Incarti n. 80.2022.179 80.2022.180
Lugano 13 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 19 luglio 2022 contro la decisione del 20 giugno 2022 in materia di IC e IFD 2020.
Fatti
A. Con decisione del 18 maggio 2022, l’RS 1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2020, nella quale ha commisurato il reddito e la sostanza imponibili in zero franchi.
B. Con scritto del 17 giugno 2022, i contribuenti hanno interposto reclamo allo stesso Ufficio di tassazione contro la suddetta decisione, censurando l’aggiunta ai proventi dichiarati di “altri redditi” per fr. 3'650.– e l’aggiunta alla sostanza dichiarata di “titoli e capitali” per fr. 53'650.–.
L’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, con decisione del 20 giugno 2022, argomentando che faceva “difetto la legittimazione a reclamare in quanto essendo l’imposta pari a zero manca[va] un interesse attuale degno di protezione”. L’eventuale modifica della decisione di tassazione nel senso auspicato dal reclamo non avrebbe avuto “alcun influsso sul debito d’imposta”.
C. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 ritengono “non corretta” la decisione con cui l’Ufficio di tassazione si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo. Pur riconoscendo che il debito d’imposta non cambierebbe, lamentano un “impatto massiccio sulla riduzione dei premi LAMal (cassa malattia)”. Premesso che sono genitori di otto figli e che non ricevono “alcun tipo di sostegno”, paventano “la perdita della riduzione del premio LAMal solo perché l’ufficio delle imposte non ha interesse a correggere il proprio errore”.
Diritto
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Poiché nella fattispecie l’autorità di tassazione si è limitata a dichiarare irricevibile il reclamo, questa Corte si confronterà unicamente con questo aspetto procedurale. Non esaminerà pertanto le censure ricorsuali che concernono il merito della tassazione.
Secondo l’art. 206 cpv. 1 LT, contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione.
Il riconoscimento della legittimazione a reclamare implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.). In altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
· l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura
· il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intesità superiore rispetto a chiunque altro
(Dubey/Zufferey, loc. cit. e giurisprudenza citata).
2.2.
Secondo la decisione di tassazione IC 2020 del 18 maggio 2022, l’imposta cantonale sul reddito e quella sulla sostanza dovute per il periodo fiscale litigioso ammontano a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione giudiziaria, come già non ne aveva alcuno ad ottenere una decisione su reclamo sulla commisurazione della sostanza imponibile (cfr. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4a ediz., Basilea 2022, n. 12 ad art. 132 LIFD, p. 2218; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 15 ad art. 132 LIFD, p. 1440; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Tschannen, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ediz., Muri-Berna, 2015, n. 17 ad § 192, p. 1985).
2.3.
I ricorrenti non era quindi leso nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non era pertanto legittimato a interporre reclamo (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11 maggio 2006; sentenza CDT inc. 80.2016.292/293 del 22.12.2016).
Gli insorgenti lamentano tuttavia gli effetti che la decisione dell’Ufficio di tassazione avrebbe sulle decisioni dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) e, in particolare, sulla potenziale perdita del sussidio per i premi dell’assicurazione contro le malattie.
3.2.
In effetti, di principio, l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) determina il reddito di riferimento per l’eventuale concessione del sussidio a partire dai dati accertati nel periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 della Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL 853.100]). Per determinare il reddito disponibile di riferimento si considera anche una quota parte della sostanza netta così come accertata dalle autorità fiscali (art. 31 LCAMal). La decisione di tassazione IC 2020 funge da base di calcolo per la riduzione di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2023 (art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2023 del 19 ottobre 2022 [RL 853.320]).
3.3.
È bene precisare che ad escludere che la decisione dell’autorità fiscale produca effetti vincolanti sulle decisioni dell’IAS, nel caso in esame, è la stessa giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali.
Secondo il Tribunale federale, infatti, in linea di principio gli organi di applicazione delle assicurazioni sociali non possono scostarsi da una tassazione fiscale passata in giudicato, a meno che essa non contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. La stessa giurisprudenza prevede tuttavia un’eccezione per il caso in cui l’imposta è fissata a zero franchi; in tale ipotesi, i dati fiscali non sono vincolanti per gli organi di applicazione delle prestazioni sociali, proprio perché non sussistono i presupposti per impugnare la decisione di tassazione con un rimedio di diritto, vista la mancanza di un valore litigioso rilevante. In simili condizioni, le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali devono esaminare eventuali censure contro i dati fiscali su cui si fonda la decisione contestata (cfr. le sentenze del Tribunale federale H 38/05 del 10 giugno 2005, consid. 2.4 e 3.2; H 64/06 del 11 aprile 2007 consid. 4 e 4.1; inoltre la sentenza del presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino n. 39.2009.15 del 22 marzo 2010, consid. 2.9).
3.4.
In una sentenza del 22 novembre 2011 (RtiD I-2012 n. 14t), questa Camera, ricordata la giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, ha deciso che un contribuente, cui era stata notificata una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, non fosse legittimato ad impugnarla, contestando il valore attribuito ad un immobile situato all’estero ed il relativo reddito. Il fatto che tali elementi fossero determinanti per stabilire il diritto a prestazioni sociali non giustificava una deroga.
In una recente sentenza, che concerneva una decisione con cui la Cassa cantonale per gli assegni familiari aveva ordinato la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha deciso che la Cassa non avrebbe dovuto considerare vincolanti i dati fiscali, visto che nella decisione di tassazione l’imposta sul reddito era stata fissata in zero franchi (cfr. sentenza n. 39.2013.1 dell’11 luglio 2013, in RtiD I-2014 n. 6).
La Camera di diritto tributario ha dichiarato irricevibile anche il ricorso interposto da un contribuente contro una decisione di tassazione che aveva commisurato reddito e sostanza imponibili in zero franchi, sebbene tali elementi potessero implicare un ordine di restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia (CDT n.80.2014.243 del 23 ottobre 2014).
3.5.
Per quanto concerne in particolar modo le riduzioni di premio LAMal, il contribuente ha la possibilità di richiedere all’Istituto delle assicurazione sociali che il reddito determinante al fine della concessione o meno del sussidio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie sia accertato in maniera autonoma (art. 30 cpv. 2 LCAMal; art. 14 cpv. 2 Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie [RLCAMal; RL 853.110]; cfr., al proposito, TCA, sentenza n. 36.2007.172 del 28 febbraio 2008 in: RtiD II-2008, 13; TCA, sentenza n. 36.2009.85 del 12 ottobre 2009 in: RtiD I-2010, 18).
In una sentenza del 17 marzo 2021 (n. 80.2019.184/185), questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto da un contribuente che lamentava gli effetti che questa decisione poteva avere sulla decisione dell’IAS in merito al sussidio per i premi dell'assicurazione contro le malattie. Infatti il contribuente poteva chiedere all’Istituto delle assicurazioni sociali che il reddito determinante per la concessione del sussidio fosse accertato in maniera autonoma.
Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono po-ste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico dei ricorrenti.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: