DTF 131 II 593, 2A.381/2006, 2C_11/2017, 2C_11/2018, 2C_1173/2016, + 9 weitere
Incarti n. 80.2022.1 80.2022.2
Lugano 26 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 gennaio 2022 contro la decisione del 15 dicembre 2021 in materia di IC e IFD 2013.
Fatti
A. †__________ () nel 2013 era coniugato con __________ (), ed era dipendente della __________, società della quale deteneva già nel periodo fiscale 2012, 333 azioni.
Il 12.2.2013, il contribuente acquistava ulteriori 4667 azioni della __________ al prezzo di fr. 2'000'000.- dalla __________, società lussemburghese.
B. a.
Con dichiarazione d’imposta IC/IFD 2013 del 27.4.2014 i contribuenti indicavano un reddito imponibile complessivo di fr. 355'483.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 2'406'692.-. Nella sostanza venivano contabilizzate 5000 azioni, ad un valore di fr. 428.55 per singolo titolo (ossia complessivi fr. 2'142'750.-).
b.
Il 21.11.2014 decedeva __________.
C. Con decisione del 25.2.2015 l’Ufficio di tassazione di Lugano notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2013, commisurando il reddito imponibile in fr. 536'700.- (fr. 548'900.- quello determinante per l’aliquota) per l’IC e in fr. 555'800.- per l’IFD. La sostanza imponibile ammontava a fr. 2'387'000.- (fr. 2'763'000.- l’importo determinante per l’aliquota).
Rispetto ai dati dichiarati dai coniugi RI 1, l’autorità resistente aveva aggiunto in particolar modo l’importo di fr. 116'094.- a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare”, con la seguente motivazione:
“Sulla base degli art. 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD sono imponibili le prestazioni valutabili in denaro, nel caso specifico l’acquisizione di azioni della __________, come da calcolo seguente:
valore fiscale al 31.12.2012 delle azioni (4'667 azioni) : frs. 2'193'490.-
dedotto prezzo di acquisto : frs. 2'000'000.-
prestazione valutabile in denaro : frs. 193'490.-.
dedotto sgravio 40% (partecipazione qualificata facente parte della sostanza privata) : frs. 77'396.-
prestazione valutabile in denaro imponibile : frs. 116'094.-
D. __________
Con reclamo del 24.3.2015, __________ ed eredi, rappresentanti dalla __________, impugnavano la decisione di tassazione IC/IFD 2013. In particolare, contestavano l’aggiunta dell’importo di fr. 116'094.- ai redditi, essendo a loro avviso il prezzo delle azioni pattuito tra la __________ ed il __________ congruo rispetto al valore venale delle azioni cedute. In particolare affermavano: “Adottando le modalità che uniformano da parte dell’amministrazione fiscale la valutazione delle azioni non quotate in borsa otteniamo un valore della singola azione al 31.12.2012 di CHF 461.00. Applicando il modello 2 citato nella circolare n. 28 della Conferenza fiscale (valore di reddito medio calcolato sulla base dell’utile degli anni 2010, 2011 e 2012) avremmo per contro un valore per azione di fr. 451.-. A nostro parere ciò dimostra come il valore pattuito tra le parti (CHF 428.54) abbia una sua logica ritenuto che nell’ambito di una trattativa per la definizione di un prezzo di cessione una differenza del 5% (451-428 = 23) rispetto al valore fiscale debba essere conforme alle regole commerciali”.
b.
Il 26.3.2015 lo Studio legale __________ SA, presentava all’Ufficio delle procedure speciali, in nome e per conto __________, un’autodenuncia esente da pena, finalizzata al ricupero d’imposta per l’IFD e le imposte cantonali e comunali per gli anni 2011 e 2013.
c.
Con scritto 28/29.4.2015 la __________, si rivolgeva all’UT, trasmettendo, in conseguenza all’autodenuncia presentata e a complemento della dichiarazione fiscale 2013, i nuovi elementi di reddito e di sostanza da prendere in considerazione.
E. Con scritto 2.6.2021 l’UT di __________ si rivolgeva ad __________ richiedendo della documentazione ed anticipando che la decisione di tassazione IC/IFD 2013 impugnata avrebbe dovuto essere rivista a sfavore dei contribuenti (cd. reformatio in peius):
“Il vantaggio per l’acquisto a prezzo di favore delle 4667 azioni di __________ è calcolato come segue:
Il valore della società __________. al momento dell’acquisto è rappresentato dal suo valore di sostanza (capitale liberato sommato alle riserve aperte e agli utili riportati) al 31.12.2012, pari a CHF 4'872'467.- (valore di 4'667 azioni pari quindi a CHF 4’547'960.-) mentre il prezzo di acquisto pagato dal signor __________ ammonta a CHF 2'000'000.-. La differenza, quindi il vantaggio valutabile in denaro, è pari a CHF 2'547'960.-.
Dall’ammontare è dedotta la somma di CHF 764'388.- (pari al 30% di 2'547'960) che rappresenta l’onere latente d’imposta che sarà dovuto al momento della liquidazione della società. L’ammontare da esporre alla cifra 4.2. è di CHF 1'783'572.- contro i CHF 116'068.- esposti nella decisione di prima istanza del 25.02.2015”.
Veniva pertanto assegnato un termine scadente il 22.6.2021 (poi prorogato sino al 30.7.2021) per presentare delle osservazioni corredate, se del caso, dalla necessaria documentazione.
F. a.
Con scritto del 12.7.2021__________ ed eredi, rappresentati da __________, si rivolgevano all’UT di Lugano, indicando di aver preso atto – con stupore – dello scritto di inizio giugno 2021, giunto ad oltre 6 anni dalla notifica di tassazione 2013. Dichiaravano di non essere minimamente intenzionati ad accettare le nuove conclusioni in relazione ai redditi imponibili ed in particolare la prospettata reformatio in pejus relativa all’acquisto delle azioni della __________. Inoltre affermavano: “Tenuto conto dell’importo proposto, 15 volte quanto tassato in prima istanza, ci si sarebbe potuto come minimo aspettare un comportamento più consono ad un’autorità, con una esposizione chiara e dettagliata dei motivi che l’hanno spinta ad osare tanto”. Censuravano in particolare il “cambio di sistema”, ritenuto che nessun motivo giustificava il fatto di abbandonare la classica applicazione della Circolare 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), “(…) metodo per altro sempre applicato dall’autorità fiscale e oggetto di svariate tassazioni cresciute in giudicato e quindi definitive per ambo le parti, per passare ad un altro metodo che riteniamo nel caso specifico completamente errato”. Motivo per il quale veniva chiesta un’esposizione puntuale delle ragioni per le quali era stata presa in considerazione una reformatio in pejus.
b.
Il 27.9.2021 si sarebbe tenuta un’audizione tra le parti, della quale agli atti non vi è tuttavia un verbale.
c.
Con scritto del 30.11.2021, la __________, sempre in nome e per conto di __________ e degli eredi di __________ faceva il punto della situazione in relazione alla procedura di reclamo ed alla prospettata reformatio in pejus.
Indicava che, nel corso del 2006, __________ aveva già acquistato 333 azioni della __________ al valore di fr. 235.50 cadauna, divenendo azionista di minoranza, considerato l’intero pacchetto azionario di 5000 azioni. Dapprima l’autorità fiscale, malgrado fosse in possesso del contratto di acquisto, aveva calcolato l’imposta sulla sostanza considerando il valore nominale. Poi, l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), con decisione formale del 3.12.2009 aveva commisurato il valore delle azioni della __________. SA in fr. 780.- cadauna. Negli anni successivi, il metodo di calcolo “(…) basato sulle disposizioni della circolare 28, veniva sempre confermato ed applicato, portando alla definizione di importi varianti tra i CHF 480.- per azione del 2009 ai CHF 450.- per azione del 2012.”. Il 12.2.2013 __________ aveva acquistato le rimanenti azioni (4'667) a CHF 428.54 cadauna. L’autorità fiscale, sempre basandosi sulle disposizioni della Circolare 28, aveva poi ritenuto che il prezzo reale dovesse essere di fr. 470.- per azione, motivo per il quale aveva calcolato il reddito supplementare da imporre nella partita fiscale dei contribuenti in fr. 116'094.-. Durante l’incontro svoltosi con l’autorità fiscale ai reclamanti sarebbe stato comunicato un “cambiamento di prassi”, motivo per il quale non poteva più essere applicata la Circolare n. 28. I contribuenti contestavano il preteso cambiamento di prassi, sottolineando che, se il gravame fosse stato evaso in tempi normali, i contribuenti non sarebbero stati confrontati ad un “cambio di prassi” con conseguente disparità di trattamento attuata nei loro confronti. Inoltre, l’applicazione della Circolare n. 28 sarebbe stata l’unica modalità possibile per determinare il valore delle azioni e un cambiamento non sarebbe stato ammissibile solo perché “questa volta a vantaggio dell’autorità fiscale”.
I contribuenti rilevavano inoltre “che il Signor __________ era un dipendente della società, il solo che creava il benessere della stessa, ma che con il possesso di 333 azioni (6.66% del totale dell’azionariato) non poteva certo influenzare gli azionisti di maggioranza nella determinazione del prezzo di vendita delle loro azioni. Il suo stipendio è sempre stato congruo, CHF 422'350.- netti nel 2013, perfettamente adeguato al ruolo che rivestiva”.
Motivo per il quale chiedevano di tenere in considerazione, quale prezzo di vendita, quello figurante nel contratto siglato tra __________ e __________.
G. Con decisione del 15.12.2021, poi rettificata il 29.12.2021, l’UT procedeva alla prospettata modifica a svantaggio dei contribuenti e aumentava il reddito imponibile a fr. 1'679'900.- (in fr. 1'693'900.- il reddito determinante per l’aliquota) per l’IC e a fr. 1'704'700.- per l’IFD. La sostanza imponibile era stabilita in fr. 12'411'000.- (fr. 12'938'000.- l’importo determinante per l’aliquota).
In merito all’aggiunta di “altri redditi della sostanza mobiliare”, definiti in prima sede in fr. 116'094.- e dopo reclamo in fr. 1'183'572.- indicava quanto segue:
“Secondo la giurisprudenza, nella nozione di reddito da attività lavorativa dipendente non rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività. Vi può essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad un prezzo di favore. Ora, il presupposto è chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse (cfr. CDT 80.2016.147-148 consid. 1.2. e 3.1.).
Relativamente alla valorizzazione della società rileviamo che la stessa al 31.12.2012 aveva un valore di sostanza di fr. 4'872'467.- con importanti utili riportati. Applicando i metodi di valutazione previsti si otterrebbe una riduzione artificiosa del valore della società in quanto la stessa non genera grandi utili. Il valore più vicino alla realtà al momento della cessione è quindi considerato il solo valore di sostanza, riteniamo il valore del patrimonio netto da considerarsi la “soglia minima” di valore di una società, salvo casi eccezionali e con condizioni particolari (che però devono essere dimostrate dal contribuente, avendo lui l’onere della prova di dimostrare che il valore pattuito, manifestamente inferiore a quanto esposto a bilancio, sia congruo).
Considerando che il contribuente era dipendente della __________ l’acquisto delle azioni al prezzo di favore è considerato quale integrazione di salario. Viene quindi esposto un vantaggio di Fr. 1'183'572 calcolato come segue:
Valore di sostanza al 31.12.2012: Fr. 4'872'467.-
Quota acquisita (4667 azioni su 5'000): Fr. 4'547'961.-
./. Credito d’imposta: – Fr. 1'383’572.-
Valore netto della partecipazione Fr. 3'183’572.-
./. Prezzo pagato: – Fr. 2'000'000.-
Reddito imponibile aggiuntivo: Fr. 1'183'572.-
H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e gli eredi di __________ insorgono contro la decisione di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2013, contestando l’aggiunta, a titolo di “altri redditi da sostanza mobiliare”, dell’importo di fr. 116'094.-, stabilito in prima sede e poi modificato, a svantaggio dei contribuenti, in fr. 1'183'572.-, in sede di tassazione dopo reclamo. Nel gravame si ricapitola la lunga procedura che è sfociata, unicamente a fine 2021, in una decisione a loro svantaggio, per quanto concerneva la commisurazione dei redditi derivanti dall’acquisto di 4667 quote azionarie della __________. Gli insorgenti ribadiscono i contenuti dello scritto del 30.11.2021, in particolare in merito all’applicazione della Circolare n. 28 al caso in discussione.
I. Con osservazioni 10/12.1.2022 l’autorità resistente chiede di respingere il ricorso.
Preliminarmente, in merito alla pretesa disparità di trattamento, l’UT rileva che non vi è stato un cambiamento di prassi ma che la “tematica in oggetto è molto particolare e non di facile definizione, ogni caso è quindi trattato singolarmente e valutato in modo che la decisione si avvicini il più possibile alla realtà”. Unicamente durante la procedura di reclamo, il fisco si sarebbe accorto dell’errore di valutazione operato nella decisione di tassazione. L’autorità resistente indica che al 31.12.2012 il bilancio della società riportava un valore di sostanza di fr. 4'872'467.- e che la società generava utili contenuti e risultava “essere in salute”.
Per valutare la congruità del prezzo di vendita delle azioni acquistate da __________ era stata presa la “(…) valutazione risultante dalla Circolare 28, valutazione che riteniamo però essere non applicabile al caso di specie. Infatti la Circolare 28 è una semplificazione del metodo di calcolo utile a definire il valore fiscalmente rilevante ai fini dell’imposta sulla sostanza, non riteniamo che tale valore debba però essere considerato come valore assoluto nella valutazione che qui ci interessa. Infatti valutando la società secondo quanto previsto dalla suddetta circolare porterebbe ad un’artificiosa riduzione del valore della società, dato dalla capitalizzazione degli utili, valore che riteniamo non sarebbe preso in considerazione come base di discussione in caso di vendita tra terzi indipendenti”. Motivo per il quale, secondo l’autorità resistente, era il valore di sostanza da prendere in considerazione per calcolare il valore venale della società. Inoltre, siccome __________ era dipendente della società ed era il “solo che creava il benessere della stessa”, il fisco riteneva pacifico il fatto che il vantaggio derivante dalla cessione della stessa ad un prezzo di favore dovesse essere considerato quale “integrazione di salario”.
Secondo l’autorità fiscale, inoltre, dopo lo scritto del 2.6.2021 con il quale era stata prospettata la “reformatio in peius”, i contribuenti erano stati “sentiti più volte”, presentando poi le loro osservazioni il 30.11.2021. L’autorità fiscale concludeva qualificando il valore di sostanza quale “valore minimo” in casi simili: mediante l’acquisto delle 4667 quote della __________. SA il contribuente era entrato in possesso di un valore oggettivo di fr. 4'547'961.- pagandolo solamente fr. 2'000'000.-.
Diritto
L’autorità fiscale aveva, in un primo momento, effettuato una valutazione della società acquistata, basandosi sulla Circolare n. 28, giungendo a stabilire la differenza tra il prezzo pattuito contrattualmente e il valore venale in fr. 193'490.-, importo che aveva qualificato quale prestazione valutabile in denaro (“altri redditi della sostanza mobiliare”). Aveva in tal modo aggiunto ai proventi dichiarati l’importo di fr. 116'094.-, avendo concesso lo sgravio del 40%, previsto per i redditi societari provenienti da partecipazioni qualificate.
In seguito al reclamo dei contribuenti, l’UT ha poi proceduto ad una reformatio in pejus, aumentando il valore del reddito aggiunto e cambiandone anche la qualifica. Pur indicando l’importo litigioso alla voce “altri redditi della sostanza mobiliare”, nella motivazione della decisione ha tuttavia sostenuto che la vendita ad un prezzo di favore delle azioni costituisse un’integrazione di salario, ritenuto che il contribuente era dipendente della società acquistata. Per la valutazione della società, e quindi del reddito percepito, inoltre, ha considerato determinante il solo il valore di sostanza di quest’ultima, con la conseguenza che il reddito conseguito dal contribuente ammontava a fr. 1'183'572.-.
Di diverso avviso i ricorrenti, che contestano che vi sia stato un acquisto a prezzo di vantaggio delle azioni della __________ e censurano l’operato dell’autorità fiscale, la quale, ad oltre 6 anni di distanza dalla prima decisione di tassazione, ha proceduto ad una reformatio in pejus, stabilendo un ulteriore reddito di fr. 1'183'572.-, in base ad una valutazione dei titoli acquistati che non teneva conto dei criteri stabiliti a tal fine dalla Circolare n. 28, avendo considerato unicamente il valore di sostanza della __________.
Si tratta pertanto di valutare le conseguenze fiscali dell’acquisto, avvenuto a febbraio 2013 delle azioni della . SA da parte del dipendente e già azionista di minoranza †
Ora, appare basilare la qualifica dell’eventuale reddito, conseguito da __________, con l’acquisto delle 4667 quote sociali __________ dalla società lussemburghese __________
Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che costituiscono utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano
(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid. 7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
3.2.
Secondo gli articoli 20 cpv. 1bis LIFD e 19 cpv. 1bis LT, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
3.3.
Come visto, nella prima decisione di tassazione, il prezzo delle 4667 azioni della __________ vendute a __________ dalla __________ è stato stabilito dall’autorità fiscale in fr. 2'193'490.-. La differenza tra il prezzo pagato ed il valore delle azioni, ossia fr. 193'490.- considerata una prestazione valutabile in denaro - è stata imposta, dopo l’applicazione dello sgravio del 40%, nella partita fiscale dei contribuenti.
Non è chiaro se l’UT abbia, perlomeno in un primo momento, ritenuto che la cessione delle azioni da parte della società lussemburghese al contribuente costituisse una distribuzione dissimulata di utile da parte della __________ SA.
Così sembrano peraltro aver ritenuto gli stessi contribuenti, se si considera che la loro rappresentante, con scritto del 30.11.2021, si era offerta di mettere a disposizione il “formulario A che certifica l’avente diritto economico dell’azionista venditore di __________”. Comunque si siano poi svolti i fatti, non si comprende perché tale informazione non sia agli atti né sia stata poi menzionata nella motivazione della decisione impugnata.
Nella decisione impugnata non sono stati in alcun modo approfonditi i rapporti del contribuente con la __________, società di diritto __________ peraltro sciolta il 16.1.2014 (cfr. https://opencorporates.com/companies/lu/B76353).
3.4.
Manca una motivazione in merito all’eventuale esistenza di una prestazione valutabile in denaro da parte della __________ SA nei confronti di __________. Anzi, con la decisione impugnata l’autorità di tassazione sembra aver accantonato del tutto una simile ipotesi, stando perlomeno alla motivazione della decisione.
Nella decisione di tassazione dopo reclamo, l’autorità ha modificato il suo approccio giuridico, ritenendo la differenza di prezzo – stabilita questa volta sul solo valore di sostanza della __________ – quale reddito dell’attività lucrativa dipendente. Tuttavia, nella decisione, il reddito in questione viene comunque ascritto alla categoria “altri redditi della sostanza mobiliare”.
4.2.
Per gli articoli 17 cpv. 1 LIFD e 16 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività (sentenza TF 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29.11.2006 consid. 2.1 in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95 e riferimenti; sentenza TF 2C_618/2014 del 03.04.2015 consid. 5.1).
Anche le prestazioni di terzi sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. sentenza TF 2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23.05.2014 in: StE 2016 B 22.2 n. 33 consid. 2.1 e dottrina citata).
Nel caso in cui il gerente di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA, sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società datrice di lavoro (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 29.03.2007 in: StE 2008 B 22.1 n. 5).
4.3.
4.3.1.
Nonostante il mutato approccio adottato dall’autorità fiscale, quest’ultima non si è minimamente confrontata con la questione dell’esistenza di un nesso economico diretto fra l’ipotizzata vendita a prezzo di favore delle azioni ed il rapporto di lavoro in essere fra le parti.
L’autorità fiscale avrebbe dovuto chinarsi, in prima battuta, sul contratto di acquisto delle azioni e sulle modalità di finanziamento dell’acquisto stesso, per comprendere le interazioni tra le parti coinvolte e capire in quale contesto si è sviluppata la trattativa in questione.
4.3.2.
Nella DF 2013, nelle “Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione” i contribuenti avevano indicato che il finanziamento dell’acquisto delle 4667 azioni della __________, per complessivi fr. 2'000'000.- era avvenuto con queste modalità:
· fondi privati per fr. 400'000.- (ex relazione bancaria __________ accesa presso la banca __________);
· fr. 900'000.- derivanti dalla vendita (avvenuta il 23.10.2013) di un bene immobiliare a ) da parte dei coniugi __________ ad un prezzo di fr. 1'400'000.- alla __________ (società vicina alla __________ [cfr. elenco titoli e di altri collocamenti di capitali del 2013] rappresentata al momento della vendita dell’immobile dallo stesso † membro del CdA; ndr. attualmente tale società risulta domiciliata c__________ a __________ e membro, rispettivamente presidente del Consiglio di amministrazione sono __________, e , figlio e moglie del defunto †);
· nonché tramite un prestito fisso ottenuto dalla stessa __________ di fr. 700'000.-.
4.3.3.
Secondo l’atto denominato “cession d’actions” concluso tra la __________ e __________ il prezzo di fr. 2'000'000.- avrebbe dovuto essere pagato il 12.2.2013 (“La propriété des parts est transférée à l’Acheteur à la date du payement du montant dû. Date limite de l’exécution du paiement [closing] est le 12 février 2013”). Non risulta pertanto immediatamente evidente comprendere con quali mezzi sia stato possibile concludere l’accordo, dato che la compravendita dell’immobile di __________ (GR) è avvenuta a distanza di più di otto mesi dall’acquisto delle azioni. Si rileva a tal proposito che, nello scritto 30.11.2021, la __________ indicava, in relazione alla vendita: “(…) l’azionista di maggioranza aveva espresso la necessità di cedere in tempi brevissimi il suo pacchetto azionario e pertanto non voleva perseguire un reddito ma semplicemente non essere più azionista nel più breve lasso di tempo. Va da sé che l’unica persona interessata poteva essere l’azionista di minoranza, nonché amministratore e persona che di fatto permetteva la redditività aziendale”.
Nessun accenno è inoltre stato fatto in relazione al prestito – ingente – richiesto e concesso dalla stessa __________, per finanziare l’acquisto delle sue stesse azioni detenute dalla __________ a quello che sino a quel momento era l’azionista di minoranza, ed all’evoluzione di tale prestito nei periodi fiscali successivi. Si rileva che, invero agli atti vi è pure uno scritto datato 1.2.2013 della __________, nel quale si conferma un prestito globale di fr. 1'600'000.- concesso a __________, con un tasso di interesse dell’1% e con un ammortamento minimo annuo pari a fr. 100'000.-. Lo stesso sarebbe in parte stato saldato a seguito della vendita dell’appartamento di __________: dalla scheda giustificativa “Prestito a __________” risulta infatti un accredito di fr. 900'000.- con l’indicazione “compensazione vendita app. tra __________”.
Da quanto sembrerebbe emergere dagli atti, nel corso del 2021, ossia a seguito della prospettata reformatio in pejus, i contribuenti avrebbero avuto degli incontri, anche in presenza di membri della direzione della Divisione delle contribuzioni, per discutere del caso. Tuttavia, del contenuto delle audizioni non vi è traccia agli atti. Motivo per cui, per questa Camera non è possibile sapere se, in quell’occasione è stata fatta chiarezza in merito agli antefatti.
4.4.
La motivazione della decisione impugnata non permette pertanto di comprendere su quali presupposti sia stata stabilita l’esistenza di vantaggi valutabili in denaro, fondati sul rapporto di lavoro fra la __________ e __________.
Quale che sia la qualifica da attribuire ai pretesi vantaggi di cui avrebbe beneficiato __________, il presupposto è in ogni caso che quest’ultimo abbia acquistato le azioni litigiose ad un prezzo di favore.
5.2.
La Circolare n. 28, che contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista dell’imposta sulla sostanza, è edita dalla Conferenza svizzera delle imposte, che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Essa è stata oggetto di molteplici edizioni, l’ultima delle quali è datata 28 agosto 2008 (l’ultima attualizzazione risale al 1.12.2021).
In quanto direttiva, la Circolare non costituisce diritto federale o intercantonale, non crea alcun diritto né alcun obbligo e non vincola il giudice (sentenza TF 2C_866/2019 del 27.8.2020 consid. 4.4). La stessa è riconosciuta, secondo giurisprudenza costante, quale metodo adeguato ed affidabile per la valutazione del valore venale dei titoli non quotati in borsa (sentenza TF 2C_321/2019 del 1.10.2019 consid. 2.3). Il Tribunale federale non esclude, tuttavia, che altri metodi di valutazione riconosciuti possano, in maniera isolata, rivelarsi appropriati (sentenza 2C_953/2019 del 14.4.2020 consid. 4.2.).
In via di principio, è quindi corretto riferirsi a tale Circolare per la valutazione dei titoli non quotati (sentenze 2C_1173/2016 del 22.5.2017, 2C_11/2017 dell’11 gennaio 2017 consid. 5.1. e 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019; Vallucci, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 19 ad art. 17b LIFD; CDT n. 80.2020.35/36 del 13.4.2022 consid. 2.2.).
5.3.
La circolare n. 28 prevede che il metodo di stima generale dei titoli non quotati delle società commerciali, industriali e di servizi, nella misura in cui non siano mai stati oggetto di trasferimento, corrisponda alla media ponderata fra il valore di rendimento raddoppiato e il valore intrinseco determinato in base al principio di continuità (circolare n. 28, cap. A/2, cifra 2 e cap. B/3.2, cifra 34). Questo metodo è generalmente definito «metodo pratico» (sentenza del TF 2C_132/2020 del 26 novembre 2020 consid. 8.1.3).
La Circolare 28 prevede tuttavia una riserva per situazioni in cui si deve considerare solo il valore intrinseco della società, come nel caso delle società di nuova costituzione (cifra 32), delle società holding, di gestione patrimoniale e di finanziamento, come pure delle società immobiliari (cifre 38 e 42; sentenza del TF 2C_866/2019 del 27 agosto 2020 consid. 4.5).
5.4.
Nel caso in esame, per stabilire l’ammontare del reddito imposto nella partita fiscale dei contribuenti, l’UT ha stimato il valore venale delle azioni della __________ L’ingente differenza, fra la prima decisione e la decisione dopo reclamo, è data dal fatto che nella seconda la stima si basa sul solo valore di sostanza al 31.12.2012, senza cioè considerare in alcun modo il valore di reddito.
In merito al cambio di paradigma, nella decisione impugnata si legge che «[a]pplicando i metodi di valutazione previsti si otterrebbe una riduzione artificiosa del valore della società in quanto la stessa non genera grandi utili» ed ancora che «[i]l valore più vicino alla realtà al momento della cessione è quindi considerato il solo valore di sostanza, riteniamo il valore del patrimonio netto da considerarsi “la soglia minima” di valore di una società».
Alla luce delle spiegazioni fornite, la ragione per cui nella decisione dopo reclamo l’autorità di tassazione si sia scostata dal primo metodo di valutazione non è chiara. Non si comprende infatti quale delle situazioni particolari, previste dalla circolare n. 28 della CSI, sia stata considerata quale giustificazione per derogare all’applicazione del metodo pratico. Anche in questo caso, l’UT non sembra aver approfondito la fattispecie quanto necessario.
Riassumendo, la decisione impugnata presenta diverse lacune. In primo luogo, non permette di stabilire con certezza se il provento controverso sia un reddito del lavoro o uno della sostanza; in ogni caso, a tale riguardo, non c’è coerenza fra la prima decisione e quella dopo reclamo. In secondo luogo, la fattispecie non è stata approfondita in tutti i suoi aspetti determinanti, a cominciare dai rapporti esistenti fra il defunto contribuente e le società coinvolte nell’operazione litigiosa. In terzo luogo, con la decisione dopo reclamo l’autorità di tassazione ha modificato a svantaggio dei contribuenti la prima decisione, basandosi su una stima del valore delle azioni che si conforma a criteri di valutazione diversi rispetto a quelli seguiti in precedenza; non ha tuttavia spiegato le ragioni per cui ha intrapreso questa modifica.
6.2.
In caso di reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).
Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 I a 136 consid. 2a p. 138, 118 I a 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 I a 242 consid. 2, 112 I a 109 consid. b e rimandi, 111 I a 1).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (p. es. DTF 111 I a 1, consid. 3a; DTF 107 I a 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 I a 3; sentenza TF 2C_683/2018 del 3.10.2019 consid. 3.2.).
La motivazione deve comunque essere redatta in modo da rendere comprensibili le considerazioni di fatto e di diritto su cui l'autorità ha basato la propria decisione (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 135 LIFD).
6.3.
Nella fattispecie, la motivazione della decisione su reclamo appare contraddittoria e problematica da più punti di vista: sia inmerito alla natura e alla qualifica del reddito imposto sia per il calcolo dello stesso (modifica della metodologia).
Unicamente un’esposizione chiara della fattispecie può permettere, da un lato, ai contribuenti di cogliere la portata della decisione e di motivare un eventuale ricorso e, dall’altro, a questa Camera di verificare la legittimità della decisione impugnata.
Per le ragioni esposte, la decisione è annullata e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale, affinché vengano approfonditi i fatti relativi alla compravendita delle azioni tra la __________ e il defunto †__________ ed in seguito qualificato e calcolato in maniera chiara l’eventuale reddito ritenuto dall’autorità fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
La decisione dopo rettificazione su reclamo del 29 dicembre 2021 è annullata e gli atti sono ritornati all’RS 1 per una nuova decisione motivata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Contro il presen Copia per conoscenza:
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: