Incarti n. 80.2022.123 80.2022.124
Lugano 26 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI 1 rappr. da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 maggio 2022 contro la decisione del 6 maggio 2022 in materia di IC e IFD 2019.
Fatti
A. RI 1, cittadino italiano residente a __________, si è trasferito in Svizzera il 9 maggio 2018, quando gli è stato rilasciato un permesso di dimora (B). Il 18 dicembre 2019 ha sottoscritto un contratto di compravendita per l’acquisto della quota di proprietà per piani (PPP) n. __________, corrispondente a 242‰ del fondo base n. __________ RFD di __________.
Nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, presentata il 17 novembre 2020, il contribuente ha dichiarato un reddito dell’attività lucrativa dipendente netto, versatogli dalla __________ SA di __________, pari a fr. 294'744.35. Al netto delle deduzioni fatte valere, ha commisurato il reddito imponibile in fr. 250'656.–.
Con scritto del 23 aprile 2021, l’RS 1 si è rivolto al contribuente, invitandolo a produrre copia del contratto di acquisto dell’immobile di __________ con l’indicazione del modo di finanziamento e documentazione bancaria a comprova degli alimenti pagati nel 2019.
Ricevuta la documentazione richiesta, l’autorità di tassazione, con lettera del 28 maggio 2021, ha indirizzato al contribuente una nuova richiesta di collaborazione, sottoponendogli un calcolo delle entrate e delle uscite del periodo fiscale, “dal quale risulta[va] un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento”.
In data 18 novembre 2022, il contribuente, rappresentato dalla __________ SA, sosteneva che, “contrariamente a quanto indicato nella dichiarazione fiscale, l’ipoteca presso __________ Banca non [era] stata rimborsata”, con la conseguenza che il debito al 31.12.2019 ammontava a € 126'542.–, corrispondenti a fr. 137'552.–. Inoltre, avrebbe “ricevuto diverse donazioni da parte del papà __________ (dom. Italia) per un importo complessivo di EUR 74'470 ossia CHF 80’949”.
B. Con decisione del 5 gennaio 2022, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente la tassazione IC/IFD 2019, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 337'800.– per l’IC (per l’aliquota fr. 342'200.–) e in fr. 339'700.– per l’IFD (per l’aliquota fr. 344'200.–).
Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto ai proventi “altri redditi” per un ammontare di fr. 80'000.– con la seguente spiegazione:
Prestazioni valutabili in denaro o reddito d'altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria (la documentazione prodotta documenta il versamento da un conto cointestato con il padre al figlio, non è stata fornita dunque documentazione sufficientemente chiara a determinare l'eventuale esistenza o meno delle pretese donazioni).
C. Con reclamo 10 marzo 2022, il contribuente, rappresentato dalla __________, ha contestato l’aggiunta ai proventi dell’importo di fr. 80'000.– quali “altri redditi”. Ribadiva che suo padre, residente a __________, gli aveva donato, “nel corso del 2020 [sic] un importo complessivo di Eur 70'000.00, importo che è stato consegnato al figlio in contanti”. Allegava una dichiarazione del genitore e precisava che “i giustificativi allegati alla dichiarazione d’imposta si riferivano al trasferimento degli averi dei conti in Italia, estinti e trasferiti in Svizzera”.
L’UT ha respinto il reclamo, con decisione del 6 aprile 2022, richiamando “la giurisprudenza sia federale (TF 2A.355/1997 e 2P.276/1997) sia cantonale (CdT 80.2014.276)” e considerando la lettera sottoscritta dal donante “insufficiente, in assenza di bonifici bancari o altre prove di simile tipologia”.
D. Mediante tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dall’avv. __________, insorge avverso la decisione su reclamo del 6 aprile 2022. A suo avviso, l’importo di fr. 80'000.– dovrebbe essere stralciato, in quanto non si tratterebbe di un reddito bensì di una donazione da parte del padre, residente in Italia. Ravvisa una contraddizione nelle decisioni dell’autorità fiscale, che, nella decisione di tassazione, avrebbe riconosciuto “che il contribuente ha dimostrato il versamento dell’importo da un conto cointestato con il padre”, mentre, nella decisione dopo reclamo, gli avrebbe rimproverato “di non aver dimostrato il versamento dell’importo donato tramite bonifici bancari”. In via subordinata il ricorrente chiede che, se non fosse riconosciuta l’esistenza di una donazione, venga considerata, ai fini del calcolo dell’imposta, soltanto la metà dell’importo litigioso, dal momento che “l’importo imposto quale reddito proveniva da un conto cointestato al contribuente”.
E. Nelle sue osservazioni del 9 giugno 2022, l’UT propone di respingere il ricorso del contribuente. In merito alla documentazione bancaria prodotta, rileva che, a comprova della donazione ricevuta, quest’ultimo avrebbe prodotto “degli estratti dettagliati della __________”, dai quali “si evincono 3 versamenti in entrata (18 gennaio, 24 gennaio e 16 gennaio 2019) per complessivi euro 74'470.–“. I documenti in questione non proverebbero tuttavia che i capitali versati “siano stati effettivamente prelevati da un conto” del padre. L’autorità di tassazione riconosce poi che il contribuente avesse dichiarato (al 100%) il conto cointestato con il padre (Banca __________ n. __________), poi estinto nel 2019, e ipotizza che quest’ultimo abbia versato a contanti su questo conto “gli importi oggetto di ricorso, i quali sono stati a sua volta girati sul conto __________ intestato al ricorrente”. In mancanza della prova del prelevamento di tali importi da un conto intestato al genitore, il ricorso non potrebbe essere accolto.
Diritto
Il ricorrente, da poco trasferitosi in Svizzera, ha acquistato un appartamento nel Canton Ticino. Invitato dall’autorità di tassazione a giustificare il finanziamento dell’acquisto, ha prodotto documentazione in merito ai crediti bancari ricevuti. Dal confronto fra le entrate e le uscite del periodo fiscale 2019, tuttavia, è emerso un ammanco di liquidità, per il quale il fisco cantonale ha chiesto spiegazioni al contribuente. Quest’ultimo ha sostenuto di aver beneficiato di una donazione da parte del padre, per un importo di complessivi € 74'470.–. Ritenendo che l’insorgente non avesse provato che l’importo ricevuto costituisse una donazione, l’autorità fiscale lo ha assoggettato all’imposta sul reddito.
1.2.
Secondo gli articoli 16 LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Le eccezioni, in un sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 del’8 giugno 2020 consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID; art. 23 lett. a LT)
1.3.
Le donazioni sono quindi esenti dall'imposta diretta sul reddito al fine di evitare la doppia imposizione con l’imposta di donazione, che viene riscossa praticamente da tutti i Cantoni e che è di loro esclusiva competenza. Nel diritto civile, si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (art. 239 cpv. 1 CO). La nozione fiscale di donazione non si sovrappone necessariamente del tutto a quella di diritto civile; può infatti comportare delle particolarità dovute allo scopo della legge o a motivi pratici. Tuttavia, i criteri dell’atto di attribuzione tra vivi, della gratuità e dell’animus donandi sono comuni (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020 consid. 3.3).
1.4.
Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n. 2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137 consid. 3a).
1.5.
Se in esito alle misure istruttorie rimangono delle incertezze, le regole generali sull’onere della prova (art. 8 CC), volte a stabilire chi deve sopportare le conseguenze del fallimento della prova o dell’assenza della prova di un fatto, fanno sì che i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno allegati e provati dal fisco, mentre quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e comprovati dal contribuente. Se le prove raccolte dal fisco forniscono sufficienti indizi che rivelano l'esistenza di elementi imponibili, spetta allora al contribuente dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni e sopportare l’onere della prova del fatto che giustifica l’esenzione (sentenza del TF n. 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid. 4.2 e riferimenti).
Un contribuente, che sostiene di aver ricevuto un pagamento che non costituisce reddito imponibile bensì donazione esente dall’imposta sul reddito, deve pertanto sopportare le conseguenze della mancata prova (cfr. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).
Nel caso in esame, nella dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019, compilando l’elenco dei titoli e altri collocamenti di capitali (Modulo 2), il ricorrente ha risposto negativamente alla domanda se avesse “beneficiato di donazioni di beni o diritti nel 2019”.
Solo dopo la seconda richiesta di documentazione da parte dell’UT, inviatagli il 28 maggio 2021, per giustificare l’ammanco di liquidità che emergeva dal calcolo delle entrate e uscite, il contribuente produceva copia degli estratti del suo conto presso __________, da cui risultavano tre bonifici a suo favore, provenienti da un conto corrente bancario italiano presso la __________ di __________, conto di cui erano contitolari il ricorrente e il padre. Questi i versamenti in questione, per un importo complessivo di € 74'470.–:
bonifico del 16.01.2019 € 24'970.00
bonifico del 18.01.2019 € 25'000.00
bonifico del 24.01.2019 € 24'500.00
Nella sua decisione di tassazione, l’UT ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse “sufficientemente chiara a determinare l’eventuale esistenza o meno delle pretese donazioni”, per il fatto che il versamento proveniva “da un conto cointestato”, e ha quindi imposto l’importo di fr. 80'000.– a titolo di “altri redditi”.
Con il suo reclamo contro la decisione di tassazione 2019, il contribuente ha poi prodotto una dichiarazione, sottoscritta dal padre __________, nella quale conferma di aver “effettuato [nel corso dell’anno 2019], una donazione in contanti a [suo] figlio [per] l’importo complessivo di Euro 70'000.00”.
Il fisco cantonale, con la decisione impugnata, ha tuttavia respinto il reclamo, ritenendo “insufficiente” la dichiarazione del preteso donante, “in assenza di bonifici bancari o altre prove di simile tipologia”.
2.2.
La pretesa del ricorrente di aver beneficiato di una donazione da parte del padre, residente all’estero, non è supportata da prove convincenti.
In primo luogo, si scontra con la stessa dichiarazione d’imposta, da lui presentata, nella quale aveva negato di aver ricevuto liberalità nel corso del periodo fiscale.
D’altra parte, è solo dopo che l’autorità di tassazione gli ha sottoposto il calcolo delle entrate e delle uscite, chiedendogli di giustificare l’ammanco di liquidità, che ha sostenuto la tesi della donazione.
Per quanto concerne la documentazione bancaria prodotta, come argomentato dal fisco cantonale, la stessa non comprova che i versamenti, pervenuti sul conto bancario dell’insorgente, provenissero dal padre. In effetti, gli importi litigiosi sono usciti da un conto bancario presso una banca italiana, di cui erano contitolari padre e figlio. Il conto in questione (Banca __________, n. __________) era peraltro stato indicato nell’elenco titoli, allegato dal contribuente alla dichiarazione d’imposta 2019, con un saldo nullo al 31.12.2019. Ciò non basta ancora tuttavia a dimostrare che i capitali litigiosi provenissero dal padre e che siano stati donati al figlio.
Con il reclamo, il ricorrente ha cercato di supportare questa lacuna, producendo una dichiarazione del genitore, che, nell’aprile 2020, confermava di avergli donato “in contanti” l’importo complessivo di € 70'000.–. Questa dichiarazione scritta non comprova tuttavia che l’importo, uscito dal conto cointestato presso la Banca __________ nel mese di gennaio del 2019, fosse precedentemente stato versato su quel conto da __________ e che costituisse una donazione a favore del figlio.
2.3.
È comprensibile che, nella fattispecie, l’autorità di tassazione abbia preteso una prova particolarmente rigorosa della provenienza dei capitali che sarebbero stati donati al ricorrente. Infatti, risiedendo il preteso donante all’estero e non essendo pertanto contribuente in Svizzera, è praticamente impossibile verificare dalla sua dichiarazione fiscale se vi sia stata una corrispondente diminuzione patrimoniale.
In una sentenza recente, il Tribunale federale si è confrontato con la questione della deducibilità di un preteso debito, che un contribuente sosteneva di aver contratto nei confronti di un parente residente in Italia. Ha dunque ricordato che, se, di regola, trattandosi di riconoscere un debito, è sufficiente indicare, quando il creditore è domiciliato in Svizzera, il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso creditori che risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati. Per consolidata prassi, è richiesta dal contribuente una collaborazione particolarmente qualificata. In effetti, nei rapporti giuridici internazionali, le relazioni del creditore estero sono sottratte al controllo delle autorità fiscali svizzere, ragione per cui il contribuente sottostà all'onere della prova nonché ad un obbligo di collaborazioni accresciuti. Oltre alle generalità del creditore, egli deve presentare una documentazione credibile e completa, quali i contratti dei singoli negozi, la corrispondenza o della documentazione bancaria (sentenza 2C_579/2019 del 29 marzo 2022 consid.4.5 e riferimenti).
Questa giurisprudenza trova applicazione anche nei confronti di uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione CDI che soddisfa gli standard attuali dell’OCSE in materia di scambio di informazioni (art. 26 del Modello di convenzione fiscale dell’OCSE). Infatti, l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale sottostà al principio di sussidiarietà (sentenza del TF 2C_1113/2018 dell’8.1.2019 consid. 2.2.3, in RF 2019 p. 310). Quest’ultimo ha lo scopo di garantire che la domanda di assistenza amministrativa intervenga solo a titolo sussidiario e non per far gravare sullo Stato richiesto l’onere di ottenere informazioni che sarebbero alla portata dello Stato richiedente in virtù della sua procedura fiscale interna (DTF 144 II 206 consid. 3.3.1).
2.4.
La documentazione prodotta dal ricorrente a supporto della tesi della donazione ricevuta solleva qualche interrogativo anche in merito alla tempistica con cui si sarebbero svolti i fatti.
Se, nella sua dichiarazione datata aprile 2020, il padre del contribuente sostiene di aver proceduto alla donazione “in contanti” nel corso del 2019, nel reclamo del 10 marzo 2022 la donazione viene invece collocata “nel corso dell’anno 2020”. Verosimilmente si tratta di un errore.
In ogni caso, la donazione “in contanti” è anche difficilmente situabile “nel corso dell’anno 2019”. In effetti, già nei primi giorni dell’anno (16.01, 18.01 e 24.01) i capitali donati dal padre al figlio sarebbero stati trasferiti dal conto corrente italiano, cointestato, al conto svizzero del figlio. La donazione dovrebbe essere allora avvenuta nei giorni precedenti. Ci si potrebbe chiedere perché il padre non abbia versato direttamente l’importo donato sul conto svizzero intestato al figlio.
Qualche chiarimento in merito alla provenienza dei capitali in discussione sarebbe potuto scaturire dalla presentazione degli estratti del conto italiano. Ma il ricorrente si è limitato a produrre gli estratti del conto svizzero.
In queste circostanze, non si può ritenere che il contribuente abbia adempiuto l’onere di comprovare di aver beneficiato di una donazione, esente dall’imposta sul reddito.
2.5.
È difficilmente comprensibile la censura, sollevata nel ricorso, in merito alla pretesa contraddizione in cui sarebbe caduto l’UT, per il fatto di aver, dapprima (nella decisione di tassazione), riconosciuto “che il versamento proviene da un conto bancario” e, in seguito (nella decisione dopo reclamo), rimproverato al ricorrente “di non aver dimostrato il versamento dell’importo donato tramite bonifici bancari”.
Che la documentazione bancaria prodotta dal contribuente non fosse sufficiente a comprovare la donazione lo ha riconosciuto, per fatti concludenti, egli stesso, quando ha allegato al reclamo la dichiarazione del padre, che confermava la tesi della donazione “in contanti”.
È chiaro che il “bonifico bancario”, del quale l’autorità fiscale ha lamentato la mancanza nella decisione impugnata, non corrisponde agli estratti del conto svizzero prodotti dal contribuente in seguito alla richiesta di documentazione. Ciò che si aspettava il fisco cantonale era invece una prova documentale della provenienza dei capitali in questione dal patrimonio del preteso donante. Documentazione che tuttavia non è mai pervenuta.
Per la stessa ragione non può essere accolta la domanda subordinata del ricorrente, che pretenderebbe di ridurre la ripresa fiscale alla metà dell’importo litigioso, in considerazione del fatto che il versamento proveniva da un conto a lui cointestato. In base alla documentazione disponibile, non si può escludere neppure che i capitali appartenessero già al ricorrente negli anni precedenti. Poiché in tal caso sarebbero semplicemente stati trasferiti da un conto bancario italiano ad uno svizzero, rimarrebbe irrisolto il problema dell’ammanco di liquidità constatato nel corso del 2019. Infatti, i capitali in discussione sono già inclusi nel saldo dei capitali del ricorrente al 31.12.2019 (fr. 534'364.–).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1300.–
sono a carico del ricorrente.
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: