Incarti n. 80.2022.173 80.2022.174

Lugano 7 settembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 14 luglio 2022 contro la decisione del 10 giugno 2022 in materia di IC e IFD 2019.

Fatti

A. Con decisione datata 10 giugno 2022, notificata per Posta A Plus, l’RS 1 (UTPG) ha parzialmente accolto un reclamo, interposto dalla RI 1 contro la decisione di tassazione IC e IFD 2019 del 23 settembre 2021.

B. Con ricorso del 14 luglio 2022 alla Camera di diritto tributario, la RI 1 chiede l’annullamento della decisione dopo reclamo del 10 giugno 2022, che sostiene di aver ricevuto il 15 giugno 2022.

C. Con scritto del 15 luglio 2022, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni per prendere posizione in merito alla questione della tempestività del ricorso. Alla lettera è stato allegato il tracciamento postale dell’invio della decisione impugnata, da cui risulta che quest’ultima è stata inviata l’8 giugno 2022 ed è stata recapitata al destinatario il 9 giugno 2022.

L’insorgente ha risposto con scritto del 25 luglio 2022, sostenendo di avere la certezza che la decisione sia stata trovata nella sua casella postale il 15 giugno 2022, “in quanto su tutta la corrispondenza viene indicato il giorno del ritiro (giornalmente)”. Ha pertanto ribadito di ritenere tempestivo il suo ricorso.

Diritto

  1. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.

Nel caso in esame, la decisione impugnata, sebbene rechi la data 10 giugno 2022, è stata spedita dall’UTPG per Posta A Plus l’8 giugno 2022. Dal tracciamento postale dell’invio si evince che è stata recapitata al destinatario il giorno successivo, cioè il 9 giugno 2022. Deve pertanto essere preliminarmente esaminata la questione della tempestività del ricorso.

  1. 2.1.

Per quanto concerne l’imposta cantonale, l’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT).

Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 LT).

Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 192 cpv. 3 LT).

L’art. 192 cpv. 5 LT precisa che la restituzione in intero del termine è data quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.

2.2.

Per quanto concerne l’imposta federale diretta, secondo l’art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale.

L’art. 133 cpv. 1 LIFD (applicabile per analogia nella procedura di ricorso in base all’art. 140 cpv. 4 LIFD) prevede che il termine decorra dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Per l’art. 133 cpv. 3 LIFD, l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti sono cessati.

2.3.

Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2).

Siccome la legge (né quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, in RF 65/2010 p. 396 consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola dell’art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

2.4.

Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).

2.5.

Come ha ricordato ancora recentemente, in una sentenza che concerneva un contribuente ticinese, il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

2.6.

Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata trami-te invio postale A Plus. Dal tracciamento dell’invio (Track & Tra-ce) risulta che la decisione dell’UTPG, datata 10 giugno 2022, è stata spedita l’8 giugno 2022 e recapitata nella casella postale del destinatario il 9 giugno 2022.

Come indicato nella lettera del 15 luglio 2022, con cui la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni per prendere posizione sulla tempestività del ricorso, il termine è venuto a scadere sabato 9 luglio 2022 ed è stato prorogato, per effetto degli articoli 192 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2 LIFD, a lunedì 11 luglio 2022.

Ne consegue che il ricorso, consegnato alla Posta solo il 15 luglio 2022, è irrimediabilmente tardivo. Per le ragioni già evocate, è del tutto irrilevante la circostanza, addotta dalla ricorrente, di aver ritirato la decisione dalla casella postale solo il 15 giugno 2022.

2.7.

Neppure il fatto che la decisione impugnata fosse postdatata (di due giorni), rispetto alla data dell’effettivo invio, consente di ritenere tempestivo il ricorso.

È vero, infatti, che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per impedimento non colpevole di compiere un atto di procedura, che come tale giustifica una restituzione dei termini, si intende non solamente l’impossibilità oggettiva oppure la forza maggiore, ma pure l’impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali oppure un errore scusabile. Un errore è scusabile, in particolare, quando discende da un’informazione errata sulla quale l’amministrato avrebbe potuto fondarsi in considerazione delle circostanze, conformemente al diritto alla tutela della buona fede. La giurisprudenza ha ammesso che, per calcolare il termine di ricorso, il destinatario di una decisione possa, in linea di principio, fondarsi sulla data alla quale quest’ultima è stata adottata e considerare, in buona fede, che la stessa non abbia potuto essergli spedita prima di questa data. Se, tenendo conto del termine di spedizione dell’invio tramite la Posta svizzera, il termine di ricorso è stato mancato di un giorno perché la decisione è stata postdatata di un giorno, l’errore è scusabile. Nella fattispecie in esame, secondo la Suprema Corte, la ricorrente aveva considerato, a ragione, che una decisione spedita per raccomandata l’11.7.2006, e che era stata oggetto di un invito a ritirare l’invio all’ufficio postale competente, non potesse essere stata ritirata prima del 13.7.2006 (sentenza 8C_50/2007 del 4 settembre 2007).

Nel caso in esame, la ricorrente non poteva in buona fede ritenere che il termine di ricorso decorresse dalla data in cui aveva ritirato la decisione dalla casella postale. A parte il fatto che la data di distribuzione di un invio per Posta A Plus è facilmente determinabile attraverso il numero che si trova sulla busta (sentenza 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.3 e giurisprudenza citata) se non addirittura sulla stessa decisione, come nel caso concreto, l’insorgente sapeva che la decisione era datata 10 giugno 2022. Non si vede su quali basi potesse ritenere che la stessa fosse stata recapitata solo il 15 giugno 2022, cioè ben cinque giorni dopo, per il solo fatto che l’aveva ritirata dalla casella postale solo quel giorno. In queste circostanze, non si può certo ritenere che sia stata indotta in errore dalla postdatazione della decisione.

  1. Il ricorso si rivela conseguentemente irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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