Incarti n. 80.2022.100 80.2022.101

Lugano 30 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina Piemontesi - Gianola

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 10 aprile 2022 contro la decisione del 16 marzo 2022 in materia di IC e IFD 2020.

Fatti

A. __________ () e __________ (), sono stati domiciliati in __________, a __________ sino al 13.12.2020, data in cui hanno annunciato il trasferimento del proprio domicilio nel Comune di __________, nel Canton __________.

B. a.

Con scritto 17.2.2021, i coniugi __________ trasmettevano alla Divisione delle contribuzioni, che ne aveva fatta esplicita richiesta, i giustificativi a comprova del loro trasferimento a __________. Spiegavano di aver preso in locazione, nel __________, un appartamento di 4.5 locali, della superficie di 110 mq, a partire dal 14.12.2020. Allegavano la fattura della ditta __________, a comprova del trasloco, e precisavano di aver dato la disdetta del contratto di locazione, per l’appartamento di __________, con effetto al 31.7.2021. Avrebbero intrapreso gli spostamenti da e per __________ sia in treno sia in automobile. Allegavano degli scontrini relativi ad acquisti effettuati nel Canton __________ e segnalavano che, dal 16.12.2020, “la postazione di telelavoro di __________ si trova a __________”. Motivo per il quale, a seguito delle informazioni esposte, chiedevano di voler stralciare i loro nominativi dal ruolo di contribuenti del Canton Ticino, con effetto al 31.12.2019.

b.

Con scritto del 22.6.2021, i contribuenti si rivolgevano nuovamente alla Divisione delle contribuzioni, allegando la dichiarazione d’imposta 2020, nella quale quantificavano reddito e sostanza in fr. 0.-, siccome a partire dal 13.12.2020 avevano regolarmente segnalato la loro partenza per il Canton __________, luogo nel quale erano assoggettati illimitatamente. Allegavano la decisione di tassazione loro notificata dal Canton __________, per il 2020.

C. Con decisione del 29.9.2021, l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2020, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 154'800.- per l’IC e in fr. 153'700.- per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 23'000.-.

D. Con reclamo 16/18.10.2021, __________ si aggravavano contro la decisione di tassazione IC/IFD 2020, censurando il loro assoggettamento illimitato alle imposte nel Canton Ticino. Dopo aver ribadito quanto già illustrato nella lettera del 17.2.2021 alla Divisione delle contribuzioni in relazione al trasferimento nel Canton __________, gli insorgenti lamentavano che l’autorità fiscale ticinese avesse adottato la propria decisione per l’anno 2020, ignorando la loro posizione ed i mezzi di prova allegati, senza fornire alcuna motivazione. Lamentavano una doppia imposizione, creatasi con il Canton __________, e chiedevano pertanto l’annullamento delle decisioni di tassazione emesse dal Canton Ticino e la restituzione degli acconti già pagati.

E. Con decisione del 16.3.2022, l’autorità fiscale respingeva il reclamo. Dopo aver ricordato il tenore degli scritti degli insorgenti del 17.2.2021 e del 22.6.2021, precisava che, in ossequio al diritto di essere sentiti, i contribuenti erano stati convocati in audizione più volte.

Nel merito, motivava come segue la propria decisione:

“(…) nel caso in esame l’annuncio della partenza dal Comune di __________ e di arrivo nel Comune di __________ a metà dicembre 2020, e pure l’avvenuta tassazione dei coniugi nel Canton __________ per l’anno 2020, non sono propri a fondare in nuovo domicilio fiscale dei contribuenti nel predetto Cantone. A sostegno del domicilio fiscale dei contribuenti in Canton Ticino, vi sono molteplici e importanti elementi. Entrambi i coniugi esercitano un’attività lucrativa dipendente in Ticino. Il signor __________ è impiegato a tempo pieno presso l’Amministrazione federale delle dogane e presta servizio nella sede di __________ (…). Mentre la signora __________ era impiegata, sempre a tempo pieno, in qualità di Capoufficio dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________, ricoprendo quindi una funzione dirigenziale (…). È ben vero che la stessa nel 2020, ritenuti i provvedimenti restrittivi attuati durante l’emergenza coronavirus, ha certamente beneficiato della possibilità del telelavoro da casa, tuttavia, considerato come l’appartamento di __________ è stato locato dai coniugi soltanto a partire dal 14 dicembre 2020, l’attività lavorativa è stata prestata senza ombra di dubbio sempre in Canton Ticino. Del resto, come confermato dai contribuenti, l’appartamento sito in via __________ a __________ è rimasto a loro disposizione fino a fine luglio 2021. Non per nulla, l’indirizzo riportato nel contratto di locazione dell’appartamento di -, concluso il 4 novembre 2020, riportava ancora l’indirizzo dell’appartamento in __________ a __________. Considerate le tempistiche ristrette appare pertanto poco verosimile che al 31 dicembre 2020 i contribuenti alloggiassero già nell’appartamento di -”.

Secondo il fisco ticinese, i contribuenti non avevano comprovato che il loro centro degli interessi vitali fosse stato trasferito nel Canton __________. Al 31.12.2020 ciò non era il caso: non solo perché i contribuenti erano entrambi attivi a tempo pieno in Ticino, peraltro la signora __________ in una posizione di funzionario dirigente – elemento questo che concorre a determinare il domicilio fiscale – ma anche perché nel Canton Ticino venivano intrattenute le relazioni più intense, non solo di carattere materiale, ma anche di carattere ideale. I contribuenti erano nati e cresciuti in Ticino, dove risiedevano famigliari (la madre della contribuente e la madre ed il fratello di __________) ed amici della coppia. Per quanto attiene invece al Canton Zugo i reclamanti non avevano apportato alcuna prova a sostegno del trasferimento del centro dei loro interessi vitali nel 2020. In questo Cantone non risultavano esserci legami, né di carattere ideale (famiglia, parenti, cerchia di conoscenti e di amici) né di carattere materiale (la loro professione). I reclamanti non avevano dimostrato pertanto di avere alcun legame personale e sociale con il Comune di __________.

F. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ contestano la decisione di tassazione adottata dal Canton Ticino.

Argomentano di aver preso in locazione, a far tempo dal 14.12.2020, l’appartamento di 4.5 locali a __________, il quale era già funzionante (“allacciamenti elettricità, acqua, ecc, persino le targhette coi nostri nominativi sulla bucalettere e campanello, eseguito dalla __________”). Nei giorni 15-16.12.2020, avebbero effettuato il trasloco dei mobili e degli effetti personali da __________ al Canton __________. Visto che gli operai della ditta __________ avevano già montato tutti i mobili, nei giorni seguenti i ricorrenti avrebbero svuotato le scatole e riposto i vari oggetti, compreso l’allestimento della postazione di telelavoro. Allegano la prenotazione via e-mail per la notte del 15.12.2020 presso l’albergo __________ “dove abbiamo dormito in quanto avendo caricati tutti i mobili sul camion della __________ non avevamo un letto dove dormire quella notte”. A seguito del trasloco, l’appartamento di __________ sarebbe rimasto vuoto e non più utilizzabile per poterci vivere. A comprova della loro presenza fisica a __________, gli insorgenti sostengono di aver prodotto: la fattura del trasloco, la fattura dell’accordatura del pianoforte, gli scontrini di acquisti di generi alimentari e vari, i biglietti del treno. Considerato come in quel momento vigesse un “semi-lockdown” legato alla pandemia di Coronavirus, taluni negozi ed anche i ristoranti, cinema, teatri sarebbero stati chiusi, i giustificativi offerti quali prova della loro presenza nel Canton __________ sarebbero stati gli unici a disposizione. Oltre all’annuncio di arrivo nel Canton __________, i contribuenti avrebbero poi provveduto immediatamente a espletare le pratiche amministrative quali il cambio di indirizzo, le targhe dell’auto, le varie assicurazioni, la cassa malati.

L’autorità fiscale ticinese avrebbe manifestato un certo fastidio per il fatto che i contribuenti si fossero trasferiti a metà del mese di dicembre. Tuttavia, questa scelta sarebbe stata dettata da una casualità e legata alla possibilità di prendere in locazione un appartamento ad un prezzo conveniente e ben situato. Essi sarebbero infatti stati alla ricerca di un appartamento nel Canton __________ già da un anno, ma il mercato immobiliare non era facile, siccome “c’è poco sfitto e tanta richiesta”. Se vi fosse stata la possibilità di poter riconsegnare immediatamente l’appartamento di __________, l’avrebbero fatto, ma avrebbero avuto dei termini di disdetta da rispettare. Avrebbero pertanto riconsegnato l’ente locato anticipatamente al 28.5.2021.

Il fatto che nel contratto di locazione dell’appartamento di __________ figurasse ancora l’indirizzo di __________ era dovuto al fatto che al momento della sottoscrizione, il 4.11.2020, abitavano ancora a __________. L’autorità fiscale, dal 14.12.2020 avrebbe comunque sempre indirizzato tutta la corrispondenza nel Comune di __________.

In merito alla situazione famigliare, gli insorgenti convivrebbero da 26 anni e sono sposati da 24. Sarebbero completamente indipendenti dalle loro madri e __________ non intratterrebbe alcun rapporto con il fratello e la di lui famiglia da oltre vent’anni. Anche con le amicizie d’infanzia si sarebbero “persi di vista col tempo”. A __________ non avrebbero mai intrattenuto rapporti particolari con il vicinato né mai stata utilizzato la piscina comunale o partecipato ad eventi organizzati dal Comune, per il quale non avrebbero mai rivestito una carica pubblica. A __________, la gente sarebbe molto più gentile ed aperta, a cominciare dai vicini del palazzo, e il Comune coinvolgerebbe molto i propri concittadini.

Le attività lavorative svolte dai contribuenti sarebbero completamente diverse “per luoghi, giorni e orari che non coincidono tra loro”. Motivo per il quale il rientro a casa a __________ sarebbe il momento di condivisione della vita coniugale e di conseguenza il loro centro degli interessi. Da __________, __________ avrebbe svolto la propria attività in telelavoro. Inoltre, non potrebbe essere considerata “un funzionario dirigente secondo la giurisprudenza in quanto quale Capo Ufficio dell’Ufficio tassazioni di __________ (funzione che non occupa più) gestiva un piccolo team di 28 persone con prevalentemente mansioni di mero controllo della produzione, parificabili a quello di un quadro intermedio, senza alcun potere decisionale determinante per l’azienda”, mentre “ogni decisione strategica viene […] presa dalla Direzione della Divisione”.

G. Nelle sue osservazioni del 10/13.6.2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il ricorso presentato dai coniugi __________. Sebbene i contribuenti sostengano che, dal giorno del trasloco, mobili ed effetti personali si trovassero nell’appartamento di __________, avrebbero avuto a disposizione l’appartamento a __________ sino al 31.7.2021. Entrambi i coniugi avrebbero esercitato ed eserciterebbero tuttora un’attività lucrativa dipendente in Ticino. __________ è attivo presso l’Amministrazione federale delle dogane e presterebbe servizio nella sede di __________, “professione che comporta turni di lavoro, anche notturni e nei giorni festivi”. __________, nel periodo fiscale sub judice sarebbe stata impiegata a tempo pieno nella funzione di Capo Ufficio dell’UT di __________ e in questa veste avrebbe avuto numerose responsabilità, in termini gestionali strategici e di produzione. Il suo ruolo non si sarebbe limitato ad un mero controllo della produzione, ma all’attuazione di tutte le misure atte al miglioramento del servizio pubblico. Servizio pubblico che, per quanto concerne l’UT di __________ si occupava di oltre 37'500 contribuenti all’anno e relative tassazioni. Inoltre, proprio perché i ricorrenti esercitano due professioni completamente diverse per luoghi, giorni e orari (che non coincidono tra loro), l’autorità fiscale si chiede come sia possibile che già nel dicembre 2020 il loro centro degli interessi fosse a __________, a maggior ragione se si considerano le restrizioni Covid 19 in vigore anche a fine 2020. Ritenuti i soli 15 giorni di soggiorno a __________ nel 2020, l’autorità fiscale presume che le attività organizzate dal Comune, a cui hanno fatto riferimento i contribuenti, fossero intervenute nel 2021. I ricorrenti neppure in questa sede avrebbero apportato la prova a sostegno del trasferimento dei loro interessi vitali nel Canton Zugo nel 2020: in quest’ultimo Cantone non risultano esservi legami né di carattere ideale (famiglia, parenti, cerchia di conoscenti e di amici) né di carattere materiale (professionale). In Ticino, al contrario, si concentrerebbero tutti i legami sia di carattere ideale che materiale

H. Il 7.2.2023 si è tenuta un’udienza dinanzi alla Camera di diritto tributario.

I ricorrenti hanno prodotto una memoria scritta. Hanno precisato che i giorni dal 14 al 20 dicembre 2020 entrambi avevano preso vacanze per poter fare il trasloco. Il 21 dicembre avrebbero ricevuto a __________ l’accordatore del pianoforte e dal 22 dicembre i giorni erano festivi. Proprio perché gli spostamenti per lavoro erano rari e perché la moglie operava in telelavoro, l’abbonamento generale dei mezzi pubblici sarebbe stato sottoscritto solo a partire dal 28 maggio 2021. Per quanto riguarda il marito, svolgendo la sua attività alla dogana di Chiasso, i suoi turni di lavoro prevedevano che, quando il turno si concludeva dopo una certa ora, potesse soggiornare in una camera a disposizione sul posto di lavoro. Ciò avveniva mediamente una notte a settimana. Il marito avrebbe iniziato a lavorare a __________ il 1° luglio 2022. La contribuente frequenterebbe corsi di tedesco organizzati dal Comune a partire dal settembre 2021.

La Divisione delle contribuzioni ha escluso che già al 31 dicembre 2020 il centro degli interessi dei contribuenti fosse stato trasferito nel Canton Zugo, in quanto negli ultimi giorni dell’anno i contribuenti erano in vacanza e stavano occupandosi del trasloco. La volontà di trasferirsi non si era cioè ancora concretizzata. D’altra parte non avrebbero cercato un subentrante per il loro appartamento di __________ e non avrebbero informato del trasferimento la Direzione della Divisione delle contribuzioni.

I ricorrenti hanno ancora precisato di aver trasferito la loro assistenza medica nel Canton Zugo nel corso del 2022, in quanto in precedenza non avrebbero fruito di servizi medici. La contribuente avrebbe pertanto mantenuto il medico dentista a Lugano. Per quanto riguarda l’appartamento di __________, dopo il trasloco non sarebbe stato disdetto l’abbonamento per l’elettricità ma sarebbero stati trasferiti il numero di telefono fisso e l’abbonamento per internet e televisione. Lo stipendio della contribuente continuerebbe tuttora ad essere versato sul conto Postfinance e quello del marito sul suo conto presso Banca Stato. I ricorrenti avrebbero tuttavia aperto il 3 gennaio 2022 due conti anche presso la __________ Kantonal Bank.

La Camera di diritto tributario ha attribuito agli insorgenti un termine di 30 giorni per produrre la seguente documentazione:

· copia dell’abbonamento generale FFS;

· copia dell’estratto completo delle carte di credito e estratto conto completo del conto corrente sul quale viene versato lo stipendio (dicembre 2020 – giugno 2021) per entrambi i coniugi;

· distinta presenze del marito sul luogo del lavoro nei mesi di novembre 2020 a giugno 2021.

Diritto

  1. 1.1.

I ricorrenti contestano il loro assoggettamento alle imposte cantonali ticinesi per il periodo fiscale 2020, per il fatto che avrebbero trasferito il domicilio nel Canton Zugo a partire dal 13 dicembre 2020.

L’autorità di tassazione del Canton Ticino li ha per contro assoggettati alle imposte per appartenenza personale, ritenendo che non avessero apportato la prova di aver trasferito il centro dei loro interessi nel Canton Zugo, alla fine del periodo fiscale litigioso.

1.2.

Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata).

A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

1.3.

Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

· almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

· almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa.

La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015, p. 27).

1.4.

Se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che materiale (Locher, op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195).

Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile.

Se una persona soggiorna alternativamente a due indirizzi, ciò che è il caso quando il luogo di lavoro non coincide con il luogo di residenza abituale, il suo domicilio fiscale si trova nel luogo con il quale ha le relazioni più strette. Per il contribuente che esercita un’attività lucrativa dipendente, il domicilio fiscale si trova, di principio al suo luogo di lavoro, ossia al luogo a partire dal quale esercita quotidianamente la sua attività lucrativa, per una lunga durata oppure per un tempo indeterminato, per sopperire ai suoi bisogni. Per il contribuente sposato, i legami creati dai rapporti personali e famigliari sono ritenuti più forti di quelli con il luogo di lavoro; per tale ragione tali persone sono imponibili, in principio al luogo di residenza della famiglia. Stesso dicasi per il contribuente sposato che esercita un’attività lucrativa dipendente (senza avere una funzione dirigente) e non rientra in famiglia che per il fine settimana e durante il suo tempo libero (il cosiddetto “Wochenaufenthalter”) (sentenza TF 2C_714/2015 del 15.6.2016 consid. 6.2.).

1.5.

Secondo gli articoli 4b cpv. 1 prima frase LAID e 54 cpv. 1 prima frase LT, in caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo.

  1. 2.1.

All’inizio del 2021, i ricorrenti hanno inviato all’autorità di tassazione ticinese due certificati di avvenuta notifica di arrivo (“Meldebestätigung”), rilasciati dal Comune di __________ il 16 dicembre 2020, e un contratto di locazione per un appartamento di 4.5 locali a __________, con effetto a partire dalle ore 13.00 del 14 dicembre 2020.

Il fatto che una persona sia iscritta nel registro comunale come residente comprova unicamente, secondo l’art. 3 lett. b della Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa; RS 431.02), che quella persona ha depositato i propri documenti nel Comune interessato. Il domicilio continua nondimeno ad essere determinato in base ai criteri definiti nelle leggi speciali (per esempio secondo gli articoli 23 cpv. 1 CC, 3 cpv. 2 LAID oppure 13 cpv. 1 LPGA). Per quanto concerne il domicilio fiscale secondo l’art. 3 cpv. 2 LAID, è determinante la giurisprudenza già menzionata, in base alla quale il luogo in cui sono depositati i documenti e in cui vengono esercitati i diritti politici non assume un ruolo decisivo (cfr. sentenza TF 9C_25/2023 del 5 giugno 2023 consid. 5.1.3 e giurisprudenza citata).

La semplice notifica di arrivo dei ricorrenti nel Comune di __________ il 16 dicembre 2020 non permette pertanto ancora di concludere che vi avessero il domicilio fiscale alla fine del 2020.

2.2.

Gli insorgenti avevano preso in locazione tuttavia un appartamento a __________ a partire dal 14 dicembre 2020 e vi hanno traslocato nei giorni seguenti.

Il trasloco dal Canton Ticino al Canton Zugo rappresenta indubbiamente un indizio del trasferimento del domicilio dei contribuenti. Nondimeno, fino al 31 luglio 2021 hanno avuto a disposizione anche l’appartamento di __________.

Alla fine del periodo fiscale 2020 i ricorrenti avevano dunque due contratti di locazione in essere, per altrettanti appartamenti. Come da loro confermato in udienza, nonostante il trasloco non avevano disdetto l’abbonamento per l’energia elettrica, sicché l’abitazione nel Canton Ticino era utilizzabile senza particolari limitazioni.

2.3.

2.3.1.

Per quanto concerne l’attività lucrativa dei contribuenti, in udienza gli stessi hanno affermato di aver preso vacanza dal 14 al 20 dicembre 2020 per fare il trasloco. Il 21 dicembre 2020 avrebbero ricevuto a casa (a __________) l’accordatore del piano-forte e a partire dal 22 dicembre sarebbero iniziati i giorni delle festività di fine anno.

2.3.2.

Anche nelle settimane successive, tuttavia, RI 2 non ha sottoscritto un abbonamento generale per i mezzi pubblici, argomentando che “gli spostamenti per lavoro erano rari e… operava in telelavoro”. L’abbonamento sarebbe stato sottoscritto solo a partire dal 28 maggio 2021. Nella lettera del 6 marzo 2023, con cui hanno prodotto la documentazione richiesta in udienza, i contribuenti affermano che “in ragione del particolare periodo pandemico e del telelavoro, per la signora RI 2, inizialmente è stato più conveniente continuare a viaggiare con il suo abbonamento metà prezzo, piuttosto che stipularne uno generale”. Inoltre, avrebbero atteso di ricevere dei “buoni della Confederazione”, per ottenere una riduzione di prezzo. A tal fine, hanno dovuto ottenere da parte del Comune di domicilio un attestato di residenza, che è stato firmato il 26 maggio 2021.

Dall’estratto della carta di credito __________ dei mesi da novembre 2020 a maggio 2021 risultano acquisti di biglietti ferroviari da parte di RI 2 alle seguenti date: 19, 20, 24 e 28 dicembre 2020; 7, 14, 18, 28, 29 gennaio 2021; 11 febbraio 2021; 6 e 23 marzo 2021; 6, 9, 17, 18 aprile 2021; 9 maggio 2021.

È vero che il periodo a cavallo fra il 2020 e il 2021 è stato caratterizzato da problemi legati alla tutela della salute pubblica e che il Canton Ticino aveva ammesso in modo esteso l’adempimento degli obblighi lavorativi dei funzionari cantonali da casa. La contribuente sostiene di aver svolto la sua attività lavorativa dal nuovo domicilio, in modalità telelavoro.

In queste circostanze, pur tenendo presente che era capoufficio, non si può escludere che nei primi mesi del 2021 la contribuente abbia spesso lavorato dal suo appartamento di __________.

Va comunque sottolineato che, se una persona lavora regolarmente nella sua residenza secondaria, ciò non basta a spostarne il centro degli interessi vitali, dovendosi tener conto dell’insieme della situazione concreta. Il lavoro, in particolare per quanto riguarda il contenuto e i risultati dell’attività lavorativa e i contatti sociali che ne derivano, continua ad esplicare i suoi effetti sul luogo di lavoro (Betschart, Interkantonale Aspekte des Homeoffice, in RF 78/2023 p. 427).

Il fatto di non aver acquistato l’abbonamento generale prima del mese di maggio del 2021 è compatibile sia con il telelavoro svolto da __________ nei primi mesi del 2021 sia con un prevalente soggiorno nel Canton Ticino.

2.3.3.

Vista la situazione lavorativa alla fine del periodo fiscale, può essere lasciata aperta la questione se, come sostenuto dall’autorità di tassazione, la moglie assumesse una posizione dirigenziale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente occupa una posizione dirigenziale e fa ritorno dalla famiglia nei fine settimana e durante il tempo libero, il suo domicilio fiscale principale si trova al luogo di lavoro, mentre nel luogo di residenza della famiglia vi è solo un domicilio secondario. Se il contribuente che occupa una posizione dirigenziale rientra dalla famiglia ogni sera, mantiene il proprio domicilio fiscale nel luogo di residenza dei congiunti.

L’Alta Corte ammette tuttavia che si possa parlare di posizione dirigenziale, che va ammessa in maniera restrittiva, solo quando l'attività professionale occupa il contribuente a tal punto che i suoi rapporti familiari e sociali passano in secondo piano, nonostante il rientro al domicilio della famiglia una o più volte alla settimana (sentenza TF 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 3.2 e 9.3.1 e giurisprudenza citata).

2.3.4.

Per quanto riguarda il marito, lavorava alla dogana di __________ e svolgeva l’attività a turni. A partire dal 1° luglio 2022 ha ottenuto il trasferimento a __________.

Dai piani dei turni di servizio, prodotti in seguito all’udienza, si evince che, partire dal trasferimento del domicilio nel Canton Zugo, ha lavorato nei giorni dal 21 al 30 dicembre 2020, con l’eccezione dei festivi, e poi regolarmente nei mesi seguenti. Mediamente una volta alla settimana il turno si concludeva ad un orario tale per cui non rientrava al domicilio, ma soggiornava in una camera a disposizione sul luogo di lavoro.

Non è noto quante volte, nei giorni in questione, si sia spostato tra __________ e __________.

2.3.5.

Per entrambi i contribuenti i legami professionali erano indiscutibilmente tutti con il Canton Ticino. La moglie era capoufficio in un importante settore della pubblica amministrazione e, nonostante potesse temporaneamente svolgere l’attività in larga misura da casa, a causa della pandemia, doveva mantenere costanti rapporti con il luogo di lavoro e con i collaboratori. Il marito lavorava a tempo pieno a __________ e solo a partire dal 2022 avrebbe ottenuto il trasferimento a __________.

2.4.

Nel corso dell’udienza del 7 febbraio 2023 i ricorrenti hanno precisato di aver trasferito la loro assistenza medica nel Canton Zugo nel corso del 2022, in quanto in precedenza non avevano fruito di servizi medici. La moglie ha poi aggiunto di aver mantenuto il dentista a Lugano.

La contribuente ha anche frequentato, da settembre 2021 a giugno 2022, corsi di lingua tedesca a __________. I corsi erano di livello B1.

Anche questi elementi portano ad escludere che, perlomeno alla fine del 2020, i ricorrenti avessero legami di particolare rilievo nel Canton Zugo. Pur ammettendo che la situazione sanitaria del momento rendesse difficili i rapporti sociali, il fatto stesso che la moglie abbia iniziato a frequentare corsi di tedesco dimostra che sentisse la necessità di migliorare la propria capacità di comunicare in una lingua che evidentemente conosceva poco.

È dunque escluso che alla fine del 2020 i ricorrenti avessero intessuto rapporti sociali prevalenti rispetto a quelli esistenti nel Canton Ticino. Sebbene nel ricorso abbiano sottolineato i labili legami con parenti, vicini e colleghi in quest’ultimo Cantone, difficilmente le relazioni nel Canton Zugo potevano essere più importanti.

2.5.

La giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che, anche nei rapporti intercantonali, una volta stabilito, il domicilio continua a sussistere fino a quando non ne viene costituito uno nuovo. Per stabilire il nuovo domicilio, non è pertanto sufficiente l'intenzione di trasferirsi, ma è necessario che sia stata messa in pratica, cioè che il contribuente abbia già spostato il centro dei propri interessi vitali nella nuova località nel periodo in questione (sentenza TF 2C_794/2013 del 2 maggio 2014 consid. 3.4 e giurisprudenza citata).

Nel caso in esame, si può ammettere che alla fine del periodo fiscale litigioso abbiano manifestato l’intenzione di trasferire il domicilio fiscale dal Canton Ticino al Canton Zugo. Lo comprovano in particolar modo il contratto di locazione per l’appartamento di __________ e il trasloco da __________ a __________.

Al momento determinante (31 dicembre 2020) non era ancora avvenuto tuttavia lo spostamento del centro dei loro interessi vitali dal Canton Ticino. Avevano ancora a disposizione un appartamento a __________, allacciato alla rete elettrica e quindi perfettamente abitabile. La moglie, funzionaria della pubblica amministrazione in una posizione di particolare responsabilità, lavorava a __________, anche se temporaneamente beneficiava di un regime speciale, legato alla crisi pandemica. Dal momento del trasloco fino alla fine dell’anno, peraltro, non ha lavorato. Il marito svolgeva la sua attività alle dipendenze del Dipartimento federale delle finanze, con sede di servizio a __________. Entrambi i coniugi intrattenevano necessariamente rapporti sociali e professionali nel Canton Ticino.

Anche per quanto concerne la salute e la cura della persona, i contribuenti non avevano (ancora) sciolto i legami con il Canton Ticino. Come hanno affermato in udienza, non avevano medici né dentisti nel Canton Zugo. Dagli estratti della carta di credito risulta che RI 2 ha ancora frequentato un salone di parrucchiere a __________ l’11 gennaio 2021. Il 21 aprile 2021 figura anche un pagamento ad un centro veterinario a __________.

In generale, anche nei primi mesi del 2021 sono stati effettuati ancora numerosi acquisti in negozi e consumazioni in esercizi pubblici del __________.

Si deve conseguentemente condividere la conclusione dell’autorità di tassazione cantonale, secondo cui alla fine del 2020 i ricorrenti non avevano (ancora) trasferito il centro dei loro interessi dal Canton Ticino al Canton Zugo.

  1. Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente Copia per conoscenza:

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La cancelliera:

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_CATI_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_CATI_001, 80.2022.100
Entscheidungsdatum
30.07.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026