Incarto n. 80.2022.17
Lugano 3 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 gennaio 2022 contro la decisione del 16 dicembre 2022 in materia di imposte di successione.
Fatti
A. a.
Il 19.9.2019 decedeva in ____________________, __________ __________ (__________), cittadino __________, residente a __________ dal 3.3.2014 e a beneficio di un permesso di dimora (B).
b.
Il 25.10.2019 il notaio __________ pubblicava, dinanzi alla Pretura di Lugano, il testamento olografo del defunto __________ , che indicava, quale erede istituito, __________ (), cittadino italiano residente a __________ con un permesso di domicilio (C).
c.
Il 14.5.2021, il Pretore del Distretto di Lugano rilasciava il certificato ereditario e attestava che erede della successione relitta dal defunto __________, era __________
B. Con inventario dettagliato, trasmesso a fine maggio 2020, per il tramite dello Studio legale __________, all’Ufficio delle imposte di successione e donazione (UISD), __________ indicava che, la sostanza netta del de cujus, ammontava a fr. 2'655'996.-.
C. Il 31.8.2021, al termine di un’udienza tenutasi davanti all’UISD, l’autorità di tassazione, __________ e l’allora suo avvocato, __________, sottoscrivevano un verbale di audizione del seguente tenore:
Successione __________ già in __________, data decesso 19.09.2019
In data odierna, 31 agosto 2021, compaiono i signori __________ __________, unico erede del signor __________ rappresentato dall’avv. __________ di __________. Per l’autorità, i signori __________ e __________ (UISD). Il presente verbale ha lo scopo di regolare la successione del signor __________.
Presa visione degli atti, l’attivo netto successorio ammonta a fr. 2'255'558.-. L’imposta di successione a carico del signor __________ ammonta a fr. 924'755.-. Il conteggio definitivo, notifica di tassazione, verrà emesso il 20.09.2021.
D. Con decisione del 23.9.2021, l’UISD notificava all’erede la tassazione dell’imposta di successione, commisurando l’attivo netto in Ticino in fr. 2'255'558.- e l’imposta dovuta in fr. 924'755.- (grado di parentela: non parente), con la seguente motivazione:
“Tassazione effettuata in base al verbale di audizione del 31.08.2021”.
E. Con reclamo del 20/21.10.2021, __________, patrocinato dall’avv. __________ contestava la decisione di tassazione, lamentando, preliminarmente, che il fisco aveva stabilito l’attivo netto della successione in fr. 2'255'558.- senza operare alcuna deduzione. Nel seguito, censurava il fatto che l’ultimo domicilio del defunto __________ si trovasse in Svizzera, mentre era in __________. In particolare sosteneva che __________ non aveva mai avuto l’intenzione di stabilirsi durevolmente in Svizzera, paese nel quale non disponeva di alcuna proprietà immobiliare, ma si era limitato a prendere in locazione un appartamento modesto a __________ “(…) senza però mai traslocare a tutti gli effetti”.
Per contro, in __________ __________ sarebbe stato proprietario di un’abitazione “(…) di uno standard consono al suo patrimonio, sita a __________” e di un veicolo, mai stato trasferito in Svizzera e munito di targhe __________. Il reclamante indicava inoltre di essere in grado di dimostrare che il defunto non avesse mai effettivamente risieduto in Svizzera, come risultava, ad esempio, dalle fatture per il consumo di elettricità. Inoltre, a comprova del domicilio effettivo in __________ argomentava che “nell’ambito della successione __________, per il rilascio del certificato successorio europeo, è stato accertato e confermato che il domicilio effettivo del defunto era in __________”.
Motivo per il quale, __________ contestava che in Svizzera potesse essere nata un’obbligazione tributaria, dato che “(…) il defunto che lo ha istituito erede, non aveva domicilio o dimora fiscale nel Cantone al momento del decesso”.
In ogni caso, secondo l’insorgente, per l’art. 5 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), al cittadino italiano, che è sia il defunto sia l’erede istituito, non si sarebbe potuta imporre un’imposta diversa o più onerosa di quella che sarebbe richiesta in Italia o dalla Nazione più favorita. In Italia, per gli eredi istituiti non parenti, l’imposta sarebbe stata pari all’8% dell’attivo successorio netto. Motivo per il quale, anche volendo ritenere che il defunto aveva il proprio domicilio o la dimora fiscale in Svizzera, l’imposta di successione a carico del reclamante “(…) potrebbe essere pari al massimo dell’8%”.
F. a.
Con scritto raccomandato del 15.11.2021 l’UISD aggiornava il reclamante, rivolgendosi all’avv. __________, in relazione al reclamo presentato contro la decisione di tassazione del 23.9.2021.
In primo luogo, il fisco osservava che il defunto non aveva mai contestato il proprio domicilio nel Canton Ticino e definiva irrilevanti il fatto che avesse posseduto un veicolo con targhe __________ come pure il consumo d’elettricità nella casa secondaria in __________. Neppure inusuale sarebbe stato il fatto di essere proprietario di una residenza secondaria nello Stato di origine o in uno Stato terzo e di avere il proprio domicilio primario in un immobile preso in locazione. Era pertanto innegabile che il defunto fosse illimitatamente assoggettato alle imposte dirette nel Canton Ticino per appartenenza personale ai sensi dell’art. 2 LT. Dalla data di ottenimento del permesso B, il 3.3.2014, aveva sempre presentato le proprie dichiarazioni fiscali indicando __________, via __________ . Non aveva neppure mai contestato le decisioni di tassazione pervenutegli né i riparti internazionali, che indicavano l’ come Stato di assoggettamento per sola appartenenza economica. L’obbligazione tributaria in merito all’imposta sulle successioni ai sensi dell’art. 147 LT sarebbe stata pertanto data, in quanto il defunto aveva avuto, dal 3.3.2014, il proprio domicilio fiscale in Ticino.
L’UISD rilevava inoltre che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’assoggettamento illimitato può essere ammesso, in base al principio della buona fede, se una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In simili casi, l’imposizione può anche fondarsi su un domicilio fittizio.
Inoltre, dalla disamina degli atti, nulla provava che il defunto non avesse domicilio a __________. Una simile affermazione era peraltro in palese contrasto con tutta la documentazione fornita alla Pretura di __________, o alle autorità fiscali. In particolare, il testamento olografo, datato 13.9.2015, era stato redatto a __________. Sia la pubblicazione del testamento olografo, avvenuta il 25.10.2019 per mano del notaio avv. __________, sia tutti i documenti notificati dalla Pretura di __________, sia il certificato ereditario, indicavano come ultimo domicilio del defunto il Comune di __________. Pure le grida per la pubblicazione del testamento (FUCT __________, FUCT __________) indicavano come l’ultimo domicilio del defunto fosse Lugano.
Dai documenti prodotti unitamente all’inventario, il defunto risultava essere titolare di una relazione presso la __________, con un saldo, alla data del decesso, di € 2'438.34 e di titoli presso il medesimo istituto bancario per complessivi € 349.23. Detti importi non sembravano indicare una vita abituale in Italia, Stato nel quale “(…) i pagamenti a contanti sono notariamente limitati”. Inoltre, dai dati presentati sarebbe stato chiaramente desumibile che i gioielli e gli altri effetti personali di valore del defunto – da lui regolarmente dichiarati nelle rispettive dichiarazioni fiscali – si trovassero a __________.
Quanto al certificato successorio europeo, secondo l’autorità fiscale “(…) sembra essere stato rilasciato dall’autorità estera senza i necessari approfondimenti”.
Per quanto concerneva invece la questione del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia, secondo l’autorità fiscale, l’interpretazione datane dal reclamante non poteva essere seguita e l’art. 5 del Trattato non poteva trovare applicazione alla fattispecie. Neppure sarebbe stato violato l’art. 1 del Trattato in questione (clausola di non discriminazione), poiché anche un erede istituito con nazionalità elvetica di un defunto con nazionalità elvetica avrebbe sopportato le stesse condizioni fiscali del reclamante.
L’Ufficio rilevava poi che era stato sottoscritto, per accettazione dal reclamante, un verbale di audizione che riportava esattamente gli elementi della notifica di tassazione del 23.9.2021 e che non si comprendeva la sua censura in merito al mancato riconoscimento di ogni deduzione.
Da ultimo, l’UISD anticipava la volontà di rivedere il calcolo dell’imposta, modificando il totale dell’attivo netto come segue:
· fr. 2'599'681.- quale totale dell’attivo soggetto a sovranità fiscale ticinese (come dati forniti a inventario, con deduzione della quota esente di capitali a risparmio di fr. 50'000.- e con la rettifica del valore medio dei gioielli a fr. 75'000.-);
· fr. 209'231.- quale valore complessivo degli immobili all’estero (Italia);
· fr. 62'532.20 quale importo complessivo dei debiti della persona defunta ai sensi dell’art. 160 cpv. 1 lett. a LT (come da dati forniti a inventario, con mancato riconoscimento della parcella pro forma dello __________ di __________, poiché non supportata da adeguata documentazione giustificativa);
· fr. 19'579.13 quale importo complessivo dei debiti della successione ai sensi dell’art. 160 cpv. 1 lett. b LT.
L’imposta di successione (41%) veniva quindi determinata in fr. 1'034'711.26. Venivano assegnati 10 giorni di tempo per l’inoltro di eventuali osservazioni.
b.
Con risposta 22/23.11.2021, l’avv. __________ chiedeva una proroga di almeno 15 giorni per prendere posizione in merito allo scritto dell’autorità fiscale, siccome __________ era assente e non era stato possibile conferire con quest’ultimo.
Con ulteriore scritto 26/29.11.2021, l’avv. __________, preso atto della comunicazione verbale dell’autorità fiscale secondo la quale non veniva concessa la proroga, informava l’UISD che entro la fine della settimana seguente, al rientro del suo assistito, avrebbe dato riscontro alla presa di posizione dell’autorità fiscale.
G. Con decisione su reclamo del 16.12.2021, l’Ufficio imposte di successione e donazione, riformava a svantaggio del contribuente la precedente decisione, elevando l’attivo netto della successione a fr. 2'523'686.- ed il totale dell’imposta dovuta a fr. 1'034'676.-, con la seguente motivazione:
“Imposizione dopo reclamo sulla base della comunicazione intimata il 15.11.2021, ritirata il 16.11.2021”.
H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, patrocinato dall’avv. __________ contesta la decisione su reclamo dell’UISD. Nega nuovamente che nel Canton Ticino sia nato un obbligo fiscale ai sensi dell’art. 147 LT, dato che il defunto non aveva domicilio o dimora fiscali al momento del decesso, ma aveva ottenuto un permesso di dimora in Svizzera a 76 anni, dopo una vita trascorsa a __________. L’autorità fiscale svizzera sarebbe stata da sempre informata della residenza abituale del defunto, tramite le comunicazioni della di lui consulente, avv. __________. Il fatto che il de cujus disponesse di un veicolo targato __________ costituirebbe una “prova lampante” del domicilio effettivo dell’interessato in __________, siccome vi è un obbligo legale di targare il proprio veicolo in Svizzera entro un anno dal trasferimento. In __________ non avrebbe avuto una residenza secondaria, bensì la propria abitazione principale.
Irrilevante, per la questione del domicilio, sarebbe l’ottenimento del permesso di dimora. A suo avviso, se l’Ufficio della migrazione avesse esperito “i necessari accertamenti”, gli avrebbe revocato il permesso di dimora. Anche l’entità degli importi sui conti italiani sarebbe irrilevante: il defunto, poteva accedere in via telematica e con le carte di credito ai propri conti in Svizzera. Neppure la procedura relativa alla pubblicazione del testamento dimostrerebbe in alcun modo che __________ avesse il proprio domicilio effettivo in Svizzera. L’affermazione del fisco, secondo cui il rilascio del certificato successorio europeo non sarebbe stato preceduto dai necessari approfondimenti, sarebbe infondata e denoterebbe poco rispetto per l’autorità che lo ha emanato.
A prescindere dalla questione del domicilio del de cujus, la corretta applicazione del “Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia” non consentirebbe di imporre a carico del ricorrente un’imposta di successione superiore ad un importo pari all’8% dell’attivo successorio netto. La sentenza del TF, menzionata dall’autorità fiscale e concernente un caso del Canton Grigioni, non avrebbe alcuna attinenza con il caso in esame in quanto “(…) in quella fattispecie non è stata valutata l’applicazione del trattato e soprattutto è stato ritenuto il domicilio in Svizzera del cittadino straniero deceduto”.
I. Con osservazioni 27/28.1.2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni si riconferma nella decisione impugnata e chiede che il ricorso venga respinto.
L. Con scritto 15/19.4.2022, l’avv. __________ chiede, appellandosi all’art. 6 CEDU di essere convocato ad una pubblica udienza. Viene inoltre postulata l’assunzione di determinate prove:
· l’audizione dell’avv. __________ (dello Studio legale __________) in relazione all’informazione data all’autorità fiscale sulla residenza in __________ del defunto;
· l’audizione del teste __________, che ha personalmente conosciuto e frequentato il de cujus;
· il richiamo dall’__________ delle fatture emesse per il consumo dell’elettricità;
· l’acquisizione agli atti della copia della carta d’identità del defunto, emessa dopo il rilascio del permesso B, dalla quale risulta la residenza effettiva a __________.
M. Il 24.5.2023 si è tenuta un’udienza alla Camera di diritto tributario, alla quale hanno preso parte l’Ufficio di tassazione delle imposte di successione e donazione rappresentato da __________ e __________ ed il ricorrente, accompagnato dal proprio patrocinatore, avv. __________, e dal proprio partner registrato, Simone __________.
Il ricorrente ha ribadito che la situazione del defunto avrebbe rappresentato un caso scolastico di revoca del permesso B e che non vi sarebbero unicamente degli indizi circa la residenza in __________ del de cujus ma delle vere e proprie prove. In __________, __________ disponeva di due appartamenti a __________, uno dei quali di 300 mq di superficie, ed aveva alle sue dipendenze del personale domestico. A __________, aveva invece preso in locazione un appartamento già arredato.
In merito alla residenza in __________, il ricorrente ha sottolineato il rilascio del certificato ereditario europeo, richiesto fra l’altro dalla stessa autorità fiscale cantonale.
All’udienza è inoltre intervenuto __________, che avrebbe conosciuto bene il defunto e che ha confermato che il legame di __________ con la Svizzera era essenzialmente limitato alle relazioni bancarie esistenti. Non ha saputo spiegare perché avesse preso in locazione un appartamento arredato. I loro incontri avvenivano sempre nel Canton Ticino, quando il defunto annunciava la sua prossima venuta.
Per sua parte, l’autorità fiscale ha ritenuto invece determinante il rilascio, da parte del Pretore, del certificato ereditario, nel quale è indicato l’ultimo domicilio del de cujus. Lo stesso non è stato contestato. Ha rilevato inoltre che il defunto aveva sempre presentato, tramite la fiduciaria __________i, le sue dichiarazioni d’imposta, a partire dal 2014, e che aveva ricevuto le relative decisioni di tassazione, nelle quali era considerato assoggettato per appartenenza personale, senza mai contestare il proprio domicilio.
Diritto
In via subordinata, l’insorgente postula l’applicazione, alla fattispecie, del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 1868, che imporrebbe l’applicazione di un’aliquota massima dell’8% alla successione netta, per calcolare l’imposta.
L’autorità fiscale, ritiene per contro che il domicilio del de cujus fosse in Svizzera, come attestato dal permesso di dimora (B) ottenuto da __________ a partire dal 2014, dalle dichiarazioni d’imposta presentate da quest’ultimo nel corso degli anni, nonché dal certificato ereditario rilasciato dalla Pretura di Lugano, il quale attesta, quale ultimo domicilio del defunto Lugano.
In relazione all’applicabilità del Trattato tra Svizzera ed Italia, l’UISD rileva che lo stesso non conferisce la possibilità di scelta, alle persone fisiche di nazionalità italiana domiciliate in Svizzera, se essere imposte secondo la legislazione del Cantone di domicilio oppure, qualora più favorevole, secondo il diritto tributario dello Stato italiano.
Si tratta preliminarmente di verificare la competenza dell’autorità fiscale ticinese ad imporre la successione del defunto __________, ritenuto come il ricorrente sostiene che l’ultimo domicilio del de cujus fosse in __________.
2.2.
La doppia imposizione viene evitata tramite l’esclusione oppure la limitazione dell’applicazione di una norma fiscale preesistente di diritto unilaterale. Una convenzione non può creare una nuova norma fiscale oppure allargare il campo di applicazione di una norma esistente (sentenza TF 2C_604/2011 del 9.5.2012, consid. 2).
Il principio dell’effetto negativo delle convenzioni di doppia imposizione si riferisce al fatto che tali convenzioni contengono unicamente regole che mirano a limitare i poteri impositivi degli Stati. Lo Stato indicato dalla convenzione ha pertanto il potere, ma non l’obbligo, di riscuotere un’imposta secondo il suo diritto interno. In altri termini, bisogna tenere distinta l’attribuzione della competenza di imporre un elemento di reddito o di patrimonio, che è disciplinata dalla convenzione di doppia imposizione, dall’esercizio di tale competenza, che dipende dal diritto interno degli Stati contraenti, riservate particolari disposizioni convenzionali. Uno Stato contraente può in tal modo, per ragioni di politica fiscale, rinunciare a fare uso del suo diritto di imporre un reddito o un capitale, sebbene gli sia attribuito da una convenzione, con la possibile conseguenza che tale elemento non sia imposto del tutto (doppia non imposizione) (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 25 gennaio 2017, n. 2C_606/2016 e 2C_607/2016, consid. 3.5; Oberson, Précis de droit fiscal international, Berna 2014, p. 49).
2.3.
Nell’ambito di imposta sulle successioni, la Svizzera ha concluso unicamente 8 Convenzioni per evitare la doppia imposizione. In assenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, si applica unicamente il diritto cantonale in materia d’imposte sulle successioni (Suter, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Erbschafts-und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2020, § 60, n. 7, p. 853).
Con l’Italia, in particolare, la Svizzera non ha sottoscritto alcuna CDI in ambito di successioni e donazioni. Nei rapporti con tale Stato, si applica pertanto il diritto interno e quindi, per quel concerne il Canton Ticino, le norme contenute nella Legge tributaria (Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 28).
Occorre pertanto esaminare la fattispecie alla luce del diritto interno.
Secondo l’art. 141 lett. b LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni, le trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte, segnatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione.
Giusta l’art. 147 LT l’obbligazione tributaria nasce quando:
a) il defunto aveva domicilio o dimora fiscali nel Cantone al momento del decesso;
b) la successione si è aperta nel Cantone.
3.2.
I trasferimenti di patrimonio, in virtù della successione legale o di una disposizione per causa di morte, sono sottoposti all’imposta di successione nel Cantone nel quale il defunto aveva il suo ultimo domicilio. Ad eccezione della sostanza immobiliare situata in altri Cantoni (in base all’art. 127 cpv. 3 Cost e alla relativa giurisprudenza), la sovranità fiscale del Cantone dell’ultimo domicilio del defunto si estende all’insieme della successione (assoggettamento fiscale illimitato), e quindi anche alla sostanza mobiliare posta in altri Cantoni o all’estero, riservata l’applicazione di disposizioni unilaterali specifiche del diritto cantonale oppure delle Convenzioni di doppia imposizione (Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2020, § 9, n. 9, p. 57).
Talune disposizioni cantonali fanno espressamente riferimento all’ultimo domicilio fiscale (il domicilio fiscale principale), mentre altre rinviano agli art. 23 e seguenti del Codice civile svizzero. La maggior parte delle leggi cantonali menzionano tuttavia l’ultimo domicilio senza ulteriori differenziazioni né definizioni (Hunziker, op. cit., § 9, n. 11, p. 58).
La legge tributaria ticinese, all’art. 147 lett. a, fa espressamente riferimento al domicilio fiscale. Ora, il domicilio fiscale nel Cantone è dato allorquando una persona vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT). In base all’art. 147 lett. a LT l’obbligazione tributaria nasce quando il de cujus era già imposto, prima del decesso, quale contribuente illimitatamente imponibile nel Cantone (Primi, op. cit., p. 39).
3.3.
3.3.1.
Nella pratica la determinazione dell’ultimo domicilio del de cujus si fonda sul domicilio fiscale definito dal diritto dell’imposta sul reddito e dalla giurisprudenza del Tribunale federale relativa al domicilio fiscale principale delle persone fisiche. Per quanto concerne la definizione del domicilio fiscale, la stessa si ispira strettamente alla nozione di domicilio del diritto civile, giusta gli art. 23 e segg. Di conseguenza, il domicilio fiscale, coincide, nella maggior parte dei casi con il domicilio civile secondo gli art. 23 e segg. CC, sicché le differenze nelle normative applicabili non hanno conseguenze pratiche (Hunziker, op. cit., § 9, n. 12, p. 58).
Il domicilio fiscale (principale) si trova, in regola generale, nel luogo in cui il contribuente risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, cioè nel luogo nel quale si trova il centro dei suoi interessi vitali (Hunziker, op. cit., § 9, n. 13, p. 59).
Il domicilio presuppone, in primo luogo, la dimora fisica in un luogo determinato, mentre la semplice volontà di costituire un domicilio non è sufficiente. Il soggiorno in un luogo dev’essere di durata indeterminata oppure di lunga durata e non dev’essere di natura puramente temporanea. Una volta che il domicilio è costituito, eventuali interruzioni nella dimora non lo fanno venir meno (Hunziker, op. cit., § 9, n. 14, p. 59).
In secondo luogo, il domicilio è legato all’intenzione di stabilirsi in maniera durevole al luogo di dimora. Tale intenzione dipende dalla finalità del soggiorno e si manifesta nei confronti dell’esterno secondo comportamenti fattuali nonché economici, ossia fatti di natura oggettiva. Semplici dichiarazioni di volontà (sentimenti, desideri, preferenze affettive per uno piuttosto che per un altro luogo) del contribuente come anche degli atti puramente formali, quali gli annunci di arrivo e di partenza, i permessi di soggiorno, l’esercizio del diritto di voto, l’iscrizione nel registro di commercio, non sono di per sé determinanti. Ad ogni modo, in caso di incertezza sulle circostanze di fatto, tali elementi possono costituire degli indizi dell’intenzione di stabilirsi durevolmente, sempreché anche il rimanente comportamento del contribuente ne dia conferma (Hunziker, op. cit., § 9, n. 15, p. 59).
3.3.2.
Se le condizioni del domicilio fiscale principale di una persona sono adempiute simultaneamente in più luoghi, è il luogo con il quale i legami intrattenuti sono più forti che determina il domicilio fiscale principale. I legami più forti sono quelli con il luogo nel quale si trova il centro degli interessi vitali. Per determinare la sovranità fiscale, ci si basa sull’insieme delle circostanze oggettive ed esterne, che consentono di individuare tali interessi, e non su quanto dichiara di auspicare il contribuente. La questione con quale luogo di dimora il contribuente intrattiene le relazioni più strette richiede una considerazione e una ponderazione accurata dell’insieme delle circostanze professionali, famigliari e di vita del singolo caso esaminato (Hunziker, op. cit., § 9, n. 16, p. 60).
3.3.3.
Nei rapporti internazionali, la costante giurisprudenza del Tribunale federale si fonda sul principio della permanenza del domicilio: se una persona che, fino ad allora, aveva il proprio domicilio fiscale in Svizzera trasferisce il proprio domicilio all’estero, il domicilio in Svizzera sussiste fino a che sia provata la costituzione di un nuovo domicilio all’estero (rémanence du domicile, sentenza TF 2C_510/2016 del 29 agosto 2016 consid. 2.3).
3.3.4.
Per quanto concerne l’onere della prova, siccome il domicilio è un fatto “generatore d’imposta”, di principio è all’autorità fiscale che incombe l’onere della prova dei fatti costitutivi del domicilio. Quando, secondo l’esperienza generale della vita, l’insieme delle circostanze permette di ammettere che l’ultimo domicilio del defunto di trovava un un luogo determinato, compete al contribuente di capovolgere tale presunzione (Hunziker, op. cit., § 9, n. 28, p. 64).
Ritornando al caso che qui ci occupa, il de cujus, nato il 12.12.1938, cittadino __________, si è trasferito in Svizzera, da __________ (in ____________________) il 3.3.2014. A partire da tale data, egli era in possesso di un permesso di dimora (B) con prima scadenza al 1.3.2021. In Ticino, era domiciliato a __________, in via __________.
In relazione all’ente locato, si rileva che, __________ aveva preso in locazione, all’arrivo in Svizzera, un appartamento di 2.5. locali, in via __________ a . Da metà aprile 2018, il contribuente aveva sottoscritto, sempre al medesimo indirizzo e nel medesimo edificio, un altro contratto di locazione di durata indeterminata (in sostituzione di quello precedente) con l’, per un appartamento più grande, di 3.5. locali, al 1° piano, già ammobiliato, della grandezza di 225.45 mq (doc. 14 allegato all’inventario successorio). La pigione mensile era pari a fr. 1'680.-, alla quale si aggiungevano fr. 200.- di spese accessorie (per complessivi fr. 1'880.- mensili).
Dal momento del suo arrivo in Svizzera, nel 2014, al momento del decesso, occorso il 19.9.2019 nella località di __________, sono trascorsi 5 anni.
4.2.
4.2.1.
Dalla disamina delle dichiarazioni fiscali presentate nel periodo 2014 – 2019 si può ritenere quanto segue in merito alla situazione personale del de cujus. Egli era celibe, pensionato e non svolgeva alcuna attività lucrativa. Le sue entrate erano costituite da redditi da sostanza mobiliare nonché dal valore locativo degli immobili di sua proprietà. I suoi averi patrimoniali erano, per la maggior parte, depositati presso la __________ a __________: il de cujus li aveva trasferiti nel corso del 2014, al suo arrivo in Svizzera (cfr. Modulo 2, “data acquisto” e documenti giustificativi allegati alla DF 2014). Nel Modulo 1, __________ ha sempre indicato __________. La documentazione giustificativa, in particolare quella bancaria, indicava: “Domiciliazione: Sig. __________, via __________, __________”. Rappresentante fiscale del de cujus era la __________ di __________. Per il periodo fiscale 2019, rappresentante fiscale dell’erede era lo Studio __________, __________. In Svizzera, oltre agli averi mobiliari, il de cujus deteneva i propri effetti personali e gioielli, come risulta dalle dichiarazioni fiscali compilate. Deteneva inoltre delle monete d’oro del valore di quasi fr. 300'000.-, depositate in una cassetta di sicurezza alla __________ di __________.
__________ era assicurato contro le malattie in Svizzera e pagava i relativi premi alla __________, per i quali faceva valere la relativa deduzione dai redditi.
4.2.2.
Dalla disamina, per esempio, del riparto relativo al periodo fiscale 2018, emerge chiaramente l’imposizione illimitata in Svizzera: in , il de cujus dichiarava unicamente il possesso delle residenze secondarie, una a __________ e una __________ ().
4.3.
Per quanto concerne le relazioni sociali del defunto, si rileva, per quanto emerge dagli atti, che lo stesso aveva un legame di amicizia con l’erede, __________ e il di lui compagno, __________. Gli incontri avvenivano “(…) sempre nel Canton Ticino, quando il defunto annunciava la sua prossima venuta” (verbale di udienza del 23.5.2023).
Dal testamento olografo, si deduce che il de cujus non aveva alcun legame con i “cugini ancora esistenti”, avendo deciso di estrometterli dal proprio asse ereditario. Si può dedurre inoltre che a __________ avesse, con tutta verosimiglianza, un legame – di natura spirituale – con le suore __________. Inoltre, nel suo testamento aveva designato come esecutore testamentario un avvocato di __________.
In merito al centro degli interessi del de cujus occorre altresì esaminare il suo testamento.
Agli atti vi è il testamento del defunto __________, sottoscritto, a __________, il 13.9.2015. La volontà testamentaria iniziava con la seguente premessa:
“Io sottoscritto __________ nato a __________ (__________) il __________, residente in via __________, __________ __________ (CH), nelle mie piene facoltà mentali e fisiche (…)”.
Esecutore testamentario veniva nominato l’avv. __________ (dello Studio legale __________).
Nelle disposizioni finali, il de cujus, indicava:
“Nota importante: desidero riposare 72 ore dopo la mia morte in un luogo silenzioso con l’impegno di dire il rosario, dalle __________ e conseguente funzione mortuaria per poi eseguire le mie ultime volontà espresse al paragrafo (…)”.
5.2.
Il 25.10.2019, il notaio avv. __________ ha pubblicato dinanzi alla Pretura di __________, Giudice __________, il testamento olografo __________. Il 29.10.2019 ed il 5.11.2019 avveniva la pubblicazione del testamento del de cujus: si indicava che il notaio avv. __________ aveva pubblicato il testamento olografo del defunto dinanzi alla Pretura di __________. In merito a __________ veniva espressamente indicato: “nato il __________, sesso maschile, non coniugato, cittadino __________, con ultimo domicilio in __________, deceduto a __________ il __________”.
Il 6.4.2020, il Pretore emanava una decisione di pubblicazione di grida relativa alla procedura di ricerca degli eredi del defunto __________. La pubblicazione avveniva tramite il Foglio Ufficiale Cantonale e il Foglio Ufficiale Svizzero di commercio per mano della Pretura, mentre la pubblicazione in __________ veniva effettuata direttamente dalla parte istante.
Il 14.5.2021, la Pretura di Lugano rilasciava il certificato ereditario al nome di __________, qdm. __________ nato il 12.12.1938, cittadino __________, con ultimo domicilio in __________” a __________.
5.3.
5.3.1.
Agli atti vi è anche un Certificato successorio europeo”.
Il 9.1.2020, dinanzi al notaio __________ di __________, __________ ha chiesto al pubblico ufficiale italiano – in presenza di __________ - di “ricevere un Atto di notorietà sulla successione del signor __________ nato a __________ il __________, in vita residente in __________ con permesso di dimora B (…) e domiciliato a __________ in via del __________, deceduto in __________ il __________” secondo il quale con il testamento “il de cuius ha devoluto tutti i suoi beni al signor __________ comparente soprageneralizzato”.
5.3.2.
Il 4.3.2020, l’avv. __________, notaio a __________, rilasciava il certificato successorio europeo “quale autorità competente ai sensi dell’art. 32 della legge 30 ottobre 2014 n. 16”.
Al punto 4.2 del certificato s’indicava:
“Il defunto era cittadino __________, nell’asse ereditario sono compresi beni siti in __________ e la residenza abituale del defunto, secondo quanto attestato ex DPR 445/2000 dall’erede, si trovava in __________”.
Al punto 6.8. “Indirizzo al momento della morte”, si indica “Lugano, Svizzera”.
Al punto 8 (“Legge applicabile alla successione”) si legge:
“8.1. La legge applicabile alla successione è quella del seguente Stato (…): __________;
8.2.1. Il defunto aveva la propria residenza abituale in quello Stato al momento della morte (articolo 21 del regolamento (UE) n. 650/2012) secondo quanto attestato ex DPR 445/2000 dall’erede. L’autorità certifica che ha adottato tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato e che al momento in cui ha redatto il certificato, i beneficiari non ne contestavano alcun elemento”.
5.3.3.
Il Regolamento UE n. 650/2012 ha istituito il Certificato Successorio Europeo valevole per le successioni delle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015. Il Regolamento si applica fra tutti gli Stati membri dell’UE, ad eccezione della Danimarca e dell'Irlanda (https://e-justice.europa.eu/478/IT/european_certificate_of_succession, sito consultato il 31.5.2023). Il presupposto è rappresentato dall’apertura di una successione che presenti aspetti di internazionalità. Il citato Regolamento prevede, quale criterio di collegamento generale, ai fini della determinazione sia della competenza sia del diritto applicabile, la residenza abituale del defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere ad una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con l
5.3.4.
Secondo l’art. 96 cpv. 1 della Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291) le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono riconosciuti in Svizzera se:
a. sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato d’ultimo domicilio dell’ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto o
b. concernono fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato di situazione dei medesimi.
Se la competenza dello Stato membro dell’UE si basa sull’art. 4 del Regolamento UE n. 650/2012, che attribuisce la competenza a decidere sull’intera successione agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, allora il certificato successorio può essere riconosciuto in Svizzera secondo l’art. 96 cpv. 1 LDIP, poiché l’ultima residenza abituale corrisponderà perlopiù con l’ultimo domicilio (Weiss/Bigler, Die EU Erbrechtsverordnung – Neue Herausforderungen für die internationale Nachlassplanung aus Schweizer Sicht, successio 2014, p. 163 ss., p. 192).
Il riconoscimento è invece escluso nel caso in cui vi sia una competenza svizzera concorrente. L’art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP esclude che una decisione straniera sia riconosciuta qualora una parte provi che una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera. Dal momento che, secondo il diritto svizzero, il procedimento successorio si considera avviato al momento del decesso, è difficilmente ipotizzabile che un'autorità straniera si sia occupata della questione ereditaria prima dell'autorità svizzera. Pertanto, in questi casi il riconoscimento deve essere rifiutato (Weiss/Bigler, op. cit., p. 193).
5.3.5.
Nella fattispecie, il Certificato successorio europeo indica l’Italia quale “residenza abituale del defunto, secondo quanto attestato ex DPR 445/2000 dall’erede”. Tale indicazione è in contrasto con l’ultimo domicilio del defunto secondo il diritto svizzero. Ne consegue che il Certificato successorio europeo non può essere riconosciuto.
Ora, dalla lettura dell’insieme degli elementi indicati, appare indiscutibile che il domicilio del de cujus, al momento del decesso, si trovasse a __________, in __________.
Ciò emerge da tutta una serie di elementi già passati in rassegna: anzitutto, il permesso di dimora richiesto dal defunto e a lui rilasciato dall’autorità cantonale e il fatto che il de cujus fosse illimitatamente assoggettato alle imposte ordinarie dal suo arrivo in Svizzera, nel 2014. Inoltre, la stragrande maggioranza dei suoi averi patrimoniali (ed i redditi generati) erano depositati presso una Banca a __________ (li aveva trasferiti al momento del suo arrivo in Svizzera), come anche i suoi effetti personali, nonché delle monete d’oro, custodite in una cassetta di sicurezza a __________. Sempre in Ticino, il de cujus aveva incontrato il suo erede, __________, e aveva stretto amicizia con il compagno di quest’ultimo __________ . Benché, risiedono entrambi in Svizzera.
A testimonianza della sua intenzione di risiedere durevolmente in Svizzera, __________ aveva trovato, nello stesso immobile in cui abitava in precedenza, un appartamento più grande, di 3.5 locali e di una superficie di oltre 200 metri quadri, al costo di fr. 1'880.- mensili. In Svizzera corrispondeva i cospicui premi della cassa malati.
Sempre a __________, il de cujus aveva conosciuto e probabilmente stabilito un rapporto di stima con le suore __________ ed era entrato in contatto con diversi professionisti per le sue pratiche amministrative. Sempre in Svizzera il de cujus aveva redatto e depositato il proprio testamento.
6.2.
6.2.1.
Ancora in sede di udienza, il ricorrente ha ribadito che il domicilio in Ticino di __________ sarebbe stato chiaramente fittizio. Ora ciò non traspare dagli atti. Ma anche se fosse il caso, la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto occasione di riconoscere che l’appartenenza personale, e di conseguenza l’assoggettamento illimitato, possano essere ammessi, in base al principio della buona fede, se una persona ha garantito alle autorità svizzere, nella procedura per il rilascio di un permesso di dimora, di costituire un domicilio o una dimora (fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il contrario. In casi simili, l’imposizione può fondarsi anche su un domicilio fittizio, che dipende dal fatto che le successive contestazioni dell’assoggettamento o della tassazione non possono essere prese in considerazione, in quanto contrastano con il principio della buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra factum proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler, Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p. 337).
6.2.2.
Il de cujus non ha mai sostenuto di non essere domiciliato in Ticino e di non essere illimitatamente imponibile in Svizzera, ma ha sempre dichiarato il contrario. Questa tesi è stata per la prima volta esposta alle autorità fiscali, per evidenti interessi fiscali, da parte di __________, che ha sostenuto che __________ __________ aveva il centro degli interessi vitali a __________, luogo in cui disponeva di due appartamenti, uno dei quali dell’ampiezza di 300 mq di superficie e con personale domestico. Ora, il fatto che il de cujus avesse alle dipendenze del personale domestico presso l’abitazione __________ non è stato comprovato e non è neppure verosimile, se si pensa che la quasi totalità delle sue relazioni bancarie erano state trasferite in Svizzera e non risulta che dai conti in questione venissero versati stipendi per il personale. La presenza in __________ del de cujus è, per il resto, limitata al momento della morte, occorsa in località __________, dove il contribuente, pensionato, aveva una residenza di vacanza. Dalla lettura del testamento risulta invero chiaro il fatto che il de cujus avesse invece ipotizzato di spirare in Svizzera, visto che desiderava venisse recitato un rosario da parte delle suore __________ di __________. Inoltre, dal momento che era pensionato, non gli era certo preclusa la facoltà di soggiornare nelle sue residenze di vacanza a __________ e al __________.
L’erede e __________ hanno tra l’altro precisato, in sede di udienza, di aver sempre incontrato il de cujus in Ticino.
6.3.
In merito ad un domicilio in __________, agli atti non vi è alcuna prova, se non le dichiarazioni rese dallo stesso erede, __________, e poi riportate – senza ulteriori approfondimenti specifici – nell’atto notorio del notaio __________ e nel Certificato successorio europeo, sulla base delle affermazioni dell’erede medesimo.
In merito a quest’ultimo documento, come già indicato in precedenza, lo stesso è disciplinato da un Regolamento europeo che si applica tra Stati membri dell’UE e serve per determinare, in fattispecie che denotano aspetti di internazionalità, l’ultimo luogo di residenza del de cujus.
Nella fattispecie, tuttavia, lo stesso non può prevalere sul certificato ereditario rilasciato dal Pretore di Lugano, basato sull’accertamento dell’ultimo domicilio del defunto.
6.4.
Oltre a tutto quanto esposto in precedenza, l’erede – che sostiene che l’ultimo domicilio di __________ si trovava in __________ – neppure ha mai sostenuto o comprovato di aver segnalato all’Agenzia delle entrate italiana di aver ricevuto della sostanza mobiliare da parte del de cujus, tramite la dichiarazione di successione (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-successione/a-chi-interessa, sito consultato il 1°.6.2023), cosa che si sarebbe imposta se, la residenza abituale del de cujus al momento del decesso si fosse situata in Italia.
6.5.
L’UISD ha pertanto correttamente stabilito che il defunto __________, aveva, al momento del decesso, il suo domicilio fiscale nel Canton Ticino (art. 147 lett. a LT).
Si tratta infine di valutare quali siano le conseguenze dell’eventuale applicazione alla fattispecie del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 1868.
Nel proprio gravame il ricorrente ritiene infatti, in applicazione del Trattato in parola, che l’imposizione della successione non debba essere diversa o più onerosa di quella che sarebbe richiesta in Italia per la medesima successione e postula di conseguenza che l’imposta sia calcolata applicando un’aliquota dell’8% all’attivo netto della successione.
7.2.
Tra la Svizzera e l’Italia è a tutt’oggi in vigore il Trattato di domicilio e consolare del 1868, il quale è da osservare nella misura in cui è applicabile dal punto di vista territoriale, personale e materiale. Nel caso in cui non sia applicabile, la competenza ed il diritto applicabili sono determinati dalle rispettive norme di conflitto (Wüstemann/ Marolda Martinez, Der schweizerisch-italienische Erbfall, successio 1/11, p. 62).
Secondo l’art. 5 del Trattato:
“Nè in tempo di pace nè in tempo di guerra non si potrà, in nessuna circostanza, nè imporre nè esigere per le sostanze di un cittadino dell’uno de due paesi nel territorio dell’altro, tasse, diritti, contribuzioni o gravami diversi o più gagliardi di quelli che sarebbero imposti od esatti per la medesima proprietà se questa appartenesse a un cittadino del paese o a un cittadino della nazione la più favorita. Resta altresì inteso che da un cittadino dell’uno dei due Stati che si troverà sul territorio dell’altro non potrà riscuotersi né esigersi alcuna imposta qualsia diversa né maggiore di quelle che potranno essere imposte o riscosse a carico di un cittadino del paese o della nazione la più favorita”.
Ora, l’art. 5 prevede l’applicazione del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, nella duplice accezione dell’obbligo del trattamento nazionale e della clausola della “nazione più favorita”.
Nei trattati internazionali in materia economica, il principio del trattamento nazionale viene utilizzato per impedire la nascita di distorsioni economiche e del protezionismo fra due Stati. Per gli Stati che si considerano quali Stati di diritto, tale principio contribuisce ad evitare la discriminazione. Il trattamento nazionale implica che lo Stato in causa non applichi un trattamento meno favorevole agli stranieri ed ai prodotti di origine straniera rispetto ai cittadini e ai prodotti nazionali (Ziegler, Droit international économique, 2a ed., Berna 2017, n. 333, p. 112).
La clausola della nazione più favorita si applica tra partner commerciali ed economici e rappresenta un aspetto del principio di non discriminazione nella sua accezione moderna e, conseguentemente, costituisce un mezzo per impedire le distorsioni di mercato. Questo principio è la garanzia, tra lo Stato A e lo Stato B, che se lo Stato C beneficia di un trattamento di favore per le sue attività economiche (commercio, investimenti, ecc.), nelle sue relazioni con lo Stato A o B, un trattamento simile oppure equivalente sarà allora applicato anche nelle sue relazioni con gli Stati A e B (Ziegler, op. cit., n. 330-331, p. 111).
7.3.
Nella fattispecie, con l’imposizione contestata il principio di non discriminazione non è stato violato. Con ogni evidenza, l’erede non può richiedere l’applicazione dell’aliquota più favorevole applicabile in __________. Come visto, l’ultima residenza del de cujus si trovava in Svizzera ed è secondo le normative fiscali del Canton Ticino che dev’essere considerata ed imposta la successione. L’imposizione sarebbe la medesima anche se il de cujus ed il suo erede fossero stati entrambi di cittadinanza elvetica. Né l’insorgente avrebbe potuto beneficiare di un’aliquota più favorevole se fosse stato applicabile un trattato in vigore con un altro Stato.
Con scritto 15/19.4.2022, l’avv. __________ ha richiesto di procedere all’assunzione di determinare prove:
· l’audizione dell’avv. __________ (dello Studio legale __________) in relazione all’informazione data all’autorità fiscale sulla residenza in __________ del defunto;
· l’audizione del teste, __________, __________, che ha personalmente conosciuto e frequentato il de cujus;
· il richiamo dall’__________ delle fatture emesse per il consumo dell’elettricità;
· l’acquisizione agli atti della copia della carta d’identità del defunto, emessa dopo il rilascio del permesso B, dalla quale risulta la residenza effettiva a __________.
8.2.
Secondo gli articoli 115 LIFD e 188 LT, le prove offerte dal contribuente devono essere ammesse nella misura in cui siano idonee ad accertare fatti rilevanti per la tassazione.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende tra l’altro il diritto per la parte interessata di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di far amministrare delle prove presuppone tuttavia che il fatto da provare sia pertinente, che il mezzo di prova proposto sia necessario per constatare questo fatto e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. D’altra parte, quand’anche la prova offerta risulti di per sé lecita, tale garanzia costituzionale non impedisce all’autorità di porre un termine all’istruttoria, allorquando le prove assunte le hanno permesso di formarsi una propria convinzione e, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (cfr. sentenza 2C_578/2014 e 2C_579/2014 del 10 novembre 2014 consid. 3.2 con rinvii).
8.3.
8.3.1.
Per quanto concerne la prova testimoniale di __________, quest’ultimo ha avuto modo di essere presente durante l’udienza dinanzi a questa Camera ed esprimere il suo rapporto con il de cujus.
8.3.2.
Per quanto attiene all’audizione dell’avv. __________, dello __________, si rileva che la stessa non sarebbe determinante per stabilire l’ultimo domicilio fiscale del de cujus: non si comprende in effetti quali informazioni avrebbe dato la legale all’autorità fiscale in relazione alla residenza di __________ in __________. Si rileva a tal proposito che le dichiarazioni fiscali presentate dal de cujus indicavano sempre il domicilio a __________ e non è mai stata contestata, in vita, l’imposizione illimitata. Anche nell’inventario successorio, presentato per mano dell’avv. __________, nel primo Modulo (compilato dall’autorità fiscale), si indica “già domiciliato a __________”, senza osservazioni di sorta.
8.3.3.
Per quanto concerne invece il richiamo delle fatture dell’__________, le stesse si rilevano senza portata probatoria. Il de cujus non ha mai messo in discussione la sua imposizione illimitata alle imposte ordinarie a far tempo dal suo trasferimento in Svizzera. Il fatto che trascorresse– verosimilmente – del tempo nelle abitazioni secondarie in __________, o anche viaggiando all’estero, non è incompatibile con il fatto che il centro dei suoi interessi si trovasse in Ticino, per i motivi già evocati in precedenza.
8.3.4.
Da ultimo, il ricorrente ha prodotto, con scritto del 15/19.4.2022, la copia della carta d’identità del de cujus, rilasciata a quest’ultimo, a __________ il 7.4.2014. La stessa riporta “Residenza: __________, via __________”.
Come detto in precedenza, __________ ha notificato il suo arrivo in Ticino il 3.3.2014. Non è noto quando abbia proceduto a richiedere l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’estero). L’iscrizione all’AIRE è, di per sé, obbligatoria per i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi (https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/services/service-info.sco?serviceId=92, sito consultato il 6.6.2023). Per i cittadini non iscritti all’AIRE la competenza al rilascio della carta d’identità rimane al Comune di residenza. Chi non è ancora registrato all’AIRE deve prima regolarizzare la propria iscrizione anagrafica, di preferenza tramite un portale elettronico ed attendere conferma dal Comune italiano competente dell’avvenuta iscrizione prima di poter domandare un appuntamento col servizio Carte di Identità. (https://consginevra.esteri.it/consolato_ginevra/it/i_servizi/per_i_cittadini/carta_identita/carta-identita.html, sito consultato il 6.6.2023). Ora nel caso di specie non è dato sapere quando __________ abbia avviato la procedura per richiedere la carta d’identità. È pertanto altamente probabile che ciò sia avvenuto prima del trasferimento del domicilio in Svizzera e, in ogni caso, prima dell’iscrizione all’AIRE.
Motivo per il quale, anche quanto riportato dalla carta d’identità non è suscettibile, nelle precitate circostanze, di determinare un’altra conclusione circa il domicilio del de cujus al momento della sua scomparsa. Ad ogni modo si rileva che il documento è del 2014 e il de cujus è venuto a mancare nel 2019. Il documento in questione non è pertanto utile per determinare il domicilio fiscale al momento della scomparsa di __________, avvenuta oltre cinque anni dopo il suo rilascio.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 300.–
per un totale di fr. 2’300.–
sono a carico del ricorrente.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: