Incarti n. 80.2022.144 80.2022.145
Lugano 20 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina Piemontesi - Gianola
parti
RI 1 RI 2 entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 giugno 2022 contro la decisione del 4 maggio 2022 in materia di IC e IFD 2018.
Fatti
A. __________ () e __________ () coniugati, rispettivamente cittadini __________ lui e __________ lei, sono entrambi a beneficio di un permesso di domicilio. I contribuenti, residenti a __________, sono alle dipendenze della __________, società attiva nell’assunzione di mandati “(…) con particolare riferimento alle tipologie di mandati giustificati da operatività commerciale in un contesto globale. L’importazione, l’esportazione, l’intermediazione, l’acquisto, la vendita di beni e servizi; l’acquisto, la gestione, la promozione, la vendita, l’intermediazione di beni mobili e immobili; il trading di commodities; l’acquisto, la vendita di beni mobili, (…)” (www.zefix.ch, sito consultato il 10.3.2025).
B. a.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018 i contribuenti dichiaravano un reddito imponibile di fr. 24'868.- ed una sostanza imponibile di fr. 14'223'439.-.
b.
Con richiesta di documentazione del 18 giugno 2020 l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) chiedeva ai contribuenti, rappresentati dalla __________ di voler presentare – entro il 9 luglio 2020 - i certificati di salario nonché “(…) la rendita da titoli e capitali incassata durante l’anno 2018 in quanto sui documenti forniti non figura”.
c.
Non avendo dato riscontro alla precedente richiesta di documentazione, il 20 agosto 2020 l’autorità fiscale attribuiva ai contribuenti un termine fino al 10 settembre 2020 per produrre la “rendita da titoli e capitali incassata durante l’anno 2018 in quanto sui documenti forniti non figura”. I contribuenti venivano avvertiti che, in caso di inosservanza dell’invito, valido quale diffida, si sarebbe proceduto “all’applicazione delle penalità previste dagli art. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in base agli art. 204 LT e 130 LIFD”.
C. Con decisione del 7 ottobre 2020, l’UT notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2018, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 312'900.- per l’IC (fr. 383'100.- il reddito determinante per l’aliquota) e fr. 310'700.- per l’IFD (fr. 374'800.- il reddito determinante per l’aliquota) e la sostanza imponibile in fr. 14'379'000.- (fr. 14'720'000.- l’importo determinante per l’aliquota).
In particolare, rispetto ai dati dichiarati, l’autorità fiscale, stabiliva un reddito da “titoli e capitali” pari a fr. 312'000.- e accertava un valore locativo dell’abitazione primaria di fr. 31'600.- e di quella secondaria di fr. 23'039.-.
Per quanto concerne il reddito da “titoli e capitali”, lo stesso era stato stabilito d’ufficio, nella misura del 2% degli stessi, siccome i contribuenti non avevano dato riscontro alla richiesta di documentazione del 20 agosto 2020.
D. a.
Con reclamo del 4/5 novembre 2020, i contribuenti, patrocinati dalla __________, contestavano l’esposizione d’ufficio di un reddito da titoli e capitali del 2%, argomentando che i titoli non avevano generato redditi, come si poteva evincere dagli attestati fiscali già prodotti con la dichiarazione d’imposta.
b.
Con richiesta del 17 gennaio 2022 (trasmessa tramite invio APlus), l’autorità fiscale attribuiva nuovamente alla __________, un termine fino al 7 febbraio 2022 per trasmettere la “documentazione a comprova dei redditi su capitali percepiti (attestazioni fiscali o equivalenti)”. In caso di inosservanza dell’invito il gravame sarebbe stato evaso in base alla documentazione già a disposizione dell’UT.
c.
Con decisione di tassazione del 4 maggio 2022 l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la seguente motivazione:
Con reclamo del 4 novembre 2020 i rappresentanti del contribuente contestavano l’esposizione di un reddito da titoli e capitali valutato nel 2% annui. Tramite richiesta del 17 gennaio 2022 con scadenza al 7 febbraio prorogato al 7 marzo 2022 l’Autorità fiscale ha richiesto le attestazioni fiscali delle relazioni possedute dal contribuente in quanto era stato prodotto soltanto l’estratto patrimoniale. Considerato che il termine per la presentazione della documentazione è scaduto infruttuoso, in assenza della documentazione necessaria a definire un importo corretto, la decisione di tassazione viene confermata e di conseguenza il reclamo respinto.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ impugnano la decisione su reclamo, per il tramite della __________, sostenendo di aver contestato l’aggiunta di un reddito da titoli e capitali pari al 2% e di aver già fornito le attestazioni fiscali, eccetto quella del conto presso la __________, con la prima dichiarazione d’imposta. Secondo i ricorrenti l’UT non avrebbe proceduto ad una disamina della documentazione trasmessa. L’unica attestazione mancante sarebbe proprio quella di __________, che riporta un patrimonio di € 8'523'765.65 ed una performance del 1.19% generata dalla liquidità. L’estratto patrimoniale fornito in sede di dichiarazione sarebbe sufficientemente chiaro da far comprendere che, nonostante non vi fosse un’attestazione fiscale, il reddito presunto del 2% sul totale dei titoli 15'599'877 non è sensata. Il totale dei redditi dovrebbe pertanto essere ridotto a fr. 103'748.-.
F. Con osservazioni del 14/15 giugno 2022, l’autorità fiscale, dopo aver preso visione della documentazione prodotta dai contribuenti, sostiene che la stessa non è sufficientemente chiara e completa. Dai conti__________ si noterebbero operazioni su cambio valute e vi sarebbe una pagina allegata, riportante varie operazioni “call e put” tra settembre e dicembre 2018, dalle quale si presume che il contribuente sia attivo con investimenti in azioni o in cambi. Una redditività nulla nel 2018 risulterebbe di difficile comprensione, “(…) un’analisi diversa potrebbe essere data in caso i capitali siano stati investiti con grandi competenze e metodologia tipica del commerciante professionale di titoli con la liquidità sistematicamente investita in maniera da avere esclusivamente utili in capitale esente”. L’autorità fiscale, pur riconoscendo che gli importi esposti sono elevati, ritiene che quanto presentato non basti per giustificare una redditività pari a fr. 0.-. Non sarebbe infatti comprensibile “come con capitali investiti in conti correnti il contribuente sia riuscito ad aumentare il proprio patrimonio, passato da Fr. 14'856'030.- nel 2017 a Fr. 15'599'877.- nel 2018 e diminuiti ancora a Fr. 14'890'493.- nel 2019”.
G. a.
Con scritto 12 gennaio 2023 la Camera di diritto tributario si è rivolta al rappresentante dei contribuenti, la __________, chiedendo la trasmissione dell’estratto fiscale 2018 rilasciato dalla Banca __________, ritenuto come tale documento non fosse agli atti. Con scritto 30/31 marzo 2023 l’attestato richiesto è stato prodotto ed inoltrato all’UT.
c.
Con scritto del 2 maggio 2023, la Camera di diritto tributario ha informato l’autorità fiscale che, con il ricorso, i contribuenti avevano prodotto anche l’attestazione fiscale rilasciata da __________ e gliel’ha trasmessa.
d.
Con osservazioni del 10 maggio 2023, il fisco, dopo aver preso visione della documentazione trasmessa, ha riconosciuto che i conti correnti dichiarati dai ricorrenti non presentavano redditi imponibili e che – di conseguenza – la decisione di tassazione era errata.
L’UT ha tuttavia attirato l’attenzione sull’evoluzione della sostanza mobiliare, passata da fr. 14'856'030.- (al 31.12.2017) a fr. 15'599'877.- (al 31.12.2018), con un aumento pari a fr 743'847.-, ed ha rilevato un evidente problema di disponibilità finanziaria.
Lo scritto è stato trasmesso anche alla __________, rappresentante dei contribuenti.
Diritto
Nel caso sub judice i ricorrenti contestano l’aggiunta, operata d’ufficio dall’autorità fiscale, dell’importo di fr. 312'000.- a titolo di “reddito da titoli e capitali”, sostenendo che la loro sostanza mobiliare non ha prodotto alcuna redditività imponibile. L’autorità fiscale ha, per contro, nel contesto della decisione su reclamo, ritenuto corretta l’imposizione d’ufficio di una redditività del 2% dei titoli e dei capitali detenuti al 31.12.2018 ed accertati in fr. 15'599'877.-. Poi, in seguito alla presentazione, con il ricorso, di ulteriore documentazione bancaria, l’autorità fiscale ha ammesso che, sui conti correnti dichiarati dal contribuente, non vi erano redditi imponibili e di conseguenza la decisione impugnata, su quest’aspetto, si rivelava, errata. L’UT ha segnalato tuttavia una problematica legata al dispendio, in quanto, considerati i redditi dichiarati dai contribuenti nel 2018, non si comprenderebbe come sia stato possibile ottenere un aumento della sostanza mobiliare nella misura di fr. 743'847.- dal 31.12.2017 al 31.12.2018.
2.1.
Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD; v. anche art. 196 LT). Deve in particolare compilare il modulo in modo completo e veritiero (art. 124 cpv. 2 LIFD; art. 198 cpv. 2 LT) e fornire i documenti necessari (art. 125 LIFD; art. 199 LT). Fra i documenti che una persona fisica deve allegare alla dichiarazione d’imposta figurano in particolare gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti (art. 125 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 199 cpv. 1 lett. c LT). Deve inoltre fornire, a domanda dell’autorità di tassazione informazioni orali e scritte, specialmente quando, vista la dichiarazione d’imposta, sorgono delle questioni in relazione ai redditi, alle spese di acquisizione, dell’evoluzione del patrimonio (art. 126 cpv. 2 LIFD; art. 200 cpv. 2 LT). Al contribuente incombe quindi la responsabilità dell’esattezza della sua dichiarazione (sentenze TF 2C_980/2017 del 28.6.2018 consid. 5.3., 2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2. e riferimenti ivi citati).
2.2.
Nell'adempiere l’obbligo d’informare, il contribuente non può invocare il segreto bancario. Egli deve procurarsi e fornire le attestazioni bancarie richieste, tra le quali le attestazioni di completezza (Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 20 ad art. 126 LIFD; Circolare 19 dell’AFC del 7.3.1995: Obbligo d'informare, di rilasciare attestazioni e di comunicare nella LIFD, pag. 4 e riferimenti ivi citati).
I terzi che hanno o hanno avuto relazioni contrattuali con il contribuente devono rilasciare un'attestazione sull'insieme delle loro relazioni contrattuali e sulle reciproche pretese e prestazioni (art. 43 cpv. 1 LAID; art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD; art. 201 cpv. 1 lett. e LT).
La prassi delle banche svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei a essere allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini dell’imposizione della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in base al suo stato alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su questi documenti bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e l’indicazione a piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta” (cfr. la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3).
Fra le attestazioni scritte previste dagli art. 127 cpv. 1 lett. e LIFD e 201 cpv. 1 lett. e LT figurano anche le cosiddette attestazioni di completezza, che hanno lo scopo di stabilire con chiarezza e certezza l’insieme delle pretese e prestazioni reciproche di un contribuente con l’istituto bancario di cui è cliente (cfr. a tale riguardo DTF 121 II 257 consid. 3b/b p. 261).
2.3.
Secondo l’art. 130 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione controlla la dichiarazione d’imposta e procede alle indagini necessarie. Il capoverso 2 prevede che esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Di analogo tenore gli artt. 204 cpv. 1 e 2 LT.
L’assenza di diffida, non impedisce, all’autorità fiscale di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento (sentenza TF 2C_618/2015 del 29.2.2016 consid. 4.2.), quando sussiste un’incertezza su tali elementi (sentenza TF 2C_679/2016 dell’11.7.2017 consid. 4.2.). Il contribuente dev’essere imposto secondo la sua capacità economica reale (sentenza TF 2C_679/2016 dell’11.7.2017 consid. 4.2.). L’autorità fiscale, chiamata a valutare d’ufficio il reddito imponibile di un contribuente deve tenere conto, secondo il proprio apprezzamento, di tutti i dati disponibili al momento di prendere la propria decisione. Non si può tuttavia esigere, dall’autorità fiscale, che effettui atti istruttori e che proceda a chiarimenti troppo dettagliati, in particolare quando non dispone di elementi probatori (sentenza TF 2C_679/2016 dell’11.7.2017 consid. 4.2.3). Quando le uniche indicazioni verificabili riguardano l’evoluzione della situazione della sostanza, l’autorità fiscale può basarsi sulla differenza tra lo stato della sostanza all’inizio ed alla fine del periodo fiscale, poi aggiungere all’importo ottenuto le spese private ed il tenore di vista stimati per determinare il reddito imponibile (sentenza TF 2C_467/2017 del 5.7.2018 consid. 5.4.).
Nel caso di specie, nell’ambito della procedura dinanzi all’UT, i contribuenti non hanno prodotto le attestazioni fiscali inerenti alcune relazioni intrattenute con istituti bancari. Il fisco ha chiesto, a più riprese, della documentazione “a comprova dei redditi su capitali percepiti”. In assenza della documentazione richiesta (ed in particolare quella relativa alle __________ e __________), ha stabilito d’ufficio una redditività pari al 2% della sostanza mobiliare.
In sede ricorsuale i contribuenti hanno prodotto la documentazione bancaria mancante ed in particolare le relazioni aperte presso le banche __________ e __________ __________. L’UT, dopo aver preso visione dei documenti, ha, da una parte, riconosciuto che la precedente decisione – con la quale veniva imposta una redditività del 2% degli averi – era errata, ma ha altresì rilevato l’inspiegabile evoluzione della sostanza dal 31.12.2017 al 31.12.2018.
3.2.
3.2.1.
Nel periodo precedente a quello attualmente sub judice, ossia il 2017, i contribuenti avevano presentato la dichiarazione d’imposta, indicando titoli ed averi per fr. 14'856'030.-. L’elenco dettagliato prevedeva la seguente designazione degli averi patrimoniali (pari a __________
24'500
2'798
16'998
1'119'982
__________ (prestito)
30'000
__________ (prestito)
131'455
3.2.2.
Per quanto concerne il periodo fiscale 2018, i ricorrenti hanno presentato l’Elenco dei titoli (Modulo 2), indicando una sostanza pari a fr. 15'599'877.-. Diversamente dal precedente periodo fiscale hanno indicato, per esteso, tutte le “sotto relazioni” in essere con __________ e __________ __________.
In particolare, dalla disamina delle relazioni di __________, composte in buona parte da conti correnti, emerge, rispetto all’anno precedente, un aumento di valore da fr. 10'152'390.- a fr. 10'907'894.-. ndr. Va per inciso indicato che nel Modulo 2 vi è un errore inerente il conto CH __________, in quanto dalla documentazione prodotta con il ricorso emerge che il conto aveva un valore imponibile al 31.12.2018 di fr. 841'973.- anziché di fr. 948'145.-.
Per quanto concerne, invece, l’Istituto di credito __________, occorre rilevare che, a fine 2018, gli averi ammontavano a fr 907'313.-, mentre quelli presso __________ a fr. 3'264'663.- (per entrambe le banche, rispetto al precedente periodo fiscale si riscontra l’elencazione di più conti).
3.3.
3.3.1.
Unitamente al ricorso, oltre all’estratto fiscale della banca __________, i contribuenti hanno prodotto anche degli estratti relativi ad altri conti presso __________ (che per inciso non figurano nell’elenco titoli, v. per esempio i conti __________; __________) nonché a taluni conti dichiarati (non tutti e non completi). Ora, dagli stessi emerge una certa operatività (per esempio l’acquisto di titoli, nonché il cambio di divise). Proprio in merito all’attività di cambio di divise occorre rilevare un’importante serie di operazioni sul conto __________ con immissioni di importanti capitali, come pure sul conto __________. È stata anche prodotta, sempre per __________, anche la “performance del portafoglio __________. di rif. EUR”.
3.3.2.
Nella sentenza TF 2C_868/2008 del 23.10.2009 (consid. 2.3. – 2.4.), il Tribunale federale ha ricordato che gli utili derivanti dalla vendita di beni – ossia immobili, titoli, metalli e valute – sono imponibili unicamente se l’attività viene svolta con l’obiettivo di generare un reddito. Di conseguenza, le plusvalenze private esenti da imposte, secondo l’art. 16 cpv. 3 LIFD, sono solo quelle realizzate nell’ambito della semplice gestione del patrimonio privato, ossia senza che il contribuente svolga un’attività particolare oppure sfruttando un’opportunità che si presenta in maniera fortuita.
3.3.3.
In relazione alle transazioni effettuate da privati su tali beni la giurisprudenza ha provveduto a sviluppare i criteri per tracciare la linea di demarcazione tra utili in capitale privati e commerciali. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che i seguenti elementi costituiscano indizi di un'attività lucrativa indipendente che eccede la mera amministrazione della sostanza privata: il carattere sistematico e/o pianificato delle operazioni, l'elevata frequenza delle transazioni, la breve durate di possesso dei beni prima della loro (ri)vendita, la stretta relazione tra la supposta attività indipendente (accessoria) e la formazione e/o la professione (principale) del contribuente, l'utilizzo di conoscenze specialistiche, l'impiego di ingenti fondi di terzi per finanziare le operazioni, il reinvestimento degli utili realizzati o la costituzione di una società di persone. Ciascuno di questi indizi può portare, in combinazione con gli altri o anche - eccezionalmente - da solo se riveste un’intensità particolare, al riconoscimento di un'attività lucrativa indipendente. Inoltre, l'assenza di elementi tipici di tale attività in un caso specifico può essere relativizzata da altre circostanze di particolare intensità. In ogni caso, sono determinanti le circostanze concrete del caso, così come si presentano al momento dell’alienazione.
Nel caso del commercio di titoli, il modo di procedere sistematico e pianificato e l'utilizzo di particolari conoscenze tecniche rivestono un’importanza minore; d’altro canto, occorre dare maggior peso ai criteri del volume delle transazioni e dell'impiego di ingenti fondi di terzi (sentenza TF 9C_403/2023 del 25.6.2024, consid. 5.5.; sentenza 9C_667/2022 del 21 agosto 2023 consid. 6.3 e giurisprudenza citata, in particolare la sentenza 2C_868/2008 del 23 ottobre 2009 consid. 2.7; cfr. anche la Circolare dell'AFC n. 36 del 27 luglio 2012 sul commercio professionale di titoli, che, in quanto direttiva amministrativa, non è vincolante per il Tribunale federale, ma da cui non si discosta senza un valido motivo).
3.4.
Ora la situazione dei contribuenti non è per nulla chiara, non potendosi comprendere, per i vari flussi di capitali, la loro origine né se le operazioni riscontrabili sui loro conti siano da configurare quali capital gain esenti (ossia pura amministrazione del loro patrimonio privato) o se configurino invece gli estremi di un’attività lucrativa indipendente. Motivo per il quale gli atti devono essere rinviati all’autorità fiscale, la quale dovrà richiedere ai contribuenti la trasmissione degli attestati di completezza per tutte le relazioni bancarie in essere nel 2018 ed inoltre gli estratti conto completi (1.1. – 31.12.). A tal proposito si osserva che, nel Modulo 2, per il 2018 sembra figurare anche un conto di pertinenza del figlio __________ (__________) che tuttavia, nel 2018, era maggiorenne.
In assenza di collaborazione da parte dei contribuenti si ricorda che l’autorità fiscale può procedere a determinare gli elementi imponibili (ed in particolare i redditi) d’ufficio, basandosi sulla differenza tra lo stato della sostanza all’inizio ed alla fine del periodo fiscale, per poi aggiungere all’importo ottenuto le spese private ed il tenore di vista stimati.
3.5.
Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. Pertanto la decisione su reclamo IC/IFD 2018 del 4 maggio 2022 è annullata e gli atti sono retrocessi all’autorità fiscale affinché proceda ai sensi dei considerandi. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2018 del 4 maggio 2022 è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità fiscale per i propri incombenti.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La cancelliera: