricordato come il Cantone sia libero di fissare anche tasse progressive.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta nuovamente la tassa di iscrizione posta a suo carico, riproponendo gli argomenti già sottoposti al RS 1 con il precedente ricorso. Lamenta in particolare che l’autorità dipartimentale non si sia pronunciata in merito alla censura formale. Sostiene inoltre che nel calcolo del tributo si sarebbe dovuto considerare il fatto che il fondo acquistato era gravato da pegni per fr. 2'200'000.–, con la conseguenza che il valore economico era di soli fr. 4'000'000.–.
Diritto
Tale norma non limita nel contempo la sovranità fiscale dei Cantoni, i quali sono liberi di prevedere in questo ambito anche il prelievo di tributi misti, risultanti dalla combinazione di una tassa in senso proprio con un'imposta (sentenza del Tribunale federale 2C_1060/2012 del 30.1.2013 con rinvii).
L’art. 11 cpv. 1 della Legge del 16 ottobre 2006 sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (LTORF; RL 216.200) prevede che, per l’iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa legge, siano applicate le seguenti aliquote:
a) per le operazioni dal valore imponibile inferiore a fr. 2’000’000.– viene applicata una tassa pari all’11‰;
b) per le operazioni dal valore imponibile superiore a fr. 2’000’000.– viene applicata una tassa pari al 13‰.
2.2.
Come riconosciuto dalla Suprema Corte, siccome gli introiti complessivi provenienti da un tributo quale quello previsto dall'art. 11 LTRF superano notevolmente i costi generati dalla tenuta del registro fondiario, la contribuzione in questione è un tributo misto, che ha dunque contemporaneamente il carattere di una tassa e di un’imposta (sentenza del Tribunale federale 2C_1060/2012 del 30.1.2013 consid. 3.3).
In base alla giurisprudenza, per la parte che eccede la tassa, un tributo quale quello in discussione dev’essere dunque considerato un’imposta sui trasferimenti immobiliari (Handänderungssteuer), il cui oggetto va di principio individuato nel trasferimento civilistico di diritti su di un fondo o su di una parte di esso, non per contro dalle conseguenze economiche che derivano da tale operazione, come ad esempio è il caso per l'imposta sugli utili immobiliari, la quale colpisce l'aumento del valore del fondo realizzato al momento della sua alienazione. Il tributo in questione non costituisce in altre parole un'imposta speciale sul reddito, quanto piuttosto un’imposta indiretta sul traffico giuridico (Rechtsverkehrssteuer) intesa a colpire il trasferimento della proprietà immobiliare in quanto tale, senza riguardo alle cause giuridiche che lo hanno determinato (sentenza del Tribunale federale 2C_1060/2012 del 30.1.2013 consid. 3.4, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Per quanto riguarda la censura formale, questa Corte si è già espressa sulla questione in una sentenza che concerne la stessa ricorrente (sentenza CDT n. 80.2022.198 del 26.10.2022 consid. 3). La sua tesi è fondata sul fatto che al Canton Ticino e alle sue unità amministrative è stato attribuito un numero unico d’identificazione delle imprese (IDI).
3.2.
Il numero unico d’identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici (art. 1 Legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d’identificazione delle imprese [LIDI; RS 431.03]). L’Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce gratuitamente un IDI unico a ogni unità IDI (art. 4 cpv. 1 LIDI). Secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. c cifra 7 LIDI, si considerano unità IDI anche le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono essere identificate a causa dei loro compiti amministrativi o per motivi statistici.
In Svizzera, in particolar modo dopo la trasformazione delle FFS e de La Posta in società anonime, si sono diffuse teorie secon-do cui sarebbe in atto un processo segreto di “privatizzazione” dello Stato, nell’ambito del quale Cantoni e Comuni sarebbero stati trasformati in imprese, senza alcuna legittimazione giuridi-ca. Di conseguenza, la Confederazione, i Cantoni e tutti gli or-gani e uffici statali non sarebbero più in grado di esercitare la lo-ro sovranità (cfr. p. es. https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/10/Italo-Seiten.pdf).
Sulla base di simili teorie, dei cittadini hanno anche già conte-stato, perlomeno dinanzi a tribunali cantonali, la legittimità di decisioni adottate da autorità cantonali penali (p. es. le sentenze SK 21 70 del 6.10.2021 e SK 22 10 del 25.2.2022 del Tribunale cantonale del Canton Grigioni) e esecutive (p. es. la sentenza ZKBES.2017.27 del 10.3. 2017 della Camera civile del Tribunale d’appello del Canton Soletta). Recentemente, anche il Tribunale federale ha respinto censure fondate su queste teorie (sentenze 2C_816/2022 del 13.10.2022 consid. 2.2 e 2C_821/2022 del 13.10.2022 consid. 2.2).
3.3.
Nel caso in esame, la decisione impugnata è fondata su una legge cantonale e le autorità che sono intervenute nella procedura sono competenti secondo il diritto cantonale.
Le motivazioni ricorsuali – ispirate a teorie palesemente complottiste – non sono pertanto fondate e non meritano neppure di essere vagliate oltre, ritenuto il chiaro quadro normativo esistente. La decisione impugnata merita piena tutela.
Nel merito, pur riconoscendo nel ricorso che il tributo posto a suo carico rientra fra i tributi misti, avendo anche una componente puramente fiscale, la ricorrente pretenderebbe tuttavia che lo stesso fosse stabilito nel rispetto del principio della copertura dei costi e pertanto ridotto ad un’aliquota massima del 3‰.
Proprio perché si tratta di un tributo misto, la tassa di iscrizione ticinese non è limitata dai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza (Opel, in: Zweifel/Beusch/Oesterhelt [a cura di], Immobiliensteuern, Basilea 2021, § 1, n. 25, p. 12), ma deve conformarsi ai principi costituzionali previsti per le imposte (Opel, op. cit., n. 53, p. 20).
L’insorgente non può pertanto esigere che il tributo sia calcolato nel rispetto del principio della copertura dei costi né che si tenga conto del fatto che “è necessario al massimo un giorno intero di lavoro”.
4.2.
La ricorrente ritiene poi che sia inammissibile una tassa di iscrizione calcolata con un’aliquota progressiva, che non sarebbe prevista in nessun cantone.
Vi sono Cantoni che conoscono una tassa di iscrizione calcolata con una tariffa progressiva, con un’aliquota che cresce con l’incremento della base imponibile (Laganà/Bär, in: Zweifel/Beusch/Oesterhelt [a cura di], Immobiliensteuern, Basilea 2021, § 21, n. 15 p. 599 e tabella al n. 28, p. 602 ss.)
La legge ticinese prevede, per l’iscrizione di trapassi a titolo oneroso, due aliquote: fino a fr. 2’000’000.– l’11‰; sopra fr. 2’000’000.– il 13‰.
L’insorgente non dimostra perché una simile, limitata, progressione sia inammissibile, tenuto conto della natura mista del tributo.
Anche su questo aspetto, il ricorso è respinto.
4.3.
Infine, non si comprende per quale motivo il valore del “trasferimento economico” ammonterebbe a soli fr. 4'000'000.– per il fatto che la ricorrente aveva “già pegni sulla proprietà per CHF 2'200'000 e crediti per interessi in precedenza”. È evidentemente escluso che avesse ipotecato la proprietà prima di acquistarla. Se poi avesse contratto un debito per acquistare l’immobile, si tratta di una circostanza che non influisce in alcun modo sul calcolo della tassa di iscrizione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTORF e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: