Incarti n. 80.2021.91 80.2021.92

Lugano 19 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 17 aprile 2021 contro la decisione del 17 marzo 2021 in materia di IC e IFD 2017.

Fatti

A. RI 1 e la moglie __________ sono domiciliati a __________, dove vivono in una casa di proprietà. Lavorano entrambi per la __________ Sagl, di cui la moglie detiene una quota di maggioranza pari a fr. 12'000.‑ (capitale sociale: fr. 20'000.‑, v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, consultato il 19.10.2021; v. certificati di salario 2017). Le altre quote della società sono suddivise in parti uguali tra __________ e __________, figli dei ricorrenti (v. Movpop, Ufficio dello stato civile, sito consultato il 19.10.2021).

Il contribuente svolge la sua attività anche per la __________ SA, di cui è a tutt’oggi l’amministratore unico con firma individuale (v. estratto Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, consultato il 19.10.2021).

B. a.

Il 26 gennaio 2018, il ricorrente informava l’RS 1 di possedere immobili in Italia, precedentemente non dichiarati, e trasmetteva quindi le visure catastali italiane relative agli immobili di __________, in usufrutto alla suocera, di __________ e di __________.

b.

I contribuenti presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2017 datata 1° novembre 2018 (stampata il 6.11.2018). Per quanto qui d’interesse, oltre ai redditi da attività dipendente principale e accessoria, dichiaravano l’importo di fr. 146'400.‑ quale reddito (lordo) della sostanza immobiliare e chiedevano in deduzione fr. 48'472.‑ quali spese di gestione e manutenzione immobili.

Al 31.12.2017, la sostanza dichiarata in Svizzera e all’estero era così suddivisa: titoli e capitali per fr. 405’156.‑; numerario per fr. 15'000.‑; un’assicurazione privata sulla vita del valore fiscale di fr. 36'764.‑; sostanza immobiliare in Svizzera e all’estero per fr. 1'069'937.‑ ed infine debiti privati per fr. 2'648'862.‑. Chiedevano inoltre la deduzione sociale per coniugati (fr. 60'000.‑).

c.

Il 15 novembre 2019, a margine del reclamo presentato per il periodo fiscale 2014, l’RS 1 indirizzava ai contribuenti per Posta A Plus una richiesta di documentazione allo scopo di definire tra le altre anche la tassazione IC/IFD 2017. In particolare, l’autorità di tassazione aveva invitato i ricorrenti a presentare (entro il 5.12.2019) una “copia del libro degli azionisti della società __________ SA e __________ SA, delle quali [il contribuente] figura essere socio-gerente e amministratore unico”; gli estratti fiscali dal 2013 al 2017 relativi a due conti bancari, uno presso __________ e l’altro presso __________ SA; il “contratto di prestito con il Signor __________ con documentazione a comprova del passaggio di denaro” ed infine a “comprovare debiti/crediti verso tutte le vostre società dal 2013 a 2017”.

Dagli atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile risalire a come e quando il contribuente abbia risposto a tale richiesta.

d.

Il 1° dicembre 2020, presso l’RS 1, il contribuente e il suo rappresentante firmavano il verbale di audizione relativo all’autodenuncia esente da pena in merito alla sostanza immobiliare posseduta in Italia. L’imposta sottratta relativa agli anni fiscali 2010-2013 sarebbe stata recuperata nella partita fiscale 2014, non ancora definitiva (v. verbale di audizione 01.12.2020).

C. a.

Il 3 dicembre 2020, l’RS 1 inviava ai contribuenti il calcolo delle entrate e delle uscite 2017, invitandoli a presentare le proprie osservazioni entro il 24.12.2020 in quanto risultava “un’eccedenza di disponibilità finanziaria per il sostentamento”, pari a fr. 89'426.‑. In particolare, l’autorità di tassazione chiedeva loro di “indicare la destinazione data ai capitali” sottolineando che “ogni rettifica apportata al calcolo [avrebbe dovuto] essere debitamente comprovata”.

b.

I contribuenti rispondevano il 18 dicembre 2020. Asserivano di aver dimenticato di dichiarare la donazione effettuata a favore del figlio __________, in ragione di fr. 140'000.‑ (debitamente dichiarata da quest’ultimo; v. Modulo 2 accluso alla DI 2017 in re __________ [no. registro: __________]) e di aver omesso di riportare il “numerario del 2015 al 2016 pari a CHF 40'000.00, [limitandosi] ad indicare solo il numerario 2017 pari a CHF 15'000.‑”, di cui l’RS 1 aveva comunque tenuto conto nel dispendio 2017. Osservavano che “per il fabbisogno del 2016, il numerario, regolarmente indicato nel 2015, non [era] stato intaccato. Di conseguenza al 31.12.2017 il […] numerario ammonta[va] a CHF 55'000.00” (dichiarato: fr. 15'000.‑; v. supra, consid. B. b).

Dopo aver analizzato e corretto le poste del calcolo delle entrate e delle uscite 2017, concludevano affermando che “l’assommare di queste minor uscite, da una parte e maggior entrate dall’altra, crea[…] una maggiore disponibilità di CHF 36'525.10. Aggiungendo l’importo di CHF 89'426.00 come da suo conteggio ho potuto versare a mio figlio __________, a titolo di anticipo eredità, l’importo di CHF 120'000.00 per l’acquisto di una casa” (dichiarato dal figlio: fr. 140'000.‑, v. supra).

D. Con decisione del 13 gennaio 2021, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2017. Per l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era di fr. 172'700.‑ (fr. 176'700.‑ determinanti per l’aliquota) e il dovuto d’imposta era di fr. 16'386.45 mentre la sostanza imponibile era di fr. 143'000.‑ (fr. 158'000.‑ determinanti per l’aliquota) e l’imposta cantonale sulla sostanza era pari a fr. 0.‑.

Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 177'400.‑ (fr. 181'500.‑ determinanti per l’aliquota) e il debito d’imposta in fr. 9'927.50.

Rispetto alla dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità di tassazione aveva in particolar modo rettificato il reddito da sostanza immobiliare, aggiungendo il valore locativo dell’abitazione secondaria (di vacanza) pari a fr. 6'800.‑ (senza motivazione) e modificava l’importo degli affitti incassati da fr. 132'600.‑ a fr. 136'000.‑ (senza motivazione). Aveva inoltre ammesso in deduzione l’importo di fr. 33'704.‑, invece di fr. 48'472.‑ come richiesto dai contribuenti, per spese di gestione e manutenzione immobili, argomentando che le “spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non [sono] deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese accessorie assunte dagli inquilini”. Infine, aggiungeva fr. 25'000.‑ quali altri redditi con la motivazione “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

Per quanto concerneva il calcolo della sostanza imponibile al 31.12.2017, l’autorità di tassazione aumentava il valore dei titoli e capitali da fr. 405’156.‑ a fr. 447’127.‑, senza motivazione. Correggeva l’ammontare della sostanza immobiliare dichiarata da fr. 1'069'937.‑ a fr. 1'921'191.‑, senza spiegarne l’aumento. L’importo dei debiti privati era diminuito da fr. 2'648’862.‑ a fr. 2'201’512.‑ (senza motivazione).

E. Con tempestivo reclamo, presentato l’11 febbraio 2021, gli insorgenti si aggravavano contro l’aggiunta di “altri redditi” in ragione di fr. 25'000.‑, postulandone lo stralcio. A loro dire, avendo dimenticato di dichiarare il numerario al 31.12.2016 (pari a fr. 40'000.‑) e non avendolo “minimamente utilizzato per far fronte al […] fabbisogno per l’anno 2016”, “grazie al [suo] riporto [avevano] potuto affrontare le spese ed i movimenti dell’anno 2017”.

Postulavano il riconoscimento della deduzione dei costi di gestione e manutenzione pari a fr. 3'244.25 relativi agli immobili all’estero e pari a fr. 47'234.‑ per gli immobili in Svizzera come pure della deduzione per l’attività accessoria per entrambi i coniugi.

Per quanto riguardava il numerario, chiedevano che fosse quantificato in fr. 15'000.‑ al 31.12.2017, perché “solo grazie all’apporto dal 2016 di CHF 40'000.‑ (in parte usato) ho potuto donare, a titolo di anticipo eredità, a mio figlio __________ la somma di CHF 140'000.00”.

Chiedevano di essere sentiti, unitamente ad una persona di loro fiducia, se “riten[uto] opportuno”.

F. Il 17 marzo 2021, l’RS 1 ha respinto il reclamo, premettendo che, nel rispetto dell’art. 29 cpv. 2 Cost., non era stato necessario convocare e sentire personalmente il reclamante prima di emettere la decisione impugnata.

A motivo, l’RS 1 adduceva:

viene riconfermata la ripresa, come altra fonte per un’insufficienza di liquidità, in quanto l’unica motivazione da parte del contribuente per sopperire a questo ammanco è il presunto numerario a fine anno 2016. Numerario che nella tassazione 2016 non era stato dichiarato dal contribuente, il quale ha chiesto in sede di reclamo il suo riconoscimento, non accettato dall’autorità fiscale (v. motivazione decisione su reclamo 2016).

La deduzione forfettaria delle spese di gestione e manutenzione per gli immobili all’estero viene riconfermata in quanto non sono state documentate e comprovate. Precisiamo che spetta al contribuente l’onere della prova che concorre ad escludere o ridurre il debito verso l’erario.

Per quanto riguarda le altre spese di gestione e manutenzione chieste in deduzione per il mappale __________ e __________ RFD di __________, le stesse vengono negate. L’edificazione di un muro di cinta in calcestruzzo sul fondo __________ RFD di __________ viene considerato un costo di miglioria. Il muro in questione in precedenza non era presente (elemento nuovo), quindi non si tratta di un rifacimento come riportato sulla fattura.

Per quanto riguarda le prestazioni eseguite con la propria società al mappale __________ RFD di __________, le stesse non vengono ammesse in deduzione in quanto non giustificate ai fini fiscali (elusione d’imposta).

La deduzione forfettaria per attività accessoria non è ammessa per le indennità di consiglio di amministrazione. Quindi la mancata concessione di tale deduzione viene riconfermata in sede di reclamo.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via principale, l’annullamento della decisione summenzionata, poiché il reclamo è stato evaso dalla medesima persona che ha reso la decisione di tassazione.

In subordine, qualora l’autorità giudicante ritenesse comunque valida la decisione impugnata, il ricorrente si aggrava contro la ripresa di un reddito d’altra fonte perché “solo a causa di una [sua] dimenticanza al momento della trascrizione dei formulari 2016, h[a] tralasciato di riportare il numerario [in ragione di fr. 40'000.‑] dell’anno 2015 al 2016” ciò che “non può e non deve servire all’UT di RS 1, come unica motivazione per giustificare ed affermare la [sua] insufficienza finanziari[a] per l’anno 2017, senza un dettagliato calcolo delle entrate e delle uscite. Difatti, sostanzialmente e concretamente l’importo di CHF 40'000.‑ c’era e c’è sempre stato [e] solo nella misura di CHF 25'000.‑ è stato utilizzato. Appunto per questo nella dichiarazione 2017, in tempi non sospetti, il numerario regolarmente dichiarato ammontava a CHF 15'000.‑ […] la ripresa da parte dell’UT di RS 1 di un reddito d’altra fonte pari CHF 25'000.‑ a sostegno di una insufficienza di liquidità [è] del tutto gratuita e fuori luogo e non merita nessuna protezione”.

Inoltre, lamenta la mancata deduzione delle spese effettive di gestione e manutenzione degli immobili all’estero perché non ha presentato la documentazione a comprova, chiedendo all’autorità giudicante di ammetterla per un importo complessivo pari a fr. 3'725.15, come da sua distinta.

Insorge contro la decisione di negare le spese sostenute per il rifacimento delle “opere di cinta”, come da licenza edilizia __________ del 02.06.2017 e dei costi sopportati per la sistemazione del capannone sito sul mappale __________ RFD __________ pari a fr. 9'720.‑ a fronte di un affitto, regolarmente dichiarato, di fr. 90'000.‑ all’anno.

Degli allegati forniti con l’atto di ricorso verrà detto in seguito, per quanto necessario.

H. Presentate dall’RS 1 il 26 aprile 2021, le osservazioni non formulano alcuna proposta in merito al ricorso. L’autorità di tassazione, rimettendosi alla decisione che vorrà emettere la Camera di diritto tributario, rinvia alla motivazione della decisione impugnata, aggiungendo che “era al corrente” che la pratica fosse “evasa dalla medesima persona che ha deciso la tassazione ordinaria” ma che “non intravvede una mancanza di professionalità e di giudizio nel decidere il reclamo presentato”.

I. Il ricorrente replica alle osservazioni dell’RS 1 con scritto datato 15 giugno 2021 nel quale conferma integralmente le argomentazioni sollevate con il ricorso, ribadendo in particolare che “l’evasione di un reclamo da parte di una persona diversa da chi ha preso la decisione contestata è un diritto imprescindibile nell’ambito del diritto amministrativo, generalmente ammesso da dottrina e giurisprudenza”.

Diritto

  1. Il ricorrente solleva dapprima la questione relativa alla legittimità della decisione impugnata, poiché resa dal medesimo funzionario che si è occupato della decisione di tassazione, chiedendone l’annullamento.

In subordine, il ricorrente contesta la ripresa di fr. 25'000.‑ quali “altri redditi” per insufficiente disponibilità finanziaria e lamenta la mancata deduzione delle spese effettive di gestione e manutenzione sopportate per gli immobili all’estero in ragione di fr. 3'725.15, per il capannone di __________ (mapp. __________ RFD __________) in ragione di fr. 9'720.‑ e per il rifacimento del muro di cinta a sud del mapp. __________ RFD __________ pari a fr. 4'000.‑.

I. Censura formale

  1. 2.1.

Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

L’autorità di tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT; art. 134 cpv. 1 LIFD). L’autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD).

2.2.

Sistematicamente, sia la LIFD sia la LT prevedono che la cosiddetta “procedura di reclamo” sia parte integrante della procedura ordinaria di tassazione (Titolo terzo LIFD, art. 122 ss LIFD e Titolo terzo LT, art. 195 ss LT; v. anche Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 132 LIFD, p. 1721 e p. 1722).

Dal punto di vista funzionale, il reclamo è un rimedio giuridico interno all’amministrazione che serve alla verifica della decisione di tassazione e (se necessario) al completamento della procedura da parte dell’autorità di tassazione. La procedura di reclamo è considerata una continuazione e non una ripetizione della procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 132 LIFD, p. 1436 s.) per cui l’autorità cui compete l’evasione di un reclamo è la medesima che si è occupata della tassazione (Casanova/Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).

Né la LIFD né la LT prevedono che l’autorità di tassazione tratti il reclamo nella medesima composizione personale stabilita per la procedura di tassazione, tuttavia non è neppure prevista una separazione organizzativa e personale tra l’autorità che si è occupata della tassazione e l’autorità chiamata ad evadere il reclamo (v. p. es. Casanova/Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 8 ad art. 132 LIFD, p. 1438; Locher, Kommentar zum DBG, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 11 ad art. 134 LIFD, p. 608). Per la natura stessa della procedura di reclamo, si impone che il funzionario che si è occupato della tassazione vi sia perlomeno coinvolto. Pertanto, una domanda di ricusazione di un tassatore nella procedura di reclamo, fondata solo sul fatto che ha già partecipato alla tassazione, deve in ogni caso essere respinta (Casanova/Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).

2.3.

Nella fattispecie, è vero che il funzionario che ha adottato la decisione impugnata è lo stesso che aveva adottato la decisione di tassazione. Come visto, tuttavia, la legge non esige che il tassatore che si è occupato della tassazione sia escluso dalla procedura di reclamo. D’altra parte, lo stesso ricorrente non solleva dei rimproveri precisi nei confronti del funzionario in questione, ma si limita a mettere in dubbio che una persona che ha adottato una decisione possa metterla poi in discussione.

La censura sollevata dal ricorrente deve pertanto essere respinta.

  1. Non essendo da annullare la decisione impugnata, la Camera di diritto tributario entra dunque nel merito delle censure sollevate dal ricorrente, ovvero l’esposizione di fr. 25'000.‑ quali “altri redditi” e la mancata deduzione delle spese di gestione e manutenzione sopportate per gli immobili sia all’estero sia in Ticino.

II. Aggiunta di altri redditi per insufficienza finanziaria

  1. 4.1.

Nel caso in disamina, l’autorità di tassazione ha aggiunto fr. 25'000.‑ ai redditi dichiarati dal ricorrente – confermando la sua decisione anche in sede di reclamo ‑ a seguito di un ammanco di disponibilità finanziaria evidenziata dal calcolo delle entrate e delle uscite allestito per il 2017. In particolare, tra le uscite, l’RS 1 aveva indicato la costituzione al 31.12.2017 di un numerario pari a fr. 15'000.‑, una donazione al figlio __________ in ragione di fr. 140'000.‑ e la diminuzione di fr. 182'265.‑ dei debiti privati che, tutto sommato, evidenziavano un ammanco di fr. 29'983.‑.

Da parte sua, il ricorrente contestava l’esistenza di un ammanco di disponibilità nel 2017, indicando di aver dimenticato di riportare il numerario del 31.12.2015 al 31.12.2016 del valore di fr. 40'000.‑ e che “grazie al riporto d[…]i questo numerario, [ha] potuto affrontare le spese ed i movimenti dell’anno 2017”.

In merito a quest’ultimo importo, l’autorità di tassazione non ha riconosciuto l’esistenza di alcun numerario al 31.12.2016, in quanto né dichiarato (v. DI 2016 depositata nel gennaio 2018), né comprovato, ma aggiunto solo in un secondo tempo (in sede di reclamo) proprio per poter giustificare il dispendio negativo del 2017 (a tale riguardo, cfr. la sentenza CDT no. 80.2021.89/90 del 19.06.2023).

4.2.

Ai sensi degli articoli 130 cpv. 2 LIFD e 204 cpv. 2 LT (di uguale tenore l’art. 46 cpv. 3 LAID), l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Una tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD; art. 206 cpv. 3 LT). Vi è quindi un’inversione dell’onere della prova: non spetta all’autorità di tassazione dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì al contribuente provare che la stessa è manifestamente inesatta (cfr. sentenza TF n. 2C_1101/2014 del 23.11.2015 consid. 3; sentenza TF n. 2C_419/2010 del 13.10.2010 consid. 2.1; Fenners/Looser, Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: AJP 2013 p. 37; Chillà, Principe de la taxation d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 277, pto. 2).

4.3.

Tornando al caso in esame, l’autorità fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv. 2 LIFD), omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi rimedio. In effetti, in mancanza di una diffida, l’art. 132 cpv. 3 LIFD non può trovare applicazione. Tale circostanza non esclude però la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (sentenza TF n. 2A.561/2005 del 22.02.2006 consid. 3). L’Ufficio di tassazione ha dunque notificato al contribuente una tassazione ordinaria e, in mancanza di documentazione completa, non poteva far altro che procedere ad una valutazione del reddito, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti dalla tassazione ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, quali sono il calcolo dell’evoluzione patrimoniale, l’esame del tenore di vita del contribuente e ancora l’uso di coefficienti sperimentali (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 14 ad art. 130 LIFD, p. 1706).

4.4.

4.4.1.

Nella fattispecie, l’autorità fiscale ha rilevato l’esistenza di “un’eccedenza di disponibilità finanziaria per il sostentamento” ed ha sottoposto al ricorrente – con lettera datata 3.12.2020 – il calcolo del dispendio 2017 per osservazioni. Spettava dunque al contribuente stabilire l’esattezza delle proprie allegazioni. Il contribuente ha risposto il 18.12.2020 affermando di aver dimenticato di indicare la donazione effettuata a favore del figlio __________ quale “anticipo eredità” (fr. 120'000.‑) e di aver omesso di riportare “il numerario del 2015 al 2016 pari a CHF 40'000.00”, limitandosi ad esporre “solo il numerario 2017 pari a CHF 15'000.00 [per cui] al 31.12.2017 il mio numerario ammonta[va] a CHF 55'000.00”.

Inoltre, passava in rassegna le poste del calcolo sottopostogli dall’RS 1, giungendo alla conclusione di poter disporre di “una maggiore disponibilità di CHF 36'525.10”.

4.4.2.

Anche in sede di ricorso, il ricorrente giustifica l’ammanco risultante dal calcolo delle entrate e delle uscite 2017 con “la […] dimenticanza, formale, di non [aver] riportato dal 2015 al 2016 il numerario CHF 40'000.--”, utilizzato solo in ragione di fr. 25'000.‑, così che “il numerario regolarmente dichiarato ammontava a CHF 15'000.00” (v. anche reclamo 11.02.2021). Inoltre, nell’atto di ricorso, si aggrava pure contro la mancanza di un “dettagliato calcolo delle entrate e delle uscite”, sostenendo che “non è MAI stato presentato un conteggio dettagliato a sostegno delle motivazioni scritte [e] sostenute dall’UT di RS 1 inerente ad una mia insufficienza finanziaria per il 2017” per infine concludere che “dal mio calcolo delle entrate e delle uscite non si evince nessun disavanzo, anzi, seppure con l’ausilio parziale del numerario riportato, si ha una disponibilità di oltre 31'000.‑ CHF”.

4.4.3.

Tali argomentazioni, oltre ad essere contradditorie, si scontrano con la realtà dei fatti.

Il contribuente dimentica che il calcolo del dispendio gli è stato sottoposto con lettera del 3 dicembre 2020, alla quale ha risposto il 18 dicembre 2020 passando in rassegna buona parte delle poste del calcolo delle entrate e delle uscite 2017 e giungendo alla conclusione di poter disporre di “una maggiore disponibilità di CHF 36'525.10”.

Inoltre, sempre nella lettera spedita all’RS 1 il 18.12.2020, afferma che “al 31.12.2017 il [suo] numerario ammonta[va] a CHF 55'000.00”, corrispondente alla somma di fr. 40'000.‑ riportati dal 2016 e di fr. 15'000.‑ come indicati nel calcolo del dispendio 2017 (v. risposta 18.12.2020/gbt a “richiesta info datata 03.12.2020”). Nel reclamo sostiene invece che lo stesso numerario ammonta a fr. 15'000.‑, avendone “consumati” 25'000.‑ per far fronte alle spese del 2017. Fonda dunque la sua tesi sull’esistenza di un numerario di fr. 40'000.‑ riportato dal periodo fiscale precedente, ciò che però non è stato riconosciuto dall’autorità di tassazione.

4.4.4.

Sulla scorta delle informazioni fornite dal ricorrente nel corso dell’intera procedura di tassazione, l’RS 1 ha rivisto il calcolo delle entrate e delle uscite 2017 (ultima versione: 29.12.2020) giungendo alla conclusione che, anche in sede di reclamo, l’aggiunta di fr. 25'000.‑ quali “altri redditi” per “insufficienza di liquidità” doveva essere confermata.

In sede di ricorso, l’insorgente allega un altro calcolo delle entrate/uscite 2017 (all. F) che evidenzia una disponibilità finanziaria positiva unicamente grazie all’aggiunta del “presunto” numerario di fr. 40'000.‑ (“consumato” in ragione di fr. 25'000.‑) e senza neppure considerare il fabbisogno vitale minimo.

Prendendo in considerazione anche questi due ultimi elementi, come è giusto che sia, l’autorità giudicante non può che giungere alla conclusione che l’ammanco di disponibilità per il 2017 è pari a fr. 29'172.90.

4.4.5.

Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se le spese private e l’evoluzione patrimoniale del contribuente fanno emergere un ammanco, l’autorità di tassazione ha il diritto di aggiungere ai redditi dichiarati un importo aggiuntivo stabilito per apprezzamento. Spetta poi al contribuente dimostrarne l'inesattezza (sentenza TF n. 2C_183/2017 e n. 2C_185/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.4).

In merito al preteso “numerario” l’insorgente non offre tuttavia alcuna prova, limitandosi a sostenere di essersi dimenticato di indicarlo nella dichiarazione d’imposta 2016, salvo poi ricordarsene quando il fisco gli ha sottoposto il calcolo delle entrate e delle uscite. La sola cronologia dei fatti esposti induce a concludere che il contribuente non sia stato in grado di dimostrare di aver fatto fronte alle spese del periodo fiscale litigioso grazie al denaro contante che aveva tenuto da parte.

L’aggiunta del tutto prudenziale da parte dell’RS 1 di “altri redditi” in ragione di fr. 25'000.‑ è quindi pienamente giustificata. Pertanto, la decisione impugnata merita di essere tutelata: la censura sollevata dal ricorrente non può che essere respinta.

III. Spese di gestione e manutenzione immobili

  1. 5.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2 LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi.

Analoga disposizione esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la LT ha recepito questa modifica a partire dal 1° gennaio 2020).

La Divisione delle contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra la Circolare no. 7/2010 del mese di aprile 2011. Detta circolare è stata nel frattempo abrogata e sostituita dalla nuova Circolare no. 7/2020 dell’aprile 2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, applicabile, secondo la Divisione delle contribuzioni, a tutti i casi di tassazione ancora aperti (p. 3 e p. 14). In considerazione della sua natura giuridica di ordinanza amministrativa, una circolare si applica infatti immediatamente a tutti i casi ancora aperti, a meno che essa stessa non preveda un regime transitorio (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. III, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 35 ad art. 102 LIFD, p. 65). La Circolare no. 7/2020 riassume e conferma i principi alla base delle deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata, tenendo anche conto dei recenti sviluppi giurisprudenziali della Camera di diritto tributario e del Tribunale federale.

5.2.

Per costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise in tre distinte categorie:

· le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”, “frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, op. cit., n. 26 ad art. 32 LIFD, p. 954);

· le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di facciate; cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

· le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”, “coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate. Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la medesima funzione (sentenza CDT no. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT II-1997 n. 4t).

5.3.

Ai fini della determinazione del reddito imponibile, nel caso di immobili che il contribuente ha a disposizione per uso proprio (abitazione primaria o secondaria), dalle spese di manutenzione ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 LT (art. 32 cpv. 2 LIFD) devono essere distinte le spese di gestione, considerate delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 33 lett. e LT; art. 34 lett. e LIFD) e pertanto non deducibili.

In altre parole, dal valore locativo non possono essere dedotti i cosiddetti costi di gestione come per esempio le spese per l’acqua potabile e industriale, spese per le revisioni periodiche di impianti, spese per la disinfezione e disinfestazione, spese di fognatura, ritiro spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione corrente del giardino, costi di riscaldamento, servizio di portineria e custodia, sgombero neve, spese d’elettricità, spese d’acqua, d’acquisto di prodotti chimici, di pulizia filtri e vasca delle piscine, ecc. (v. Circ. DDC 7/2020, n. 3.3., p. 5 s.; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 76 e n. 102 ad art. 32 LIFD, p. 608 s. e p. 612).

5.4.

Tornando al caso di specie, il ricorrente chiede che gli siano riconosciute le spese effettivamente sostenute per la manutenzione degli immobili in __________ pari a fr. 3'725.15, che lui stesso riconduce all’IMU e alle spese condominiali. Di parere opposto, l’RS 1 che ha respinto tale richiesta accordando una deduzione forfettaria pari a fr. 1'360.‑ con la motivazione che “spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese accessorie assunte dagli inquilini”.

5.4.1.

Se riconosciuta dall’autorità fiscale, la deduzione delle spese di manutenzione ex art. 31 cpv. 2 LT (art. 32 cpv. 2 LIFD) comporta una riduzione del debito nei confronti dell’erario. Spetta dunque al contribuente dimostrarne l’esistenza e l’entità.

Né con la Dichiarazione d’imposta 2017, né in sede di reclamo, il ricorrente ha presentato della documentazione a comprova della deduzione richiesta. Addirittura, il Modulo 7 annesso alla DI 2017 non riporta alcun reddito (valore locativo e/o affitti) né alcuna deduzione forfettaria o effettiva per spese di gestione, amministrazione e manutenzione per gli immobili in __________. A tal proposito, si osserva che la questione relativa alla “riemersione” degli immobili all’estero è stata definitivamente risolta con l’RS 1 in data 1° dicembre 2020. Ciononostante, neppure con il reclamo datato 11 febbraio 2021, il contribuente si è premurato di fornire all’autorità di tassazione la documentazione a comprova della deduzione richiesta, limitandosi a menzionare che “Doc. tutti a disposizione”.

Solo in sede di ricorso, ha fornito cinque “quietanze di versamento” relative all’IMU per complessivi € 721.‑ (all. G/1-5), una copia parziale delle spese condominiali per __________ (all. G/6) e l’estratto conto relativo al Condominio di __________ (all. G/7).

5.4.2.

Nell’esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4 LIFD; 104 cpv. 3 LIFD; art. 4 cpv. 6 Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994; RL 642.150). La Camera di diritto tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti e alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT; v. anche art. 143 cpv. 1 LIFD).

5.4.3.

Per giustificare la deduzione delle spese condominiali, il ricorrente si è limitato a produrre copia dell’estratto conto relativo al Condominio __________ a __________ in provincia di __________ (all. G/7) e copia di una pagina di uno scritto dell’amministratore condominiale del Condominio __________ a __________ in provincia di __________ (all. G/6).

Per quel poco è possibile ricostruire dalla documentazione parziale che è stata prodotta, i costi che il ricorrente rivendica sono dei tipici costi di gestione che, come visto, nel caso di immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locati-vo) non possono essere ammessi in deduzione. Negli estratti degli atti che concernono la gestione condominiale si fa riferimento per esempio all’acqua potabile, alle rate ENEL (energia elettrica), alla pulizia delle scale, ecc..

Simili costi sono considerati spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotti dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta li trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all’indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo (sentenza TF n. 2A.683/2004 del 15.07.2005 in: ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).

Nella fattispecie, come affermato dai contribuenti stessi nella loro lettera del 26.01.2018 e riproposto nel Modulo 7 annesso alla DI 2017 (Affitti: “NESSUNA LOCAZIONE”), gli immobili in __________ sono ad uso esclusivo del ricorrente e della propria famiglia (eccezion fatta per l’immobile di __________ a __________, dato in usufrutto alla madre della moglie, deceduta il 19.07.2018) e i costi condominiali rivendicati sono dei tipici costi di gestione che non possono essere dedotti dal valore locativo. Spettava in ogni caso al contribuente documentare l’esistenza di eventuali costi di manutenzione in senso stretto.

Di conseguenza, su questo aspetto, il ricorso deve essere respinto.

5.4.4.

Oltre ai costi condominiali, non deducibili, quali spese manutenzione relative agli immobili in __________, il ricorrente rivendica pure la deduzione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) pagata nel 2017 in ragione di € 721.‑.

Già per il fatto che l’ammontare dell’IMU è inferiore alla deduzione forfetaria riconosciuta dall’autorità di tassazione la questione non merita di essere ulteriormente approfondita. La deduzione forfetaria ammonta infatti a fr. 1'360.‑ ed eccede pertanto ampiamento l’imposta (€ 721.-).

Indipendentemente dall’ammontare dell’imposta, va anche detto che l’insorgente non ne ha comprovato l’avvenuto pagamento. Si è infatti limitato ad allegare al ricorso alcune copie di “Quietanza di versamento Modello F24” (all. G/1-5), corrispondenti ad “una ricevuta di pagamento elaborata e messa a disposizione di quei contribuenti che effettuano i versamenti tramite i servizi online della banca o dell’Agenzia delle Entrate” (v. https://www.moduli.it/quietanza-di-pagamento-f24-10927; sito consultato il 25.10.2021). Tuttavia, ciò non comprova l’effettivo pagamento, per il quale il ricorrente avrebbe dovuto fornire per esempio l’estratto del conto dal quale sono stati eseguiti tali bonifici (v. Circ. DDC 7/2020, n. 16, p. 16 s.).

5.5.

5.5.1.

Infine, l’insorgente postula la deduzione dei costi sostenuti per il rifacimento di un muro di cinta relativo al mapp. __________ RFD __________ in ragione di fr. 4'000.‑ come pure la deduzione delle spese per la “sistemazione” data la sua “anzianità” del capannone sito sul mappale __________ RFD __________ pari a fr. 9'720.‑ (all. L). Di tutt’altro avviso l’RS 1 che non ha ammesso né la deduzione delle spese sostenute per il muro di cinta perché le ha ritenute di miglioria; né la deduzione di fr. 9'720.‑ fatturati dalla __________ e relativi al parziale rifacimento del capannone di via __________ a __________ perché si trattava di “prestazioni eseguite con la propria società al mappale __________ RFD di __________ [per cui] non vengono ammesse in deduzione in quanto non giustificate ai fini fiscali (elusione d’imposta)”.

5.5.2.

In merito al mapp. __________ RFD __________, alfine di comprovare la deduzione richiesta gli insorgenti allegano all’atto di ricorso la licenza edilizia rilasciata dal Comune di __________ il 2.06.2017 e la fattura di fr. 4’000.‑ emessa dalla __________ Sagl di __________ (all. H). Dal Modulo 7 annesso alla DI 2017 si evince che l’immobile è imposto per il suo valore locativo (fr. 600.‑) e che i ricorrenti richiedono la deduzione di fr. 4'000.‑ per il “rifacimento muro di cinta lato Sud”. Dalla notifica di costruzione, presentata all’Ufficio tecnico del Comune di __________, si desume che oggetto della domanda sia il “rifacimento del muro di cinta a confine Sud fra il mapp. __________ e il mapp. __________” e che i lavori consistono nella “sostituzione delle attuali bordure in CA con un muro di CA spessore 20 cm” (v. notifica di costruzione del 21.03.2017, p. 2). Il Municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia avente per oggetto “il rifacimento delle opere di cinta al mappale n. __________ __________” (v. licenza edilizia __________ del 02.06.2017; all. H).

La Circolare n. 7/2023 della Divisione delle contribuzioni, concernente le deduzioni sui proventi della sostanza immobiliare privata, nell’allegata Distinta delle spese di miglioria e di manutenzione, si occupa fra l’altro delle spese per la recinzione e propone la seguente distinzione. Se la recinzione esistente è stata sostituita con materiale e strutture migliori, o con dimensioni superiori, prevede che una quota fra il 33% e il 50% sia considerata miglioria e il resto manutenzione. Se invece la recinzione esistente è sostituita o riparata con materiale e strutture analoghe, tutti i costi sono considerati di manutenzione (Circolare 7/2023, p. 23).

Vero è che dai disegni sezionali reperibili agli atti, il muro di cinta è definito “nuovo”. Tuttavia, dalle fotografie versate agli atti prima e dopo i lavori, si desume che l’opera muraria esisteva già. Tenendo conto del fatto che le bordure preesistenti sono state sosttituite da un muro di cemento armato dello spessore di 20 cm, si giustifica di riconoscere quale spesa di manutenzione l’importo di fr. 2'680.‑, corrispondente al 67% del costo sostenuto.

Su questo aspetto, la decisione impugnata è pertanto riformata nel senso che ai ricorrenti è concessa la deduzione di fr. 2’680.‑.

5.5.3.

Per quanto riguarda invece la fattura di fr. 9'720.‑ relativa alle spese sostenute per il riammodernamento del capannone di proprietà dei ricorrenti (mapp. __________ RFD __________), né dal Modulo 7 annesso alla DI 2017, dove si indicano “lavori amm.ti e di rappresentanza”, né dalla fattura presentata dalla __________ Sagl, il cui giustificativo menziona “onorario per le spese di gestione immobile Capannone, Biasca”, né dalla documentazione agli atti, traspare la natura di tali lavori. Nell’atto di ricorso, l’insorgente li definisce come “l’assistenza ad ogni artigiano, dei diversi sopralluoghi con quest’ultimi e tutta una serie di lavori amministrativi”, ciò che però non corrisponde alla definizione di spese di manutenzione ai sensi degli articoli 31 cpv. 2 LT e 32 cpv. 2 LIFD né dei costi ad esse affini (come il lavoro dell’architetto, dell’ingegnere, ecc.; v. Circ. 7/2020, n. 3.2., p. 5).

La società che ha emesso la fattura per le “spese di gestione” litigiose, la __________ Sagl, risulta peraltro attiva, in particolare, nel settore del prestito e del collocamento di persone in tutti i settori principalmente in quello della musica e dello spettacolo (escluse ballerine per locali notturni), come pure nell’importazione e nell’esportazione nonché nella vendita di ogni genere di prodotto e nel promuovimento e nell’organizzazione di vacanze, seminari e viaggi in modo particolare nell'agriturismo. Suoi soci sono inoltre la stessa moglie del ricorrente, __________, con una quota maggioritaria di fr. 12'000.‑, e i figli __________ e __________, con quote di fr. 4'000.‑ ciascuno. In queste circostanze, è comprensibile che l’Ufficio di tassazione abbia manifestato delle perplessità in merito alla deducibilità dei costi in questione.

È dunque a giusto titolo che l’RS 1 non ha concesso in deduzione l’importo di fr. 9'720.‑. Pertanto, anche questa censura non può essere accolta.

  1. Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto.

La decisione impugnata è riformata nel senso che sono ammessi quali spese di manutenzione i costi sopportati per il rifacimento del muro di cinta a sud del mapp. __________ RFD __________ nella misura di fr. 2680.‑.

La tassa di giustizia e le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente in misura proporzionale alla sua soccombenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione di tassazione IC/IFD 2017 dopo reclamo del 17.03.2021 è riformata nel senso che sono ammessi i costi sopportati per il rifacimento del muro di cinta a sud del mapp. __________ RFD __________ nella misura di fr. 2’680.‑ quali spese di manutenzione immobili.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico del ricorrente in ragione di 3/4, ovvero fr. 900.‑.

  1. Contro il presen Copia per conoscenza:

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria:

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